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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2024, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/06/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2482 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI CARLO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: aggiornamento estratto contributivo e ricalcolo pensione di vecchiaia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 5.9.17, esponeva di aver Parte_1
proposto ricorso davanti a questo Tribunale al fine di veder unificare la propria posizione contributiva con quella di , omonimo per mero errore materiale, ed al fine, vedersi conteggiata Parte_1
la contribuzione da lavoro agricolo dal 1947 al 1954 con diritto al ricalcolo della propria pensione n.
48301025, categoria Org_1
Rilevava come, a fronte dell'accoglimento della domanda in primo grado, l' aveva CP_1
proposto gravame e la Corte d'Appello di Messina, Sez. lavoro, aveva accolto tale gravame dichiarando la decadenza dell dal poter chiedere l'aggiornamento della posizione Parte_1
contributiva e il ricalcolo della pensione.
Ritenendo che il giudicato formatosi sulla pronunzia di decadenza non spiegasse effetti sul rapporto sostanziale, proponeva in data 6.7.2022 nuova, analoga, domanda amministrativa all' , CP_1
che nuovamente la rigettava. Da qui l'odierno ricorso con cui convenviva l' davanti a questo CP_1
Tribunale al fine di veder unificare la propria posizione contributiva con quella di Parte_1
omonimo per mero errore materiale, ed al fine, vedersi conteggiata la contribuzione da
[...] lavoro agricolo dal 1947 al 1954 con diritto al ricalcolo della propria pensione n. 48301025, categoria
Org_1
Resisteva l' eccependo decadenza e ne bis in idem, concludendo in ogni caso per il CP_1
rigetto nel merito.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna lette le note di trattazione scritta telematicamente depositate dal ricorrente, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente propone sostanzialmente la medesima domanda che fu oggetto di giudizio iscritto al n. RG 653/2016 di questo Tribunale e definito con sentenza del 9.6.2022 dalla Corte
d'Appello di Messina, RG n. 615/2021.
La perfetta identità delle parti, del petitum formale e sostanziale, e della causa petendi, condurrebbero già di per sé ad una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso per violazione del noto principio del ne bis in idem che impedisce di proporre una domanda giurisdizionale uguale a quella che fu già oggetto di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, ritiene parte ricorrente che la pronunzia della Corte d'Appello, passata in giudicato, non spieghi effetti sostanziali sul rapporto in quanto in essa è dichiarata la decadenza dell Parte_1
dal poter domandare l'aggiornamento della propria posizione previdenziale, dal ché scaturirebbe la possibilità di proporre, come in effetti è stata proposta, una nuova domanda amministrativa.
La tesi non persuade.
È consolidato l'orientamento secondo cui la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009
n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Tale limite invalicabile non può essere aggirato mediante l'inoltro di una successiva domanda amministrativa che non si fondi su presupposti nuovi o almeno in parte diversi da quella che, esaminata e rigettata, condusse al giudizio in seno al quale la decadenza fu dichiarata.
Sul punto valga citare il seguente, condiviso, principio giurisprudenziale: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 639/1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda intesa a conseguire il medesimo beneficio previdenziale (…) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi” e, ancora, “non può, invero, essere valorizzata una nuova domanda presentata successivamente alla già maturata decadenza (nella specie accertata con sentenza passata in giudicato), funzione delle disposizioni legislative che ne hanno affermato la natura sostanziale essendo quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12718/2009(2), in motivazione); funzione che verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della istanza amministrativa (ovvero dell'azione giudiziaria) consenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi” (Cass. Sezione Lavoro - 03.07.2012 n. 11091).
È evidente, pertanto, che la nuova domanda non avrebbe potuto dar luogo ad un diverso esito e che, pertanto, l'odierno giudizio, identico a quello definito con la citata sentenza della Corte
d'Appello, debba essere ritenuto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Nondimeno, avendo la ricorrente effettuato una colposa duplicazione di giudizi, ritiene questo
Tribunale che sia equo condannare la stessa al pagamento di una somma, nei confronti dell' , CP_1 che può essere equitativamente determinata, anche d'ufficio, in euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c. .
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 21/07/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , della somma di euro 500,00 a titolo CP_1 di sanzione equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle ulteriori spese del giudizio ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Così deciso in Patti, 11/06/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena