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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20200/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20200/2021 promossa da:
difeso dall'avv. SOLIVO DAVIDE e dall'avv. FANTONI Parte_1
FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del primo in VIA REPUBBLICA, 49
13900 BIELLA
ATTORE contro
, difesa dall'avv. MORTAROTTI LORENZO, MORTAROTTI FILIPPO;
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MONTECUCCOLI, 9 10121 TORINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in via preliminare, disporsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. con il
[...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, fissando udienza a tal uopo, CP_2
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della Signora CP_1
e/o del in persona dell'Amministratore pro tem-pore, per i fatti
[...] Controparte_2 per cui è causa e per l'effetto condannare l'una e/o l'altro, anche in solido tra di loro al risarcimento del danno patito dal Signor pari a euro 226.803,75 o nella diversa Parte_1
misura determinanda in corso di causa;
1 in via istruttoria ammettersi la prova per testi, la C.T.U. volta alla ricostruzione della dina-mica con particolare riferimento all'incidenza causale dell'evento all'altezza del parapetto così come indicate in sede di accertamenti ex art. 354, comma II c.p.p., la C.T.U. medico legale volta a quantificare il danno patito e il nesso casuale con i fatti oggetto di giudizio, così richiesto nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, in uno con la prova contraria in via gradata richiesta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.; con riserva di ogni ulteriore integrazione nel caso in cui venga disposto l'intervento ai sensi dell'art.
107 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per parte convenuta:
Contrariis rejectis;
in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attore ed all' Controparte_3
l'esibizione della Cartella Clinica completa afferente la
[...]
prestazione eseguita a favore del sig. dal 23/11/2019 al 16/12/2019; Controparte_4
ammettere le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, nonché, per l'ipotesi di ammissione del capitolo di prova dedotto dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c, al numero 1, la prova contraria sullo stesso capitolo, così come dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati;
nel merito: respingere in quanto infondata la domanda azionata dall'attore, con vittoria delle spese del giudizio.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 20.10.2021 ha chiesto Parte_1
il risarcimento del danno patito, a seguito della caduta dal balcone dell'appartamento di proprietà di
2 sito in Torino, via Cernaia n. 24 al piano 3°, concesso in locazione a studenti Controparte_1
universitari. Il fatto accadeva durante una festa di compleanno
La caduta da 13,10 metri era imputabile all'altezza della ringhiera del balcone di soli 93 cm, come accertato durante le indagini penali che escludevano qualsiasi fattispecie di reato. deve essere ritenuta quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile Controparte_1
poiché
• La ringhiera avrebbe dovuto essere elevata ad un metro di altezza in adempimento dell'art. 1 lett. 3 del Decreto Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n° 236, in occasione di uno dei 22 interventi di restauro dell'immobile risalente al 1862.
• In ogni caso il Regolamento Edilizio della Citta di Torino all'articolo 45 prevede che
“Parapetti e ringhiere devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
non devono essere scalabili, ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri.”
A seguito della caduta l'attore riportava gravissime fratture che hanno causato
- inabilità temporanea totale (100%) di giorni 45;
- inabilità temporanea parziale (75%) di giorni 115;
- inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 200;
- danno biologico del 30%
- ulteriori giorni trenta ITP (50%) in occasione della rimozione dei mezzi di sintesi.
Chiedeva quindi un risarcimento del danno nell'importo compreso tra euro 191.773,75 e, nel massimo, euro 225.318,75. A causa della malattia ha dovuto rinviare gli esami universitari programmati Pt_1
nella sessione 2019 / 2020; le relazioni sociali sono gravemente compromesse dalla rinuncia alle attività sportive, in particolare del “calcetto”, da sempre praticate. Attualmente persistono sentimenti di paura, insicurezza e fragilità. Elementi tutti per cui ha chiesto di personalizzare il quantum del risarcimento nell'importo di euro 226.803,75.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• Le disposizioni del decreto 236/89 sono applicabili unicamente agli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione e loro ristrutturazione, anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto, dove per ristrutturazione di intende
3 quanto definito dalla citata legge n. 457 del 5.8.1978, art. 31.
• L'edificio in oggetto è del 1860 e non è mai stato interessato da interventi di ristrutturazione
• Quanto ai regolamenti comunali, il Regolamento Edilizio n. 381, attualmente in vigore, dispone per gli edifici di nuova realizzazione, quindi successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso, (b) parimenti il precedente Regolamento Edilizio n. 302 in vigore dal 3/1/2005 conteneva disposizioni non applicabili ai fabbricati già esistenti, quale era ed è quello in oggetto.
• Non sussiste quindi nessuna responsabilità della proprietaria ex art. 2051 c.c..
• La caduta è ascrivibile unicamente al comportamento dell'attore che si è inavvertitamente sporto troppo dal parapetto.
• Contestava in ogni caso la quantificazione del danno.
La causa, trattenuta in decisione in data 7.2.2024 e rimessa sul ruolo per l'espletamento di una
CTU, è stata di nuovo trattenuta in decisione in data 23.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
********
ha citato in giudizio proprietaria Parte_1 Controparte_1 dell'immobile concesso in locazione, dal cui balcone, nel corso di una festa tra ragazzi in data
20.10.2021, egli era precipitato al suolo, con un salto di oltre 13 metri, procurandosi gravissime lesioni.
L'attore ritiene la proprietaria dell'immobile, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode del bene, per non aver ella provveduto ad adeguare l'altezza della ringhiera del balcone alla misura prevista dalle normative in vigore.
In merito alla fattispecie ex art 2051 c.c. che qui ci occupa, si richiama Cass Sez. Un. 20943/22 che facendo proprio l'orientamento di Cass. n. 24802 e 2482 del 2018, ha statuito i seguenti principi:
o "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
o "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
4 efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene. Qualora tale vizio non sussista l'utilizzazione anomala del bene da parte del terzo, se autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, può risultare dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass 30729/2019)
Nel caso che ci occupa quindi, al fine di accertare il rapporto causale tra la cosa ed il danno, occorre verificare
1) l'eventuale esistenza di un vizio strutturale del bene in custodia;
2) l'eventuale esistenza del caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno.
1) La divergenza tra le parti in merito alla regolarità edilizia del balcone in ragione della disciplina di settore applicabile, considerato il tipo di edificio storico di cui si tratta, ha reso necessaria una CTU.
Queste le determinazioni del CTU che si ritiene di poter fare proprie per la loro completezza e chiarezza e che di seguito si riportano.
➢ L'appartamento cui pertiene il balcone si trova al terzo piano di uno stabile accessibile da via
Cernaia n.24.
➢ Il balcone interessato prospiciente via Assarotti, accessibile dal locale cucina, risulta completamente in aggetto e presenta dimensioni 0,82m x 2,69 m.; le tre ringhiere in ferro che ne costituiscono il parapetto presentano una altezza di 94,6 cm dal livello della pavimentazione
5 del balcone a quello superiore del corrimano mentre l'altezza dal livello superiore del corrimano al piano stradale risulta di 13,16 m
➢ La normativa di riferimento vigente che specifica le caratteristiche necessarie a garantire l'incolumità delle persone che si trovano sulle aree soggette a dislivelli è il D.M. 236 del
14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” (Gazzetta Ufficiale
n.145 del 23 giugno 1989 SO) che all'art. 8.1.8 “balconi e terrazze” recita “Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
➢ Con riferimento alla altezza quale definita all' Art. 8. “Specifiche funzionali e dimensionali” comma 8.0.1. prevede “Modalità di misura”: Altezza parapetto: distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. Altezza corrimano: distanza misurata in verticale dal lembo superiore del corrimano al piano di calpestio.
➢ Questa normativa si applica ai sensi dell'art. 1
- agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia
- residenziale convenzionata;
- agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti
- alla entrata in vigore del presente decreto;
- agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Questa norma è quindi “potenzialmente” applicabile all'edificio oggetto di causa solo ai sensi dell'art. 1 punto 3 (edifici privati residenziali preesistenti alla entrata in vigore del decreto che siano oggetto di ristrutturazione).
➢ Relativamente alla normativa locale vige per il comune di Torino quanto disposto dal
Regolamento Edilizio n.381 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 e s.m.i. che all'Articolo 107 “Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali” stabilisce che parapetti e ringhiere debbano essere posizionati a protezione di balconi, logge e terrazzi e che gli stessi debbano avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20, altezza quindi maggiore rispetto a quella di 1,00 metro indicata dal D.M.
n.236/1989.
6 L'articolo 121 (CAPO VI – Elementi Costruttivi) “Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche” stabilisce inoltre esplicitamente che “in materia di superamento delle barriere architettoniche dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L. 9 gennaio 1989 n. 13, nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. 14/6/1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica
➢ L'immobile di riferimento si trova in “zona centrale storica” come definita dall'art.
7.1 delle
N.T.A-Volume I del PRG del comune di Torino6 rientrando specificatamente nel gruppo degli
“edifici della costruzione ottocentesca della città” (vedi allegato D, stralcio Tavola 6 PRGC) per i quali la ristrutturazione edilizia è ammessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Allegato A che alla lettera B del paragrafo 5.1. “Esterno degli edifici su spazi pubblici” specifica rientrare negli interventi di ristrutturazione anche la “Sostituzione e rinnovamento degli elementi e delle finiture costitutive del fronte dell'edificio con altri di disegno coerente ai caratteri dell'edificio
e dell'ambiente”, categoria di intervento in cui ricadrebbe la modifica delle ringhiere in oggetto.
➢ In considerazione delle prescrizioni del D.M. 236 del 14/06/1989, normativa di riferimento nazionale, che prescrive per immobili residenziali costruiti anteriormente al 14.06.1989
l'adeguamento alla altezza di 100 cm dei parapetti solo in caso di interventi di ristrutturazione e con riferimento al locale Regolamento n.381, che recepisce la normativa nazionale con l'ulteriore prescrizione di una altezza minima di 110 cm, non è risultato dalla analisi della documentazione progettuale agli atti del comune di Torino, che siano stati eseguiti dopo il
14.06.1989 interventi di ristrutturazione dell'immobile o dello stabile condominiale tali da rendere obbligatoria la modifica dei parapetti dell'intero edificio in generale o in particolare dell'abitazione di proprietà della signora . CP_1
➢ L'intervento non poteva essere eseguito direttamente dal proprietario dovendo essere prima deliberato dall'intero condominio poiché il parapetto, trattandosi di edificio storico, ha una funzione decorativa e deve essere considerato bene condominiale.
➢ In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione all'intervento di modifica/innalzamento delle ringhiere è pertanto possibile ma non scontato, essendo lo stesso subordinato alla valutazione da parte della Commissione Edilizia e potenzialmente anche della competente Soprintendenza della qualità dell'intervento, ovvero alla capacità dello stesso di garantire la preservazione dei valori storici ed estetici degli elementi architettonici di pregio caratterizzanti le facciate del fabbricato ottocentesco. Dette prescrizioni, che presuppongono una valutazione terza della tipologia di intervento proposto, ne limitano certamente la possibile attuazione ma non la impediscono a priori, potendo teoricamente e potenzialmente l'intervento essere autorizzabile a
7 condizione che garantisca un coerente inserimento per le facciate dello stabile e assicuri la preservazione dei valori storici ed estetici e la conservazione formale dei suoi elementi decorativi ed ornamentali essenziali per non ledere il decoro della facciata e il decoro urbano
Alla luce della normativa in vigore e degli accertamenti tecnici che precedono si deve concludere che l'immobile di cui la è custode non presentava alcun vizio strutturale, inteso CP_1
questo come difformità del bene dalle prescrizioni di legge vigenti.
2) in sede di SIT i ragazzi presenti alla festa hanno riferito che l'attore, uscito sul balcone, aveva appoggiato le mani alla ringhiera;
si era sporto, forse per sputare, ed aveva fatto una capriola in avanti;
i ragazzi hanno precisato che è alto 1.90 m e che tutti alla festa avevano bevuto alcolici. Pt_1
I carabinieri sopraggiunti nell'appartamento dopo la caduta dell'attore infatti avevano ritrovato 52 bottiglie di birra, 7 bottiglie di vino e 12 bottiglie di superalcolici.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la caduta non sia stata dovuta ad un vizio strutturale del parapetto ma piuttosto ad un fatto accidentale e fortuito rappresentato dal comportamento tenuto dallo stesso danneggiato che durante la festa si è sporto dal balcone avente una ringhiera che, per quanto a norma di legge, era comunque alta 94,6 cm, senza tenere in debito conto la sua rilevante statura, la scivolosità del mancorrente a causa della pioggia e verosimilmente l'assunzione di sostanze alcoliche che possono avergli tolto lucidità.
Tutti questi fattori concorrenti, e cioè la mancata considerazione della altezza del parapetto, soprattutto in relazione alla propria statura;
la mancata percezione dell'aumentato pericolo in ragione della pioggia e soprattutto dello stato indotto dalla verosimile assunzione di sostanze alcoliche, induce a ritenere che la condotta del danneggiato, tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., deve considerarsi fatto fortuito che interrompe il rapporto di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
In conclusione
Non si ritiene che la proprietaria dell'alloggio dal cui balcone l'attore è caduto, debba rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La domanda va quindi respinta.
8 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino d € 260.000,00
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 30% in considerazione del fatto che è stata svolta soltanto la CTU e non sono state assunte prove
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 3.069,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale ridurre se non depositano le repliche
Totale 11.502,00
Spese di CTU a carico di parte attrice soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: respinge la domanda dichiara tenuto e all'integrale rimborso delle spese del Parte_1
giudizio in favore di , liquidandole in € 11.502,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.4.2025, a carico di parte attrice
Torino, 17/06/2024
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20200/2021 promossa da:
difeso dall'avv. SOLIVO DAVIDE e dall'avv. FANTONI Parte_1
FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio del primo in VIA REPUBBLICA, 49
13900 BIELLA
ATTORE contro
, difesa dall'avv. MORTAROTTI LORENZO, MORTAROTTI FILIPPO;
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MONTECUCCOLI, 9 10121 TORINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in via preliminare, disporsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. con il
[...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, fissando udienza a tal uopo, CP_2
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della Signora CP_1
e/o del in persona dell'Amministratore pro tem-pore, per i fatti
[...] Controparte_2 per cui è causa e per l'effetto condannare l'una e/o l'altro, anche in solido tra di loro al risarcimento del danno patito dal Signor pari a euro 226.803,75 o nella diversa Parte_1
misura determinanda in corso di causa;
1 in via istruttoria ammettersi la prova per testi, la C.T.U. volta alla ricostruzione della dina-mica con particolare riferimento all'incidenza causale dell'evento all'altezza del parapetto così come indicate in sede di accertamenti ex art. 354, comma II c.p.p., la C.T.U. medico legale volta a quantificare il danno patito e il nesso casuale con i fatti oggetto di giudizio, così richiesto nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, in uno con la prova contraria in via gradata richiesta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.; con riserva di ogni ulteriore integrazione nel caso in cui venga disposto l'intervento ai sensi dell'art.
107 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per parte convenuta:
Contrariis rejectis;
in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attore ed all' Controparte_3
l'esibizione della Cartella Clinica completa afferente la
[...]
prestazione eseguita a favore del sig. dal 23/11/2019 al 16/12/2019; Controparte_4
ammettere le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, nonché, per l'ipotesi di ammissione del capitolo di prova dedotto dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c, al numero 1, la prova contraria sullo stesso capitolo, così come dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati;
nel merito: respingere in quanto infondata la domanda azionata dall'attore, con vittoria delle spese del giudizio.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 20.10.2021 ha chiesto Parte_1
il risarcimento del danno patito, a seguito della caduta dal balcone dell'appartamento di proprietà di
2 sito in Torino, via Cernaia n. 24 al piano 3°, concesso in locazione a studenti Controparte_1
universitari. Il fatto accadeva durante una festa di compleanno
La caduta da 13,10 metri era imputabile all'altezza della ringhiera del balcone di soli 93 cm, come accertato durante le indagini penali che escludevano qualsiasi fattispecie di reato. deve essere ritenuta quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile Controparte_1
poiché
• La ringhiera avrebbe dovuto essere elevata ad un metro di altezza in adempimento dell'art. 1 lett. 3 del Decreto Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n° 236, in occasione di uno dei 22 interventi di restauro dell'immobile risalente al 1862.
• In ogni caso il Regolamento Edilizio della Citta di Torino all'articolo 45 prevede che
“Parapetti e ringhiere devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
non devono essere scalabili, ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri.”
A seguito della caduta l'attore riportava gravissime fratture che hanno causato
- inabilità temporanea totale (100%) di giorni 45;
- inabilità temporanea parziale (75%) di giorni 115;
- inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 200;
- danno biologico del 30%
- ulteriori giorni trenta ITP (50%) in occasione della rimozione dei mezzi di sintesi.
Chiedeva quindi un risarcimento del danno nell'importo compreso tra euro 191.773,75 e, nel massimo, euro 225.318,75. A causa della malattia ha dovuto rinviare gli esami universitari programmati Pt_1
nella sessione 2019 / 2020; le relazioni sociali sono gravemente compromesse dalla rinuncia alle attività sportive, in particolare del “calcetto”, da sempre praticate. Attualmente persistono sentimenti di paura, insicurezza e fragilità. Elementi tutti per cui ha chiesto di personalizzare il quantum del risarcimento nell'importo di euro 226.803,75.
Si è costituita in giudizio che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• Le disposizioni del decreto 236/89 sono applicabili unicamente agli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione e loro ristrutturazione, anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto, dove per ristrutturazione di intende
3 quanto definito dalla citata legge n. 457 del 5.8.1978, art. 31.
• L'edificio in oggetto è del 1860 e non è mai stato interessato da interventi di ristrutturazione
• Quanto ai regolamenti comunali, il Regolamento Edilizio n. 381, attualmente in vigore, dispone per gli edifici di nuova realizzazione, quindi successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso, (b) parimenti il precedente Regolamento Edilizio n. 302 in vigore dal 3/1/2005 conteneva disposizioni non applicabili ai fabbricati già esistenti, quale era ed è quello in oggetto.
• Non sussiste quindi nessuna responsabilità della proprietaria ex art. 2051 c.c..
• La caduta è ascrivibile unicamente al comportamento dell'attore che si è inavvertitamente sporto troppo dal parapetto.
• Contestava in ogni caso la quantificazione del danno.
La causa, trattenuta in decisione in data 7.2.2024 e rimessa sul ruolo per l'espletamento di una
CTU, è stata di nuovo trattenuta in decisione in data 23.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
********
ha citato in giudizio proprietaria Parte_1 Controparte_1 dell'immobile concesso in locazione, dal cui balcone, nel corso di una festa tra ragazzi in data
20.10.2021, egli era precipitato al suolo, con un salto di oltre 13 metri, procurandosi gravissime lesioni.
L'attore ritiene la proprietaria dell'immobile, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode del bene, per non aver ella provveduto ad adeguare l'altezza della ringhiera del balcone alla misura prevista dalle normative in vigore.
In merito alla fattispecie ex art 2051 c.c. che qui ci occupa, si richiama Cass Sez. Un. 20943/22 che facendo proprio l'orientamento di Cass. n. 24802 e 2482 del 2018, ha statuito i seguenti principi:
o "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
o "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
4 efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene. Qualora tale vizio non sussista l'utilizzazione anomala del bene da parte del terzo, se autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, può risultare dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass 30729/2019)
Nel caso che ci occupa quindi, al fine di accertare il rapporto causale tra la cosa ed il danno, occorre verificare
1) l'eventuale esistenza di un vizio strutturale del bene in custodia;
2) l'eventuale esistenza del caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno.
1) La divergenza tra le parti in merito alla regolarità edilizia del balcone in ragione della disciplina di settore applicabile, considerato il tipo di edificio storico di cui si tratta, ha reso necessaria una CTU.
Queste le determinazioni del CTU che si ritiene di poter fare proprie per la loro completezza e chiarezza e che di seguito si riportano.
➢ L'appartamento cui pertiene il balcone si trova al terzo piano di uno stabile accessibile da via
Cernaia n.24.
➢ Il balcone interessato prospiciente via Assarotti, accessibile dal locale cucina, risulta completamente in aggetto e presenta dimensioni 0,82m x 2,69 m.; le tre ringhiere in ferro che ne costituiscono il parapetto presentano una altezza di 94,6 cm dal livello della pavimentazione
5 del balcone a quello superiore del corrimano mentre l'altezza dal livello superiore del corrimano al piano stradale risulta di 13,16 m
➢ La normativa di riferimento vigente che specifica le caratteristiche necessarie a garantire l'incolumità delle persone che si trovano sulle aree soggette a dislivelli è il D.M. 236 del
14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” (Gazzetta Ufficiale
n.145 del 23 giugno 1989 SO) che all'art. 8.1.8 “balconi e terrazze” recita “Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
➢ Con riferimento alla altezza quale definita all' Art. 8. “Specifiche funzionali e dimensionali” comma 8.0.1. prevede “Modalità di misura”: Altezza parapetto: distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. Altezza corrimano: distanza misurata in verticale dal lembo superiore del corrimano al piano di calpestio.
➢ Questa normativa si applica ai sensi dell'art. 1
- agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia
- residenziale convenzionata;
- agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti
- alla entrata in vigore del presente decreto;
- agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Questa norma è quindi “potenzialmente” applicabile all'edificio oggetto di causa solo ai sensi dell'art. 1 punto 3 (edifici privati residenziali preesistenti alla entrata in vigore del decreto che siano oggetto di ristrutturazione).
➢ Relativamente alla normativa locale vige per il comune di Torino quanto disposto dal
Regolamento Edilizio n.381 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 e s.m.i. che all'Articolo 107 “Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali” stabilisce che parapetti e ringhiere debbano essere posizionati a protezione di balconi, logge e terrazzi e che gli stessi debbano avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20, altezza quindi maggiore rispetto a quella di 1,00 metro indicata dal D.M.
n.236/1989.
6 L'articolo 121 (CAPO VI – Elementi Costruttivi) “Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche” stabilisce inoltre esplicitamente che “in materia di superamento delle barriere architettoniche dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L. 9 gennaio 1989 n. 13, nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. 14/6/1989 n. 236 per gli immobili privati e di edilizia residenziale pubblica
➢ L'immobile di riferimento si trova in “zona centrale storica” come definita dall'art.
7.1 delle
N.T.A-Volume I del PRG del comune di Torino6 rientrando specificatamente nel gruppo degli
“edifici della costruzione ottocentesca della città” (vedi allegato D, stralcio Tavola 6 PRGC) per i quali la ristrutturazione edilizia è ammessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Allegato A che alla lettera B del paragrafo 5.1. “Esterno degli edifici su spazi pubblici” specifica rientrare negli interventi di ristrutturazione anche la “Sostituzione e rinnovamento degli elementi e delle finiture costitutive del fronte dell'edificio con altri di disegno coerente ai caratteri dell'edificio
e dell'ambiente”, categoria di intervento in cui ricadrebbe la modifica delle ringhiere in oggetto.
➢ In considerazione delle prescrizioni del D.M. 236 del 14/06/1989, normativa di riferimento nazionale, che prescrive per immobili residenziali costruiti anteriormente al 14.06.1989
l'adeguamento alla altezza di 100 cm dei parapetti solo in caso di interventi di ristrutturazione e con riferimento al locale Regolamento n.381, che recepisce la normativa nazionale con l'ulteriore prescrizione di una altezza minima di 110 cm, non è risultato dalla analisi della documentazione progettuale agli atti del comune di Torino, che siano stati eseguiti dopo il
14.06.1989 interventi di ristrutturazione dell'immobile o dello stabile condominiale tali da rendere obbligatoria la modifica dei parapetti dell'intero edificio in generale o in particolare dell'abitazione di proprietà della signora . CP_1
➢ L'intervento non poteva essere eseguito direttamente dal proprietario dovendo essere prima deliberato dall'intero condominio poiché il parapetto, trattandosi di edificio storico, ha una funzione decorativa e deve essere considerato bene condominiale.
➢ In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione all'intervento di modifica/innalzamento delle ringhiere è pertanto possibile ma non scontato, essendo lo stesso subordinato alla valutazione da parte della Commissione Edilizia e potenzialmente anche della competente Soprintendenza della qualità dell'intervento, ovvero alla capacità dello stesso di garantire la preservazione dei valori storici ed estetici degli elementi architettonici di pregio caratterizzanti le facciate del fabbricato ottocentesco. Dette prescrizioni, che presuppongono una valutazione terza della tipologia di intervento proposto, ne limitano certamente la possibile attuazione ma non la impediscono a priori, potendo teoricamente e potenzialmente l'intervento essere autorizzabile a
7 condizione che garantisca un coerente inserimento per le facciate dello stabile e assicuri la preservazione dei valori storici ed estetici e la conservazione formale dei suoi elementi decorativi ed ornamentali essenziali per non ledere il decoro della facciata e il decoro urbano
Alla luce della normativa in vigore e degli accertamenti tecnici che precedono si deve concludere che l'immobile di cui la è custode non presentava alcun vizio strutturale, inteso CP_1
questo come difformità del bene dalle prescrizioni di legge vigenti.
2) in sede di SIT i ragazzi presenti alla festa hanno riferito che l'attore, uscito sul balcone, aveva appoggiato le mani alla ringhiera;
si era sporto, forse per sputare, ed aveva fatto una capriola in avanti;
i ragazzi hanno precisato che è alto 1.90 m e che tutti alla festa avevano bevuto alcolici. Pt_1
I carabinieri sopraggiunti nell'appartamento dopo la caduta dell'attore infatti avevano ritrovato 52 bottiglie di birra, 7 bottiglie di vino e 12 bottiglie di superalcolici.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la caduta non sia stata dovuta ad un vizio strutturale del parapetto ma piuttosto ad un fatto accidentale e fortuito rappresentato dal comportamento tenuto dallo stesso danneggiato che durante la festa si è sporto dal balcone avente una ringhiera che, per quanto a norma di legge, era comunque alta 94,6 cm, senza tenere in debito conto la sua rilevante statura, la scivolosità del mancorrente a causa della pioggia e verosimilmente l'assunzione di sostanze alcoliche che possono avergli tolto lucidità.
Tutti questi fattori concorrenti, e cioè la mancata considerazione della altezza del parapetto, soprattutto in relazione alla propria statura;
la mancata percezione dell'aumentato pericolo in ragione della pioggia e soprattutto dello stato indotto dalla verosimile assunzione di sostanze alcoliche, induce a ritenere che la condotta del danneggiato, tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., deve considerarsi fatto fortuito che interrompe il rapporto di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
In conclusione
Non si ritiene che la proprietaria dell'alloggio dal cui balcone l'attore è caduto, debba rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La domanda va quindi respinta.
8 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino d € 260.000,00
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 30% in considerazione del fatto che è stata svolta soltanto la CTU e non sono state assunte prove
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 3.069,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale ridurre se non depositano le repliche
Totale 11.502,00
Spese di CTU a carico di parte attrice soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede: respinge la domanda dichiara tenuto e all'integrale rimborso delle spese del Parte_1
giudizio in favore di , liquidandole in € 11.502,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.4.2025, a carico di parte attrice
Torino, 17/06/2024
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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