Art. 11.
Il primo comma dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' sostituito dal seguente:
"Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da piu' sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovra' essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e di Castellavazzo".
Il primo comma dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' sostituito dal seguente:
"Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da piu' sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovra' essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e di Castellavazzo".