Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12492/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12492 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data -OMISSIS-, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dal -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, con il quale il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a far data dal -OMISSIS-, per la violazione della fattispecie prevista dall’art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 30.10.1992, n. 449.
2. Il gravato provvedimento è stato adottato in esito alla sospensione dal servizio disposta nei confronti del ricorrente, rinviato a giudizio per le ipotesi di reato di cui agli artt. 81cpv, 61 n. 2, 110, 319 e 321 del codice penale, ed alla definizione del citato procedimento penale con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha dichiarato estinti i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione.
La sanzione espulsiva è stata adottata “ considerato che la condotta del -OMISSIS-, pur in difetto di un accertamento definitivo dei fatti contestati compiuto dal giudice penale, si palesa, comunque, dal punto di vista disciplinare, non conforme alle regole di correttezza e di etica professionale, e non consona allo status di appartenente ad un Corpo dello Stato ed alla dignità delle funzioni di poliziotto penitenziario, che dotato delle qualifiche di ufficiale di p.g. e di p.s. è deputato a prevenire e reprimere i reati, anziché compierli in prima persona ”.
3. Risulta dalla documentazione in atti che, nell’ambito di una più ampia indagine relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al ricorrente venne contestato, a mente degli artt. 319 e 321 del codice penale, di aver ricevuto denaro “… allo scopo di consentire l'introduzione illecita di apparecchi cellulare, schede telefoniche, sostanza stupefacenti ed altra merce (in particolare profumi ed altri prodotti) all'interno della casa circondariale ove erano detenuti” i suoi sodali (cfr. pag. 71 della citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, allegato 004 del deposito originale).
Nelle more del procedimento penale, con decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il ricorrente è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
Definito il procedimento penale con la sentenza di cui si disse, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2020, con decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- la sospensione è stata prorogata sino alla definizione del procedimento disciplinare.
Questo ultimo veniva avviato con contestazione degli addebiti del 15 dicembre 2020, notificata il 23 dicembre 2020, sospeso a mente dell’art. 9 del D.lgs. n. 449/1992 e successivamente riassunto con una nuova contestazione di addebiti del 20 gennaio 2021, notificata il 27 gennaio 2021.
Il Consiglio Centrale di disciplina, in esito all’udienza del -OMISSIS-, con motivazioni depositate il 6 settembre 2021 proponeva la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, che veniva recepita dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il citato decreto del -OMISSIS-, notificato il 21 settembre successivo.
4. Per chiedere l’annullamento del provvedimento di destituzione e degli atti ad esso prodromici è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 18 novembre 2021 e depositato il 3 dicembre 2021.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“- Inammissibilità della sanzione della destituzione irrogata ai danni del ricorrente in quanto emessa oltre i termini previsti dall’art. 7, comma 6, del D.lgs. 449 del 30.10.1992.
- Violazione e falsa applicazione art. 6 D.lgs. 30.10.1992 n. 449. Eccesso di potere per erronea presupposizione dei presupposti in fatto e diritto. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità - Contraddittorietà e illogicità del provvedimento”.
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare previsti dalle rubricate disposizioni, atteso che la citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata venne pubblicata il -OMISSIS-, la contestazione degli addebiti veniva adottata il 15 dicembre 2020, ed il procedimento disciplinare definito con l’irrogazione dell’avversata sanzione soltanto il 21 settembre 2021.
4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunzia il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato stante, per un verso, che non sarebbero stati tenuti nella dovuta considerazione una serie di elementi (lo stato di servizio, le condizioni familiari dell’incolpato), che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione ad irrogare una sanzione meno afflittiva della destituzione e, per altro verso, che la sanzione espulsiva sarebbe stata irrogata in esito ad una sentenza che non avrebbe accertato le responsabilità penali del ricorrente, il quale ove il procedimento penale fosse stato definito nel merito sarebbe stato certamente assolto dai reati a lui ascritti, non essendo emersi dall’istruttoria dibattimentale elementi probatori idonei a dimostrarne la responsabilità penale.
5. In data 6 dicembre 2021 si è costituita in giudizio con atto di stile l’Amministrazione intimata.
In vista della discussione di merito le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 marzo 2025.
6. Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
La prima censura con cui il ricorrente contesta, in sintesi, la violazione dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare non coglie nel segno.
L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 449 del 1992 stabilisce che “ quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione ”.
Al riguardo, la Corte costituzionale, nel respingere la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, con la sentenza n. 51 del 2014 ha evidenziato che “ il buon andamento dell’azione amministrativa sollecita un’interpretazione che valorizza l’intervenuta conoscenza da parte dell’amministrazione della sentenza di non doversi procedere, potendosi, così, assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento. D’altra parte, anche nella giurisprudenza costituzionale è ravvisabile un’evoluzione nella valutazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono nel procedimento disciplinare, arrivando a ritenere irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell’amministrazione il far decorrere il termine per instaurare il procedimento dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione ”.
Sulla scia di tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 449 del 1992 è posto a presidio dell’esigenza:
- da un lato, “ di non lasciare il dipendente in una situazione di incertezza in ordine alla pendenza di un procedimento disciplinare ”;
- dall’altro, di non precludere – nei fatti – all’Amministrazione l’esercizio del potere disciplinare, “ malgrado la non imputabilità dello scorrere del tempo necessario per venire in possesso della notizia ”.
Ne deriva che il termine di 120 giorni si deve fare decorrere “ dalla data di conoscenza effettiva della sentenza da parte dell’Amministrazione ”, e che tale momento dev’essere individuato “ nel primo momento in cui o l’Amministrazione centrale o anche lo specifico Ufficio in cui presti servizio il dipendente siano venuti a conoscenza dell’avvenuta pubblicazione delle motivazioni della sentenza ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 1465 del 2021).
Atteso dunque che il ricorrente non ha in alcun modo smentito la circostanza, evidenziata dal provvedimento impugnato, che la citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. -OMISSIS-/2020, pubblicata il -OMISSIS-, è “ pervenuta all'Amministrazione il 13 gennaio 2021 ” non può, allora essere condivisa la doglianza con cui ci si duole del tardivo avvio del procedimento disciplinare, sia con riguardo alla contestazione di addebito del 20 gennaio 2021 (poi notificata il 27 gennaio successivo), sia (a maggior ragione) con riguardo alla prima contestazione di addebito del 15 dicembre 2020 (evidentemente adottata quando la sentenza citata non era stata integralmente acquisita dall’Amministrazione).
6.1. Nei termini in cui è stata articolata in ricorso, non coglie nel segno neanche l’ulteriore doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione del complessivo termine di 270 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare.
Rileva preliminarmente il Collegio, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l’osservanza del complessivo termine, per dir così, decadenziale di 270 giorni previsto in via generale, dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 e, già prima, dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 (disposizioni la cui violazione parte ricorrente, per altro, non ha mai contestato), per la conclusione del procedimento disciplinare, integrato dalla sommatoria dei due termini per l’avvio del procedimento stesso e per la sua conclusione, è imposta qualunque sia l’esito del giudizio penale, e dunque anche in caso di archiviazione o di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, o, ancora, di sentenza di patteggiamento.
Ciò posto, altresì va rilevato che sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della sentenza penale a carico del dipendente incolpato, e tale termine complessivo…trova applicazione sia che la sentenza penale sia di condanna che di proscioglimento per prescrizione del reato ” (cfr. TAR Toscana, sez. I, 24 maggio 2024, n. 626; Consiglio di Stato, sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1157, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2941).
Tanto premesso è infondata la doglianza con cui parte ricorrente si è limitata a rilevare la violazione del “ termine globale di 270 giorni ” (cfr. pag. 4, primo rigo, del ricorso introduttivo). Dalla lettura della documentazione presente nel fascicolo di causa emerge, infatti, che tra il 13 gennaio 2021, giorno in cui (senza alcuna contestazione) del ricorrente l’Amministrazione afferma di essere venuta a completa conoscenza del provvedimento giurisdizionale, ed il -OMISSIS-, data in cui venne invece definito il procedimento disciplinare erano trascorsi solamente 247 giorni.
7. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato.
Va rilevato anzitutto che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzione ed il travisamento ( ex multis , Consiglio Stato Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4232; Consiglio di Stato Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 630;), vizi che però nel caso di specie non ricorrono, tenuto conto della gravità dei reati contestati al ricorrente, incompatibili con l’esercizio delle funzioni di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria e che, quindi, giustificano la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Quanto alla censura relativa all’omessa valorizzazione dei buoni precedenti di carriera del ricorrente, il Collegio osserva come sia acquisito nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui i buoni precedenti comportamentali non costituiscono ostacolo all'irrogazione di una sanzione disciplinare anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio, come nel caso di specie è avvenuto (Cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1903, e da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1163).
7.1. Con riguardo poi all’ulteriore rilievo per cui la sanzione espulsiva sarebbe stata irrogata in esito ad una sentenza che non avrebbe accertato le responsabilità penali del ricorrente, il quale ove il procedimento fosse stato definito nel merito sarebbe stato assolto, giova rilevare che la sentenza che dichiara improcedibile l’azione penale per prescrizione dei reati non esclude, ma anzi, nel caso di un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti, ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 468).
L’intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide però sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto, al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare, non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell’art. 653 del codice di procedura penale, per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto, o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico.
Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale, senza doverli ripetere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3125 del 14 maggio 2019; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344).
7.2. La prospettazione difensiva secondo cui, ove la vicenda penale fosse stata definita nel merito il ricorrente sarebbe stato certamente assolto è, invece, platealmente smentita dalla mera lettura della citata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. -OMISSIS-/2020 che a pag. 74, nell’escludere l’acquisizione della prova dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, evidenzia invece che risulta “ dimostrata la prospettazione accusatoria in ordine alla corruzione, con la partecipazione degli odierni imputati e del -OMISSIS- quale agente penitenziario corrotto ”.
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della mancata produzione di difese scritte da parte della resistente Amministrazione, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.