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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12384 / 2024 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti V.DE VITO, D. GRANARA, Parte_1
S.SANTORO
Ricorrente contro
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA Controparte_4
GENERALE DELLO STATO
Resistenti
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Resistenti contumaci
Oggetto: ALTRE IPOTESI.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.3.24 e regolarmente notificato , premesso di Parte_1 rivestire il ruolo di Segretario Generale del TAR Lazio e di avere partecipato all'interpello per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di pima fascia di titolare della
Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali del
Consiglio di Stato, disponibile con decorrenza 1.1.223, contestava l'attribuzione dell'incarico al dott. ; eccepiva la violazione dell'art.6 DPCS Controparte_5
1 135/2022 in quanto era mancata l' ”intesa”, prevista dalla norma, tra i Segretari delegati e il Segretario Generale;
contestava la mancata predisposizione di una griglia da parte dell'organo valutatore;
metteva in comparazione la competenza maturata nelle materie proprie del datore di lavoro, evidenziando la maggiore esperienza maturata rispetto al e la conoscenza delle problematiche connesse sia all'attività giurisdizionale che al CP_5
Part funzionamento dell'apparato amministrativo della contestava il contenuto della proposta del 17.11.2023; evidenziava la prevalenza della propria esperienza anche rispetto agli altri partecipanti all'interpello; concludeva nel modo che segue: “In via principale: 1 a Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere Parte_1 nominata Direttore Generale per le Risorse Umane, organizzative, finanziarie e materiali del di Stato e, conseguentemente, 1b Dichiarare tenute e condannare, ciascuna CP_1 per quanto di competenza, le Amministrazioni intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a provvedere alla sua predetta nomina entro breve prefiggendo termine ed a corrispondere alla stessa le differenze retributive di cu i alla tabella indicata a pag. 70 del presente atto a decorrere dal 1°.12.2023, ovvero della diversa somma da determinarsi a mezzo di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo effettivo, o, in subordine e salvo gravame, 2) a ripetere operazioni di valutazione dei curricula dei candidati partecipanti all'interpello indetto con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 416/2022; II. In via subordinata: 3) Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno per equivalente monetario, conseguente al differente trattamento economico annuo lordo tra quello attualmente goduto dalla ricorrente e quello che le sarebbe stato attribuito in caso di nomina nella procedura di interpello indetto col decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 388 del 22/11/2023, determinato nell'importo annuo lordo di 50.288,86, per anno di servizio, con decorrenza 1 °°/12/2023 ovvero nella diversa somma che potrà essere determinata previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si formula espressa richiesta;
III. In via ulteriormente subordinata: 4)
Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno per equivalente monetario, da determinare in via equitativa, per effetto della perdita di chance alle funzioni di cui all'interpello indetto col decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 416/2022; 5) In ogni caso Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
2 oltre a I.V.A. e C .P. quantificati come da nota spese separata, prodotta a conclusione del presente giudizio. 6) Con ogni conseguente adeguamento pensionistico e previdenziale”.
Si costituivano in giudizio il , la Controparte_10
il , il Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
, contestando in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Le altri parti non si costituivano, nonostante a regolare notifica.
Disposta la comparizione personale delle parti e , infine, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria.
Peraltro, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (V. per tutte sez. L, Sentenza n. 18972 del
24/09/2015).
Tali principi sono applicabili anche nel caso di specie, in cui si verte circa l'attribuzione di
“funzione dirigenziale di prima fascia di titolare della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali”.
In merito alle censure di parte ricorrente si osserva quanto segue.
Viene richiamato innanzitutto l'art. 6 del DPCS n. 135/2022, nella parte di disciplina della fase 1, lett. C, che, con riferimento alla procedura di conferimento incarichi dirigenziali presso gli uffici della Giustizia Amministrativa, prevede : “entro i 10 giorni successivi, il
Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il
3 Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i Tar valuta l'idoneità tecnica dei candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando in tal senso i curricula pubblicati sul sito dell'Amministrazione”; la ricorrente ritiene che la fase dell' “intesa” sia stata omessa.
Ella infatti in ricorso deduce : “dalla documentazione agli atti della procedura emerge che il Segretario delegato per il Consiglio di Stato, Cons. ed il Segretario Persona_1 delegato per i Tribunali amministrativi regionali, Cons. avevano Persona_2 formulato proprie personali indicazioni di nomina in data 25/7/2023 ( 8). La circostanza rileva dalla missiva de l 31/7/2023 ( 9), con la quale il Segretario Generale puntualizzava al Presidente del Consiglio di Stato che si trattava di “loro personali indicazioni” e di
“iniziativa non concordata…” Inoltre, la nota del 25/7/2023 reca in calce la seguente dichiarazione del Segretario Generale: “visto agli atti, con riserva di valutarne la rilevanza in coerenza con i tempi e le forme del procedimento valutativo. Roma 26.7.23.
[...]
” 1.5. È stato riferito sub J), che tanto il Cons. quanto il Email_1 Persona_1
Cons. sono stati sostituiti, nei rispettivi incarichi, dal Cons. Persona_2 [...]
, in data 25/10/2023 ( 20), e dal Cons. , in data Persona_3 Persona_4
18/9/2023 ( 19).
1.6. In data 17/11/2023 ( 18a e 18b), il Segretario generale della Giustizia
Amministrativa ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato la proposta di nomina del direttore generale. Nella nota di accompagno si legge testualmente: Ti sottopongo,
d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i
Tribunali amministrativi regionali la proposta di nomina del Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali”… nella nota del 31/7/2023, il Segretario generale aveva precisato che le valutazioni esposte nella nota del 25/7/20203 non erano state concordate… (la) valutazione che, nel caso di specie, è mancata del tutto a luglio, poiché si è trattato di “loro personali indicazioni (dei due Segretari delegati v. doc. 9) e di
“iniziativa non concordata… ma è mancata del tutto anche a novembre (in sede di riunione tra il Segretario generale ed i nuovi Segretari delegati doc. 10) perché nel verbale della riunione del 7/11/2023 non v'è traccia di un intesa (tra i nuovi Segretari delegati ed il
Segretario generale) per recepire e/o confermare quelle “personali indicazioni” rese dai due precedenti Segretari delegati. Non si può neanche parlare di un atto amministrativo motivato “per relationem”…”.
4 In realtà, se è vero che un'intesa non vi era ancora stata prima della sostituzione dei due
Consiglieri e , non può seriamente sostenersi che essa sia mancata Per_1 Persona_2 nella proposta formulata il 16.11.2023 (v. in atti).
Nel verbale in data 7.11.23 si era dato atto, sia del dubbio interpretativo circa il reale contenuto da dare al termine “intesa” – si è concordato poi circa la posizione non pariordinata del Segretario generale e dei magistrati delegati nella formulazione della proposta al Presidente e si è ritenuto di assegnare al termine il significato di
“interlocuzione istruttoria” in vista di una auspicata convergenza sul nominativo da proporre- , sia della pregressa indicazione preferenziale sul nome del candidato espressa dai precedenti Segretari delegati e , non valutata però ai fini del Pt_3 Persona_2 procedimento in quanto lo stesso era stato sospeso per le ragioni esposte nello stesso verbale.
Sempre con riferimento al verbale del 7.11.2023, deve evidenziarsi che il Segretario generale , prima della sua chiusura, dichiarava di riservarsi , ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. C) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.135 del 26.5.2020, di trasmettere ai Segretari delegati – per acquisire l'intesa- la proposta del candidato sul quale ci fosse stata convergenza di valutazione.
Infatti, nella proposta sottoposta al Presidente del Consiglio di Stato (v. in atti) , il
Segretario generale, dopo avere riassunto le varie fasi della procedura- con un riferimento anche alla email del 26.7.23 dei Segretari sostituiti- ha esposto quanto segue: “ho ritenuto di riavviare immediatamente il procedimento di valutazione delle candidature ed ho convocato i nuovi Segretari delegati, nelle persone del cons. e della cons. Per_3
per una prima valutazione dei profili curriculari dei candidati, avvenuta il 7 Per_4 novembre 2023, al cui esito ho riservato di formulare la proposta di nomina, previa acquisizione della prescritta intesa, che è intervenuta sul testo e sui contenuti specifici che qui sottopongo alla Tua cortese attenzione. E pertanto, mettendo in comparazione i curricula dei predetti dirigenti e sulla base dell'attività dagli stessi quotidianamente svolta, ho ritenuto, in piena condivisione con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato
[...]
e con il Segretario delegato per i , che il Persona_3 Parte_4 candidato al quale conferire l'incarico di Direttore generale sia il OT Controparte_5
, avendo questi maturato un'esperienza lavorativa ad ampio spettro, in molteplici
[...] settori, sia nell'ambito della Giustizia Amministrativa che presso altre Pubbliche amministrazioni”.
5 Dell'intervenuta intesa si è dato atto nel decreto di conferimento dell' incarico del 23.11.23
(v. premessa dell'atto).
Parte ricorrente si è erroneamente soffermata solo sulla prima parte della proposta – quella ove si fa riferimento alla email del 26.7.23 dei Consiglieri e poi Per_1 Persona_2 sostituiti-, mentre non ha tenuto conto della parte in cui si fa riferimento alla intesa intervenuta con i nuovi Consiglieri;
del resto, era intendimento espresso nel verbale in data
7.11.2023 quello di acquisire una nuova intesa.
Né può ritenersi che il procedimento imponga la formalizzazione dell'atto, trattandosi di una fase interlocutoria dello stesso procedimento;
come esplicitato nel verbale in data
7.11.2023, questo è il significato che il Presidente del Consiglio di Stato ha attribuito al termine “intesa”, sciogliendo il dubbio interpretativo che avevano posto i Consiglieri prima di procedere alla proposta.
Perciò, non può in alcun modo accogliersi la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui sarebbe stata violata la norma in questione.
Per ciò che concerne il merito del provvedimento, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, si osserva che esso dà conto del percorso motivazionale che ha condotto alla scelta del Dirigente e appare sostenuto da esaurienti ragioni che giustificano tale scelta, cosicché non appare ravvisabile alcuna violazione di legge o dei principi di correttezza e buona fede.
Il decreto n.388/2023 del Presidente del Consiglio di Stato fa propria la proposta del
Segretario generale della GA in data 16.11.2023, resa d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di stato e con il Segretario delegato per i TT.AA.RR., evidenziando l'esperienza, le attitudini, la competenza multidisciplinare , la professionalità del , CP_5 considerando prioritaria la sua posizione rispetto a quella degli altri candidati.
La detta proposta evidenziava che ha “maturato un'esperienza lavorativa ad ampio CP_5 spettro, in molteplici settori, sia nell'ambito della Giustizia Amministrativa che presso altre
Pubbliche amministrazioni. In particolare, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, il OT ha ricoperto il ruolo di datore di lavoro per un periodo di oltre 5 anni CP_5 presso la Giustizia Amministrativa (Tar Latina e Tar Umbria) e la qualifica di Capo del personale e di vice Direttore generale presso il Ministero dello Sviluppo economico, incaricato della gestione del personale di tutta la Direzione generale di appartenenza. Per ciò che riguarda la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali il OT
ha acquisito una professionalità di rilievo nella direzione di alcuni tra gli uffici più CP_5
6 importanti della Giustizia amministrativa, retti anche ad interim, le cui attività ricadono proprio nei settori di interesse della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali ed esattamente: più precisamente, l'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria (dal 2013 al 2018), l'Ufficio unico contratti e risorse (dal 2018 ad oggi), l materiali e servizi generali (dal 2019 ad oggi). Controparte_11
Egli inoltre ha maturato un'attitudine a dirigere, organizzare e gestire strutture territoriali anche complesse come quelle della sede di Latina (dal 2011 al 2016) e di Perugia (2013).
Plurime e significative le esperienze acquisite dal OT prima di entrare nei ruoli CP_5 della Giustizia amministrativa, esperienze che indubbiamente arricchiscono un curriculum nel suo insieme di significativa rilevanza. Egli ha ricoperto dal 2002 al 2011 il ruolo di Capo della delegazione italiana del Ministero dello sviluppo economico in importanti organismi contabili quali gli organi di bilancio di prestigiose Organizzazioni comunitarie e internazionali, attività che gli hanno consentito di approfondire l'analisi della contabilità pubblica ( ma anche privatistica) sia nazionale che internazionale, la corretta gestione dei capitoli di bilancio, la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi nonché le rilevazioni periodiche di contabilità economicogestionale. La notevole esperienza acquisita nella gestione contabile e di bilancio della Giustizia amministrativa ha comportato, nel recente passato, in costanza della vacanza del posto di funzione della
Direzione generale, l'attribuzione di specifiche deleghe, da parte del Segretario Generale della Giustizia amministrativa e del Segretario delegato del Consiglio di Stato, per l'adozione di provvedimenti amministrativi e atti di spesa i cui oneri ricadono sui capitoli di spesa già in carico alla figura di Direttore generale delle risorse umane, organizzative, materiali e finanziarie (cfr. decreti nn. 134 e 135 del 20 aprile 2021 e nn. 255 e 256 del 9 agosto 2021). L'ampia cultura e preparazione del OT , la sua spiccata CP_5 professionalità e la indubbia capacità di risolvere in autonomia i problemi hanno portato alcuni Segretari generali che si sono succeduti nella carica ad affidargli l'approfondimento di tematiche anche al di fuori della competenza propria degli uffici assegnatigli (Ufficio unico contratti e risorse e Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali del Consiglio di Stato, quest'ultimo conferito ad interim dal 1° gennaio 2019). Attualmente il OT segue, tra l'altro, le tematiche relative agli immobili dei Tar (da ultimo, Lazio, CP_5 sede di Roma, e Sicilia, sede di Palermo) affrontando, con spirito e capacità sempre propositive, le questioni sia di carattere tecnico che prettamente giuridico (tra le quali, in particolare, il costante monitoraggio delle complesse attività relative agli immobili in
7 locazione, i fitti passivi, le ricerche di nuovi immobili, l'acquisizione dei pareri di congruità del le manifestazioni di interesse, le assicurazioni, le richieste di collaborazione CP_12 ex art. 17 del Regolamento di organizzazione, le convenzioni con l'Agenzia del Demanio).
L'attuale collocazione del OT quale dirigente in ufficio posto alle dirette CP_5 dipendenza del Segretariato generale gli ha consentito di acquisire una competenza multidisciplinare, essendo sovente investito dal Segretariato nella predisposizione di decreti, pareri, studi che abbracciano ad ampio raggio la materia contabile, organizzativa e gestionale interessanti sia il Consiglio di Stato sia le strutture periferiche;
inoltre egli ha sovente partecipato a gruppi di lavoro tematici che hanno contribuito ad approvare, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo: a) l'approvazione delle modifiche del Regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa e del Regolamento di autonomia finanziaria;
b) l'analisi dell'impatto che il decreto semplificazioni (sia dell'anno 2020 che dell'anno 2021) ha determinato nelle procedure contabili e contrattuali dell'Amministrazione; c) l'elaborazione di un piano dettagliato di intervento proposto dalla
Giustizia amministrativa da finanziarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) con le risorse del Recovery Fund con il conseguente inserimento nel gruppo di lavoro incaricato della attuazione delle procedure di gara previste nel Piano anzidetto;
d) la messa in campo di tutte le attività organizzative e gestionali tendenti a fronteggiare la crisi pandemica, rientranti nelle prerogative del datore di lavoro (cfr. decreti del Segretario delegato del Consiglio di Stato n. 130 del 25 settembre 2020 e 151 del 24 ottobre 2020). Il OT , inoltre, è considerato un quotidiano punto di riferimento per CP_5 la Direzione generale dell'Informatica nella predisposizione e nel controllo degli atti relativi a procedure di gara afferenti alla fase esecutiva, di competenza della suddetta Direzione ma di fatto predisposti e/o supervisionati dal OT , come da indicazioni avute al CP_5 riguardo dal Segretario generale pro tempore. È stato, inoltre, incaricato dal Segretario
Generale di individuare con il Servizio dell'Informatica un percorso condiviso per la migrazione nel PSN (Piano strategico nazionale) dei dati e servizi presenti nel data center della Giustizia amministrativa. Conferma delle capacità del OT si ritrova anche CP_5 nella attribuzione per l'anno 2021 del “premio di eccellenza”, disposta con decreto del
Segretario generale della G.A. n. 43 del 28 gennaio 2022, “in ragione dell'efficace azione portata avanti nel settore della contrattualistica, nella quale ha introdotto eccellenti soluzioni organizzative e in modo finalizzato alla stazione appaltante qualificata”.
Ennesima conferma della attitudine del OT a lavorare, prescindendo dalle CP_5
8 competenze assegnate ai suoi due Uffici, nell'interesse della Giustizia amministrativa nella sua interezza (come dimostrato per il dossier “Palazzi sede dei Tribunali amministrativi regionali”) e ad affrontare i problemi offrendo ai Vertici amministrativi soluzioni concrete, è data dall'aver egli fattivamente contribuito ad ottenere, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, la qualificazione di “stazione unica appaltante” in relazione all'Ufficio unico contratti e risorse, senza limiti di importi sia per i lavori, servizi e forniture.
Si tratta di un risultato di importanza strategica per la Giustizia amministrativa il quale, sebbene non possa avere peso nella indicazione del dirigente più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore generale (perché successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda), conferma tuttavia l'alta professionalità del candidato.
L'esperienza trasversale maturata dal OT , in parte anche in ambito CP_5 internazionale, e la professionalità da egli dimostrata in ogni attività svolta, anche esulante l'ambito di competenza degli uffici attualmente ricoperti, gli conferisce una posizione prioritaria rispetto: ai dirigenti che hanno sempre svolto la propria attività presso un ufficio giudiziario (Sezione del Consiglio di Stato e Tar per le Marche), e che, per un lungo lasso di tempo, non hanno mai chiesto di allargare la propria esperienza di dirigenti di seconda fascia ad altri tribunali amministrativi regionali o ad uffici centrali;
ai dirigenti che hanno prevalentemente svolto la propria attività presso un ufficio giudiziario (come il Tar per la
Basilicata) allargando solo negli ultimi tempi la propria esperienza presso un ufficio centrale;
ai dirigenti che hanno svolto incarichi prevalentemente in uffici giudiziari e, laddove svolti in uffici centrali, in uffici con competenze più settoriali (Segreteria del
Presidente del Consiglio di Stato) o, comunque, non di raccordo e coordinamento tra i diversi uffici centrali e periferici;
al dirigente che, pur vantando rilevanti esperienze in uffici di supporto all'Organo di autogoverno della Magistratura amministrativa, ha acquisito una minore competenza nello svolgimento delle funzioni di raccordo con gli uffici centrali, competenza che ha invece il OT grazie all'ausilio offerto ai Tribunali CP_5 amministrativi regionali nella attività contrattualistica. Il OT , al pari di altri CP_5 candidati, ha altresì arricchito la propria formazione culturale e professionale con esperienze lavorative di rilievo in Amministrazioni diverse dalla Giustizia amministrativa, nonché con la frequenza di corsi di formazione e di specializzazione di livello post- universitario. Per le ragioni sopra esposte, ritengo, caro Presidente, d'intesa con i
Segretari delegati ( e conformemente a quanto indicato dai precedenti Segretari delegati), che il dirigente che più degli altri abbia titolo per ricoprire il posto di direttore della
9 Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, sia il OTe , dirigente di seconda fascia della Giustizia amministrativa, in Controparte_5 considerazione dell'ampia esperienza maturata e della notevole professionalità acquisita in ogni settore di pertinenza della suddetta Direzione generale”.
