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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6413 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 57200/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Stimigliano n. 5, presso lo
[...] studio dell'Avv. Federico Bramati, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado.
Appellante
E
(già , con sede legale in Roma, Controparte_1 Controparte_2
alla Via Adolfo Ravà n. 75 (P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. - in qualità di mandataria della con Controparte_3
sede legale in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2 (C.F. e P. IVA – P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 7005/2021, resa dal Giudice di
Pace di Roma il 23 marzo 2021.
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento dell'appello, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché del Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018, reso dal Giudice di Pace di Roma il
20 luglio 2018. Nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.
7005/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021, accogliere l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 15922/2028 per tutte le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore di parte appellante, Avv. Federico Bramati, in quanto antistatario”; per l'appellata: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da dacché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, confermare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7005/2021, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la chiedeva, al Giudice Controparte_3
di Pace di Roma, di ingiungere a il pagamento della somma di euro Parte_1
1.675,53 oltre interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento di ciascuna fattura ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della domanda la ricorrente deduceva che
✓ aveva intrattenuto con un rapporto di somministrazione di Parte_1
energia elettrica;
✓ l'utenza intestata al predetto somministrato era contrassegnata dal n.
680164396;
✓ , nonostante i reiterati solleciti, aveva omesso il pagamento Parte_1
di talune fatture, per il complessivo ammontare di euro 1.675,53.
2 In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 15922/2018, depositato il 18 settembre 2018 e notificato all'ingiunto il 19 novembre 2018.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
con atto notificato il 3 gennaio 2019. Pt_1
L'opponente premetteva che
➢ nel gennaio 2011, su suggerimento e consiglio di preposti della
[...]
aveva stipulato un nuovo contratto di somministrazione di CP_3 energia elettrica alle condizioni di cui alla offerta cd. “scacciapensieri”;
➢ in particolare, si era risolto ad aderire alla suindicata proposta dacché convinto della convenienza delle condizioni economiche offerte;
➢ in realtà, il nuovo contratto si era rivelato tutt'altro che conveniente;
➢ infatti, mentre nei primi bimestri gli erano stati addebitati importi non molto superiori a quelli pregressi, nel terzo bimestre del 2012 gli era stata inviata una fattura di complessivi euro 1.249,06;
➢ l'importo in questione risultava richiesto anche a conguaglio per i periodi pregressi nei quali la fatturazione era stata effettuata su consumi stimati e non su quelli effettivi;
➢ poiché da tale ultima fattura non era dato comprendere i consumi in concreto rilevati ed i criteri di determinazione del corrispettivo addebitato
Egli aveva richiesto ad debiti chiarimenti;
Controparte_3
➢ la predetta società, tuttavia, non aveva fornito alcun chiarimento e si era limitata a “ribaltare” sul Distributore la paternità dei dati assunti per il conteggio;
➢ alla suindicata fattura avevano fatto, poi, seguito due ulteriori bollette del rispettivo importo di euro 304,68 e di euro 814,70;
➢ in tutte le suindicate fatture i corrispettivi risultavano essere stati quantificati assumendo, in parte, consumi effettivi e rilevati e, in parte, consumi stimati;
➢ atteso che i conteggi allegati alle predette fatture erano incomprensibili e che gli importi complessivamente addebitatigli erano di gran lunga
3 superiori a quelli che Egli aveva normalmente pagato negli anni precedenti, aveva nuovamente richiesto debiti chiarimenti alla
[...]
anche a mezzo di un Legale di sua fiducia;
CP_3
➢ la predetta società non gli aveva fornito i chiarimenti richiesti ma gli aveva inviato una fattura di conguaglio recante un saldo a suo credito pari ad euro 602,91;
➢ neppure successivamente la aveva evaso le sue lettere Controparte_3
di contestazioni ché, invece, gli aveva intimato – sia direttamente che a mezzo di una propria mandataria - il pagamento della complessiva somma di euro 1.675,53;
➢ tuttavia, nella diffida inoltratagli dalla mandataria della CP_3
le fatture indicate come impagate risultavano diverse da quelle
[...]
effettivamente trasmessegli;
➢ tale ultima circostanza aveva accresciuto i suoi dubbi circa la correttezza dell'operato della società somministrante.
Ciò premesso, in primo luogo evidenziava che la documentazione Parte_1
prodotta dalla in sede monitoria – costituita da un estratto Controparte_3
conto con attestazione di conformità rilasciata dal Notaio – era inidonea a fornire prova del credito azionato;
lamentava, in particolare, che in tale estratto conto, ancora una volta, risultavano indicate come impagate fatture in parte diverse da quelle trasmessegli e non figurava quella recante l'importo di euro 1.249,06; concludeva, dunque, chiedendo che, in accoglimento della spiegata opposizione, si pervenisse alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018 ed alla declaratoria che nulla era dovuto da esso opponente alla Controparte_3
All'esito della notifica dell'atto di citazione, nel giudizio di primo grado si costituiva la che contestava partitamente le avverse censure e Controparte_3 doglianze chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con Sentenza n. 7005/2021, depositata il 23 marzo 2021, il Giudice di Pace adito rigettava l'opposizione confermando il Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018 e condannando alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
4 Avverso la suindicata Sentenza m. 7005/2021 proponeva appello , Parte_1
con atto notificato il 22 settembre 2021.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace di Roma aveva omesso di considerare che la documentazione allegata al ricorso monitorio era inidonea a fornire prova del credito azionato e che, comunque, le fatture che la CP_3 aveva indicato come impagate nell'estratto conto allegato al ricorso erano
[...]
parzialmente diverse da quelle che la medesima società aveva, poi, prodotto in sede di opposizione;
lamentava, altresì, che il Giudice di prime cure aveva ritenuto generiche le puntuali contestazioni che Egli aveva svolto per contrastare le avverse ragioni di credito;
indi, richiamate integralmente le deduzioni e prospettazioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di appello si costituiva la Controparte_3
che contestava integralmente le avverse censure, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatosi il giudizio, con comparsa depositata il 17 ottobre 2022 si costituiva, per proseguire il giudizio in nome e per conto della CP_3
la mandataria di quest' ovvero la
[...] CP_4 Controparte_1
Indi, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 18 ottobre 2024 e comunicata il 21 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'appello proposto da ed alla conseguente conferma della Sentenza n. Parte_1
7005/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
5 In apertura di motivazione, atteso il tenore delle censure formulate dall'appellante, va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto – e non solo – la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento quanto, piuttosto, l'accertamento della sussistenza e persistenza, alla data della decisione, del credito azionato in sede monitoria.
Per tale ragione, nella fase della opposizione non assume rilievo l'eventuale inidoneità della documentazione allegata al ricorso a fornire prova scritta del credito, atteso che l'opposto, nel termine di decadenza per le allegazioni istruttorie, ben può integrare la prova del proprio diritto.
Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto,
il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex
6 plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta deve, ancora, evidenziarsi che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, solo a fronte di specifiche contestazioni dell'utente circa il malfunzionamento del contatore o la non corrispondenza tra i dati di consumo riportati in fattura e quelli risultanti dal contatore, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i corrispettivi fatturati sono stati conteggiati in base ai consumi
7 registrati, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 18 ottobre 2023, n. 28984; Cass. Cuv., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., 22 novembre 2016, n. 23699)
Segnatamente, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il principio della limitata valenza probatoria della fattura, nei contratti di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore va contemperato con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Invero, in ipotesi di tal fatta deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi,
è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Va, in particolare, precisato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, ché, invece, l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e, in caso di contestazioni specifiche, viene superata la presunzione semplice di veridicità dei dati di consumo assunti in fattura, venendo a gravare, poi, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la – che in fase Controparte_3
monitoria aveva documentato il proprio credito producendo un estratto conto autenticato - nella successiva fase di opposizione ha prodotto in copia le quattro fatture emesse, nei confronti dell'odierno appellante, a partire dal terzo trimestre
2012 e, segnatamente, i) quella n. 921201740705 emessa il 27.09.2012 per
8 l'importo di euro 1.249,06, richiesto in parte per i consumi del bimestre e, per la restante maggior parte, a conguaglio;
ii) la n. 921201750133 emessa il 28.09.2012 per l'importo di euro304,68; iii) quella n. 921300156565, emessa il 24 gennaio
2013 per il complessivo importo di euro 814,70 in parte addebitato a conguaglio;
iv) la fattura n. 921300489894 emessa, a conguaglio, il 3 aprile 2013 e recante l'importo, a credito dell'utente, di euro 692,91.
Va, poi, rilevato che le suindicate fatture venivano regolarmente inviate e consegnate a – che, non a caso, nel giudizio di opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace le produceva in copia – nonché menzionate dalla CP_3 nella missiva del 6 marzo 2013 (inoltrata all'odierno appellante a riscontro
[...]
della sua richiesta di chiarimenti) ed in altre lettere di diffida versate in atti.
Deve ancora evidenziarsi che dall'estratto conto prodotto dalla società opposta in sede monitoria si ricava, all'evidenza, che le cinque fatture – quattro delle quali dell'importo di euro 245,00 e la quinta dell'ammontare di euro 269,00 - annotate nelle scritture contabili di in luogo di quella contrassegnata Controparte_3
dal n. 921201740705 venivano emesse per consentire il pagamento rateale e dilazionato dell'importo (complessivi euro 1.249,06) portato dalla cennata fattura.
Non a caso, la sommatoria degli importi di cui alle suindicate cinque fatture dava e dà, quale risultato, proprio l'importo di euro 1.249,06 originariamente richiesto in pagamento con la fattura n. n. 921201740705.
Inoltre, nel medesimo estratto conto, in corrispondenza delle cinque fatture di cui sopra si è detto e nello spazio riservato alla indicazione del tipo di documento oggetto di annotazione, risulta specificato che le stesse costituiscono “rate” di un maggior importo originariamente addebitato e successivamente frazionato per consentire all'utente il pagamento in più soluzioni e con dilazione.
Ebbene, a fronte di tali inequivoche emergenze ed alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, appare destituito di fondamento l'assunto di parte appellante in ordine ad una pretesa incertezza circa le fatture rimaste insolute e poste a base della pretesa azionata dalla società appellata.
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di opposizione svolte da nel Parte_1
giudizio di prime cure - e riproposte pedissequamente in questa sede - appare del
9 tutto condivisibile l'affermazione del Giudice di Pace di Roma in merito alla genericità delle stesse ed alla conseguente inidoneità di dette censure a vincere la presunzione semplice di veridicità che assiste i dati di consumo riportati in fattura, nell'ambito dei rapporti di somministrazione contemplanti la rilevazione dei consumi mediante contatore.
Invero, non ha contestato il cattivo funzionamento del contatore né Parte_1
la non corrispondenza dei dati di consumo indicati in fattura a quelli rilevabili dal contatore o, anche, una non corretta determinazione del corrispettivo dovuto.
L'odierno appellante, invece, sembra aver inteso lamentare che, nonostante le rassicurazioni offertegli dagli incaricati della le condizioni Controparte_3
previste nel nuovo contratto sottoscritto si siano rivelate non convenienti;
argomentazione, questa, che non può certo valere a contrastare l'avversa pretesa.
ha anche genericamente lamentato l'incomprensibilità dei dati Parte_1
riportati in fattura, sebbene quelle poste a base della pretesa azionata dalla società appellata in sede monitoria contengano la puntuale indicazione degli elementi assunti per il calcolo dei corrispettivi, anche a conguaglio e sui dati di consumo effettivi, a fronte di pregresse fatture emesse sui consumi stimati.
Per tale profilo appare, dunque, del tutto condivisibile il decisum del Giudice di
Pace di Roma che, nel richiamare consolidati indirizzi giurisprudenziali, ha evidenziato come nei rapporti di somministrazione di energia elettrica il credito del somministrante, fondato su fatture recanti l'indicazione dettagliata dei dati di consumo e degli importi unitari dei prezzi applicati, non possa essere validamente contrastato se non mediante una contestazione puntuale e motivata dei cennati dati;
contestazione specifica, puntuale e motivata che, nella fattispecie concreta,
non ha svolto né nel giudizio di prime né nella presente fase di Parte_1
gravame.
In conclusione, dunque, non può che pervenirsi all'integrale rigetto dell'appello proposto da avverso la Sentenza n. 7005/2021, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado di giudizio, nella Controparte_3
10 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 57200/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Parte_1
7005/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
- Condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 57200/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Stimigliano n. 5, presso lo
[...] studio dell'Avv. Federico Bramati, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado.
