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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3646/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONCARATI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv. RONCARATI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GANDOLFO CRISTINA e dell'avv. NICOLARDI ANGELA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 10 40131 BOLOGNA presso il difensore avv. GANDOLFO CRISTINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 30.9.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11/06/2005 i sigg.ri e contraevano matrimonio in Imola Parte_1 Controparte_1
(BO), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2005, n. 43 parte
2, Serie A, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dall'unione matrimoniale Per_ nascevano in Imola il 11/09/07 il figlio e successivamente il 30/06/09 la figlia nel Per_1 procedimento di separazione giudiziale RG 3268/22 avanti al Tribunale di Bologna, a seguito del mutamento di rito, le parti all'udienza Presidenziale del 7 giugno 2022 raggiungevano un accordo confluito nel verbale di comparizione redatto in pari data;
con ricorso depositato il 12.3.2024 il marito introduceva il presente giudizio di divorzio;
si costituiva la moglie e con sentenza parziale n.
2744/2024 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa avanti al Giudice Relatore;
all'udienza del 30.9.2025 le parti raggiungevano un accordo. Le relative condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli ( , divenuto maggiorenne l'11 Per_1
Per_ settembre u.s. e non ancora autosufficiente, e sedicenne) nonché coerenti con le conclusioni della relazione del Servizio Sociale in data 9-9-2025 e vanno pertanto recepite col presente provvedimento.
Spese compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – si dà atto che il figlio è diventato maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente e continua a trascorrere tempi paritari presso ciascun genitore;
mantiene la residenza anagrafica presso la madre;
Per_ 2 – la figlia minorenne e non ancora economicamente autosufficiente, è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 2 di 3 Per_
4 – dà atto che anche la figlia minorenne mantiene la residenza anagrafica presso la madre e continuerà a trascorrere tempi paritari presso ciascun genitore;
Per_
5 – in particolare, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, starà presso ciascun genitore a settimane alternate, con cambio la domenica sera prima di cena;
per le vacanze natalizie starà sette giorni consecutivi presso ciascun genitore comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali starà tre giorni consecutivi presso ciascun genitore comprendenti ad anni alterni
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive starà almeno due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6 - si conferma l'assegnazione al padre della casa familiare, come da accordi di separazione;
7 – il padre, fermo per il pregresso quanto statuito dalle condizioni di separazione, dal mese di giugno
2024 compreso, è tenuto a versare alla madre un assegno perequativo di euro 100 complessivi al mese per entrambi i figli, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
8 – le spese straordinarie restano suddivise al 50% fra i genitori e definite come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
9 - l'assegno unico per i figli è percepito al 50% da ciascun genitore;
10 – il Servizio Sociale territorialmente competente ha mandato, fino al raggiungimento della maggiore Per_ età di di proseguire con il monitoraggio sul nucleo familiare, in particolare attraverso la mediazione e il sostegno ai processi comunicativi fra i genitori;
il Servizio Sociale metterà a disposizione dei figli un supporto psicologico;
i genitori sono invitati a loro volta a intraprendere un percorso psicologico individuale;
11 – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
SI comunichi al Servizio Sociale
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3646/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONCARATI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv. RONCARATI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GANDOLFO CRISTINA e dell'avv. NICOLARDI ANGELA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 10 40131 BOLOGNA presso il difensore avv. GANDOLFO CRISTINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 30.9.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 11/06/2005 i sigg.ri e contraevano matrimonio in Imola Parte_1 Controparte_1
(BO), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2005, n. 43 parte
2, Serie A, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dall'unione matrimoniale Per_ nascevano in Imola il 11/09/07 il figlio e successivamente il 30/06/09 la figlia nel Per_1 procedimento di separazione giudiziale RG 3268/22 avanti al Tribunale di Bologna, a seguito del mutamento di rito, le parti all'udienza Presidenziale del 7 giugno 2022 raggiungevano un accordo confluito nel verbale di comparizione redatto in pari data;
con ricorso depositato il 12.3.2024 il marito introduceva il presente giudizio di divorzio;
si costituiva la moglie e con sentenza parziale n.
2744/2024 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa avanti al Giudice Relatore;
all'udienza del 30.9.2025 le parti raggiungevano un accordo. Le relative condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli ( , divenuto maggiorenne l'11 Per_1
Per_ settembre u.s. e non ancora autosufficiente, e sedicenne) nonché coerenti con le conclusioni della relazione del Servizio Sociale in data 9-9-2025 e vanno pertanto recepite col presente provvedimento.
Spese compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – si dà atto che il figlio è diventato maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente e continua a trascorrere tempi paritari presso ciascun genitore;
mantiene la residenza anagrafica presso la madre;
Per_ 2 – la figlia minorenne e non ancora economicamente autosufficiente, è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 2 di 3 Per_
4 – dà atto che anche la figlia minorenne mantiene la residenza anagrafica presso la madre e continuerà a trascorrere tempi paritari presso ciascun genitore;
Per_
5 – in particolare, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti, starà presso ciascun genitore a settimane alternate, con cambio la domenica sera prima di cena;
per le vacanze natalizie starà sette giorni consecutivi presso ciascun genitore comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali starà tre giorni consecutivi presso ciascun genitore comprendenti ad anni alterni
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive starà almeno due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6 - si conferma l'assegnazione al padre della casa familiare, come da accordi di separazione;
7 – il padre, fermo per il pregresso quanto statuito dalle condizioni di separazione, dal mese di giugno
2024 compreso, è tenuto a versare alla madre un assegno perequativo di euro 100 complessivi al mese per entrambi i figli, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
8 – le spese straordinarie restano suddivise al 50% fra i genitori e definite come da Protocollo del
Tribunale di Bologna;
9 - l'assegno unico per i figli è percepito al 50% da ciascun genitore;
10 – il Servizio Sociale territorialmente competente ha mandato, fino al raggiungimento della maggiore Per_ età di di proseguire con il monitoraggio sul nucleo familiare, in particolare attraverso la mediazione e il sostegno ai processi comunicativi fra i genitori;
il Servizio Sociale metterà a disposizione dei figli un supporto psicologico;
i genitori sono invitati a loro volta a intraprendere un percorso psicologico individuale;
11 – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
SI comunichi al Servizio Sociale
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3