Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5391/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
05/10/2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) elettivamente domiciliati in MONTEBBELUNA, via C.F._3
SCHIAVONESCA PRIULA 68/6, presso gli Avv.ti ALBERTO VIRAGO e SERENA
MACCAGNAN, che li rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI contro
(P.I. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. e P.IVA , elettivamente domiciliato in VENEZIA – MESTRE,
[...] P.IVA_2
via TORRE BELFREDO 125, presso gli Avv.ti ALFREDO BIANCHINI e
FRANCESCA BUSETTO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI OPPONENTI
- in via preliminare: I) per i motivi esposti in premessa, accertata l'esistenza dei gravi motivi richiesti ex lege, ci si oppone a qualsivoglia reiterata richiesta di concessione della provvisoria esecutività.
1
1810/2023 del Tribunale di Treviso emesso in data 29.7.2023 in quanto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente accogliersi la presente opposizione;
II) per i motivi esposti in atti, accertata l'usura oggettiva e soggettiva del contratto di finanziamento per cui è causa e, quindi, sia dichiarata la nullità delle relative clausole di previsione degli interessi, e conseguentemente disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
III) per i motivi esposti in atti, accertata l'insussistenza, l'incertezza e/o l'errata quantificazione del credito azionato in via monitoria sia dichiarata la nullità e/o invalidità e/o comunque sia disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito in via principale in relazione alla fideiussione: I) per i motivi esposti in atti, accertata la nullità della fideiussione, sia dichiarato che nulla è dovuto dai sig.ri in favore di per le Pt_1 CP_1
causali dedotte nel decreto ingiuntivo;
II) in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta dovuta una qualche somma a qualsivoglia titolo in favore della convenuta opposta, sia condannata al relativo pagamento la debitrice principale in forza dell'atto di cessione di Controparte_3
quote; III) in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta dovuta una qualche somma in favore della convenuta opposta sia limitata la condanna degli opponenti al pagamento delle sole somme che risultassero effettivamente dovute in corso di causa e di cui venisse rigorosamente provata la debenza in capo ai medesimi;
in ogni caso, sia condannata la convenuta opposta a restituire ai sig.ri tutte le somme che questi ultimi dovessero pagare, spontaneamente o in via coattiva, per Pt_1
effetto del provvedimento monitorio opposto, e comunque a risarcire agli attori opponenti tutti i danni dagli stessi patiti e patendi per effetto dell'emissione del decreto ingiuntivo e dell'eventuale avvio di azioni esecutive nei loro confronti, nella misura che verrà provata in corso di causa o in quella che verrà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con integrale vittoria di compensi, spese di lite ed incombenti;
in via istruttoria: I) si richiama la documentazione depositata in atti. II) Si insiste in via istruttoria per la nomina di CTU tecnico-contabile, portando sin da ora all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudice i quesiti da sottoporre al nominando ausiliario:
1. Analizzi il CTU la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, dovesse essere esibita in sede di operazioni peritali;
2. Verifichi il CTU il Tasso Effettivo Globale Medio e se il medesimo, alla data di stipula del contratto di mutuo de quo, abbia o meno superato quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla Legge n. 108/1996; si tenga conto, a tal fine, delle rilevazioni medie compiute dal
Ministero del Tesoro per lo stesso periodo e, altresì, del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura
2 (Cass. Pen. n. 33331/2011);
3. Ove, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato superi il massimo consentito, CTU e, per esso, il Giudice, non accreditino alcuna competenza in favore dell'istituto di credito.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- respingersi l'opposizione siccome inammissibile e comunque infondata e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertarsi e dichiararsi che i sigg.ri Parte_1
, e sono tenuti al pagamento, per una quota del 25%
[...] Parte_4 Parte_3
ciascuno, del credito azionato da pari ad euro 145.790,00 a titolo di capitale, oltre Controparte_1
ad interessi al saggio contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento fondiario, dal dovuto al saldo e, precisamente, con riferimento alle singole erogazioni: 70.000,00 dal 1 luglio 2008 al saldo;
37.790,00 dal 22 giugno 2010 al saldo 27.000,00 dal 10 settembre 2010 al saldo;
11.000,00 dal 2 dicembre 2010 al saldo;
- condannarsi il sigg.ri , e al risarcimento del danno Parte_1 Parte_4 Parte_3
nei confronti di quale procuratore di per lite temeraria ai sensi Controparte_2 Controparte_1
dell'art. 96 cod. proc. civ.
