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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Domenico Ferrante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri alla via Cavour n.100
APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni, 12 presso e nello Studio dell'avv. Ivana Carso che la assiste e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 617/2017 del Giudice di Pace di Sala Consilina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con opposizione ex art. 615 Cpc 1° Comma, il Sig. in primo grado si Parte_1
opponeva al preavviso di fermo amministrativo comunicato dalla CP_1 , sul motociclo Tg. ED 61831, a seguito del mancato pagamento delle Cartelle
[...]
esattoriali n° 10080°201600034864000 per euro 1.609,55 Ente impositore CP_2
; n° 10020130033941900001 per euro 164,10 Ente impositore Corte di
[...]
Appello di Salerno - Ufficio recupero crediti;
n° 10020160028613143000 per euro
529.94 Ente impositore il Comune . CP_3
Lo stesso eccepiva che l' aveva notificato erroneamente le cartelle di CP_4
pagamento, effettuando detta notifica a mezzo posta, in violazione dell'art. 26 comma
1, DPR n° 602/73, con conseguente inesistenza dell' atto ai fini giuridici posto che la stessa a (che è agente/ concessionario della riscossione, ma ) Controparte_5
è stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall'elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall'Ordinamento.
Con il proprio atto di citazione censurava, inoltre, la genericità del contenuto della
Cartella di pagamento che non menzionava le ragioni del credito.
Evidenziava ancora, che avverso la cartella di pagamento n° N°
10020160028613143000, vi era pendente un giudizio instaurato presso il Tribunale di
Lagonegro, iscritto al n° 850/2013 R.g. e ancora non definito e pertanto non suscettibile di iscrizione a ruolo da parte di . CP_4
Il convenuto costituendosi, impugnava la spiegata opposizione per aver regolarmente notificato le cartelle esattoriali, per aver legittimamente portato a riscossione i crediti,
e impugnando le avverse deduzioni, nonché contestando la spiegata opposizione ex art. 615 1° comma.
Una volta precisate le conclusioni, la causa veniva decisa dal giudice dott. Antonio
Capozzolo, il quale, rigettava l'opposizione.
Con l'atto di impugnazione l'appellante indica che la decisione non è assolutamente condivisibile, alla luce sia della produzione documentale e posto che il Giudicante aveva tutti i poteri per richiedere ulteriore compendio documentale, qualora si fosse reso conto che, con quello a propria disposizione, non poteva garantire una decisione concreta. Ha eccepito, inoltre, che grava sul creditore, nel caso di specie il concessionario, fornire la prova a fondamento delle proprie ragioni, e non allegare una genetica cartella di pagamento, come nella specie ha fatto, peraltro ove la prova della notifica viene effettuata ad un indirizzo ove il Sig. non vi abita più da tempo, come Parte_1
dimostra il certificato di residenza.
Per queste ragioni ha chiesto di annullare il Documento °10080201600034864000, con il quale è stato preannunciato il fermo amministrativo sul Motociclo tg. ED61831 di proprietà dell'istante, nonché le Cartelle di pagamento che lo precedono per nullità degli stessi, nullità della notifica, nonché per tutte le eccezioni forma e rito spiegate in premessa;
ritenere infondati i crediti nel merito sempre per quanto spiegato in premessa;
annullare ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con costituzione dell'8.10.2018 parte appellata ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello posto che la parte appellante in primo grado consapevolmente produceva la documentazione parziale.
Ha eccepito, in ogni caso, che le cartelle non sono stata notificate a mezzo raccomandata a.r., bensì a mani e successivo inoltro della raccomandata c.d. informativa.
Ha eccepito che controparte non ha in alcun modo specificato in cosa consistesse il vizio di motivazione.
Ha contestato la produzione del certificato di residenza nella sola fase di appello che, in ogni caso, si pone in netto contrasto con la dedotta impugnativa della cartella stessa.
Per tali ragioni ha richiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese con distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii per carico del Ruolo, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 28.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, passando al merito della questione, occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U. n
15354/2015).
Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo che si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. S.U. 15354/15).
Va, inoltre, chiarito che chi, ricevuta la notifica di un'ordinanza-ingiunzione o di una cartella di pagamento, non l'impugna, non potrà più far valere i vizi propri dei suddetti atti impositivi né nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.
Il preavviso di fermo amministrativo, in tale contesto, rimane autonomamente impugnabile, ma solo per vizi del preavviso stesso e non già per censure proprie dei menzionati atti presupposti.
Ed, infatti, con ordinanza n. 28509 del 30 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto le ragioni avanzate da un soggetto contro il preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito dell'omesso pagamento di tre sanzioni amministrative, irrogate per altrettante violazioni al codice della strada.
Difatti, chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede e ciò: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo;
né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.
Si tratta di principi ripetutamente affermati dalla Corte di legittimità, secondo la quale:
“il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Nel caso di specie, il Giudice in mancanza di documentazione da cui trarre i dedotti vizi ha messo in luce di non poter ricondurre il preavviso ad alcuna delle cartelle con impossibilità di verificarne la fondatezza.
Orbene, rispetto a ciò, quanto alla notifica del preavviso di fermo, la parte non lamentava alcun vizio limitandosi a censurare vizi che attengono alle notifiche delle cartelle sottese.
Lo stesso nell'atto di citazione e in appello ritiene che la notifica sia viziata perché effettuata tramite poste.
In realtà, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.
La Corte suprema ha ribadito che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del
1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
La ratio del principio espresso dalla Corte trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26, il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Irrilevante è, poi, la modifica apportata, al citato articolo 26, dall'articolo 12 del Dlgs
n. 46/1999 il quale ha soppresso, dal secondo periodo del primo comma, l'inciso “da parte dell'esattore”, atteso che tale abrogazione trova giustificazione nella funzione propria dello stesso Dlgs del 1999, deputato al riordino della disciplina della riscossione.
La Corte ha, altresì, confermato il principio secondo cui nell'ipotesi in parola, in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982.
Tale conclusione, mutuata dal pregresso pronunciamento del Giudice di legittimità n.
28872/2018, trova fondamento nell'articolo 14 della legge del 1982 richiamata, il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
Ad avviso della consolidata giurisprudenza della Corte suprema (cfr Cass. n.
14196/2014), “la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario”.
La deduzione che il risiedesse altrove, invece, costituisce eccezione nuova non Pt_1
ammessa in appello posto che in primo grado le censure avanzate attenevano alla modalità di notifica tramite posta in quanto tale.
Ed, infatti, il secondo comma dell'art. 345 c.c. estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, per meglio dire le eccezioni in senso stretto: il concetto di nuova eccezione è stato assimilato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del 03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”; tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio.
Va, inoltre, chiarito che il mancato ricevimento delle cartelle stride con la dedotta impugnazione di una delle stesse.
Non si ravvisa inoltre, alcun vizio della motivazione del provvedimento posto che è sufficiente il richiamo alle cartelle azionate, mentre il vizio di motivazione delle cartelle come indicato non poteva più essere fatto valere impugnando il preavviso di fermo.
Inoltre, si può in questa “sede” richiamare una sentenza della corte di Cassazione che precisa che “in tema di riscossione delle imposte ,l'avviso di mora non ha necessità di particolare motivazione atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa tributaria “(Cass. n
27216/2014).
Parte appellante ha indicato che una di queste cartelle (la n°10020160028613143000) era sub iudice presso il Tribunale di Lagonegro nel Giudizio iscritto al n°850/2013 R.g. per cui non poteva figurare nell'iscrizione a Ruolo esattoriale.
Orbene, tale motivo è privo di pregio posto che non vi è prova che la cartella fosse stata sospesa.
Per tutte queste ragioni il rigetto dell'opposizione va confermato.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti su alcune delle eccezioni proposte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. 617/2017 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Compensa le spese di lite;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 30 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Domenico Ferrante, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri alla via Cavour n.100
APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni, 12 presso e nello Studio dell'avv. Ivana Carso che la assiste e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 617/2017 del Giudice di Pace di Sala Consilina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con opposizione ex art. 615 Cpc 1° Comma, il Sig. in primo grado si Parte_1
opponeva al preavviso di fermo amministrativo comunicato dalla CP_1 , sul motociclo Tg. ED 61831, a seguito del mancato pagamento delle Cartelle
[...]
esattoriali n° 10080°201600034864000 per euro 1.609,55 Ente impositore CP_2
; n° 10020130033941900001 per euro 164,10 Ente impositore Corte di
[...]
Appello di Salerno - Ufficio recupero crediti;
n° 10020160028613143000 per euro
529.94 Ente impositore il Comune . CP_3
Lo stesso eccepiva che l' aveva notificato erroneamente le cartelle di CP_4
pagamento, effettuando detta notifica a mezzo posta, in violazione dell'art. 26 comma
1, DPR n° 602/73, con conseguente inesistenza dell' atto ai fini giuridici posto che la stessa a (che è agente/ concessionario della riscossione, ma ) Controparte_5
è stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall'elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall'Ordinamento.
Con il proprio atto di citazione censurava, inoltre, la genericità del contenuto della
Cartella di pagamento che non menzionava le ragioni del credito.
Evidenziava ancora, che avverso la cartella di pagamento n° N°
10020160028613143000, vi era pendente un giudizio instaurato presso il Tribunale di
Lagonegro, iscritto al n° 850/2013 R.g. e ancora non definito e pertanto non suscettibile di iscrizione a ruolo da parte di . CP_4
Il convenuto costituendosi, impugnava la spiegata opposizione per aver regolarmente notificato le cartelle esattoriali, per aver legittimamente portato a riscossione i crediti,
e impugnando le avverse deduzioni, nonché contestando la spiegata opposizione ex art. 615 1° comma.
Una volta precisate le conclusioni, la causa veniva decisa dal giudice dott. Antonio
Capozzolo, il quale, rigettava l'opposizione.
Con l'atto di impugnazione l'appellante indica che la decisione non è assolutamente condivisibile, alla luce sia della produzione documentale e posto che il Giudicante aveva tutti i poteri per richiedere ulteriore compendio documentale, qualora si fosse reso conto che, con quello a propria disposizione, non poteva garantire una decisione concreta. Ha eccepito, inoltre, che grava sul creditore, nel caso di specie il concessionario, fornire la prova a fondamento delle proprie ragioni, e non allegare una genetica cartella di pagamento, come nella specie ha fatto, peraltro ove la prova della notifica viene effettuata ad un indirizzo ove il Sig. non vi abita più da tempo, come Parte_1
dimostra il certificato di residenza.
Per queste ragioni ha chiesto di annullare il Documento °10080201600034864000, con il quale è stato preannunciato il fermo amministrativo sul Motociclo tg. ED61831 di proprietà dell'istante, nonché le Cartelle di pagamento che lo precedono per nullità degli stessi, nullità della notifica, nonché per tutte le eccezioni forma e rito spiegate in premessa;
ritenere infondati i crediti nel merito sempre per quanto spiegato in premessa;
annullare ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con costituzione dell'8.10.2018 parte appellata ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello posto che la parte appellante in primo grado consapevolmente produceva la documentazione parziale.
Ha eccepito, in ogni caso, che le cartelle non sono stata notificate a mezzo raccomandata a.r., bensì a mani e successivo inoltro della raccomandata c.d. informativa.
Ha eccepito che controparte non ha in alcun modo specificato in cosa consistesse il vizio di motivazione.
Ha contestato la produzione del certificato di residenza nella sola fase di appello che, in ogni caso, si pone in netto contrasto con la dedotta impugnativa della cartella stessa.
Per tali ragioni ha richiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese con distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii per carico del Ruolo, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 28.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, passando al merito della questione, occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U. n
15354/2015).
Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo che si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. S.U. 15354/15).
Va, inoltre, chiarito che chi, ricevuta la notifica di un'ordinanza-ingiunzione o di una cartella di pagamento, non l'impugna, non potrà più far valere i vizi propri dei suddetti atti impositivi né nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.
Il preavviso di fermo amministrativo, in tale contesto, rimane autonomamente impugnabile, ma solo per vizi del preavviso stesso e non già per censure proprie dei menzionati atti presupposti.
Ed, infatti, con ordinanza n. 28509 del 30 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto le ragioni avanzate da un soggetto contro il preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito dell'omesso pagamento di tre sanzioni amministrative, irrogate per altrettante violazioni al codice della strada.
Difatti, chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede e ciò: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo;
né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.
Si tratta di principi ripetutamente affermati dalla Corte di legittimità, secondo la quale:
“il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Nel caso di specie, il Giudice in mancanza di documentazione da cui trarre i dedotti vizi ha messo in luce di non poter ricondurre il preavviso ad alcuna delle cartelle con impossibilità di verificarne la fondatezza.
Orbene, rispetto a ciò, quanto alla notifica del preavviso di fermo, la parte non lamentava alcun vizio limitandosi a censurare vizi che attengono alle notifiche delle cartelle sottese.
Lo stesso nell'atto di citazione e in appello ritiene che la notifica sia viziata perché effettuata tramite poste.
In realtà, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.
La Corte suprema ha ribadito che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del
1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
La ratio del principio espresso dalla Corte trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26, il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Irrilevante è, poi, la modifica apportata, al citato articolo 26, dall'articolo 12 del Dlgs
n. 46/1999 il quale ha soppresso, dal secondo periodo del primo comma, l'inciso “da parte dell'esattore”, atteso che tale abrogazione trova giustificazione nella funzione propria dello stesso Dlgs del 1999, deputato al riordino della disciplina della riscossione.
La Corte ha, altresì, confermato il principio secondo cui nell'ipotesi in parola, in cui si proceda alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982.
Tale conclusione, mutuata dal pregresso pronunciamento del Giudice di legittimità n.
28872/2018, trova fondamento nell'articolo 14 della legge del 1982 richiamata, il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
Ad avviso della consolidata giurisprudenza della Corte suprema (cfr Cass. n.
14196/2014), “la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario”.
La deduzione che il risiedesse altrove, invece, costituisce eccezione nuova non Pt_1
ammessa in appello posto che in primo grado le censure avanzate attenevano alla modalità di notifica tramite posta in quanto tale.
Ed, infatti, il secondo comma dell'art. 345 c.c. estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, per meglio dire le eccezioni in senso stretto: il concetto di nuova eccezione è stato assimilato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del 03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”; tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio.
Va, inoltre, chiarito che il mancato ricevimento delle cartelle stride con la dedotta impugnazione di una delle stesse.
Non si ravvisa inoltre, alcun vizio della motivazione del provvedimento posto che è sufficiente il richiamo alle cartelle azionate, mentre il vizio di motivazione delle cartelle come indicato non poteva più essere fatto valere impugnando il preavviso di fermo.
Inoltre, si può in questa “sede” richiamare una sentenza della corte di Cassazione che precisa che “in tema di riscossione delle imposte ,l'avviso di mora non ha necessità di particolare motivazione atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa tributaria “(Cass. n
27216/2014).
Parte appellante ha indicato che una di queste cartelle (la n°10020160028613143000) era sub iudice presso il Tribunale di Lagonegro nel Giudizio iscritto al n°850/2013 R.g. per cui non poteva figurare nell'iscrizione a Ruolo esattoriale.
Orbene, tale motivo è privo di pregio posto che non vi è prova che la cartella fosse stata sospesa.
Per tutte queste ragioni il rigetto dell'opposizione va confermato.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti su alcune delle eccezioni proposte.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. 617/2017 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Compensa le spese di lite;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 30 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco