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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5522 R.G.L. per l'anno 2019, vertente TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti P.Napolitano e R. Napolitano unitamente ai Parte_1 quali elett. dom. in Napoli alla via G. Rossini n. 22 giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Direttore Generale
[...] con cui elett. dom. in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55 CP_2
Resistente Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2018, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del convenuto a tempo indeterminato nell'area professionale del CP_1 personale amministrativo dal 30.8.2016, e attualmente in servizio presso la scuola secondaria di I grado “Buonarroti -Vinci” di Mondragone, deduceva: di aver svolto, prima della immissione in ruolo, servizio presso l'Istituto CO Martuscelli quale collaboratore scolastico a tempo determinato, dal 18.1.1988 al 29.8.2016; di aver ottenuto ordinanza dal Tribunale di S.M.C.V. n.20424 del 29.6.2016 con cui veniva riconosciuta la piena equiparabilità al servizio statale di quello prestato dalla ricorrente presso l'istituto Martuscelli;
che, in ottemperanza a tale provvedimento, il la inseriva nelle GAE e successivamente veniva assunta CP_1 definitivamente. Tanto esposto, lamentava che l'amministrazione convenuta con decreto di ricostruzione di carriera. n. 96 del 9/1/2019, non le riconosceva gli anni di servizio prestati, precedentemente l'immissione in ruolo, presso l'Istituto CO Martuscelli. Tanto premesso, dedotta con diffuse argomentazioni l'illegittimità dell'operato della convenuta amministrazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, affinché accertasse e dichiarasse: “il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal 18/01/1988 al 29/08/2016 ai fini della ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici in ossequio al principio di non discriminazione fra preruolo e servizio di ruolo sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
1 Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE; 2) Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti in solido
o chi di ragione fra le stesse al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto a seguito della corretta ricostruzione di carriera determinata come richiesto nel punto 1) che precede, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nella misura che si quantificherà in separato giudizio o in quella che si vorrà determinare anche a mezzo CTU tecnico contabile che sin da ora si richiede; vinte le spese, con attribuzione. Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, rinviata la causa anche per carico di ruolo nonché nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità e per la mancata ricezione da parte del dei decreti di trattazione scritta, depositate le note conclusionali la causa viene CP_3 decisa, all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. In via preliminare, deve essere dichiarata la legittimazione passiva del convenuto e va CP_1 invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
atteso che, in tema di contenzioso del personale scolastico, l'
[...] Controparte_1
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività
[...] appartenente al , non può essere evocato Controparte_1 in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi CP_1 dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Cass., nr. 32938/2021). Venendo al merito, la ricorrente, attualmente assunta in ruolo, chiede il riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio svolto presso l'Istituto legalmente riconosciuto Martuscelli, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, sia ai fini della c.d. “ricostruzione di carriera” che ai fini della percezione delle differenze retributive, sul pacifico e documentato presupposto della piena equiparazione, ottenuta con ordinanza di questo Tribunale, cui il ha ottemperato mediante l'inserimento della stessa nelle GAE CP_1 con provvedimento prot. 11413 del 29.7.2016 (cfr.prod. ricorrente). Pertanto, non ponendosi questioni circa la piena equiparabilità al servizio statale di quello svolto come collaboratrice scolastica dalla ricorrente presso l'Istituto Martuscelli, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento ai fini di un corretto percorso argomentativo. Alla stregua della normativa vigente, così come interpretata univocamente dalla S.C. (Cass. n. 31149/2019 e 31150/2019), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente (personale ATA) all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, richiamando la clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in ordine al principio “di non discriminazione”, con il conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato
2 nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1). L'art. 4 co.3 legge n. 399/1988 intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, stabilisce che “ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo. Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio. L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. È indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed
3 economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede. Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al
4 personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_1 che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va
5 verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Amministrazione scolastica resistente non ha riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre ruolo, dal 1.1.1988 al 29.8.2016, espletato dalla ricorrente, presso l'Istituto Scolastico CO Martuscelli, quale collaboratrice scolastica in quanto considerato come servizio espletato presso una scuola non statale. Sul punto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del n.20424 del 29.6.2016, pronunciata tra le medesime parti, le cui argomentazioni appaiono certamente condivisibili ( e si richiamano in tale sede, anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.) ha accertato che tale Istituto è equiparato ad un Istituto statale (cfr. ordinanza in atti ). Posto dunque che il servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto CO Martuscelli deve considerarsi quale servizio pre ruolo in quanto reso in scuole da considerarsi come del tutto analoghe a quelle statali e, mutando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, deve, al contrario , dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del predetto servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento. Pertanto, dichiarata la medesima valenza del servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto CO Martuscelli rispetto a quello reso presso qualsiasi Istituto Statale, va accertato il diritto del ricorrente di al riconoscimento dell'intero periodo di servizio di pre ruolo svolto, in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dall'1.1.1988 al 29.08.2016, ai fini della ricostruzione giuridica ed economica di carriera e , per l'effetto, le amministrazioni resistenti vanno condannate al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte in virtù dell'effettivo ed integrale computo dell'anzianità che precede con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio pre ruolo svolto, in qualità di collaboratore scolastico, presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal dall'1.1.1988 al 29.08.2016 ai fini della ricostruzione giuridica ed economica di carriera;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte in virtù dell'effettivo ed integrale computo dell'anzianità
6 che precede di cui al punto 1 del presente dispositivo, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Pasquale Napolitano e Rita Napolitano Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025 Il Giudice dott.ssa Fabiana Iorio
