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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 27/02/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TO, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2021/250413 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210051430965000 IRPEF-ALTRO 2019
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210051430965000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210055171585000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto due ricorsi (riuniti in primo grado) aventi ad oggetto una partita di ruolo per IVA 2019 e una cartella di pagamento sempre per IVA e imposte dirette anno 2019; nonché due cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato (36bis DPR 600/73) per omesso versamento di IVA periodica primo trimestre 2019, dichiarata dalla parte stessa come dovuta e non pagata.
La contribuente impugnava gli atti ed eccepiva: infondatezza della pretesa e omessa notifica di prodromica comunicazione di irregolarità, con conseguente violazione del contraddittorio e difetto di motivazione delle cartelle;
vizio di motivazione in punto interessi.
L'ufficio impositore si costituiva replicando ai motivi di ricorso e insisteva sulla legittimità del proprio operato.
La Corte ha accolto i ricorsi rilevando la mancata prova della notifica preventiva delle comunicazioni di irregolarità. Spese compensate.
Propone appello l'AE Dir. Prov. I e lamenta omessa o apparente motivazione e erronea applicazione delle norme di legge perché in caso di controlli automatizzati e imposte dichiarate e non versate non è necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità.
Si è costituta la contribuente replicando ai motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Ripropone le questioni sul difetto di motivazione, sulla violazione del contraddittorio preventivo.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Anzitutto deve essere ribadito che la contribuente non ha mai contestato di fatto, sin dal primo grado, il merito delle pretese.
Quanto alla asserita mancata notifica di una comunicazione di irregolarità, da un lato, la comunicazione di irregolarità con riguardo alle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non è obbligatoria (per tutte Cass. sez. Trib. ord. n. 18078/2024) così come non è obbligatorio il contraddittorio preventivo trattandosi di omessi versamenti di importi che la parte stessa ha dichiarato essere dovuti;
dall'altro lato, la comunicazione di irregolarità è stata ritualmente notificata a mezzo PEC (Email_3).
Le cartelle non presentano difetto motivazionale, sono conformi al modello ministeriale, le ragioni delle pretese erano già chiare con la comunicazione di irregolarità e sono importi dichiarati e non versati.
Quanto al calcolo degli interessi, gli atti si limitano (correttamente ed esaustivamente) a riepilogare e riportare gli importi dovuti in forza dei titoli di riferimento. Peraltro la Suprema
Corte a SSUU (n. 22281 del 2022) ha addirittura chiarito che, posto che le norme di legge e il periodo di decorrenza degli interessi sono già indicati, ciò è sufficiente: in presenza di una cartella esattoriale recante per la prima volta la pretesa a titolo di interessi, è sufficiente indicarne la base normativa e il periodo di decorrenza;
in alcun caso appare necessaria la specificazione dei singoli saggi applicati o delle relative modalità di calcolo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e valore della controversia nonché i parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 4.670,50 per il primo grado e in complessivi € 4.888 per il secondo grado;
in entrambi i casi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
3 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta i ricorsi originari. Spese del doppio grado a carico della contribuente soccombente che si liquidano in €
4.670,50 per il primo grado e € 4.888 per il secondo grado;
oltre al 15% rimborso forfettario spese generali.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
MA ON LV LA
4
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA TO, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1634/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2021/250413 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210051430965000 IRPEF-ALTRO 2019
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210051430965000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210055171585000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto due ricorsi (riuniti in primo grado) aventi ad oggetto una partita di ruolo per IVA 2019 e una cartella di pagamento sempre per IVA e imposte dirette anno 2019; nonché due cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato (36bis DPR 600/73) per omesso versamento di IVA periodica primo trimestre 2019, dichiarata dalla parte stessa come dovuta e non pagata.
La contribuente impugnava gli atti ed eccepiva: infondatezza della pretesa e omessa notifica di prodromica comunicazione di irregolarità, con conseguente violazione del contraddittorio e difetto di motivazione delle cartelle;
vizio di motivazione in punto interessi.
L'ufficio impositore si costituiva replicando ai motivi di ricorso e insisteva sulla legittimità del proprio operato.
La Corte ha accolto i ricorsi rilevando la mancata prova della notifica preventiva delle comunicazioni di irregolarità. Spese compensate.
Propone appello l'AE Dir. Prov. I e lamenta omessa o apparente motivazione e erronea applicazione delle norme di legge perché in caso di controlli automatizzati e imposte dichiarate e non versate non è necessaria la comunicazione preventiva di irregolarità.
Si è costituta la contribuente replicando ai motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Ripropone le questioni sul difetto di motivazione, sulla violazione del contraddittorio preventivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Anzitutto deve essere ribadito che la contribuente non ha mai contestato di fatto, sin dal primo grado, il merito delle pretese.
Quanto alla asserita mancata notifica di una comunicazione di irregolarità, da un lato, la comunicazione di irregolarità con riguardo alle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non è obbligatoria (per tutte Cass. sez. Trib. ord. n. 18078/2024) così come non è obbligatorio il contraddittorio preventivo trattandosi di omessi versamenti di importi che la parte stessa ha dichiarato essere dovuti;
dall'altro lato, la comunicazione di irregolarità è stata ritualmente notificata a mezzo PEC (Email_3).
Le cartelle non presentano difetto motivazionale, sono conformi al modello ministeriale, le ragioni delle pretese erano già chiare con la comunicazione di irregolarità e sono importi dichiarati e non versati.
Quanto al calcolo degli interessi, gli atti si limitano (correttamente ed esaustivamente) a riepilogare e riportare gli importi dovuti in forza dei titoli di riferimento. Peraltro la Suprema
Corte a SSUU (n. 22281 del 2022) ha addirittura chiarito che, posto che le norme di legge e il periodo di decorrenza degli interessi sono già indicati, ciò è sufficiente: in presenza di una cartella esattoriale recante per la prima volta la pretesa a titolo di interessi, è sufficiente indicarne la base normativa e il periodo di decorrenza;
in alcun caso appare necessaria la specificazione dei singoli saggi applicati o delle relative modalità di calcolo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e valore della controversia nonché i parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 4.670,50 per il primo grado e in complessivi € 4.888 per il secondo grado;
in entrambi i casi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
3 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta i ricorsi originari. Spese del doppio grado a carico della contribuente soccombente che si liquidano in €
4.670,50 per il primo grado e € 4.888 per il secondo grado;
oltre al 15% rimborso forfettario spese generali.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
MA ON LV LA
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