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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7805 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 40991 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024, il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 20.6.2024, notificato il 24.6.2024, il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione risalente al 13.6.2023; precisato che in data 10.7.2024 il ricorrente inviava all'Istituto la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione e che ciò nonostante l' non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
CP_1
ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione con comunicazione del 16.12.2024, disponendo il pagamento degli arretrati nel mese di febbraio 2025. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei, aderendo alla richiesta dell' evidenziando tuttavia che l'ente aveva provveduto alla CP_1
liquidazione degli interesse con decorrenza 19.10.2024, anzicchè, come corretto dalla data della visita di revisione risalente al giugno 2023; ha pertanto chiesto la condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi maturati, sui singoli ratei dal giugno 2023 sino all'ottobre 2024, con il favore delle spese.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento degli arretrati, stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Emerge tuttavia dalla comunicazione di liquidazione che l' ha limitato il CP_1 pagamento degli interessi maturati solo a decorrere dal mese di ottobre 2024, laddove invece la prestazione assistenziale è stata riconosciuta con il decreto di omologa sin dalla visita di revisione del giugno 2023, sicchè da tale data sono dovuti gli interessi sui singoli ratei via via maturati.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere le maggiori somme dovute a titolo di CP_1 interessi.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed errando peraltro sulla decorrenza degli interessi.
Dette spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al quantum dovuto a titolo di sorte;
condanna l' a corrispondere le maggiori somme dovute a titolo di interessi sui singoli CP_1
ratei via via maturati a decorrere dal giugno 2023 e sino all'ottobre 2024;
2 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 40991 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024, il ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 20.6.2024, notificato il 24.6.2024, il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione risalente al 13.6.2023; precisato che in data 10.7.2024 il ricorrente inviava all'Istituto la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione e che ciò nonostante l' non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
CP_1
ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione con comunicazione del 16.12.2024, disponendo il pagamento degli arretrati nel mese di febbraio 2025. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei, aderendo alla richiesta dell' evidenziando tuttavia che l'ente aveva provveduto alla CP_1
liquidazione degli interesse con decorrenza 19.10.2024, anzicchè, come corretto dalla data della visita di revisione risalente al giugno 2023; ha pertanto chiesto la condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi maturati, sui singoli ratei dal giugno 2023 sino all'ottobre 2024, con il favore delle spese.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento degli arretrati, stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Emerge tuttavia dalla comunicazione di liquidazione che l' ha limitato il CP_1 pagamento degli interessi maturati solo a decorrere dal mese di ottobre 2024, laddove invece la prestazione assistenziale è stata riconosciuta con il decreto di omologa sin dalla visita di revisione del giugno 2023, sicchè da tale data sono dovuti gli interessi sui singoli ratei via via maturati.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere le maggiori somme dovute a titolo di CP_1 interessi.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed errando peraltro sulla decorrenza degli interessi.
Dette spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al quantum dovuto a titolo di sorte;
condanna l' a corrispondere le maggiori somme dovute a titolo di interessi sui singoli CP_1
ratei via via maturati a decorrere dal giugno 2023 e sino all'ottobre 2024;
2 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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