In via istruttoria:
Espressamente riservata l'articolazione di istanze istruttorie a prova contraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1810/2023, emesso il 29.7.2023, con il quale il Tribunale di Treviso, accogliendo il ricorso promosso da CP_1
rappresentata da ha loro ingiunto (unitamente a
[...] Controparte_2 [...]
d ) di pagare in solido e, Controparte_4 Controparte_5
per le persone fisiche, nei limiti della quota del 25% ciascuno nei limiti della fidejussione prestata - la somma di euro 145.790,00 oltre interessi e spese della fase monitoria.
3 A fondamento dell'opposizione è stata dedotta una pluralità di motivi (usura oggettiva e soggettiva;
nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del quantum dovuto per mancata produzione degli estratti conto;
nullità della fideiussione;
eccesso di garanzie a tutela della banca;
violazione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 cod. civ.; violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.; sussistenza di obbligazione di pagamento a carico della sola della debitrice principale,
[...]
. Controparte_4
Secondo il criterio della c.d. ragione più liquida, la presente decisione viene fondata sulle ragioni di opposizione relative al rapporto di fideiussione, in quanto decisive, prescindendo dall'esame dei motivi attinenti a sussistenza ed entità del debito dell'esposizione della debitrice principale nei confronti della banca, che restano assorbiti.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data
12.05.08, perché conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990.
Va precisato a questo proposito che sussiste la competenza del Tribunale a conoscere della questione, posta dagli attori opponenti, della nullità discendente dalla riproduzione nello schema negoziale di clausole ritenute in contrasto con la normativa antitrust.
Essa infatti è stata posta solo in via incidentale e strumentale rispetto alla domanda di revoca del D.I. opposto e di declaratoria che gli ingiunti nulla debbano all'istituto di credito.
Infatti “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. 3248/23).
La circostanza che le clausole indicate dagli opponenti (artt. 2, 6 e 8) siano riproduttive, nel testo, di quelle contenute nello schema ABI suindicato non è contestata e, in ogni caso, risulta documentalmente.
4 Contrariamente a quanto sostenuto, in principalità, dagli opponenti, tale conformità non comporta nullità dell'intera fideiussione.
Sul punto, si richiama Cass. S.U. 41994/21, che ha affermato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
La nullità colpisce perciò le singole clausole riproduttive dello schema ABI, tra le quali - per quanto qui di rilievo - rientra l'art.
6 - di cui gli opponenti trattano al punto (6) dell'atto di citazione - che prevede la deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c.
Orbene, come già rilevato con l'ordinanza in data 10.06.24, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non consta che a seguito dell'intimazione di rientro inviata da Cassa di Risparmio del Veneto in data 03.12.2015
(doc. 5 fascicolo monitorio), l'istituto di credito originario titolare del credito o la sua cessionaria, odierna convenuta opposta, abbiano successivamente adottato alcuna iniziativa recuperatoria, se non con il deposito del ricorso monitorio avvenuto solo in data
21.7.2023.
Infatti, “l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. 1724/16).
Sul punto, anche la recente Cass. 20648/24 che, nell'escludere che la pattuizione contenuta nel contratto fideiussorio, dell'obbligo di pagare "a semplice richiesta scritta", esoneri dall'onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi a pena di decadenza, ha ribadito
5 che “…l'articolo 1957 c.c. è una norma protettiva del fideiussore, e la clausola n. 6 del negozio fideiussorio
è nulla, come dichiarato dal ben noto intervento (ben anteriore al contratto di fideiussione omnibus in esame, stipulato nel 2011) della Banca d'Italia nel 2005. L'interpretazione del giudice d'appello ictu oculi finisce per neutralizzare l'articolo 1957 c.c. nel considerare nella specie applicabile una clausola riconducibile all'articolo 6 del modulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come illecita”.
Trova, di conseguenza, piena applicazione l'art. 1957 c.c., in forza del quale è fondata l'eccezione di intervenuta decadenza della creditrice dall'azione nei confronti dei fideiussori odierni attori opponenti.
L'opposizione dagli stessi proposta va dunque accolta, con revoca – limitata alla loro posizione – del decreto ingiuntivo opposto.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00 euro, a valori intermedi tra minimi e medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le rimanenti fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, considerata la natura documentale della causa e la definizione, in accoglimento di un unico motivo di opposizione di carattere assorbente, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca, limitatamente agli odierni opponenti
, e , il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 1810/2023, emesso da questo Tribunale il 29.7.2023;
- condanna rappresentata da alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Parte_2
e , che liquida in euro 8.097,00 per onorari, oltre a
[...] Parte_3
rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 1° giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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