Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 394 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. POCOBENE FRANCO giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DI BLASIO GIANLUCA giusta procura CP_1
in atti;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.9.2024 il sig. ha riassunto il giudizio a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18094/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 87/2021 emessa da questa Corte, in diversa composizione, il 20.5.2021.
La sentenza cassata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato il 27
obbligatoriamente in quanto iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 68/99, per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla “esternalizzazione del servizio di manutenzione”.
Il giudice di primo grado e la Corte di Appello avevano ritenuto legittimo il licenziamento ritenendo che la soppressione del posto fosse stata effettiva, e che l'obbligo di repechage non potesse essere assolto poiché il lavoratore, originariamente assunto con mansioni di operaio addetto alla riparazione dei mezzi meccanici di trasporto rifiuti, a causa delle sue limitazioni fisiche, non poteva essere adibito ad altre mansioni per le quali era in possesso di abilitazione, quale la raccolta porta a porta dei rifiuti, e non vi erano altri posti di lavoro disponibili per mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con la professionalità e le abilitazioni del lavoratore.
La Cassazione cassa la sentenza con rinvio per omessa valutazione del motivo di reclamo concernente la “omessa applicazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 68/1999” (la Corte ha motivato sono in relazione al comma 4, escludendo la violazione delle quote di riserva), enunciando il seguente principio di diritto:
"Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, l. 12 marzo 1999, n.
68, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro;
tra le significative variazioni dell'organizzazione del lavoro rientra anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile e occorra verificare se questi possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute”.
La Cassazione in particolare ha affermato che l'art. 10 opera anche “nel caso […] di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro” - nel senso che dette modalità operino pure nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile (per ragioni diverse dalla sua disabilità) e sorga, quindi, la questione del se possa comunque essere riutilizzato in azienda in mansioni compatibili con il suo stato di salute. (…) ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, compete infatti alla commissione medica integrata, eventualmente adita dal datore di lavoro, come la disposizione ammette, verificare se, nonostante la minorazione, il disabile assunto obbligatoriamente possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; solo laddove l'organo tecnico in posizione di terzietà accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro nel più ampio spettro dei cd.
“accomodamenti ragionevoli” (per tutte, v. Cass. n. 6497 del 2021), il rapporto di lavoro può essere risolto;
di certo, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento sulla scorta di una unilaterale valutazione circa l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l'espletamento di altre mansioni, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata come accaduto nella specie laddove si è ritenuto che il non potesse essere Pt_1
adibito a compiti di raccolta dei rifiuti “porta a porta”
Il sig. ha riassunto il giudizio chiedendo che in applicazione del principio enunciato Pt_1
dalla Cassazione vengano accolte le conclusioni da lui rassegnate nei precedenti gradi di giudizio, con applicazione della tutela reale, ed in subordine quella indennitaria, in conseguenza dell'illegittimo licenziamento.
La che nel giudizio di Cassazione non aveva formulato difese, si è costituita CP_1
nella presente fase ed ha dedotto che il principio enunciato dalla Cassazione sarebbe inapplicabile al caso in esame, poiché esso si applicherebbe solo ai lavoratori disabili assunti obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/99, mentre l'assunzione del ricorrente in riassunzione, sebbene operata mediante avvio da parte del Centro per l'Impiego, non potrebbe qualificarsi come “assunzione obbligatoria” a mente della L. 68/1999.
L' si è costituito limitandosi a chiedere la decisione della causa secondo giustizia, con CP_2
condanna della parte soccombente anche alle spese nei suoi confronti.
La domanda del sig. , alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Pt_1
Cassazione di cui deve farsi applicazione nel presente giudizio di rinvio, deve essere accolta, considerata l'inammissibilità, prima ancora dell'infondatezza, dell'eccezione datoriale formulata in sede di costituzione nel giudizio in riassunzione. Difatti che il sig. sia Pt_1
lavoratore disabile occupato obbligatoriamente ai sensi della l. n. 68/99 era stato affermato nella sentenza della Corte d'Appello (che si è pronunciata sul rispetto della quota di riserva), tale affermazione non è stata oggetto di censura in cassazione, dunque su di essa si è formato giudicato. Questa Corte deve quindi limitarsi ad applicare il principio di diritto affermato dalla
Cassazione sulla base di questo presupposto.
Peraltro la stessa aveva affermato nei precedenti gradi di giudizio che “il Sig. CP_1 [...]
è stato assunto a tempo indeterminato in data 07.09.2005, mediante procedura di Pt_1 avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99, per l'espletamento della mansione di operaio specializzato” e l'eccezione circa la non obbligatorietà della sua assunzione non è mai stata formulata prima del presente giudizio in riassunzione.
Deve parimenti osservarsi che la non ha mai allegato – e tantomeno dimostrato – di CP_1
aver consultato prima del licenziamento la commissione medica integrata, in violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999 per verificare se, nonostante la minorazione, il sig.
avrebbe potuto continuare ad essere utilizzato presso l'azienda in posizioni compatibili Pt_1
con la sua menomazione, mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli.
L'ordinanza di rinvio si pone peraltro in linea di continuità con quanto già espresso dalla
Corte di Cassazione con riferimento alla procedura di cui all' art. 10 comma 3, l. n. 68/1999, con l'ordinanza 28 aprile 2017, n. 10576, che ha anch'essa cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello che non aveva considerato rilevante il mancato espletamento della procedura prevista dalla suddetta norma.
Anche in quella sede la Suprema Corte aveva evidenziato che la verifica dell'impossibilità di reimpiego del lavoratore disabile – anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro – è “categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili" (in termini:
Cass. n. 15269 del 2012; conf. Cass. n. 8450 del 2014).
La rigorosa conclusione discende coerente dalla speciale protezione accordata al disabile dalla disciplina interna e sovranazionale, finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro allorquando l'inidoneità alla mansione del lavoratore ponga la questione della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico.”
“Ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, spettava alla commissione medica integrata, eventualmente adita dal datore di lavoro - come la disposizione ammette - accertare le condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, potesse continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
In caso di accertata incompatibilità il disabile avrebbe avuto diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persisteva. Solo nel caso in cui la commissione integrata avesse accertato la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere risolto. Tale percorso vincolato dalla legge non può essere surrogato dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ciò per la dirimente ragione che la disciplina contenuta nell'art. 10, co. 3, l. n. 68 del 1999, che specificamente regola le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro dei disabili assunti obbligatoriamente nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, ha carattere di specialità rispetto alla normativa generale "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevista dal d. lgs. n. 81 del 2008 per tutti i lavoratori.”
Secondo la Corte di Cassazione “La specialità della disciplina in esame rispetto alle ipotesi di recesso per giustificato motivo regolate dal diritto comune si concreta, in relazione all'interesse del disabile, in un insieme di modalità procedurali, con effetti anche di carattere sostanziale sulla disciplina del rapporto e della sua risoluzione”.
Conseguentemente il licenziamento del sig. , disabile assunto obbligatoriamente in Pt_1
quanto iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 68/99, in assenza di accertamento da parte della commissione integrata circa la definitiva impossibilità di reinserirlo all'interno dell'azienda attuando accomodamenti ragionevoli, deve ritenersi illegittimo. Difatti, come evidenziato dall'ordinanza di rinvio, la disciplina di cui all'art. 10 c.3 l. 68/99 opera anche nel caso di soppressione del posto del disabile, e non solo nell'ipotesi di aggravamento delle sue condizioni di salute (come sostenuto dall'azienda nei precedenti gradi di giudizio).
Occorre a questo punto valutare le conseguenze dell'omessa procedura di valutazione mediante la commissione integrata prevista dall'art. 10 c. 3 l. 68/1999 in termini di tutela del lavoratore disabile.
Dalla citata ordinanza 28 aprile 2017, n. 10576, nonché dall'ordinanza di rinvio della
Cassazione nel presente giudizio, emerge chiaramente che l'omissione comporta conseguenze sostanziali – non meramente procedurali – potendosi l'ipotesi accomunare a quella della mancata dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di repechage, eventualmente predisponendo gli accomodamenti ragionevoli.
Si osserva, preliminarmente, che nel caso in esame il lavoratore non ha mai lamentato la discriminatorietà del licenziamento, potendosi dunque escludere in termini di tutela la rilevanza della mancata predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai fini della nullità del licenziamento. Il mancato espletamento della procedura tuttavia impone di ritenere inadempiuto l'obbligo di repechage, al quale tale procedura è funzionale, dovendosi dunque ritenere applicabile la tutela prevista dall'art. 18 comma 4 l. 300/1970, che la Suprema Corte, anche successivamente alla sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale (si veda Cass. n.
29914/2024), ha ritenuto continui ad operare nel caso di rapporti instaurati prima del 7 marzo
2015, nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in cui sia accertata l'insussistenza del fatto, da intendersi comprensivo dell'impossibilità di collocare altrove il lavoratore, in continuità con la giurisprudenza consolidata inaugurata con la sent. n.
10435/2018.
Il licenziamento intimato dalla al sig. il 27.11.2018 per giustificato motivo CP_1 Pt_1
oggettivo deve essere quindi annullato, e la condannata a reintegrare il sig. CP_1 Pt_1
nel posto di lavoro.
La deve inoltre essere condannata al pagamento di una indennità risarcitoria CP_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, considerato il tempo trascorso dalla data del licenziamento e l'assenza di allegazione e prova da parte della dello svolgimento di altra attività lavorativa da parte del sig. nei 12 CP_1 Pt_1
mesi successivi al licenziamento o della reperibilità, nel medesimo arco di tempo, di una nuova occupazione.
L'ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto, che il sig. ha dedotto essere pari Pt_1
ad € 2.581,24 mensili, deve invece essere quantificata – sulla base della busta paga prodotta
(aprile 2018) in euro 2.297,00 (dovendo escludersi l'indennità sostitutiva dei buoni pasto nonché il rateo tfr, e dovendo quindi la retribuzione mensile di 2.120,68 essere moltiplicata per 13 mensilità e divisa poi per 12).
La deve pure essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e CP_1
assistenziali maturati dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, in misura pari al differenziale contributivo tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto a quella eventualmente accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative sino alla reintegra.
Le spese di lite tra il sig. e la seguono la soccombenza e si liquidano come Pt_1 CP_1 da dispositivo per tutti i gradi di giudizio. Sono invece da compensarsi le spese con l' , CP_2
nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda, e derivando le conseguenze previdenziali della tutela indennitaria direttamente dalla legge anche in assenza di coinvolgimento dell'istituto nel giudizio.
PQM
- Annulla il licenziamento intimato dalla al sig. il CP_1 Parte_1
27.11.2018;
- Condanna la al pagamento in favore del sig. di CP_1 Parte_1 un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.297,00 mensili oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c. dalla data del licenziamento fino al saldo effettivo;
- Condanna la al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali CP_1
maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, detratto quanto già accreditato al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
- Condanna la al pagamento in favore del sig. delle spese CP_1 Parte_1
di lite nella misura di euro 4.629,00 per il primo grado, 3.473,00 per il grado di appello,
2.757,00 per il grado di legittimità, 3.473,00 per il grado di rinvio, in tutti i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
- Compensa le spese con l' . CP_2
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24/04/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga