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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3155 dell'anno 2018, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA già Agente della Parte_1 Parte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, (P.IVA C.F. P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Palermo, via Noto n. 12, presso lo studio dell'avv. Accursio Gallo, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, via Di EF n. C.F._1
19, presso lo studio dell'avv. Antonino Zarcone che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2 ), elettivamente domiciliata in Lercara Friddi, via C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Pillitteri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale,
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio e al fine di sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita in Notaio Per_1
di Prizzi del 13 agosto 2014, trascritto in data 18 agosto 2014 ai nn.
[...]
35820/28082, con cui , socia della “Teypat di Di EF SA Controparte_1
e C. S.n.c.”, vendeva a la piena proprietà di due terreni siti Controparte_2
nel Comune di Lercara Friddi.
Deduceva al riguardo:
- che era creditrice di nella qualità di socia della “Teypat di Di Controparte_1
EF SA e C. S.n.c.”, dell'importo di € 229.212,80, in forza di 17 cartelle di pagamento, 3 avvisi di addebito, 3 avvisi di accertamento e un'intimazione di pagamento;
- che con il suddetto atto di compravendita aveva alienato a Controparte_1 [...]
i seguenti beni immobili: 1) appezzamento di terreno in agro del Controparte_2
Comune di Lercara Friddi, contrada Malpasso, esteso are settantadue e centiare undici (a. 72,11), censito al catasto Terreni del Comune di Lercara Friddi al foglio
- 2 - 27, particella 170, are 72,11, seminativo, cl. 1, Reddito Dominicale euro 42,83,
Reddito Agrario euro 13,03; 2) appezzamento di terreno in agro del Comune di
Lercara Friddi, contrada Malpasso, esteso catastalmente are cinquantaquattro e centiare trenta (a. 54,30), censito al catasto Terreni del Comune di Lercara Friddi, al foglio 18, particella 175, di are 54,30, seminativo, cl. 2, Reddito Dominicale euro
23,84, Reddito Agrario euro 5,33;
- che il prezzo di vendita era stato convenuto tra le parti in euro 15.000,00,
- che l'atto di compravendita era volto esclusivamente a pregiudicare le ragioni del creditore;
- che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1
domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche contestando in fatto ed in Controparte_2
diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, CP_1
fosse condannata alla restituzione in suo favore del prezzo corrisposto per
[...]
la compravendita, oltre interessi e spese notarili.
Le parti procedevano allo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita con prova documentale e prova per testi e con ordinanza del 26/11/2024 veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/02/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
- 3 - L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori che consente a questi di tutelarsi contro gli atti di disposizione pregiudizievoli del patrimonio compiuti dal debitore.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria sono la sussistenza del credito, il compimento di un atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore e l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per quanto riguarda gli elementi soggettivi, la citata norma distingue tra atti a titolo oneroso e a titolo gratuito e tra atti compiuti posteriormente o anteriormente al sorgere del credito: se si tratta di un atto posteriore al sorgere del credito è sufficiente la c.d. scienza fraudis del debitore ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre se si tratta di un atto anteriore al sorgere del credito è necessario il c.d animus nocendi ossia la specifica intenzione di nuocere al creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso, è necessario un ulteriore presupposto, che consiste nella partecipatio fraudis del terzo ossia la consapevolezza del terzo che l'atto compiuto arrechi pregiudizio al creditore.
Ciò posto, occorre valutare la sussistenza dei suddetti presupposti nel caso di specie.
Per la quanto riguarda la nozione di credito che assume rilievo al fine dell'esperimento dell'azione de qua, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018 n.
11755).
ha provato la sussistenza del proprio credito nei confronti di Parte_1
- 4 - depositando gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle Controparte_1
cartelle, gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento.
In ordine all'idoneità dell'estratto di ruolo a provare il credito vantato dall'agente della riscossione la Corte di Cassazione ha statuito che “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (…)” (Cass. civ., Sez. 6, ord. 09/05/2018 n. 11028). ha contestato la sussistenza del credito nei suoi confronti Controparte_1
asserendo che si tratta di un credito che vanta nei confronti Parte_1
della società Teypat di Di EF SA S.n.c.
Tale affermazione, tuttavia, è priva di rilievo atteso che dalla visura camerale depositata dall'attrice risulta che è stata socia della Teypat di Di Controparte_1
EF SA S.n.c., cancellata il 29/11/2015, e pertanto, trattandosi di società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali rispondono tutti i soci illimitatamente e solidamente ai sensi dell'art. 2291 c.c.
Parte attrice ha, altresì, provato il compimento da parte della debitrice di un atto di disposizione del patrimonio depositando in giudizio l'atto di compravendita in
Notaio di Prizzi del 13 agosto 2014, trascritto in data 18 agosto Persona_1
2014 ai nn. 35820/28082, con cui , socia della “Teypat di Di Controparte_1
EF SA e C. S.n.c.”, ha alienato a due terreni. Controparte_2
Quanto all'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il relativo accertamento “non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità
- 5 - dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ., sez. III, ord. 29/09/2021 n. 26310).
È onere del creditore dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., Sez. 6-3, ord.
18/06/2019 n. 16221).
ha dimostrato la modifica quantitativa del patrimonio della Parte_1
debitrice depositando l'atto di compravendita de quo con cui Controparte_1
spogliandosi della proprietà di due terreni, ha di fatto diminuito la garanzia patrimoniale del creditore.
Parte convenuta, invece, non ha fornito prova di quale fosse il proprio patrimonio residuo al fine di potere valutare se lo stesso potesse essere in grado di soddisfare comunque le ragioni creditorie.
Passando alla verifica dell'elemento soggettivo, posto che l'atto di disposizione in esame è un atto a titolo oneroso, occorre verificare se si tratta di un atto anteriore o posteriore al credito.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, si tratta di crediti tributari portati da cartelle esattoriali che sono sorti nel momento in cui si è verificato il presupposto dell'imposta: occorre, pertanto, verificare dall'estratto di ruolo, l'anno di riferimento del tributo/imposta
- 6 - e non l'anno di iscrizione a ruolo o quello di notifica della cartella.
L'atto di compravendita è stato stipulato il 13/08/2014 e dalla documentazione in atti risulta che i crediti vantati da sono sorti, in parte, prima della Parte_1
stipula del suddetto atto di compravendita e, in parte, dopo (cfr. avvisi di addebito per contributi INPS relativi anche ai mesi successivi ad agosto 2014, doc. nn. 26 e
27 di parte attrice).
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” (Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 16221 del
18/06/2019).
Ciò posto, trattandosi di atto a titolo oneroso, parte attrice, per quanto riguarda la parte dei crediti sorti prima dell'atto di compravendita, avrebbe dovuto dimostrare la consapevolezza sia del debitore sia del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
mentre, per la parte di credito sorta successivamente all'atto di compravendita, avrebbe dovuto dimostrare la preordinazione dolosa sia del debitore sia del terzo a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
non ha fornito alcuna prova in ordine agli indicati elementi Parte_1
soggettivi.
Ed invero, per quanto riguarda la prova della consapevolezza da parte del terzo,
di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice, Controparte_2 Parte_1
si è limitata ad allegare il vincolo di parentela tra venditrice ed acquirente.
[...]
- 7 - In ordine a tale elemento, la Suprema Corte ha statuito che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (Cass. civ., Sez. 3, 29/05/2013 n. 13447).
Nel caso di specie, tra e (zia acquisita) vi è Controparte_1 Controparte_2
un rapporto di affinità e non di “parentela stretta” che possa far ritenere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 05/03/2009 n. 5359); si rileva, altresì, che le stesse non coabitano, ma anzi dagli atti di causa risulta che risiedono in Comuni diversi.
Né può assumere rilievo al fine di ritenere provata la consapevolezza di CP_2
di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie la mancata comparizione
[...]
all'interrogatorio formale di atteso che, ai sensi dell'art. 232 Controparte_1
c.p.c., al fine di ritenere i fatti dedotti nell'interrogatorio come ammessi è necessario valutare altri elementi di prova, che nel caso di specie non sussistono.
Inoltre, ha dimostrato l'esistenza di un “motivo oggettivo idoneo Controparte_2
a rendere ragione del trasferimento”, in quanto ha dedotto e provato di avere acquistato nel tempo tutti i terreni che originariamente erano di proprietà del suocero,
[...]
, e poi dei cognati, (padre di ) Persona_2 Persona_3 Controparte_1
e , al fine di svolgere l'attività di coltivazione riunendo Persona_4
tutti i terreni di famiglia.
A tal fine ha depositato sia l'atto di divisione del 23/05/1982 sia l'atto di compravendita del 22/04/2007 con cui la stessa ha acquistato da CP_1
- 8 - e dalla di lui moglie alcuni terreni del suocero. CP_3
La circostanza che abbia sempre svolta attività di coltivatrice Controparte_2
diretta è stata confermata dalla prova per testi svolta nel corso del giudizio.
Per la parte di credito sorta posteriormente, nulla ha allegato né Parte_1
tanto meno provato sulla dolosa preordinazione da parte della debitrice nonché sulla partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.
Né un elemento in tal senso può trarsi dal prezzo di vendita di € 15.000,00 che secondo l'amministrazione attrice sarebbe inferiore al prezzo di mercato, poiché dal già citato atto di compravendita stipulato in data 27/04/2007 risulta che
[...]
ha acquistato terreni aventi caratteristiche simili a quelli oggetto Controparte_2
dell'atto di compravendita oggetto della presente azione revocatoria per un prezzo inferiore pari ad € 8.000.00.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Ciò comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore dichiarato in € 5.261,00 per onorari in favore di oltre Controparte_2
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e, ritenuto che la difesa di non ha partecipato alla fase istruttoria e alla fase Controparte_1
decisoria del giudizio, in € 2.905,00 per onorari in favore di Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 9 - - rigetta le domande di parte attrice;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 5.431,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO LA
- 10 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3155 dell'anno 2018, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA già Agente della Parte_1 Parte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, (P.IVA C.F. P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Palermo, via Noto n. 12, presso lo studio dell'avv. Accursio Gallo, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, via Di EF n. C.F._1
19, presso lo studio dell'avv. Antonino Zarcone che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
E CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2 ), elettivamente domiciliata in Lercara Friddi, via C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Pillitteri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale,
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno concluso come da verbale in pari data, cui si rinvia. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio e al fine di sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita in Notaio Per_1
di Prizzi del 13 agosto 2014, trascritto in data 18 agosto 2014 ai nn.
[...]
35820/28082, con cui , socia della “Teypat di Di EF SA Controparte_1
e C. S.n.c.”, vendeva a la piena proprietà di due terreni siti Controparte_2
nel Comune di Lercara Friddi.
Deduceva al riguardo:
- che era creditrice di nella qualità di socia della “Teypat di Di Controparte_1
EF SA e C. S.n.c.”, dell'importo di € 229.212,80, in forza di 17 cartelle di pagamento, 3 avvisi di addebito, 3 avvisi di accertamento e un'intimazione di pagamento;
- che con il suddetto atto di compravendita aveva alienato a Controparte_1 [...]
i seguenti beni immobili: 1) appezzamento di terreno in agro del Controparte_2
Comune di Lercara Friddi, contrada Malpasso, esteso are settantadue e centiare undici (a. 72,11), censito al catasto Terreni del Comune di Lercara Friddi al foglio
- 2 - 27, particella 170, are 72,11, seminativo, cl. 1, Reddito Dominicale euro 42,83,
Reddito Agrario euro 13,03; 2) appezzamento di terreno in agro del Comune di
Lercara Friddi, contrada Malpasso, esteso catastalmente are cinquantaquattro e centiare trenta (a. 54,30), censito al catasto Terreni del Comune di Lercara Friddi, al foglio 18, particella 175, di are 54,30, seminativo, cl. 2, Reddito Dominicale euro
23,84, Reddito Agrario euro 5,33;
- che il prezzo di vendita era stato convenuto tra le parti in euro 15.000,00,
- che l'atto di compravendita era volto esclusivamente a pregiudicare le ragioni del creditore;
- che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1
domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche contestando in fatto ed in Controparte_2
diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, CP_1
fosse condannata alla restituzione in suo favore del prezzo corrisposto per
[...]
la compravendita, oltre interessi e spese notarili.
Le parti procedevano allo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita con prova documentale e prova per testi e con ordinanza del 26/11/2024 veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/02/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
- 3 - L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori che consente a questi di tutelarsi contro gli atti di disposizione pregiudizievoli del patrimonio compiuti dal debitore.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria sono la sussistenza del credito, il compimento di un atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore e l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per quanto riguarda gli elementi soggettivi, la citata norma distingue tra atti a titolo oneroso e a titolo gratuito e tra atti compiuti posteriormente o anteriormente al sorgere del credito: se si tratta di un atto posteriore al sorgere del credito è sufficiente la c.d. scienza fraudis del debitore ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre se si tratta di un atto anteriore al sorgere del credito è necessario il c.d animus nocendi ossia la specifica intenzione di nuocere al creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso, è necessario un ulteriore presupposto, che consiste nella partecipatio fraudis del terzo ossia la consapevolezza del terzo che l'atto compiuto arrechi pregiudizio al creditore.
Ciò posto, occorre valutare la sussistenza dei suddetti presupposti nel caso di specie.
Per la quanto riguarda la nozione di credito che assume rilievo al fine dell'esperimento dell'azione de qua, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018 n.
11755).
ha provato la sussistenza del proprio credito nei confronti di Parte_1
- 4 - depositando gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle Controparte_1
cartelle, gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento.
In ordine all'idoneità dell'estratto di ruolo a provare il credito vantato dall'agente della riscossione la Corte di Cassazione ha statuito che “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (…)” (Cass. civ., Sez. 6, ord. 09/05/2018 n. 11028). ha contestato la sussistenza del credito nei suoi confronti Controparte_1
asserendo che si tratta di un credito che vanta nei confronti Parte_1
della società Teypat di Di EF SA S.n.c.
Tale affermazione, tuttavia, è priva di rilievo atteso che dalla visura camerale depositata dall'attrice risulta che è stata socia della Teypat di Di Controparte_1
EF SA S.n.c., cancellata il 29/11/2015, e pertanto, trattandosi di società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali rispondono tutti i soci illimitatamente e solidamente ai sensi dell'art. 2291 c.c.
Parte attrice ha, altresì, provato il compimento da parte della debitrice di un atto di disposizione del patrimonio depositando in giudizio l'atto di compravendita in
Notaio di Prizzi del 13 agosto 2014, trascritto in data 18 agosto Persona_1
2014 ai nn. 35820/28082, con cui , socia della “Teypat di Di Controparte_1
EF SA e C. S.n.c.”, ha alienato a due terreni. Controparte_2
Quanto all'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il relativo accertamento “non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità
- 5 - dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ., sez. III, ord. 29/09/2021 n. 26310).
È onere del creditore dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., Sez. 6-3, ord.
18/06/2019 n. 16221).
ha dimostrato la modifica quantitativa del patrimonio della Parte_1
debitrice depositando l'atto di compravendita de quo con cui Controparte_1
spogliandosi della proprietà di due terreni, ha di fatto diminuito la garanzia patrimoniale del creditore.
Parte convenuta, invece, non ha fornito prova di quale fosse il proprio patrimonio residuo al fine di potere valutare se lo stesso potesse essere in grado di soddisfare comunque le ragioni creditorie.
Passando alla verifica dell'elemento soggettivo, posto che l'atto di disposizione in esame è un atto a titolo oneroso, occorre verificare se si tratta di un atto anteriore o posteriore al credito.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, si tratta di crediti tributari portati da cartelle esattoriali che sono sorti nel momento in cui si è verificato il presupposto dell'imposta: occorre, pertanto, verificare dall'estratto di ruolo, l'anno di riferimento del tributo/imposta
- 6 - e non l'anno di iscrizione a ruolo o quello di notifica della cartella.
