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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 474/2025 promossa da:
(c.f. ), nato alla Spezia il 22.12.1978 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Fornaciari Chittoni) e (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._2 (MS) il 13.05.1980 (con l'avv. Saccomani) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 10.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Fivizzano (MS) in data 03.02.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2002, numero 1, parte II, serie A), optando per il regime di comunione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti Per_1 dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“2) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA - I coniugi vivono già separati ma il marito non è ancora anagraficamente residente altrove;
pertanto, Egli si obbliga ed impegna a trasferire la propria residenza entro 30 gg dal deposito del ricorso. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e libero ognuno di fissare la propria residenza ove vorrà. La moglie risiederà con il figlio presso la casa familiare, ubicata in Via Sant' Erasmo n. 19-interno 6-piano 2, identificata catastalmente all'NCEU della SPEZIA al FG 58 Num. 194 SUB 1.
3) nato alla Spezia il 23.6.2002 (c.f. , Parte_2 C.F._3 maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, è studente universitario presso la Facoltà di Architettura di Firenze che frequenterà fino al conseguimento della laurea, tornando a vivere con la madre nella casa familiare di Via Sant'Erasmo n. 19 ad ogni rientro alla Spezia, ove avrà la sua residenza prevalente, libero di permanere nella nuova abitazione paterna quando vorrà.
4) sita alla Spezia in via Sant Erasmo n. 19, identificata catastalmente Controparte_2 all'NCEU della SPEZIA al FG 58 Num. 194 SUB 1, acquistata con rogito Notaio il Per_2
5.10.2007 Rep. 50496 (DOC.3), è di proprietà al 50% dei coniugi e viene assegnata alla signora
(C.F. ) che vi risiederà con il figlio la Controparte_1 C.F._2 Parte_2 moglie si impegna a sostenere tutte le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie spettantile, mentre le spese condominiali straordinarie saranno a carico al 50% tra i comproprietari GG.ri
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1
). C.F._2 5) CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NICOLO' - Il padre signor verserà quale contributo al mantenimento del figlio non economicamente Parte_1 Per_1 autosufficiente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario: a) nei mesi in cui il figlio risiederà presso la sede universitaria: un contributo ordinario di Euro 1.030,00 rivalutabile secondo l'Indice ISTAT direttamente al proprio figlio maggiorenne , per Per_1 assolvere a spese universitarie, affitto e mantenimento (di cui Euro 630,00 per il pagamento dell'affitto mensile presso l'abitazione di Firenze e la restante somma di Euro 400,00 per il mantenimento di a Firenze); Per_1
b) nei mesi in cui il figlio risiederà presso la casa familiare alla Spezia con la madre (pur
Per_1 dovendo pagare l'affitto universitario): un contributo ordinario di Euro 400,00 rivalutabile secondo l'Indice ISTAT per il mantenimento del proprio figlio maggiorenne con versamento diretto del 50% a e del 50% alla madre
Per_1 Controparte_1 c) se al termine dell'Università il figlio maggiorenne non sarà ancora economicamente
Per_1 autosufficiente - oppure dovesse interrompere la medesima - rimanendo a vivere con la madre nella casa familiare: il padre verserà un contributo ordinario di Euro 600,00 rivalutabile secondo l'Indice ISTAT con versamento diretto del 50% a e del 50% alla madre nel caso
Per_1 Controparte_1 in cui il figlio dovesse risiedere altrove, il padre verserà il contributo di Euro 600,00
Per_1 direttamente e totalmente al figlio. Il tutto ovviamente fino all'indipendenza ed autosufficienza del figlio .
Per_1
d) CONTRIBUTO : I coniugi concordano ed accettano espressamente Controparte_3 che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio maggiorenne , siano specificate Per_1
e disciplinate dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale della Spezia del 2018; le stesse saranno ripartirle al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre Parte_1 CP_1 (vista l'attuale situazione economica della signora;
se quest'ultima
[...] Controparte_1 dovesse avere un reddito mensile netto superiore ad € 1.300,00 mensili,, le spese straordinarie del figlio verranno ripartite in pari misura tra i genitori. Per_1 Qualora la madre SI.ra dovesse avere un reddito mensile netto superiore ad € 1.300,00 CP_1 mensili, Ella contribuirà con € 100 al pagamento dell'affitto universitario e con € 100,00 al mantenimento del figlio, con consequenziale riduzione del contributo ordinario paterno di € 200,00.
A settembre di ogni anno la SI.ra si impegna a comunicare il superamento o meno del CP_1 suddetto reddito mensile netto di € 1.300,00 al SI. Pt_1
6) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - Il signor si impegna a versare titolo di Parte_1 mantenimento alla propria moglie signora la somma di Euro 100,00 mensili Controparte_1 rivalutabile secondo l'Indice ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario all'iban già noto.
7) Il signor è intestatario di un'autovettura BMW X1 TG ET286PR dell'anno 2014 e Parte_1 di una moto VESPA GT200L TG BT61533 e pertanto tali mezzi rimarranno a lui assegnati in via esclusiva.
8) La signora è intestataria di una autovettura FIAT 500 TG EW749EW e di un Controparte_1 motociclo Scarabeo 100 Aprilia TG ED48913 e pertanto tali mezzi rimarranno a lei assegnati in via esclusiva.
9) Il marito SInor provvederà all'integrale pagamento (come finora avvenuto) delle Parte_1 rimanenti n. 4 rate relative al finanziamento sulla autovettura 500 che rimarrà di proprietà esclusiva della moglie SI.ra Egli provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese di CP_1 assicurazione sempre della Fiat 500.
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai fini della sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti fra loro, entro e non oltre gg 60 dalla notifica del decreto di omologa della separazione, il SI. ( ) si Parte_1 CodiceFiscale_4 impegna ed obbliga a trasferire senza corrispettivo alla moglie (C.F. Controparte_1
) la propria quota di comproprietà pari ad ¼ dell'immobile sito nel Comune C.F._2 di VENTASSO (Codice M364B) Sezione GN , Loc. Cerreto laghi, censito Catasto dei
Fabbricati- Foglio 55, particella 50, subalterno 36 (c/6) E 37 (A/4) Via Belfiore Piano terra (DOC.5); tale trasferimento avverrà con rogito avanti il Notaio che la moglie sig.ra CP_1 indicherà al marito SI. le cui spese saranno sostenute dalla medesima. I coniugi Pt_1 dichiarano infatti che il prezzo di tale immobile era stato versato dal padre della moglie, SI.
, e pertanto il marito nulla ha a che pretendere su tale quota. Persona_3 11) Sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai fini della sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti fra loro, entro e non oltre gg 60 dalla notifica del decreto di omologa della separazione ed il medesimo giorno del rogito di cui al punto sub 11, la signora si impegna ed obbliga a recarsi presso L'Ufficio Postale di Fabiano Controparte_1
Basso alla Spezia con il marito SI. ed a rinunciare alla sua quota del 50% assegnando la Pt_1 stessa al marito dei seguenti depositi e titoli: Parte_1
a) somme sul libretto postale con provvista di Euro 5.400,00 cointestato ai coniugi;
b) buoni postali cointestati ai coniugi per Euro 5.500 nominali;
c) Euro 26.000,00 in BTP e 10.000,00 in BTP .
I coniugi dichiarano infatti che tali depositi e titoli sono beni personali di pervenutigli Parte_1 da successioni ereditarie, e pertanto la moglie nulla ha a che pretendere sui medesimi.
12) Entro 30 giorni dal deposito del ricorso i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo di Via Chiodo.
13) Poiché risulta un contenzioso in essere riguardante un immobile pervenuto in successione della nonna del SI. quest'ultimo dichiara che la SI.ra sarà tenuta indenne da ogni e Pt_1 CP_1 qualunque conseguenza relativa a tale contenzioso.
14) Con le presenti statuizioni e l'adempimento delle condizioni sub 10, 11, 12, 13 i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto di natura economica patrimoniale e non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo l'uno dall'altra.
15) I coniugi dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
16) Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 22.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Controparte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Fivizzano (MS) in data 03.02.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2002, numero 1, parte II, serie A),
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani