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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa LE iscritta al n. 663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: richiesta di modifica accordi di divorzio
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv.to C.F._1
GI RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in
Benevento al Viale Mellusi n. 168;
- ricorrente -
CONTRO nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Guadagni e C.F._2 dall'avv.to Giovanna De Angelis come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via M. Leone
n. 59;
- resistente –
CONCLUSIONI: come da note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 il ricorrente adiva il tribunale di Nola per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n.
10280/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 16.05.2019. In particolare, il ricorrente instava per la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio stante, da un lato, un miglioramento della condizione economica Per_1 della resistente, insegnante di ruolo dal settembre 2022, dall'altro i nuovi obblighi economici derivanti dalla nascita nell'aprile 2020 di due figlie gemelle. Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto. Chiedeva altresì la nomina di coordinatore genitoriale e la disciplina di un diritto di visita settimanale.
Ascoltate le parti, acquisita relazione dei SS di Acerra, con ordinanza del
26.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, il ricorso si è rivelato infondato e non può essere accolto.
È noto al riguardo che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, già determinata nell'ambito della separazione e/o divorzio, è suscettibile di essere modificata, solo ove si accerti una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale (cfr. tra le altre Cass. Civ. 2024/19388).
In particolare, qualora a supporto della richiesta di una diminuzione degli obblighi di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il
2 giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui). In tal senso Cassazione LE , sez. I , 29/07/2021 , n. 21818.
Ancora, in tema di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (nella specie, consensuale), non costituiscono di per sé giustificati motivi di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge economicamente più debole: a) la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato medesimo;
b) la circostanza che il coniuge beneficiario non abbia reperito una sistemazione lavorativa, in quanto la sua attitudine lavorativa va riscontrata non alla stregua di valutazioni astratte ed ipotetiche, ma in concreto, in termini di sopravvenuta possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni effettivo fattore individuale ed ambientale (rilevando, ad es., l'acquisto, da parte del beneficiario, di professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero la circostanza che lo stesso abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro). In tal senso Cassazione LE , sez. I , 13/01/2017 , n.
789.
Ancora, per consolidato orientamento giurisprudenziale, avuto riguardo alla sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni dettate nella sentenza di divorzio, è opinione largamente prevalente che non sia sufficiente un semplice mutamento di circostanze poste alla base del divorzio, occorrendo, invece, la
3 sopravvenienza di circostanze nuove, non previste nè facilmente prevedibili dagli interessati (cfr. Cass. Civ. 3018/2006).
In materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus . Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell' art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 , e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto,
e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali (cfr. Cassazione LE , sez. I ,
21/05/2024 , n. 14181)
Applicando i predetti principi al caso di specie, non può essere accolta la richiesta di riduzione del mantenimento avanzata dal ricorrente. La nascita di altri figli non determina di per sé e in modo automatico la riduzione del mantenimento dovuto per un altro figlio, gravando sull'istante l'onere di comprovare che la sua complessiva condizione economico – patrimoniale non lo renda in grado di sostenere gli obblighi assunti.
Orbene, nella specie, parte ricorrente non ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 473 bis 15 limitandosi a produrre solo CUD. Non ha documentato tutti i suoi redditi non producendo dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, certificazione
Agenzia Entrate;
non ha documentato la propria situazione immobiliare anche negativamente attraverso visure nazionali negative, né ha depositato estratti conto e documentazione inerente il proprio patrimonio mobiliare. L'incompletezza della documentazione reddituale patrimoniale prodotta dal ricorrente impedisce di accogliere la domanda. Né sono documentate le condizioni economiche patrimoniali della madre delle gemelle. La stipula, poi, di tre contratti di assicurazione è dipesa da una libera scelta del ricorrente, sempre modificabile.
Ne deriva che la domanda di riduzione va rigettata.
Va altresì rigettata domanda di divisione a metà dell'assegno unico sia perché in
4 sede di divorzio era previsto che gli assegni familiari fossero incassati dalla signora in via esclusiva sia perché non è dato sapere se tra gli assegni familiari spettanti al tempo del divorzio e assegno unico spettante all'attualità vi sia diversità di importo
(alcuna documentazione viene al riguardo depositata). Ancora si evidenzia che il minore trascorre con la madre un tempo assolutamente prevalente. Né rilevano le spese di viaggio sostenute dal ricorrente, spese già esistenti e prevedibili al tempo del divorzio.
Va, pertanto, rigettata la domanda di riduzione del mantenimento, anche sotto il profilo della determinazione nella misura del 50% dell'AU. La misura del mantenimento va determinata all'attualità, tenuto conto dell'aggiornamento
ISTAT, in euro 554,97.
Né rileva la posizione economica patrimoniale della resistente atteso che nella specie occorre principalmente verificare la capacità economica del ricorrente.
Ancora va rigettata la domanda di aumento del mantenimento per il figlio
, non essendo state documentate esigenze nuove e maggiori del figlio Per_1 rispetto al tempo del divorzio. Inoltre, la rivalutazione dell'assegno di mantenimento, la percezione dell'AU in via integrale da parte della madre, escludono, unitamente alla nascita di altre figlie del ricorrente, la possibilità di riconoscere un aumento.
Va altresì rigettata la domanda di accertamento degli arretrati non versati per aggiornamento ISTAT in quanto la sentenza di divorzio costituisce già titolo esecutivo per ogni pretesa.
Va rigettata la richiesta di specificare il diritto di visita “attraverso una calendarizzazione vincolante” sia in quanto i tempi di permanenza sono già compiutamente disciplinati nella sentenza di divorzio, sia in quanto una regolamentazione infrasettimanale va esclusa stante la residenza del padre a Roma, sia in quanto il diritto di visita deve essere adattato secondo buon senso alle esigenze lavorative del padre che, se impegnato in missioni, di fatto è impedito all'esercizio del diritto di visita, sia tenuto conto delle esigenze di studio e svago del minore.
Ancora va rigetta la richiesta di nomina di coordinatore genitoriale, richiesta che presuppone ex art. 473 bis 26 c.p.c. la richiesta congiunta delle parti.
Si ritiene altresì superfluo procedere all'ascolto del minore non ravvisandosi dagli elementi probatori prodotti dalla resistente serie problematiche comunicative se non una diversità di punti di vista tra i genitori in merito alla gestione del ritorno dalle
5 vacanze estive in relazione ad una visita medica non urgente. Inoltre, la signora
[...]
ai SS dichiarava di avere un rapporto LE con il marito, di riuscire a CP_1 comunicare con il marito per la gestione della prole, che il padre è presente con il figlio.
Considerata l'acredine che emerge dallo scambio di alcuni messaggi, peraltro prodotti in modo parziale e frammentario e le doglianze di parte resistente che lamenta l'esigenza di una maggiore vicinanza affettiva del padre al figlio, si invitano i genitori ad intraprendere, se consenzienti, percorsi di sostegno alla genitorialità che aiutino, da un lato, la resistente ad un approccio comunicativo più sereno con il ricorrente così da potenziare la coppia genitoriale e il ricorrente a sviluppare canali comunicativi maggiormente empatici con il minore al fine di fargli sentire, soprattutto tenuto conto della distanza e della nascita di altre due figlie, maggiore e inalterata vicinanza.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
PQM
Il tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) determina all'attualità il contributo mensile dovuto dal sig. Parte_1
per il mantenimento del figlio in euro 554,97;
[...] Per_1
3) rigetta le domande proposte da parte resistente;
4) si invitano i genitori ad intraprendere, se consenzienti, percorsi di sostegno alla genitorialità;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa LE iscritta al n. 663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: richiesta di modifica accordi di divorzio
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv.to C.F._1
GI RI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in
Benevento al Viale Mellusi n. 168;
- ricorrente -
CONTRO nata ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Guadagni e C.F._2 dall'avv.to Giovanna De Angelis come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco alla via M. Leone
n. 59;
- resistente –
CONCLUSIONI: come da note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 il ricorrente adiva il tribunale di Nola per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n.
10280/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 16.05.2019. In particolare, il ricorrente instava per la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio stante, da un lato, un miglioramento della condizione economica Per_1 della resistente, insegnante di ruolo dal settembre 2022, dall'altro i nuovi obblighi economici derivanti dalla nascita nell'aprile 2020 di due figlie gemelle. Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto. Chiedeva altresì la nomina di coordinatore genitoriale e la disciplina di un diritto di visita settimanale.
Ascoltate le parti, acquisita relazione dei SS di Acerra, con ordinanza del
26.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, il ricorso si è rivelato infondato e non può essere accolto.
È noto al riguardo che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, già determinata nell'ambito della separazione e/o divorzio, è suscettibile di essere modificata, solo ove si accerti una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale (cfr. tra le altre Cass. Civ. 2024/19388).
In particolare, qualora a supporto della richiesta di una diminuzione degli obblighi di mantenimento, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il
2 giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui). In tal senso Cassazione LE , sez. I , 29/07/2021 , n. 21818.
Ancora, in tema di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (nella specie, consensuale), non costituiscono di per sé giustificati motivi di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge economicamente più debole: a) la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato medesimo;
b) la circostanza che il coniuge beneficiario non abbia reperito una sistemazione lavorativa, in quanto la sua attitudine lavorativa va riscontrata non alla stregua di valutazioni astratte ed ipotetiche, ma in concreto, in termini di sopravvenuta possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni effettivo fattore individuale ed ambientale (rilevando, ad es., l'acquisto, da parte del beneficiario, di professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero la circostanza che lo stesso abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro). In tal senso Cassazione LE , sez. I , 13/01/2017 , n.
789.
Ancora, per consolidato orientamento giurisprudenziale, avuto riguardo alla sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni dettate nella sentenza di divorzio, è opinione largamente prevalente che non sia sufficiente un semplice mutamento di circostanze poste alla base del divorzio, occorrendo, invece, la
3 sopravvenienza di circostanze nuove, non previste nè facilmente prevedibili dagli interessati (cfr. Cass. Civ. 3018/2006).
In materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus . Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell' art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 , e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto,
e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali (cfr. Cassazione LE , sez. I ,
21/05/2024 , n. 14181)
Applicando i predetti principi al caso di specie, non può essere accolta la richiesta di riduzione del mantenimento avanzata dal ricorrente. La nascita di altri figli non determina di per sé e in modo automatico la riduzione del mantenimento dovuto per un altro figlio, gravando sull'istante l'onere di comprovare che la sua complessiva condizione economico – patrimoniale non lo renda in grado di sostenere gli obblighi assunti.
Orbene, nella specie, parte ricorrente non ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 473 bis 15 limitandosi a produrre solo CUD. Non ha documentato tutti i suoi redditi non producendo dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, certificazione
Agenzia Entrate;
non ha documentato la propria situazione immobiliare anche negativamente attraverso visure nazionali negative, né ha depositato estratti conto e documentazione inerente il proprio patrimonio mobiliare. L'incompletezza della documentazione reddituale patrimoniale prodotta dal ricorrente impedisce di accogliere la domanda. Né sono documentate le condizioni economiche patrimoniali della madre delle gemelle. La stipula, poi, di tre contratti di assicurazione è dipesa da una libera scelta del ricorrente, sempre modificabile.
Ne deriva che la domanda di riduzione va rigettata.
Va altresì rigettata domanda di divisione a metà dell'assegno unico sia perché in
4 sede di divorzio era previsto che gli assegni familiari fossero incassati dalla signora in via esclusiva sia perché non è dato sapere se tra gli assegni familiari spettanti al tempo del divorzio e assegno unico spettante all'attualità vi sia diversità di importo
(alcuna documentazione viene al riguardo depositata). Ancora si evidenzia che il minore trascorre con la madre un tempo assolutamente prevalente. Né rilevano le spese di viaggio sostenute dal ricorrente, spese già esistenti e prevedibili al tempo del divorzio.
Va, pertanto, rigettata la domanda di riduzione del mantenimento, anche sotto il profilo della determinazione nella misura del 50% dell'AU. La misura del mantenimento va determinata all'attualità, tenuto conto dell'aggiornamento
ISTAT, in euro 554,97.
Né rileva la posizione economica patrimoniale della resistente atteso che nella specie occorre principalmente verificare la capacità economica del ricorrente.
Ancora va rigettata la domanda di aumento del mantenimento per il figlio
, non essendo state documentate esigenze nuove e maggiori del figlio Per_1 rispetto al tempo del divorzio. Inoltre, la rivalutazione dell'assegno di mantenimento, la percezione dell'AU in via integrale da parte della madre, escludono, unitamente alla nascita di altre figlie del ricorrente, la possibilità di riconoscere un aumento.
Va altresì rigettata la domanda di accertamento degli arretrati non versati per aggiornamento ISTAT in quanto la sentenza di divorzio costituisce già titolo esecutivo per ogni pretesa.
Va rigettata la richiesta di specificare il diritto di visita “attraverso una calendarizzazione vincolante” sia in quanto i tempi di permanenza sono già compiutamente disciplinati nella sentenza di divorzio, sia in quanto una regolamentazione infrasettimanale va esclusa stante la residenza del padre a Roma, sia in quanto il diritto di visita deve essere adattato secondo buon senso alle esigenze lavorative del padre che, se impegnato in missioni, di fatto è impedito all'esercizio del diritto di visita, sia tenuto conto delle esigenze di studio e svago del minore.
Ancora va rigetta la richiesta di nomina di coordinatore genitoriale, richiesta che presuppone ex art. 473 bis 26 c.p.c. la richiesta congiunta delle parti.
Si ritiene altresì superfluo procedere all'ascolto del minore non ravvisandosi dagli elementi probatori prodotti dalla resistente serie problematiche comunicative se non una diversità di punti di vista tra i genitori in merito alla gestione del ritorno dalle
5 vacanze estive in relazione ad una visita medica non urgente. Inoltre, la signora
[...]
ai SS dichiarava di avere un rapporto LE con il marito, di riuscire a CP_1 comunicare con il marito per la gestione della prole, che il padre è presente con il figlio.
Considerata l'acredine che emerge dallo scambio di alcuni messaggi, peraltro prodotti in modo parziale e frammentario e le doglianze di parte resistente che lamenta l'esigenza di una maggiore vicinanza affettiva del padre al figlio, si invitano i genitori ad intraprendere, se consenzienti, percorsi di sostegno alla genitorialità che aiutino, da un lato, la resistente ad un approccio comunicativo più sereno con il ricorrente così da potenziare la coppia genitoriale e il ricorrente a sviluppare canali comunicativi maggiormente empatici con il minore al fine di fargli sentire, soprattutto tenuto conto della distanza e della nascita di altre due figlie, maggiore e inalterata vicinanza.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
PQM
Il tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) determina all'attualità il contributo mensile dovuto dal sig. Parte_1
per il mantenimento del figlio in euro 554,97;
[...] Per_1
3) rigetta le domande proposte da parte resistente;
4) si invitano i genitori ad intraprendere, se consenzienti, percorsi di sostegno alla genitorialità;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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