L'atto di compravendita è stato stipulato il 13/08/2014 e dalla documentazione in atti risulta che i crediti vantati da sono sorti, in parte, prima della Parte_1
stipula del suddetto atto di compravendita e, in parte, dopo (cfr. avvisi di addebito per contributi INPS relativi anche ai mesi successivi ad agosto 2014, doc. nn. 26 e
27 di parte attrice).
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” (Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 16221 del
18/06/2019).
Ciò posto, trattandosi di atto a titolo oneroso, parte attrice, per quanto riguarda la parte dei crediti sorti prima dell'atto di compravendita, avrebbe dovuto dimostrare la consapevolezza sia del debitore sia del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
mentre, per la parte di credito sorta successivamente all'atto di compravendita, avrebbe dovuto dimostrare la preordinazione dolosa sia del debitore sia del terzo a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
non ha fornito alcuna prova in ordine agli indicati elementi Parte_1
soggettivi.
Ed invero, per quanto riguarda la prova della consapevolezza da parte del terzo,
di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice, Controparte_2 Parte_1
si è limitata ad allegare il vincolo di parentela tra venditrice ed acquirente.
[...]
- 7 - In ordine a tale elemento, la Suprema Corte ha statuito che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (Cass. civ., Sez. 3, 29/05/2013 n. 13447).
Nel caso di specie, tra e (zia acquisita) vi è Controparte_1 Controparte_2
un rapporto di affinità e non di “parentela stretta” che possa far ritenere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 05/03/2009 n. 5359); si rileva, altresì, che le stesse non coabitano, ma anzi dagli atti di causa risulta che risiedono in Comuni diversi.
Né può assumere rilievo al fine di ritenere provata la consapevolezza di CP_2
di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie la mancata comparizione
[...]
all'interrogatorio formale di atteso che, ai sensi dell'art. 232 Controparte_1
c.p.c., al fine di ritenere i fatti dedotti nell'interrogatorio come ammessi è necessario valutare altri elementi di prova, che nel caso di specie non sussistono.
Inoltre, ha dimostrato l'esistenza di un “motivo oggettivo idoneo Controparte_2
a rendere ragione del trasferimento”, in quanto ha dedotto e provato di avere acquistato nel tempo tutti i terreni che originariamente erano di proprietà del suocero,
[...]
, e poi dei cognati, (padre di ) Persona_2 Persona_3 Controparte_1
e , al fine di svolgere l'attività di coltivazione riunendo Persona_4
tutti i terreni di famiglia.
A tal fine ha depositato sia l'atto di divisione del 23/05/1982 sia l'atto di compravendita del 22/04/2007 con cui la stessa ha acquistato da CP_1
- 8 - e dalla di lui moglie alcuni terreni del suocero. CP_3
La circostanza che abbia sempre svolta attività di coltivatrice Controparte_2
diretta è stata confermata dalla prova per testi svolta nel corso del giudizio.
Per la parte di credito sorta posteriormente, nulla ha allegato né Parte_1
tanto meno provato sulla dolosa preordinazione da parte della debitrice nonché sulla partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma.
Né un elemento in tal senso può trarsi dal prezzo di vendita di € 15.000,00 che secondo l'amministrazione attrice sarebbe inferiore al prezzo di mercato, poiché dal già citato atto di compravendita stipulato in data 27/04/2007 risulta che
[...]
ha acquistato terreni aventi caratteristiche simili a quelli oggetto Controparte_2
dell'atto di compravendita oggetto della presente azione revocatoria per un prezzo inferiore pari ad € 8.000.00.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Ciò comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore dichiarato in € 5.261,00 per onorari in favore di oltre Controparte_2
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e, ritenuto che la difesa di non ha partecipato alla fase istruttoria e alla fase Controparte_1
decisoria del giudizio, in € 2.905,00 per onorari in favore di Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 9 - - rigetta le domande di parte attrice;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 5.431,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO LA
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