Appellante
E
(già , con sede legale in Roma, Controparte_1 Controparte_2
alla Via Adolfo Ravà n. 75 (P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. - in qualità di mandataria della con Controparte_3
sede legale in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2 (C.F. e P. IVA – P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 7005/2021, resa dal Giudice di
Pace di Roma il 23 marzo 2021.
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento dell'appello, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché del Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018, reso dal Giudice di Pace di Roma il
20 luglio 2018. Nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n.
7005/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021, accogliere l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 15922/2028 per tutte le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore di parte appellante, Avv. Federico Bramati, in quanto antistatario”; per l'appellata: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da dacché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, confermare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7005/2021, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la chiedeva, al Giudice Controparte_3
di Pace di Roma, di ingiungere a il pagamento della somma di euro Parte_1
1.675,53 oltre interessi dalla data di scadenza del termine per il pagamento di ciascuna fattura ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della domanda la ricorrente deduceva che
✓ aveva intrattenuto con un rapporto di somministrazione di Parte_1
energia elettrica;
✓ l'utenza intestata al predetto somministrato era contrassegnata dal n.
680164396;
✓ , nonostante i reiterati solleciti, aveva omesso il pagamento Parte_1
di talune fatture, per il complessivo ammontare di euro 1.675,53.
2 In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 15922/2018, depositato il 18 settembre 2018 e notificato all'ingiunto il 19 novembre 2018.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
con atto notificato il 3 gennaio 2019. Pt_1
L'opponente premetteva che
➢ nel gennaio 2011, su suggerimento e consiglio di preposti della
[...]
aveva stipulato un nuovo contratto di somministrazione di CP_3 energia elettrica alle condizioni di cui alla offerta cd. “scacciapensieri”;
➢ in particolare, si era risolto ad aderire alla suindicata proposta dacché convinto della convenienza delle condizioni economiche offerte;
➢ in realtà, il nuovo contratto si era rivelato tutt'altro che conveniente;
➢ infatti, mentre nei primi bimestri gli erano stati addebitati importi non molto superiori a quelli pregressi, nel terzo bimestre del 2012 gli era stata inviata una fattura di complessivi euro 1.249,06;
➢ l'importo in questione risultava richiesto anche a conguaglio per i periodi pregressi nei quali la fatturazione era stata effettuata su consumi stimati e non su quelli effettivi;
➢ poiché da tale ultima fattura non era dato comprendere i consumi in concreto rilevati ed i criteri di determinazione del corrispettivo addebitato
Egli aveva richiesto ad debiti chiarimenti;
Controparte_3
➢ la predetta società, tuttavia, non aveva fornito alcun chiarimento e si era limitata a “ribaltare” sul Distributore la paternità dei dati assunti per il conteggio;
➢ alla suindicata fattura avevano fatto, poi, seguito due ulteriori bollette del rispettivo importo di euro 304,68 e di euro 814,70;
➢ in tutte le suindicate fatture i corrispettivi risultavano essere stati quantificati assumendo, in parte, consumi effettivi e rilevati e, in parte, consumi stimati;
➢ atteso che i conteggi allegati alle predette fatture erano incomprensibili e che gli importi complessivamente addebitatigli erano di gran lunga
3 superiori a quelli che Egli aveva normalmente pagato negli anni precedenti, aveva nuovamente richiesto debiti chiarimenti alla
[...]
anche a mezzo di un Legale di sua fiducia;
CP_3
➢ la predetta società non gli aveva fornito i chiarimenti richiesti ma gli aveva inviato una fattura di conguaglio recante un saldo a suo credito pari ad euro 602,91;
➢ neppure successivamente la aveva evaso le sue lettere Controparte_3
di contestazioni ché, invece, gli aveva intimato – sia direttamente che a mezzo di una propria mandataria - il pagamento della complessiva somma di euro 1.675,53;
➢ tuttavia, nella diffida inoltratagli dalla mandataria della CP_3
le fatture indicate come impagate risultavano diverse da quelle
[...]
effettivamente trasmessegli;
➢ tale ultima circostanza aveva accresciuto i suoi dubbi circa la correttezza dell'operato della società somministrante.
