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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT TO PO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ MA appellante nei confronti di:
(P.Iva Controparte_1
), già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SARCI' VINCENZO appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “si insiste in tutto quanto dedotto ed articolato in atto di appello contestando tutto quanto articolato e dedotto ex adverso;
si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc”;
appellata: “si insiste nelle conclusioni adottate nella comparsa di costituzione e risposta e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di rito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19/5/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 297/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 21/1/2020, con cui è stata dichiarata la improponibilità della domanda risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di (già n.q. di Impresa Controparte_3 Controparte_4
Designata dal F.G.V.S., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto del gravame, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
(già n.q. di Impresa Designata dal Controparte_3 Controparte_4
F.G.V.S., il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 27/5/2010.
Aveva narrato l'attore che, alle ore 17:15 circa, mentre stava percorrendo, a bordo del ciclomotore di proprietà del padre, la via del Vespro in Palermo, venne urtato da un motociclo in seguito dileguatosi, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni.
Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la domanda (riscontrato che la stessa, nelle lettere di messa in mora inviate all'impresa assicurativa, era stata formulata in modo generico), come detto, è stata dichiarata improponibile dal Tribunale di Palermo.
L'odierno appellante, col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, nelle lettere di messa in mora inviate alla compagnia assicurativa, sufficienti elementi per la formulazione da parte della stessa di un'offerta risarcitoria e di non aver allegato alcun documento a sostegno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 della richiesta di risarcimento: evidenzia invece la specificità della domanda, con una descrizione analitica del sinistro, contenuta anche nella denuncia-querela presentata alla
Questura di Palermo il 20/9/2010, e l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i due motivi di gravame, l'appellante contesta la genericità della richiesta risarcitoria formulata nelle lettere di messa in mora ed eccepisce la “erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa”.
Segnatamente, col primo motivo afferma che “dalla pronuncia emessa non risulta comprensibile la ragione per cui Il Giudice di prime cure, giunga alla erronea considerazione e conclusione di ritenere insufficienti le due missive da cui emerge, di contro, con chiarezza la fattispecie del sinistro e l'invio dei dati essenziali alla chiusura stragiudiziale della controversia” e che “non si comprende la ragione per cui non consideri, rectius, ritenga addirittura "irrilevante", la circostanza che l'assicurazione non abbia provveduto a chiedere integrazione della documentazione a fronte di ben due missive di messa in mora e di un invito alla stipula della negoziazione assistita” (cfr. pag.
6, atto di appello).
Sul punto, in sede di legittimità è stato chiarito come “una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione”, in quanto “l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 25/7/2024 n. 20802).
Con la sentenza n. 32919 del 9/11/2022 la Suprema Corte ha pure affermato che “una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa)” e che
“L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 codice delle assicurazioni, se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma appena citata”.
Nel caso di specie, l'appellante ha inviato all'impresa assicurativa due lettere di messa in mora, dalle quali emerge che: il 27/5/2010 “si trovava a circolare a bordo Parte_1
del ciclomotore Piaggio Vespa tg 01P80, appartenente al padre Sig. in Persona_1
Palermo via Del Vespro, veniva sorpassato da dx da una moto da cross il cui conducente ad elevata velocità collideva con la fiancata dx del ciclomotore Piaggio Vespa. Il conducente del motoveicolo da cross proseguiva indisturbato la marcia facendo perdere le proprie tracce, un automobilista che seguiva arrestava bruscamente la propria auto onde evitare l'impatto con il motoveicolo che lo precedeva e sceso dall'abitacolo si precipitava
a prestare soccorso” e che “il Sig. veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Pt_1
Policlinico di Palermo dove veniva sottoposto ad esami diagnostici e dimesso con la diagnosi di distacco versante laterale epifisi prossimale tibia dx, trauma contusivo polso sx” (cfr. lettera del 21/2/2012, in atti); l'appellante “sporgeva denuncia/querela in data
20/9/2010” e che “la responsabilità di quanto accaduto è da addebitare all'esclusiva responsabilità del conducente della moto da cross non meglio identificata” (cfr. lettera del
25/1/2014, in atti).
Inoltre, dalla lettera di invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita risulta che , a seguito del sinistro, “riportava lesioni con un danno Parte_1
biologico pari al 8% per € 27.630,00” e che “nonostante la più completa disponibilità alla risoluzione bonaria della questione, la compagnia non dava seguito alle numerose richieste” (cfr. lettera del 17/1/2015, allegata all'atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Il danneggiato ha quindi fornito all'impresa assicurativa una descrizione analitica del sinistro, nonché i dati dei soggetti e dei veicoli coinvolti, e ha peraltro indicato nelle lettere di messa in mora, tra gli allegati, la denuncia del 20/9/2010, il referto del Pronto Soccorso
e la documentazione medica: di conseguenza, la domanda era ed è ammissibile, dovendosi riformare la statuizione in rito.
Venendo perciò al merito, con esso l'appellante adduce una “errata interpretazione dei mezzi di prova e delle circostanze di causa nella misura in cui è stato omesso di valutare che nella causa in oggetto, è stata inviata a parte avversa tutta la documentazione necessaria alla risoluzione bonaria della controversia in via stragiudiziale”, argomentando che “oltre alla documentazione “strettamente” necessaria, quale accesso al
Pronto Soccorso (documento che prova anche dell'esistenza dei fatti e cioè delle lesioni riportate), è stata inviata alla compagnia anche la querela ad ignoti sporta dall'odierno appellante”. Inoltre, contesta la genericità dei dati indicati nelle lettere di messa in mora, in quanto “contenenti tutti i dati identificativi e specifici del sinistro occorso, e indicanti anche la presenza di un testimone”, evidenziando che anche nella lettera di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita “esplicava nuovamente a pieno la dinamica dei fatti” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 8-10).
Ciò posto, in punto di responsabilità, vale rammentare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre 1992
n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n° 5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 motociclo rimasto non identificato, che nel transitare sulla Via del Vespro, in Palermo, avrebbe urtato , cagionandogli gravi lesioni personali. Parte_1
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e alla entità dei danni patiti.
Ancora il Supremo Collegio ha di recente ribadito che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita (…) nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza
12/7/2022 n. 21983).
Quanto alla prova testimoniale, tutti i vari elementi addotti afferiscono l'attendibilità del teste, che valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente conducono a ritenere provata la pretesa dell'odierno appellante.
A proposito dell'attendibilità, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis
Cass. n.15712/2010).
Nella fattispecie in esame, , il 20/9/2010, ha denunciato che “Il giorno 27 Parte_1
maggio u.s. ero a bordo del ciclomotore di mio padre (…) e mentre percorrevo la Via del
Vespro venivo sorpassato alla mia destra, da quella che credo fosse una moto da cross che, ad elevata velocità collideva con la fiancata destra del ciclomotore facendomi rovinare al suolo dove venivo proiettato dopo un rovinoso balzo. Un automobilista che procedeva dietro il mio veicolo arrestava la marcia con una brusca frenata per evitare di investirmi e mi prestava soccorso dal momento che ero impossibilitato a muovere il polso sinistro e ginocchio destro (…). Non sono in grado di fornire le generalità dell'investitore, né il numero di targa, la marca ed il modello del veicolo che conduceva, atteso che non si
è neppure fermato, dileguandosi. Il testimone dei fatti è tale signor , del quale non Per_2
ricordo il cognome ma che è rintracciabile” (cfr. verbale di ricezione della denuncia- querela, allegato all'atto di appello).
Quanto denunciato, trova conferma nella deposizione resa dal teste , Testimone_1
escusso in primo grado, il quale ha dichiarato che “Io mi trovavo a bordo della mia auto e stavo percorrendo la Via del Vespro con direzione Corso Tukory, ad un certo punto da una traversa alla mia sinistra è sopraggiunto l'attore a bordo del suo motore che si è immesso in Via del Vespro davanti alla mia auto. Nel frattempo da dietro è sopraggiunto, a forte velocità, un motore che ha sorpassato la mia auto alla mia destra e proseguendo è andato ad urtare il motore dell'attore nella parte laterale destra. Io sono riuscito ad evitare di salire sopra l'attore perché ho frenato in tempo (…). L'attore, a seguito dell'urto, è caduto
a terra ed il motociclista investitore non si è fermato ed è andato via;
io volevo prendere la targa del motore ma non ho fatto in tempo” e che “mi sono fermato per soccorrere l'attore
e l'ho portato in Ospedale, lo stesso accusava dolori al braccio ed alle gambe” (cfr. verbale di udienza del 14/6/2018, in atti).
Dal referto del Pronto Soccorso risulta poi “Data/Ora Inizio Prestazione 27/05/2010
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 17.55 (…) Tipo di Infortunio Incidente Stradale”, con una diagnosi di “distacco versante laterale epifisi prossimale tibia dx, trauma contusivo polso sx” (cfr. doc. medici, in atti).
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, emerge che “le escoriazioni multiple, il trauma contusivo al polso sinistro e la frattura di CP_5
riscontrata alla tibia destra risultino eziologicamente compatibili con il sinistro stradale patito in data 27.05.2010, così come descritto nella denuncia orale sporta in data
20.09.2010” (cfr. pag. 9, elaborato peritale dell'11/1/2019).
Il consulente tecnico ha così ritenuto che “ , a causa della lesione Parte_1
fratturativa tibiale, abbia presentato: un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni sedici (16); un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni quindici
(15); un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni quindici (15)” e che
“nel caso in specie, trattandosi di distacco osseo corticale e non di frattura a tutto spessore, considerati la lieve limitazione funzionale ed il dolore ai gradi massimi di flessione del ginocchio, appare consono riconoscere un danno biologico permanente del
3%”. Infine, “L'importo delle spese mediche documentate dall'attore che possono reputarsi congrue in relazione alle lesioni riportate è pari ad euro 103,97” (cfr. ancora
CTU, pagg. 10 e 11).
Alla luce del complessivo quadro probatorio, come detto, risulta provata la dinamica del sinistro: non vi sono elementi, infatti, per dubitare circa l'attendibilità del teste escusso in primo grado, stante la congruenza della sua deposizione rispetto la documentazione prodotta in giudizio (referti medici e denuncia-querela) e le risultanze della consulenza medico-legale espletata in prime cure, e rimanendo quindi prive di fondamento le contestazioni mosse dalla convenuta-appellata.
Ne deriva che il gravame è fondato, dovendosi quindi riformare la statuizione di prime cure (e restando perciò assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata - genericamente - dall'assicuratore).
Passando quindi alla quantificazione del danno, l'esperto ha evidenziato che “a Pt_1
causa della lesione fratturativa tibiale”, ha riportato: periodo di inabilità temporanea
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 parziale al 75% giorni 16; periodo di inabilità temporanea parziale al 50% giorni 15; periodo di inabilità temporanea parziale al 25% giorni 15; una menomazione dell'integrità psico-fisica, intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 3%. Le risultanze a cui è pervenuto l'esperto sono coerenti e lineari, logicamente sviluppate e pienamente rispondenti al quesito proposto (anche alla luce della documentazione in atti), e alle stesse va fatto riferimento, risultando del tutto generico il chiesto 'richiamo' (da parte dell'appellante).
Ai postumi residuati, integranti danno biologico, che vanno perciò liquidati secondo le tabelle di legge (codice delle assicurazioni) trattandosi di cd. micropermanenti, va poi aggiunto il danno morale, da sofferenza soggettiva derivante dal sinistro, in ragione dei documentati e accertati postumi, il quale può liquidarsi, stante la difficoltà di una precisa stima e in difetto di criteri normativi specifici, in una percentuale del danno biologico complessivo, che si determina nel 20%: sul punto, infatti, la Suprema Corte ha di recente evidenziato come “la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna
l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24/7/2024 n. 20661). Al riconoscimento di tale voce del complessivo danno non patrimoniale si perviene anche con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 riguardo ai residuati postumi, e all'evidente disagio che questi certamente comportano e comporteranno (il riferimento è a quanto evidenziato dal CTU, e cioè “lieve limitazione funzionale ed il dolore ai gradi massimi di flessione del ginocchio”).
Quanto al danno patrimoniale richiesto, devesi considerare il riferimento alle spese mediche per € 103,97, voce ritenuta congrua dal consulente, e con importo da rivalutare a oggi.
Sviluppando i calcoli, si perviene ai seguenti risultati, così schematizzati: tabella di riferimento di cui al dm. 18/7/2025 ex art. 139 codice assicurazioni: età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni punto base danno permanente € 963,40, valore giornaliero per ITP € 56,18 danno biologico permanente 3% € 3.190,78 invalidità temporanea parziale al 75% € 674,16 invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35 invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 totale danno biologico temporaneo € 1.306,19 danno morale (20%) € 899,39 spese mediche € 103,97 pari oggi a € 135,78
TOTALE COMPLESSIVO: € 5.532,14
A questo importo, poi, vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli (con devalutazione all'epoca del sinistro e rivalutazione ad oggi), a partire dalla data della sentenza, gli interessi sull'ammontare complessivo cui si perviene di € 6.534,27 (comprensivo di € 1.002,13 per interessi da ritardato pagamento, sulla posta via via rivalutata), al cui pagamento vanno conclusivamente condannati i convenuti in solido, proseguono al tasso legale fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: l'impresa assicurativa va dunque condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Pt_1
, e dette spese vengono liquidate nell'intero in complessivi € 2.800,00 (d.m.
[...]
55/2014 tabelle vigenti, rapportandole al quantum liquidato), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., e vengono liquidate, CP_3
in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 in accoglimento dell'appello proposto da , con atto di citazione del Parte_1
19/5/2020 avverso la sentenza n. 297/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 21/1/2020, e in riforma di detta sentenza: condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore di di € 6.534,27, oltre interessi come per legge dalla Parte_1
data della presente decisione sino al completo soddisfo;
condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in €
2.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
pone definitivamente a carico di n.q. di Impresa Designata Controparte_3
dal F.G.V.S. le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De EG NT TO PO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT TO PO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ MA appellante nei confronti di:
(P.Iva Controparte_1
), già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SARCI' VINCENZO appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “si insiste in tutto quanto dedotto ed articolato in atto di appello contestando tutto quanto articolato e dedotto ex adverso;
si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc”;
appellata: “si insiste nelle conclusioni adottate nella comparsa di costituzione e risposta e si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di rito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19/5/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 297/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 21/1/2020, con cui è stata dichiarata la improponibilità della domanda risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di (già n.q. di Impresa Controparte_3 Controparte_4
Designata dal F.G.V.S., contestando la statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto del gravame, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
(già n.q. di Impresa Designata dal Controparte_3 Controparte_4
F.G.V.S., il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 27/5/2010.
Aveva narrato l'attore che, alle ore 17:15 circa, mentre stava percorrendo, a bordo del ciclomotore di proprietà del padre, la via del Vespro in Palermo, venne urtato da un motociclo in seguito dileguatosi, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni.
Nel contraddittorio con l'Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la domanda (riscontrato che la stessa, nelle lettere di messa in mora inviate all'impresa assicurativa, era stata formulata in modo generico), come detto, è stata dichiarata improponibile dal Tribunale di Palermo.
L'odierno appellante, col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, nelle lettere di messa in mora inviate alla compagnia assicurativa, sufficienti elementi per la formulazione da parte della stessa di un'offerta risarcitoria e di non aver allegato alcun documento a sostegno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 della richiesta di risarcimento: evidenzia invece la specificità della domanda, con una descrizione analitica del sinistro, contenuta anche nella denuncia-querela presentata alla
Questura di Palermo il 20/9/2010, e l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i due motivi di gravame, l'appellante contesta la genericità della richiesta risarcitoria formulata nelle lettere di messa in mora ed eccepisce la “erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa”.
Segnatamente, col primo motivo afferma che “dalla pronuncia emessa non risulta comprensibile la ragione per cui Il Giudice di prime cure, giunga alla erronea considerazione e conclusione di ritenere insufficienti le due missive da cui emerge, di contro, con chiarezza la fattispecie del sinistro e l'invio dei dati essenziali alla chiusura stragiudiziale della controversia” e che “non si comprende la ragione per cui non consideri, rectius, ritenga addirittura "irrilevante", la circostanza che l'assicurazione non abbia provveduto a chiedere integrazione della documentazione a fronte di ben due missive di messa in mora e di un invito alla stipula della negoziazione assistita” (cfr. pag.
6, atto di appello).
Sul punto, in sede di legittimità è stato chiarito come “una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione”, in quanto “l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 25/7/2024 n. 20802).
Con la sentenza n. 32919 del 9/11/2022 la Suprema Corte ha pure affermato che “una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa)” e che
“L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 codice delle assicurazioni, se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma appena citata”.
Nel caso di specie, l'appellante ha inviato all'impresa assicurativa due lettere di messa in mora, dalle quali emerge che: il 27/5/2010 “si trovava a circolare a bordo Parte_1
del ciclomotore Piaggio Vespa tg 01P80, appartenente al padre Sig. in Persona_1
Palermo via Del Vespro, veniva sorpassato da dx da una moto da cross il cui conducente ad elevata velocità collideva con la fiancata dx del ciclomotore Piaggio Vespa. Il conducente del motoveicolo da cross proseguiva indisturbato la marcia facendo perdere le proprie tracce, un automobilista che seguiva arrestava bruscamente la propria auto onde evitare l'impatto con il motoveicolo che lo precedeva e sceso dall'abitacolo si precipitava
a prestare soccorso” e che “il Sig. veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Pt_1
Policlinico di Palermo dove veniva sottoposto ad esami diagnostici e dimesso con la diagnosi di distacco versante laterale epifisi prossimale tibia dx, trauma contusivo polso sx” (cfr. lettera del 21/2/2012, in atti); l'appellante “sporgeva denuncia/querela in data
20/9/2010” e che “la responsabilità di quanto accaduto è da addebitare all'esclusiva responsabilità del conducente della moto da cross non meglio identificata” (cfr. lettera del
25/1/2014, in atti).
Inoltre, dalla lettera di invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita risulta che , a seguito del sinistro, “riportava lesioni con un danno Parte_1
biologico pari al 8% per € 27.630,00” e che “nonostante la più completa disponibilità alla risoluzione bonaria della questione, la compagnia non dava seguito alle numerose richieste” (cfr. lettera del 17/1/2015, allegata all'atto di appello).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Il danneggiato ha quindi fornito all'impresa assicurativa una descrizione analitica del sinistro, nonché i dati dei soggetti e dei veicoli coinvolti, e ha peraltro indicato nelle lettere di messa in mora, tra gli allegati, la denuncia del 20/9/2010, il referto del Pronto Soccorso
e la documentazione medica: di conseguenza, la domanda era ed è ammissibile, dovendosi riformare la statuizione in rito.
Venendo perciò al merito, con esso l'appellante adduce una “errata interpretazione dei mezzi di prova e delle circostanze di causa nella misura in cui è stato omesso di valutare che nella causa in oggetto, è stata inviata a parte avversa tutta la documentazione necessaria alla risoluzione bonaria della controversia in via stragiudiziale”, argomentando che “oltre alla documentazione “strettamente” necessaria, quale accesso al
Pronto Soccorso (documento che prova anche dell'esistenza dei fatti e cioè delle lesioni riportate), è stata inviata alla compagnia anche la querela ad ignoti sporta dall'odierno appellante”. Inoltre, contesta la genericità dei dati indicati nelle lettere di messa in mora, in quanto “contenenti tutti i dati identificativi e specifici del sinistro occorso, e indicanti anche la presenza di un testimone”, evidenziando che anche nella lettera di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita “esplicava nuovamente a pieno la dinamica dei fatti” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 8-10).
Ciò posto, in punto di responsabilità, vale rammentare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre 1992
n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III n° 5892/2016).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 motociclo rimasto non identificato, che nel transitare sulla Via del Vespro, in Palermo, avrebbe urtato , cagionandogli gravi lesioni personali. Parte_1
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e alla entità dei danni patiti.
Ancora il Supremo Collegio ha di recente ribadito che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita (…) nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cassazione civile, sez. VI-III, ordinanza
12/7/2022 n. 21983).
Quanto alla prova testimoniale, tutti i vari elementi addotti afferiscono l'attendibilità del teste, che valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente conducono a ritenere provata la pretesa dell'odierno appellante.
A proposito dell'attendibilità, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis
Cass. n.15712/2010).
Nella fattispecie in esame, , il 20/9/2010, ha denunciato che “Il giorno 27 Parte_1
maggio u.s. ero a bordo del ciclomotore di mio padre (…) e mentre percorrevo la Via del
Vespro venivo sorpassato alla mia destra, da quella che credo fosse una moto da cross che, ad elevata velocità collideva con la fiancata destra del ciclomotore facendomi rovinare al suolo dove venivo proiettato dopo un rovinoso balzo. Un automobilista che procedeva dietro il mio veicolo arrestava la marcia con una brusca frenata per evitare di investirmi e mi prestava soccorso dal momento che ero impossibilitato a muovere il polso sinistro e ginocchio destro (…). Non sono in grado di fornire le generalità dell'investitore, né il numero di targa, la marca ed il modello del veicolo che conduceva, atteso che non si
è neppure fermato, dileguandosi. Il testimone dei fatti è tale signor , del quale non Per_2
ricordo il cognome ma che è rintracciabile” (cfr. verbale di ricezione della denuncia- querela, allegato all'atto di appello).
Quanto denunciato, trova conferma nella deposizione resa dal teste , Testimone_1
escusso in primo grado, il quale ha dichiarato che “Io mi trovavo a bordo della mia auto e stavo percorrendo la Via del Vespro con direzione Corso Tukory, ad un certo punto da una traversa alla mia sinistra è sopraggiunto l'attore a bordo del suo motore che si è immesso in Via del Vespro davanti alla mia auto. Nel frattempo da dietro è sopraggiunto, a forte velocità, un motore che ha sorpassato la mia auto alla mia destra e proseguendo è andato ad urtare il motore dell'attore nella parte laterale destra. Io sono riuscito ad evitare di salire sopra l'attore perché ho frenato in tempo (…). L'attore, a seguito dell'urto, è caduto
a terra ed il motociclista investitore non si è fermato ed è andato via;
io volevo prendere la targa del motore ma non ho fatto in tempo” e che “mi sono fermato per soccorrere l'attore
e l'ho portato in Ospedale, lo stesso accusava dolori al braccio ed alle gambe” (cfr. verbale di udienza del 14/6/2018, in atti).
Dal referto del Pronto Soccorso risulta poi “Data/Ora Inizio Prestazione 27/05/2010
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 17.55 (…) Tipo di Infortunio Incidente Stradale”, con una diagnosi di “distacco versante laterale epifisi prossimale tibia dx, trauma contusivo polso sx” (cfr. doc. medici, in atti).
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, emerge che “le escoriazioni multiple, il trauma contusivo al polso sinistro e la frattura di CP_5
riscontrata alla tibia destra risultino eziologicamente compatibili con il sinistro stradale patito in data 27.05.2010, così come descritto nella denuncia orale sporta in data
20.09.2010” (cfr. pag. 9, elaborato peritale dell'11/1/2019).
Il consulente tecnico ha così ritenuto che “ , a causa della lesione Parte_1
fratturativa tibiale, abbia presentato: un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni sedici (16); un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni quindici
(15); un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni quindici (15)” e che
“nel caso in specie, trattandosi di distacco osseo corticale e non di frattura a tutto spessore, considerati la lieve limitazione funzionale ed il dolore ai gradi massimi di flessione del ginocchio, appare consono riconoscere un danno biologico permanente del
3%”. Infine, “L'importo delle spese mediche documentate dall'attore che possono reputarsi congrue in relazione alle lesioni riportate è pari ad euro 103,97” (cfr. ancora
CTU, pagg. 10 e 11).
Alla luce del complessivo quadro probatorio, come detto, risulta provata la dinamica del sinistro: non vi sono elementi, infatti, per dubitare circa l'attendibilità del teste escusso in primo grado, stante la congruenza della sua deposizione rispetto la documentazione prodotta in giudizio (referti medici e denuncia-querela) e le risultanze della consulenza medico-legale espletata in prime cure, e rimanendo quindi prive di fondamento le contestazioni mosse dalla convenuta-appellata.
Ne deriva che il gravame è fondato, dovendosi quindi riformare la statuizione di prime cure (e restando perciò assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata - genericamente - dall'assicuratore).
Passando quindi alla quantificazione del danno, l'esperto ha evidenziato che “a Pt_1
causa della lesione fratturativa tibiale”, ha riportato: periodo di inabilità temporanea
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 parziale al 75% giorni 16; periodo di inabilità temporanea parziale al 50% giorni 15; periodo di inabilità temporanea parziale al 25% giorni 15; una menomazione dell'integrità psico-fisica, intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 3%. Le risultanze a cui è pervenuto l'esperto sono coerenti e lineari, logicamente sviluppate e pienamente rispondenti al quesito proposto (anche alla luce della documentazione in atti), e alle stesse va fatto riferimento, risultando del tutto generico il chiesto 'richiamo' (da parte dell'appellante).
Ai postumi residuati, integranti danno biologico, che vanno perciò liquidati secondo le tabelle di legge (codice delle assicurazioni) trattandosi di cd. micropermanenti, va poi aggiunto il danno morale, da sofferenza soggettiva derivante dal sinistro, in ragione dei documentati e accertati postumi, il quale può liquidarsi, stante la difficoltà di una precisa stima e in difetto di criteri normativi specifici, in una percentuale del danno biologico complessivo, che si determina nel 20%: sul punto, infatti, la Suprema Corte ha di recente evidenziato come “la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna
l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24/7/2024 n. 20661). Al riconoscimento di tale voce del complessivo danno non patrimoniale si perviene anche con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 riguardo ai residuati postumi, e all'evidente disagio che questi certamente comportano e comporteranno (il riferimento è a quanto evidenziato dal CTU, e cioè “lieve limitazione funzionale ed il dolore ai gradi massimi di flessione del ginocchio”).
Quanto al danno patrimoniale richiesto, devesi considerare il riferimento alle spese mediche per € 103,97, voce ritenuta congrua dal consulente, e con importo da rivalutare a oggi.
Sviluppando i calcoli, si perviene ai seguenti risultati, così schematizzati: tabella di riferimento di cui al dm. 18/7/2025 ex art. 139 codice assicurazioni: età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni punto base danno permanente € 963,40, valore giornaliero per ITP € 56,18 danno biologico permanente 3% € 3.190,78 invalidità temporanea parziale al 75% € 674,16 invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35 invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 totale danno biologico temporaneo € 1.306,19 danno morale (20%) € 899,39 spese mediche € 103,97 pari oggi a € 135,78
TOTALE COMPLESSIVO: € 5.532,14
A questo importo, poi, vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli (con devalutazione all'epoca del sinistro e rivalutazione ad oggi), a partire dalla data della sentenza, gli interessi sull'ammontare complessivo cui si perviene di € 6.534,27 (comprensivo di € 1.002,13 per interessi da ritardato pagamento, sulla posta via via rivalutata), al cui pagamento vanno conclusivamente condannati i convenuti in solido, proseguono al tasso legale fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: l'impresa assicurativa va dunque condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Pt_1
, e dette spese vengono liquidate nell'intero in complessivi € 2.800,00 (d.m.
[...]
55/2014 tabelle vigenti, rapportandole al quantum liquidato), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., e vengono liquidate, CP_3
in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 in accoglimento dell'appello proposto da , con atto di citazione del Parte_1
19/5/2020 avverso la sentenza n. 297/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 21/1/2020, e in riforma di detta sentenza: condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore di di € 6.534,27, oltre interessi come per legge dalla Parte_1
data della presente decisione sino al completo soddisfo;
condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in €
2.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
pone definitivamente a carico di n.q. di Impresa Designata Controparte_3
dal F.G.V.S. le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Condanna n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S. al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12