Nel verbale in data 7.11.2023 si precisava: “Dopo ampia e approfondita discussione in ordine al tenore di tali criteri, il Segretario generale e i due Segretari delegati concordano nel senso che gli stessi vadano letti nel particolare contesto della gestione amministrativa della Giustizia amministrativa. Nella organizzazione dell'amministrazione della Giustizia amministrativa, infatti, si riscontra la peculiarità di un Vertice costituito da tre magistrati amministrativi - il Segretario generale e i due Segretari delegati - i quali non soltanto dettano le strategie amministrative dell' , ma svolgono altresì un ruolo di primo piano CP_13
e diretto nella organizzazione, nonché, per molti aspetti, nella gestione delle attività e del modus procedendi per raggiungere gli obiettivi che essi stessi hanno individuato. Di conseguenza alla figura del direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, che — diversamente dal direttore generale dell'informatica - opera in un ambito di carattere giuridico-amministrativo con competenze generali , è chiesto, soprattutto, di avere una spiccata e specifica competenza maturata nelle materie proprie del Datore di lavoro e, in più, una capacità di pronto ausilio nel dare attuazione alle decisioni del Segretariato, tenendo conto della molteplicità degli Uffici in cui si articola la
Direzione generale e assicurando, con una visione non settoriale, la necessaria continuità
e correntezza delle attività, in modo da adattarle alle ricorrenti emergenze che caratterizzano la gestione “amministrativa” degli Uffici e del personale amministrativo della
Giustizia amministrativa a livello centrale e periferico”.
La scelta, pertanto, come si evince dalla proposta, appare essere avvenuta in conformità dei criteri fissati nell'interpello e nel verbale in data 7.11.2023, laddove in particolare si concorda che “la valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri individuati nell'interpello, senza che sia necessario indicare sottocriteri e senza attribuire agli stessi un punteggio, decidendo che essi concorrono in pari misura all'individuazione, nell'ambito di una valutazione non atomistica, del dirigente ritenuto maggiormente in grado di svolgere le relative funzioni. I criteri di valutazione delle candidature sono, pertanto, indicati nell'art. 19, comma I, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, neIl'art. 20 del CCNL dell'Area
1 stipulato in data 21 aprile 2006, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 135 del 26maggio2020. Tali criteri, quindi, sono i seguenti: la specifica competenza
10 organizzativa posseduta in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico, nonché l'esperienza di direzione attinente al medesimo;
l'attitudine e la capacità professionale del singolo dirigente, valutati anche con riferimento ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e alla valutazione della performance individuale;
risultati conseguiti nei precedenti incarichi. Il Segretario generale e i due
Segretari delegati convengono che l'anzianità di servizio sia un sub criterio della voce
'attitudine e capacità professionale del singolo dirigente, avuto riguardo al suo percorso formativo ricavabile dal curriculum e dal fascicolo personale'.
Nel verbale in data 7.11.2023 si era precisato quali caratteristiche dovesse rivestire il
Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, e nella proposta si richiamano tutti gli elementi del curriculum di in linea con tali CP_5 caratteristiche.
Nella individuazione del Dirigente si è scelto di valorizzare, oltre alla specifica attitudine “
a dirigere, organizzare e gestire strutture territoriali anche complesse”, la “visione non settoriale” e l' “esperienza trasversale”, caratteri immediatamente rilevabili dall'esame del curriculum del e ampiamente motivati nel provvedimento;
, infatti, ha svolto la CP_5 CP_5 sua attività anche presso organi diversi da quelli giurisdizionali e, in particolare e per lungo tempo, proprio nella Gestione risorse Umane e in altri settori di interesse della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, incarnando quindi la figura capace di “pronto ausilio nel dare attuazione alle decisioni” con una “visione non settoriale” , al fine di fare fronte alle “ricorrenti emergenze che caratterizzano la gestione amministrativa degli Uffici e del personale amministrativo”.
Del resto, nella proposta di nomina si erano valorizzati i risultati raggiunti dal , CP_5 evidenziando la sua capacità di “ affrontare i problemi offrendo ai Vertici amministrativi soluzioni concrete”.
Sul punto non sono stati allegati elementi né in fatto né in dritto idonei a contrastare tale valutazione.
Il richiamo al contenuto del doc. 55 (v. in atti con note allegate) ugualmente non appare idoneo in quanto l'esperienza “trasversale” del Dirigente nominato dipendeva non soltanto da quella maturata nel TAR Lazio ma anche nel settore Risorse Umane.
Per ciò che concerne, invece, il doc.56 (v. in atti con note allegate), si osserva che la breve durata della delega ad operare sui capitoli di spesa della Direzione Generale per le
11 Risorse Umane non è di per sé idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento, che ha fondato la sua scelta su motivazioni più complesse.
La motivazione adottata nella scelta del appare, quindi, conforme alle norme di CP_5 legge ed ai principi ai quali l'ente datore di lavoro aveva vincolato la sua azione.
La ricorrente , pur dotata di alto livello professionale – avendo, peraltro, curato numerose pubblicazioni- , di competenza ed esperienza, è stata ritenuta in questo caso meno adatta del , avendo prestato la sua attività soprattutto nel settore giurisdizionale (come si CP_5 evince dal suo curriculum) e presentando, quindi, un profilo diverso da quello richiesto.
Né la considerazione della maggiore anzianità avrebbe potuto comportare una diversa valutazione in quanto l'anzianità di servizio è stata considerata solo un sub criterio
(utilizzabile in condizioni di parità rispetto agli altri criteri).
Superflua appare la comparazione con gli altri partecipanti alla selezione stante il limite dei poteri del giudice ordinario, così come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ne consegue che il provvedimento di scelta è legittimo e che le domande della ricorrente devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore delle parti resistenti.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4.000,00 in favore delle parti resistenti, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 3.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
12
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12384 / 2024 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti V.DE VITO, D. GRANARA, Parte_1
S.SANTORO
Ricorrente contro
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA Controparte_4
GENERALE DELLO STATO
Resistenti
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Resistenti contumaci
Oggetto: ALTRE IPOTESI.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.3.24 e regolarmente notificato , premesso di Parte_1 rivestire il ruolo di Segretario Generale del TAR Lazio e di avere partecipato all'interpello per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di pima fascia di titolare della
Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali del
Consiglio di Stato, disponibile con decorrenza 1.1.223, contestava l'attribuzione dell'incarico al dott. ; eccepiva la violazione dell'art.6 DPCS Controparte_5
1 135/2022 in quanto era mancata l' ”intesa”, prevista dalla norma, tra i Segretari delegati e il Segretario Generale;
contestava la mancata predisposizione di una griglia da parte dell'organo valutatore;
metteva in comparazione la competenza maturata nelle materie proprie del datore di lavoro, evidenziando la maggiore esperienza maturata rispetto al e la conoscenza delle problematiche connesse sia all'attività giurisdizionale che al CP_5
Part funzionamento dell'apparato amministrativo della contestava il contenuto della proposta del 17.11.2023; evidenziava la prevalenza della propria esperienza anche rispetto agli altri partecipanti all'interpello; concludeva nel modo che segue: “In via principale: 1 a Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere Parte_1 nominata Direttore Generale per le Risorse Umane, organizzative, finanziarie e materiali del di Stato e, conseguentemente, 1b Dichiarare tenute e condannare, ciascuna CP_1 per quanto di competenza, le Amministrazioni intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a provvedere alla sua predetta nomina entro breve prefiggendo termine ed a corrispondere alla stessa le differenze retributive di cu i alla tabella indicata a pag. 70 del presente atto a decorrere dal 1°.12.2023, ovvero della diversa somma da determinarsi a mezzo di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo effettivo, o, in subordine e salvo gravame, 2) a ripetere operazioni di valutazione dei curricula dei candidati partecipanti all'interpello indetto con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 416/2022; II. In via subordinata: 3) Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno per equivalente monetario, conseguente al differente trattamento economico annuo lordo tra quello attualmente goduto dalla ricorrente e quello che le sarebbe stato attribuito in caso di nomina nella procedura di interpello indetto col decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 388 del 22/11/2023, determinato nell'importo annuo lordo di 50.288,86, per anno di servizio, con decorrenza 1 °°/12/2023 ovvero nella diversa somma che potrà essere determinata previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si formula espressa richiesta;
III. In via ulteriormente subordinata: 4)
Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno per equivalente monetario, da determinare in via equitativa, per effetto della perdita di chance alle funzioni di cui all'interpello indetto col decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 416/2022; 5) In ogni caso Dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
2 oltre a I.V.A. e C .P. quantificati come da nota spese separata, prodotta a conclusione del presente giudizio. 6) Con ogni conseguente adeguamento pensionistico e previdenziale”.
Si costituivano in giudizio il , la Controparte_10
il , il Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
, contestando in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Le altri parti non si costituivano, nonostante a regolare notifica.
Disposta la comparizione personale delle parti e , infine, disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria.
Peraltro, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (V. per tutte sez. L, Sentenza n. 18972 del
24/09/2015).
Tali principi sono applicabili anche nel caso di specie, in cui si verte circa l'attribuzione di
“funzione dirigenziale di prima fascia di titolare della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali”.
In merito alle censure di parte ricorrente si osserva quanto segue.
Viene richiamato innanzitutto l'art. 6 del DPCS n. 135/2022, nella parte di disciplina della fase 1, lett. C, che, con riferimento alla procedura di conferimento incarichi dirigenziali presso gli uffici della Giustizia Amministrativa, prevede : “entro i 10 giorni successivi, il
Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il
3 Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i Tar valuta l'idoneità tecnica dei candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando in tal senso i curricula pubblicati sul sito dell'Amministrazione”; la ricorrente ritiene che la fase dell' “intesa” sia stata omessa.
Ella infatti in ricorso deduce : “dalla documentazione agli atti della procedura emerge che il Segretario delegato per il Consiglio di Stato, Cons. ed il Segretario Persona_1 delegato per i Tribunali amministrativi regionali, Cons. avevano Persona_2 formulato proprie personali indicazioni di nomina in data 25/7/2023 ( 8). La circostanza rileva dalla missiva de l 31/7/2023 ( 9), con la quale il Segretario Generale puntualizzava al Presidente del Consiglio di Stato che si trattava di “loro personali indicazioni” e di
“iniziativa non concordata…” Inoltre, la nota del 25/7/2023 reca in calce la seguente dichiarazione del Segretario Generale: “visto agli atti, con riserva di valutarne la rilevanza in coerenza con i tempi e le forme del procedimento valutativo. Roma 26.7.23.
[...]
” 1.5. È stato riferito sub J), che tanto il Cons. quanto il Email_1 Persona_1
Cons. sono stati sostituiti, nei rispettivi incarichi, dal Cons. Persona_2 [...]
, in data 25/10/2023 ( 20), e dal Cons. , in data Persona_3 Persona_4
18/9/2023 ( 19).
1.6. In data 17/11/2023 ( 18a e 18b), il Segretario generale della Giustizia
Amministrativa ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato la proposta di nomina del direttore generale. Nella nota di accompagno si legge testualmente: Ti sottopongo,
d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i
Tribunali amministrativi regionali la proposta di nomina del Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali”… nella nota del 31/7/2023, il Segretario generale aveva precisato che le valutazioni esposte nella nota del 25/7/20203 non erano state concordate… (la) valutazione che, nel caso di specie, è mancata del tutto a luglio, poiché si è trattato di “loro personali indicazioni (dei due Segretari delegati v. doc. 9) e di
“iniziativa non concordata… ma è mancata del tutto anche a novembre (in sede di riunione tra il Segretario generale ed i nuovi Segretari delegati doc. 10) perché nel verbale della riunione del 7/11/2023 non v'è traccia di un intesa (tra i nuovi Segretari delegati ed il
Segretario generale) per recepire e/o confermare quelle “personali indicazioni” rese dai due precedenti Segretari delegati. Non si può neanche parlare di un atto amministrativo motivato “per relationem”…”.
4 In realtà, se è vero che un'intesa non vi era ancora stata prima della sostituzione dei due
Consiglieri e , non può seriamente sostenersi che essa sia mancata Per_1 Persona_2 nella proposta formulata il 16.11.2023 (v. in atti).
Nel verbale in data 7.11.23 si era dato atto, sia del dubbio interpretativo circa il reale contenuto da dare al termine “intesa” – si è concordato poi circa la posizione non pariordinata del Segretario generale e dei magistrati delegati nella formulazione della proposta al Presidente e si è ritenuto di assegnare al termine il significato di
“interlocuzione istruttoria” in vista di una auspicata convergenza sul nominativo da proporre- , sia della pregressa indicazione preferenziale sul nome del candidato espressa dai precedenti Segretari delegati e , non valutata però ai fini del Pt_3 Persona_2 procedimento in quanto lo stesso era stato sospeso per le ragioni esposte nello stesso verbale.
Sempre con riferimento al verbale del 7.11.2023, deve evidenziarsi che il Segretario generale , prima della sua chiusura, dichiarava di riservarsi , ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. C) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.135 del 26.5.2020, di trasmettere ai Segretari delegati – per acquisire l'intesa- la proposta del candidato sul quale ci fosse stata convergenza di valutazione.
Infatti, nella proposta sottoposta al Presidente del Consiglio di Stato (v. in atti) , il
Segretario generale, dopo avere riassunto le varie fasi della procedura- con un riferimento anche alla email del 26.7.23 dei Segretari sostituiti- ha esposto quanto segue: “ho ritenuto di riavviare immediatamente il procedimento di valutazione delle candidature ed ho convocato i nuovi Segretari delegati, nelle persone del cons. e della cons. Per_3
per una prima valutazione dei profili curriculari dei candidati, avvenuta il 7 Per_4 novembre 2023, al cui esito ho riservato di formulare la proposta di nomina, previa acquisizione della prescritta intesa, che è intervenuta sul testo e sui contenuti specifici che qui sottopongo alla Tua cortese attenzione. E pertanto, mettendo in comparazione i curricula dei predetti dirigenti e sulla base dell'attività dagli stessi quotidianamente svolta, ho ritenuto, in piena condivisione con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato
[...]
e con il Segretario delegato per i , che il Persona_3 Parte_4 candidato al quale conferire l'incarico di Direttore generale sia il OT Controparte_5
, avendo questi maturato un'esperienza lavorativa ad ampio spettro, in molteplici
[...] settori, sia nell'ambito della Giustizia Amministrativa che presso altre Pubbliche amministrazioni”.
5 Dell'intervenuta intesa si è dato atto nel decreto di conferimento dell' incarico del 23.11.23
(v. premessa dell'atto).
Parte ricorrente si è erroneamente soffermata solo sulla prima parte della proposta – quella ove si fa riferimento alla email del 26.7.23 dei Consiglieri e poi Per_1 Persona_2 sostituiti-, mentre non ha tenuto conto della parte in cui si fa riferimento alla intesa intervenuta con i nuovi Consiglieri;
del resto, era intendimento espresso nel verbale in data
7.11.2023 quello di acquisire una nuova intesa.
Né può ritenersi che il procedimento imponga la formalizzazione dell'atto, trattandosi di una fase interlocutoria dello stesso procedimento;
come esplicitato nel verbale in data
7.11.2023, questo è il significato che il Presidente del Consiglio di Stato ha attribuito al termine “intesa”, sciogliendo il dubbio interpretativo che avevano posto i Consiglieri prima di procedere alla proposta.
Perciò, non può in alcun modo accogliersi la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui sarebbe stata violata la norma in questione.
Per ciò che concerne il merito del provvedimento, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, si osserva che esso dà conto del percorso motivazionale che ha condotto alla scelta del Dirigente e appare sostenuto da esaurienti ragioni che giustificano tale scelta, cosicché non appare ravvisabile alcuna violazione di legge o dei principi di correttezza e buona fede.
Il decreto n.388/2023 del Presidente del Consiglio di Stato fa propria la proposta del
Segretario generale della GA in data 16.11.2023, resa d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di stato e con il Segretario delegato per i TT.AA.RR., evidenziando l'esperienza, le attitudini, la competenza multidisciplinare , la professionalità del , CP_5 considerando prioritaria la sua posizione rispetto a quella degli altri candidati.
La detta proposta evidenziava che ha “maturato un'esperienza lavorativa ad ampio CP_5 spettro, in molteplici settori, sia nell'ambito della Giustizia Amministrativa che presso altre
Pubbliche amministrazioni. In particolare, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, il OT ha ricoperto il ruolo di datore di lavoro per un periodo di oltre 5 anni CP_5 presso la Giustizia Amministrativa (Tar Latina e Tar Umbria) e la qualifica di Capo del personale e di vice Direttore generale presso il Ministero dello Sviluppo economico, incaricato della gestione del personale di tutta la Direzione generale di appartenenza. Per ciò che riguarda la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali il OT
ha acquisito una professionalità di rilievo nella direzione di alcuni tra gli uffici più CP_5
6 importanti della Giustizia amministrativa, retti anche ad interim, le cui attività ricadono proprio nei settori di interesse della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali ed esattamente: più precisamente, l'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria (dal 2013 al 2018), l'Ufficio unico contratti e risorse (dal 2018 ad oggi), l materiali e servizi generali (dal 2019 ad oggi). Controparte_11
Egli inoltre ha maturato un'attitudine a dirigere, organizzare e gestire strutture territoriali anche complesse come quelle della sede di Latina (dal 2011 al 2016) e di Perugia (2013).
Plurime e significative le esperienze acquisite dal OT prima di entrare nei ruoli CP_5 della Giustizia amministrativa, esperienze che indubbiamente arricchiscono un curriculum nel suo insieme di significativa rilevanza. Egli ha ricoperto dal 2002 al 2011 il ruolo di Capo della delegazione italiana del Ministero dello sviluppo economico in importanti organismi contabili quali gli organi di bilancio di prestigiose Organizzazioni comunitarie e internazionali, attività che gli hanno consentito di approfondire l'analisi della contabilità pubblica ( ma anche privatistica) sia nazionale che internazionale, la corretta gestione dei capitoli di bilancio, la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi nonché le rilevazioni periodiche di contabilità economicogestionale. La notevole esperienza acquisita nella gestione contabile e di bilancio della Giustizia amministrativa ha comportato, nel recente passato, in costanza della vacanza del posto di funzione della
Direzione generale, l'attribuzione di specifiche deleghe, da parte del Segretario Generale della Giustizia amministrativa e del Segretario delegato del Consiglio di Stato, per l'adozione di provvedimenti amministrativi e atti di spesa i cui oneri ricadono sui capitoli di spesa già in carico alla figura di Direttore generale delle risorse umane, organizzative, materiali e finanziarie (cfr. decreti nn. 134 e 135 del 20 aprile 2021 e nn. 255 e 256 del 9 agosto 2021). L'ampia cultura e preparazione del OT , la sua spiccata CP_5 professionalità e la indubbia capacità di risolvere in autonomia i problemi hanno portato alcuni Segretari generali che si sono succeduti nella carica ad affidargli l'approfondimento di tematiche anche al di fuori della competenza propria degli uffici assegnatigli (Ufficio unico contratti e risorse e Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali del Consiglio di Stato, quest'ultimo conferito ad interim dal 1° gennaio 2019). Attualmente il OT segue, tra l'altro, le tematiche relative agli immobili dei Tar (da ultimo, Lazio, CP_5 sede di Roma, e Sicilia, sede di Palermo) affrontando, con spirito e capacità sempre propositive, le questioni sia di carattere tecnico che prettamente giuridico (tra le quali, in particolare, il costante monitoraggio delle complesse attività relative agli immobili in
7 locazione, i fitti passivi, le ricerche di nuovi immobili, l'acquisizione dei pareri di congruità del le manifestazioni di interesse, le assicurazioni, le richieste di collaborazione CP_12 ex art. 17 del Regolamento di organizzazione, le convenzioni con l'Agenzia del Demanio).
L'attuale collocazione del OT quale dirigente in ufficio posto alle dirette CP_5 dipendenza del Segretariato generale gli ha consentito di acquisire una competenza multidisciplinare, essendo sovente investito dal Segretariato nella predisposizione di decreti, pareri, studi che abbracciano ad ampio raggio la materia contabile, organizzativa e gestionale interessanti sia il Consiglio di Stato sia le strutture periferiche;
inoltre egli ha sovente partecipato a gruppi di lavoro tematici che hanno contribuito ad approvare, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo: a) l'approvazione delle modifiche del Regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa e del Regolamento di autonomia finanziaria;
b) l'analisi dell'impatto che il decreto semplificazioni (sia dell'anno 2020 che dell'anno 2021) ha determinato nelle procedure contabili e contrattuali dell'Amministrazione; c) l'elaborazione di un piano dettagliato di intervento proposto dalla
Giustizia amministrativa da finanziarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) con le risorse del Recovery Fund con il conseguente inserimento nel gruppo di lavoro incaricato della attuazione delle procedure di gara previste nel Piano anzidetto;
d) la messa in campo di tutte le attività organizzative e gestionali tendenti a fronteggiare la crisi pandemica, rientranti nelle prerogative del datore di lavoro (cfr. decreti del Segretario delegato del Consiglio di Stato n. 130 del 25 settembre 2020 e 151 del 24 ottobre 2020). Il OT , inoltre, è considerato un quotidiano punto di riferimento per CP_5 la Direzione generale dell'Informatica nella predisposizione e nel controllo degli atti relativi a procedure di gara afferenti alla fase esecutiva, di competenza della suddetta Direzione ma di fatto predisposti e/o supervisionati dal OT , come da indicazioni avute al CP_5 riguardo dal Segretario generale pro tempore. È stato, inoltre, incaricato dal Segretario
Generale di individuare con il Servizio dell'Informatica un percorso condiviso per la migrazione nel PSN (Piano strategico nazionale) dei dati e servizi presenti nel data center della Giustizia amministrativa. Conferma delle capacità del OT si ritrova anche CP_5 nella attribuzione per l'anno 2021 del “premio di eccellenza”, disposta con decreto del
Segretario generale della G.A. n. 43 del 28 gennaio 2022, “in ragione dell'efficace azione portata avanti nel settore della contrattualistica, nella quale ha introdotto eccellenti soluzioni organizzative e in modo finalizzato alla stazione appaltante qualificata”.
Ennesima conferma della attitudine del OT a lavorare, prescindendo dalle CP_5
8 competenze assegnate ai suoi due Uffici, nell'interesse della Giustizia amministrativa nella sua interezza (come dimostrato per il dossier “Palazzi sede dei Tribunali amministrativi regionali”) e ad affrontare i problemi offrendo ai Vertici amministrativi soluzioni concrete, è data dall'aver egli fattivamente contribuito ad ottenere, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, la qualificazione di “stazione unica appaltante” in relazione all'Ufficio unico contratti e risorse, senza limiti di importi sia per i lavori, servizi e forniture.
Si tratta di un risultato di importanza strategica per la Giustizia amministrativa il quale, sebbene non possa avere peso nella indicazione del dirigente più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore generale (perché successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda), conferma tuttavia l'alta professionalità del candidato.
L'esperienza trasversale maturata dal OT , in parte anche in ambito CP_5 internazionale, e la professionalità da egli dimostrata in ogni attività svolta, anche esulante l'ambito di competenza degli uffici attualmente ricoperti, gli conferisce una posizione prioritaria rispetto: ai dirigenti che hanno sempre svolto la propria attività presso un ufficio giudiziario (Sezione del Consiglio di Stato e Tar per le Marche), e che, per un lungo lasso di tempo, non hanno mai chiesto di allargare la propria esperienza di dirigenti di seconda fascia ad altri tribunali amministrativi regionali o ad uffici centrali;
ai dirigenti che hanno prevalentemente svolto la propria attività presso un ufficio giudiziario (come il Tar per la
Basilicata) allargando solo negli ultimi tempi la propria esperienza presso un ufficio centrale;
ai dirigenti che hanno svolto incarichi prevalentemente in uffici giudiziari e, laddove svolti in uffici centrali, in uffici con competenze più settoriali (Segreteria del
Presidente del Consiglio di Stato) o, comunque, non di raccordo e coordinamento tra i diversi uffici centrali e periferici;
al dirigente che, pur vantando rilevanti esperienze in uffici di supporto all'Organo di autogoverno della Magistratura amministrativa, ha acquisito una minore competenza nello svolgimento delle funzioni di raccordo con gli uffici centrali, competenza che ha invece il OT grazie all'ausilio offerto ai Tribunali CP_5 amministrativi regionali nella attività contrattualistica. Il OT , al pari di altri CP_5 candidati, ha altresì arricchito la propria formazione culturale e professionale con esperienze lavorative di rilievo in Amministrazioni diverse dalla Giustizia amministrativa, nonché con la frequenza di corsi di formazione e di specializzazione di livello post- universitario. Per le ragioni sopra esposte, ritengo, caro Presidente, d'intesa con i
Segretari delegati ( e conformemente a quanto indicato dai precedenti Segretari delegati), che il dirigente che più degli altri abbia titolo per ricoprire il posto di direttore della
9 Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, sia il OTe , dirigente di seconda fascia della Giustizia amministrativa, in Controparte_5 considerazione dell'ampia esperienza maturata e della notevole professionalità acquisita in ogni settore di pertinenza della suddetta Direzione generale”.
Nel verbale in data 7.11.2023 si precisava: “Dopo ampia e approfondita discussione in ordine al tenore di tali criteri, il Segretario generale e i due Segretari delegati concordano nel senso che gli stessi vadano letti nel particolare contesto della gestione amministrativa della Giustizia amministrativa. Nella organizzazione dell'amministrazione della Giustizia amministrativa, infatti, si riscontra la peculiarità di un Vertice costituito da tre magistrati amministrativi - il Segretario generale e i due Segretari delegati - i quali non soltanto dettano le strategie amministrative dell' , ma svolgono altresì un ruolo di primo piano CP_13
e diretto nella organizzazione, nonché, per molti aspetti, nella gestione delle attività e del modus procedendi per raggiungere gli obiettivi che essi stessi hanno individuato. Di conseguenza alla figura del direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, che — diversamente dal direttore generale dell'informatica - opera in un ambito di carattere giuridico-amministrativo con competenze generali , è chiesto, soprattutto, di avere una spiccata e specifica competenza maturata nelle materie proprie del Datore di lavoro e, in più, una capacità di pronto ausilio nel dare attuazione alle decisioni del Segretariato, tenendo conto della molteplicità degli Uffici in cui si articola la
Direzione generale e assicurando, con una visione non settoriale, la necessaria continuità
e correntezza delle attività, in modo da adattarle alle ricorrenti emergenze che caratterizzano la gestione “amministrativa” degli Uffici e del personale amministrativo della
Giustizia amministrativa a livello centrale e periferico”.
La scelta, pertanto, come si evince dalla proposta, appare essere avvenuta in conformità dei criteri fissati nell'interpello e nel verbale in data 7.11.2023, laddove in particolare si concorda che “la valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri individuati nell'interpello, senza che sia necessario indicare sottocriteri e senza attribuire agli stessi un punteggio, decidendo che essi concorrono in pari misura all'individuazione, nell'ambito di una valutazione non atomistica, del dirigente ritenuto maggiormente in grado di svolgere le relative funzioni. I criteri di valutazione delle candidature sono, pertanto, indicati nell'art. 19, comma I, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, neIl'art. 20 del CCNL dell'Area
1 stipulato in data 21 aprile 2006, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 135 del 26maggio2020. Tali criteri, quindi, sono i seguenti: la specifica competenza
10 organizzativa posseduta in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico, nonché l'esperienza di direzione attinente al medesimo;
l'attitudine e la capacità professionale del singolo dirigente, valutati anche con riferimento ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e alla valutazione della performance individuale;
risultati conseguiti nei precedenti incarichi. Il Segretario generale e i due
Segretari delegati convengono che l'anzianità di servizio sia un sub criterio della voce
'attitudine e capacità professionale del singolo dirigente, avuto riguardo al suo percorso formativo ricavabile dal curriculum e dal fascicolo personale'.
Nel verbale in data 7.11.2023 si era precisato quali caratteristiche dovesse rivestire il
Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, e nella proposta si richiamano tutti gli elementi del curriculum di in linea con tali CP_5 caratteristiche.
Nella individuazione del Dirigente si è scelto di valorizzare, oltre alla specifica attitudine “
a dirigere, organizzare e gestire strutture territoriali anche complesse”, la “visione non settoriale” e l' “esperienza trasversale”, caratteri immediatamente rilevabili dall'esame del curriculum del e ampiamente motivati nel provvedimento;
, infatti, ha svolto la CP_5 CP_5 sua attività anche presso organi diversi da quelli giurisdizionali e, in particolare e per lungo tempo, proprio nella Gestione risorse Umane e in altri settori di interesse della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, incarnando quindi la figura capace di “pronto ausilio nel dare attuazione alle decisioni” con una “visione non settoriale” , al fine di fare fronte alle “ricorrenti emergenze che caratterizzano la gestione amministrativa degli Uffici e del personale amministrativo”.
Del resto, nella proposta di nomina si erano valorizzati i risultati raggiunti dal , CP_5 evidenziando la sua capacità di “ affrontare i problemi offrendo ai Vertici amministrativi soluzioni concrete”.
Sul punto non sono stati allegati elementi né in fatto né in dritto idonei a contrastare tale valutazione.
Il richiamo al contenuto del doc. 55 (v. in atti con note allegate) ugualmente non appare idoneo in quanto l'esperienza “trasversale” del Dirigente nominato dipendeva non soltanto da quella maturata nel TAR Lazio ma anche nel settore Risorse Umane.
Per ciò che concerne, invece, il doc.56 (v. in atti con note allegate), si osserva che la breve durata della delega ad operare sui capitoli di spesa della Direzione Generale per le
11 Risorse Umane non è di per sé idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento, che ha fondato la sua scelta su motivazioni più complesse.
La motivazione adottata nella scelta del appare, quindi, conforme alle norme di CP_5 legge ed ai principi ai quali l'ente datore di lavoro aveva vincolato la sua azione.
La ricorrente , pur dotata di alto livello professionale – avendo, peraltro, curato numerose pubblicazioni- , di competenza ed esperienza, è stata ritenuta in questo caso meno adatta del , avendo prestato la sua attività soprattutto nel settore giurisdizionale (come si CP_5 evince dal suo curriculum) e presentando, quindi, un profilo diverso da quello richiesto.
Né la considerazione della maggiore anzianità avrebbe potuto comportare una diversa valutazione in quanto l'anzianità di servizio è stata considerata solo un sub criterio
(utilizzabile in condizioni di parità rispetto agli altri criteri).
Superflua appare la comparazione con gli altri partecipanti alla selezione stante il limite dei poteri del giudice ordinario, così come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ne consegue che il provvedimento di scelta è legittimo e che le domande della ricorrente devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore delle parti resistenti.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4.000,00 in favore delle parti resistenti, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 3.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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