Ciò premesso, in primo luogo evidenziava che la documentazione Parte_1
prodotta dalla in sede monitoria – costituita da un estratto Controparte_3
conto con attestazione di conformità rilasciata dal Notaio – era inidonea a fornire prova del credito azionato;
lamentava, in particolare, che in tale estratto conto, ancora una volta, risultavano indicate come impagate fatture in parte diverse da quelle trasmessegli e non figurava quella recante l'importo di euro 1.249,06; concludeva, dunque, chiedendo che, in accoglimento della spiegata opposizione, si pervenisse alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018 ed alla declaratoria che nulla era dovuto da esso opponente alla Controparte_3
All'esito della notifica dell'atto di citazione, nel giudizio di primo grado si costituiva la che contestava partitamente le avverse censure e Controparte_3 doglianze chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con Sentenza n. 7005/2021, depositata il 23 marzo 2021, il Giudice di Pace adito rigettava l'opposizione confermando il Decreto Ingiuntivo n. 15922/2018 e condannando alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
4 Avverso la suindicata Sentenza m. 7005/2021 proponeva appello , Parte_1
con atto notificato il 22 settembre 2021.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace di Roma aveva omesso di considerare che la documentazione allegata al ricorso monitorio era inidonea a fornire prova del credito azionato e che, comunque, le fatture che la CP_3 aveva indicato come impagate nell'estratto conto allegato al ricorso erano
[...]
parzialmente diverse da quelle che la medesima società aveva, poi, prodotto in sede di opposizione;
lamentava, altresì, che il Giudice di prime cure aveva ritenuto generiche le puntuali contestazioni che Egli aveva svolto per contrastare le avverse ragioni di credito;
indi, richiamate integralmente le deduzioni e prospettazioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di appello si costituiva la Controparte_3
che contestava integralmente le avverse censure, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatosi il giudizio, con comparsa depositata il 17 ottobre 2022 si costituiva, per proseguire il giudizio in nome e per conto della CP_3
la mandataria di quest' ovvero la
[...] CP_4 Controparte_1
Indi, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 18 ottobre 2024 e comunicata il 21 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'appello proposto da ed alla conseguente conferma della Sentenza n. Parte_1
7005/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
5 In apertura di motivazione, atteso il tenore delle censure formulate dall'appellante, va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto – e non solo – la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento quanto, piuttosto, l'accertamento della sussistenza e persistenza, alla data della decisione, del credito azionato in sede monitoria.
Per tale ragione, nella fase della opposizione non assume rilievo l'eventuale inidoneità della documentazione allegata al ricorso a fornire prova scritta del credito, atteso che l'opposto, nel termine di decadenza per le allegazioni istruttorie, ben può integrare la prova del proprio diritto.
Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto,
il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex
6 plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta deve, ancora, evidenziarsi che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, solo a fronte di specifiche contestazioni dell'utente circa il malfunzionamento del contatore o la non corrispondenza tra i dati di consumo riportati in fattura e quelli risultanti dal contatore, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i corrispettivi fatturati sono stati conteggiati in base ai consumi
7 registrati, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 18 ottobre 2023, n. 28984; Cass. Cuv., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., 22 novembre 2016, n. 23699)
Segnatamente, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il principio della limitata valenza probatoria della fattura, nei contratti di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore va contemperato con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Invero, in ipotesi di tal fatta deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi,
è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Va, in particolare, precisato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, ché, invece, l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e, in caso di contestazioni specifiche, viene superata la presunzione semplice di veridicità dei dati di consumo assunti in fattura, venendo a gravare, poi, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la – che in fase Controparte_3
monitoria aveva documentato il proprio credito producendo un estratto conto autenticato - nella successiva fase di opposizione ha prodotto in copia le quattro fatture emesse, nei confronti dell'odierno appellante, a partire dal terzo trimestre
2012 e, segnatamente, i) quella n. 921201740705 emessa il 27.09.2012 per
8 l'importo di euro 1.249,06, richiesto in parte per i consumi del bimestre e, per la restante maggior parte, a conguaglio;
ii) la n. 921201750133 emessa il 28.09.2012 per l'importo di euro304,68; iii) quella n. 921300156565, emessa il 24 gennaio
2013 per il complessivo importo di euro 814,70 in parte addebitato a conguaglio;
iv) la fattura n. 921300489894 emessa, a conguaglio, il 3 aprile 2013 e recante l'importo, a credito dell'utente, di euro 692,91.
Va, poi, rilevato che le suindicate fatture venivano regolarmente inviate e consegnate a – che, non a caso, nel giudizio di opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace le produceva in copia – nonché menzionate dalla CP_3 nella missiva del 6 marzo 2013 (inoltrata all'odierno appellante a riscontro
[...]
della sua richiesta di chiarimenti) ed in altre lettere di diffida versate in atti.
Deve ancora evidenziarsi che dall'estratto conto prodotto dalla società opposta in sede monitoria si ricava, all'evidenza, che le cinque fatture – quattro delle quali dell'importo di euro 245,00 e la quinta dell'ammontare di euro 269,00 - annotate nelle scritture contabili di in luogo di quella contrassegnata Controparte_3
dal n. 921201740705 venivano emesse per consentire il pagamento rateale e dilazionato dell'importo (complessivi euro 1.249,06) portato dalla cennata fattura.
Non a caso, la sommatoria degli importi di cui alle suindicate cinque fatture dava e dà, quale risultato, proprio l'importo di euro 1.249,06 originariamente richiesto in pagamento con la fattura n. n. 921201740705.
Inoltre, nel medesimo estratto conto, in corrispondenza delle cinque fatture di cui sopra si è detto e nello spazio riservato alla indicazione del tipo di documento oggetto di annotazione, risulta specificato che le stesse costituiscono “rate” di un maggior importo originariamente addebitato e successivamente frazionato per consentire all'utente il pagamento in più soluzioni e con dilazione.
Ebbene, a fronte di tali inequivoche emergenze ed alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, appare destituito di fondamento l'assunto di parte appellante in ordine ad una pretesa incertezza circa le fatture rimaste insolute e poste a base della pretesa azionata dalla società appellata.
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di opposizione svolte da nel Parte_1
giudizio di prime cure - e riproposte pedissequamente in questa sede - appare del
9 tutto condivisibile l'affermazione del Giudice di Pace di Roma in merito alla genericità delle stesse ed alla conseguente inidoneità di dette censure a vincere la presunzione semplice di veridicità che assiste i dati di consumo riportati in fattura, nell'ambito dei rapporti di somministrazione contemplanti la rilevazione dei consumi mediante contatore.
Invero, non ha contestato il cattivo funzionamento del contatore né Parte_1
la non corrispondenza dei dati di consumo indicati in fattura a quelli rilevabili dal contatore o, anche, una non corretta determinazione del corrispettivo dovuto.
L'odierno appellante, invece, sembra aver inteso lamentare che, nonostante le rassicurazioni offertegli dagli incaricati della le condizioni Controparte_3
previste nel nuovo contratto sottoscritto si siano rivelate non convenienti;
argomentazione, questa, che non può certo valere a contrastare l'avversa pretesa.
ha anche genericamente lamentato l'incomprensibilità dei dati Parte_1
riportati in fattura, sebbene quelle poste a base della pretesa azionata dalla società appellata in sede monitoria contengano la puntuale indicazione degli elementi assunti per il calcolo dei corrispettivi, anche a conguaglio e sui dati di consumo effettivi, a fronte di pregresse fatture emesse sui consumi stimati.
Per tale profilo appare, dunque, del tutto condivisibile il decisum del Giudice di
Pace di Roma che, nel richiamare consolidati indirizzi giurisprudenziali, ha evidenziato come nei rapporti di somministrazione di energia elettrica il credito del somministrante, fondato su fatture recanti l'indicazione dettagliata dei dati di consumo e degli importi unitari dei prezzi applicati, non possa essere validamente contrastato se non mediante una contestazione puntuale e motivata dei cennati dati;
contestazione specifica, puntuale e motivata che, nella fattispecie concreta,
non ha svolto né nel giudizio di prime né nella presente fase di Parte_1
gravame.
In conclusione, dunque, non può che pervenirsi all'integrale rigetto dell'appello proposto da avverso la Sentenza n. 7005/2021, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado di giudizio, nella Controparte_3
10 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 57200/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. Parte_1
7005/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 23 marzo 2021.
- Condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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