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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10
e pubblicata il 22/12/2021
Atti impositivi:
- CANCELLAZIONE n. 31814 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3778/2022 RGA, l'Associazione_2 Associazione_2 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo n.3997/2021, di rigetto del ricorso avverso il “provvedimento di cancellazione di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus”, di cui al prot. 31814 del 18/04/2018, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione
Regionale della Sicilia .
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituite di fondamento le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha rilevato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024 , la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
A) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 111, comma 6, della Costituzione;
36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 1, n. 4) c.p.c., nonché violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede e illegittimità del provvedimento di cancellazione per l'effetto retroattivo attribuito;
B) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 111, comma
6, della Costituzione;
36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 1, n.49 c.p.c., per erroneità ed infondatezza dell'operato impositivo e per violazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c. ; C) omessa di pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla illegittimità del provvedimento di cancellazione nella parte in cui dispone la cancellazione con effetto retroattivo.
1-Il primo comma dell'art. 5 del DM n.266/2003, così recita: "La Direzione regionale delle entrate, qualora successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato”.
Inoltre, l'art. 5, comma 4, del DM n. 266 del 2003 statuisce che la cancellazione, conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali di cui all'art.10 del
D.lgs. 4/12/1997, n. 460 – determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite. Sicchè la cancellazione deve retroagire fino al momento in cui è stato presentato il modello di comunicazione ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 460 del 1997 atteso che, a seguito di tale presentazione (avvenuta in data 7 dicembre 2009) è avvenuta l'iscrizione dell'Associazione de qua nell'Anagrafe Unica delle Onlus.
D'altra parte, il termine di quaranta giorni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n.266 del 2003, invocato dall'appellante, inerisce al procedimento di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus e non alla successiva (ed eventuale) cancellazione dall'Anagrafe stessa.
Pertanto, non sussiste alcun vizio di legittimità nell'adozione del provvedimento impugnato, come già rilevato dal primo Giudice (motivo n. 1).
2- E' stato affermato in numerose pronunce di legittimità che ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/1997, il rispetto dei requisiti formali costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha evidenziato che: 1) l'Associazione de qua svolge prevalentemente attività religiosa, come emerge dall'art. 2 dello Statuto;
2) non risulta provato che le attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nonché di beneficenza siano rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati;
3) non è stata inserita nello Statuto dell'Associazione la clausola concernente il “divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lett. a) dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse”; 4) non è stata inserita nello Statuto la clausola relativa all'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
5) non è stata prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative rivolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto.
D'altra parte, l'appellante, su cui gravava l'onere della prova, non ha dimostrato lo svolgimento di un'attività compatibile con lo Status di Onlus, limitandosi ad allegare articoli di stampa che, come correttamente evidenziato dai Giudici di prime cure, sono del tutto inconducenti dal punto di vista probatorio.
Parimenti, quindi, deve essere respinto la censura (motivo n. 2) afferente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la carenza di prova.
Quanto, alla presunta retroattività della cancellazione (motivo n.3), si rileva la corretta applicazione della decorrenza della cancellazione, in sede di verifica, per la carenza dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe, sulla base della normativa sopra richiamata.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.3997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
Spese compensate.
Palermo, 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI GR FA AM
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10
e pubblicata il 22/12/2021
Atti impositivi:
- CANCELLAZIONE n. 31814 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3778/2022 RGA, l'Associazione_2 Associazione_2 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo n.3997/2021, di rigetto del ricorso avverso il “provvedimento di cancellazione di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus”, di cui al prot. 31814 del 18/04/2018, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione
Regionale della Sicilia .
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituite di fondamento le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha rilevato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024 , la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
A) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 111, comma 6, della Costituzione;
36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 1, n. 4) c.p.c., nonché violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede e illegittimità del provvedimento di cancellazione per l'effetto retroattivo attribuito;
B) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto contenute negli artt. 111, comma
6, della Costituzione;
36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 1, n.49 c.p.c., per erroneità ed infondatezza dell'operato impositivo e per violazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c. ; C) omessa di pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla illegittimità del provvedimento di cancellazione nella parte in cui dispone la cancellazione con effetto retroattivo.
1-Il primo comma dell'art. 5 del DM n.266/2003, così recita: "La Direzione regionale delle entrate, qualora successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato”.
Inoltre, l'art. 5, comma 4, del DM n. 266 del 2003 statuisce che la cancellazione, conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali di cui all'art.10 del
D.lgs. 4/12/1997, n. 460 – determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite. Sicchè la cancellazione deve retroagire fino al momento in cui è stato presentato il modello di comunicazione ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 460 del 1997 atteso che, a seguito di tale presentazione (avvenuta in data 7 dicembre 2009) è avvenuta l'iscrizione dell'Associazione de qua nell'Anagrafe Unica delle Onlus.
D'altra parte, il termine di quaranta giorni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n.266 del 2003, invocato dall'appellante, inerisce al procedimento di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus e non alla successiva (ed eventuale) cancellazione dall'Anagrafe stessa.
Pertanto, non sussiste alcun vizio di legittimità nell'adozione del provvedimento impugnato, come già rilevato dal primo Giudice (motivo n. 1).
2- E' stato affermato in numerose pronunce di legittimità che ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/1997, il rispetto dei requisiti formali costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha evidenziato che: 1) l'Associazione de qua svolge prevalentemente attività religiosa, come emerge dall'art. 2 dello Statuto;
2) non risulta provato che le attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nonché di beneficenza siano rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati;
3) non è stata inserita nello Statuto dell'Associazione la clausola concernente il “divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lett. a) dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse”; 4) non è stata inserita nello Statuto la clausola relativa all'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
5) non è stata prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative rivolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto.
D'altra parte, l'appellante, su cui gravava l'onere della prova, non ha dimostrato lo svolgimento di un'attività compatibile con lo Status di Onlus, limitandosi ad allegare articoli di stampa che, come correttamente evidenziato dai Giudici di prime cure, sono del tutto inconducenti dal punto di vista probatorio.
Parimenti, quindi, deve essere respinto la censura (motivo n. 2) afferente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la carenza di prova.
Quanto, alla presunta retroattività della cancellazione (motivo n.3), si rileva la corretta applicazione della decorrenza della cancellazione, in sede di verifica, per la carenza dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe, sulla base della normativa sopra richiamata.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza n.3997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;
Spese compensate.
Palermo, 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI GR FA AM