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, rapp.ta e difesa dagli avv.ti P.Napolitano e R. Napolitano unitamente ai Parte_1 quali elett. dom. in Napoli alla via G. Rossini n. 22 giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Direttore Generale
[...] con cui elett. dom. in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55 CP_2
Resistente Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2018, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del convenuto a tempo indeterminato nell'area professionale del CP_1 personale amministrativo dal 30.8.2016, e attualmente in servizio presso la scuola secondaria di I grado “Buonarroti -Vinci” di Mondragone, deduceva: di aver svolto, prima della immissione in ruolo, servizio presso l'Istituto CO Martuscelli quale collaboratore scolastico a tempo determinato, dal 18.1.1988 al 29.8.2016; di aver ottenuto ordinanza dal Tribunale di S.M.C.V. n.20424 del 29.6.2016 con cui veniva riconosciuta la piena equiparabilità al servizio statale di quello prestato dalla ricorrente presso l'istituto Martuscelli;
che, in ottemperanza a tale provvedimento, il la inseriva nelle GAE e successivamente veniva assunta CP_1 definitivamente. Tanto esposto, lamentava che l'amministrazione convenuta con decreto di ricostruzione di carriera. n. 96 del 9/1/2019, non le riconosceva gli anni di servizio prestati, precedentemente l'immissione in ruolo, presso l'Istituto CO Martuscelli. Tanto premesso, dedotta con diffuse argomentazioni l'illegittimità dell'operato della convenuta amministrazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, affinché accertasse e dichiarasse: “il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal 18/01/1988 al 29/08/2016 ai fini della ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici in ossequio al principio di non discriminazione fra preruolo e servizio di ruolo sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
1 Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE; 2) Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti in solido
o chi di ragione fra le stesse al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto a seguito della corretta ricostruzione di carriera determinata come richiesto nel punto 1) che precede, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nella misura che si quantificherà in separato giudizio o in quella che si vorrà determinare anche a mezzo CTU tecnico contabile che sin da ora si richiede; vinte le spese, con attribuzione. Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, rinviata la causa anche per carico di ruolo nonché nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità e per la mancata ricezione da parte del dei decreti di trattazione scritta, depositate le note conclusionali la causa viene CP_3 decisa, all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. In via preliminare, deve essere dichiarata la legittimazione passiva del convenuto e va CP_1 invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
atteso che, in tema di contenzioso del personale scolastico, l'
[...] Controparte_1
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività
[...] appartenente al , non può essere evocato Controparte_1 in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi CP_1 dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Cass., nr. 32938/2021). Venendo al merito, la ricorrente, attualmente assunta in ruolo, chiede il riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio svolto presso l'Istituto legalmente riconosciuto Martuscelli, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, sia ai fini della c.d. “ricostruzione di carriera” che ai fini della percezione delle differenze retributive, sul pacifico e documentato presupposto della piena equiparazione, ottenuta con ordinanza di questo Tribunale, cui il ha ottemperato mediante l'inserimento della stessa nelle GAE CP_1 con provvedimento prot. 11413 del 29.7.2016 (cfr.prod. ricorrente). Pertanto, non ponendosi questioni circa la piena equiparabilità al servizio statale di quello svolto come collaboratrice scolastica dalla ricorrente presso l'Istituto Martuscelli, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento ai fini di un corretto percorso argomentativo. Alla stregua della normativa vigente, così come interpretata univocamente dalla S.C. (Cass. n. 31149/2019 e 31150/2019), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente (personale ATA) all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, richiamando la clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in ordine al principio “di non discriminazione”, con il conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato
2 nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1). L'art. 4 co.3 legge n. 399/1988 intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, stabilisce che “ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo. Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio. L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. È indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed
3 economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede. Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al
4 personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_1 che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va
5 verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Amministrazione scolastica resistente non ha riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre ruolo, dal 1.1.1988 al 29.8.2016, espletato dalla ricorrente, presso l'Istituto Scolastico CO Martuscelli, quale collaboratrice scolastica in quanto considerato come servizio espletato presso una scuola non statale. Sul punto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del n.20424 del 29.6.2016, pronunciata tra le medesime parti, le cui argomentazioni appaiono certamente condivisibili ( e si richiamano in tale sede, anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.) ha accertato che tale Istituto è equiparato ad un Istituto statale (cfr. ordinanza in atti ). Posto dunque che il servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto CO Martuscelli deve considerarsi quale servizio pre ruolo in quanto reso in scuole da considerarsi come del tutto analoghe a quelle statali e, mutando i principi di diritto sopra riportati alla fattispecie in esame, deve, al contrario , dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del predetto servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento. Pertanto, dichiarata la medesima valenza del servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto CO Martuscelli rispetto a quello reso presso qualsiasi Istituto Statale, va accertato il diritto del ricorrente di al riconoscimento dell'intero periodo di servizio di pre ruolo svolto, in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dall'1.1.1988 al 29.08.2016, ai fini della ricostruzione giuridica ed economica di carriera e , per l'effetto, le amministrazioni resistenti vanno condannate al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte in virtù dell'effettivo ed integrale computo dell'anzianità che precede con interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio pre ruolo svolto, in qualità di collaboratore scolastico, presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal dall'1.1.1988 al 29.08.2016 ai fini della ricostruzione giuridica ed economica di carriera;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte in virtù dell'effettivo ed integrale computo dell'anzianità
6 che precede di cui al punto 1 del presente dispositivo, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Pasquale Napolitano e Rita Napolitano Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025 Il Giudice dott.ssa Fabiana Iorio
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