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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENCARELLI Parte_1 C.F._1
ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MENCARELLI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MENCARELLI ALBERTO
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. Controparte_3
PARTE RESISTENTE pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 le ricorrenti adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...]_1 CP_2
21.05.1989 (C.F. ad usufruire del di euro 500,00 annui tramite la C.F._1 Parte_4
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il a Controparte_1 mette-re a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o al-tro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...] il Parte_2
22.06.1993 (C.F. ) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite C.F._2 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il Controparte_1
a mettere a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire
[...] nel rispetto dei vincoli di legge;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...]_3 CP_2
08.12.1992 (C.F. ) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite C.F._3 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il Controparte_1
a mettere a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire
[...] nel rispetto dei vincoli di legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegavano le ricorrenti di aver lavorato, in qualità di docenti con contratti di lavoro a tempo determinato, e nello specifico, quanto a , presso la Scuola Primaria Carlo Parte_1
Collodi di dal 20.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto comprensivo G. Marconi di CP_2
Campiglia Marittima (LI) – fraz. IN ME dal 05.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo HI CH di AL (LI) dall'1.09.2023 al 30.06.2024 e di lavorare presso il medesimo istituto in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025; quanto a presso l'Istituto comprensivo I.C. G. AR – G. Fattori Rosignano Parte_2
Marittimo (LI) dal 18.09.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto Scuola Prima AR UÉ di dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. F.D. Guerrazzi Cecina (LI) dal 5.09.2022 al CP_2
30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo HI CH di AL (LI) dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e, attualmente, in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025;
pagina 2 di 7 quanto a presso l'Istituto comprensivo G. Marconi di Campiglia Marittima – Parte_3 fraz. IN ME (LI) dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto comprensivo UÉ Borsi di NE AR (LI) dal 5.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo MI
BE di AL (LI) dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e, attualmente in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025. Tanto premesso, le ricorrenti lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta attorea relativamente all'A.S. 2020/2021 con riferimento alla ricorrente Parte_3
, in quanto la stessa avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella
[...] tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna - in cui parte ricorrente, dato atto di aver richiesto per mero errore materiale il beneficio per la ricorrente per l'A.S. 2020/2021 rinunciava alla relativa domanda mentre il procuratore Parte_3 del Ministero prendeva atto - , ed era quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_4 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 3 di 7 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a
pagina 4 di 7 fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 5 di 7 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_5 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo delle ricorrenti in quanto assunte dal resistente anche per l'A.S. in corso in forza di contratto a CP_1 tempo determinato fino al 30.6.2025 (cfr. docc. 1A, 1B e 1C allegati al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) quanto a per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quanto a per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e quanto a per gli anni Parte_3 scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, , per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità
pagina 6 di 7 delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio tenuto conto dell'aumento in ragione del numero di parti assistite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di , CP_1 Parte_1 Parte_2
detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Parte_3
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.338,35 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENCARELLI Parte_1 C.F._1
ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MENCARELLI ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
MENCARELLI ALBERTO
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. Controparte_3
PARTE RESISTENTE pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 le ricorrenti adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...]_1 CP_2
21.05.1989 (C.F. ad usufruire del di euro 500,00 annui tramite la C.F._1 Parte_4
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il a Controparte_1 mette-re a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o al-tro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...] il Parte_2
22.06.1993 (C.F. ) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite C.F._2 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il Controparte_1
a mettere a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire
[...] nel rispetto dei vincoli di legge;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nata a [...]_3 CP_2
08.12.1992 (C.F. ) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite C.F._3 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il Controparte_1
a mettere a disposizione della suddetta ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire
[...] nel rispetto dei vincoli di legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegavano le ricorrenti di aver lavorato, in qualità di docenti con contratti di lavoro a tempo determinato, e nello specifico, quanto a , presso la Scuola Primaria Carlo Parte_1
Collodi di dal 20.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto comprensivo G. Marconi di CP_2
Campiglia Marittima (LI) – fraz. IN ME dal 05.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo HI CH di AL (LI) dall'1.09.2023 al 30.06.2024 e di lavorare presso il medesimo istituto in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025; quanto a presso l'Istituto comprensivo I.C. G. AR – G. Fattori Rosignano Parte_2
Marittimo (LI) dal 18.09.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto Scuola Prima AR UÉ di dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. F.D. Guerrazzi Cecina (LI) dal 5.09.2022 al CP_2
30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo HI CH di AL (LI) dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e, attualmente, in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025;
pagina 2 di 7 quanto a presso l'Istituto comprensivo G. Marconi di Campiglia Marittima – Parte_3 fraz. IN ME (LI) dal 7.09.2021 al 30.06.2022, presso l'Istituto comprensivo UÉ Borsi di NE AR (LI) dal 5.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto comprensivo MI
BE di AL (LI) dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e, attualmente in forza di contratto a tempo determinato dal 5.9.2024 al 30.6.2025. Tanto premesso, le ricorrenti lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta attorea relativamente all'A.S. 2020/2021 con riferimento alla ricorrente Parte_3
, in quanto la stessa avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella
[...] tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna - in cui parte ricorrente, dato atto di aver richiesto per mero errore materiale il beneficio per la ricorrente per l'A.S. 2020/2021 rinunciava alla relativa domanda mentre il procuratore Parte_3 del Ministero prendeva atto - , ed era quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_4 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 3 di 7 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a
pagina 4 di 7 fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 5 di 7 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_5 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo delle ricorrenti in quanto assunte dal resistente anche per l'A.S. in corso in forza di contratto a CP_1 tempo determinato fino al 30.6.2025 (cfr. docc. 1A, 1B e 1C allegati al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) quanto a per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quanto a per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e quanto a per gli anni Parte_3 scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, , per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità
pagina 6 di 7 delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio tenuto conto dell'aumento in ragione del numero di parti assistite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione,
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di , CP_1 Parte_1 Parte_2
detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Parte_3
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.338,35 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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