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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13241 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31835/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 31835 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Terrinoni (c.f. ed elettivamente domiciliato in C.F._2 P Roma Via Castelvetrano n.22 (dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax.
p.e.c. ) come da delega in calce all'atto di citazione P.IVA_2 Email_1
ATTORE
E
Avv. RICCHEZZA MASSIMILIANO
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Conclusioni per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Massimiliano Ricchezza non ha correttamente adempiuto all'incarico professionale ricevuto dal Sig. , meglio descritto Parte_1 nell'atto introduttivo, incorrendo nei gravi errori o negligenze contestate nel presente atto;
2. Condannare conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. in termini di Parte_2 refusione delle spese di lite di cui alla sentenza n. 672/2019 del Tribunale di Roma ammontanti ad euro
4.945,46; 3. Condannare il convenuto alla restituzione degli importi che verranno accertati come versati dall'attore e al professionista per i compensi relativi all'incarico difensivo affidato e comunque ammontanti ad euro 350,00. 4. Condannare il convenuto anche ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c.
5. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. conveniva innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
l'Avv. Massimiliano Ricchezza per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
A fondamento della domanda l'attore deduceva quanto segue: che si era rivolto nell'anno 2016 all'Avv.
Massimiliano Ricchezza con studio in Roma Via delle Acacie n. 15, affinchè quest'ultimo mettesse in esecuzione la sentenza n.14582/12, emessa in data 10.07.2012 dal Tribunale di Roma Dott.ssa Palermo, X sezione, rilasciata in forma esecutiva al procuratore antistatario in data 14.08.2012 e notificata in data 19-
10-2012 e 14.11.2012, con la quale, veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data
16.10.2009 da e e (per rogito notar in Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Roma, rep. 5334; racc. 3584) e che condannava per l'effetto i Sig.ri alla restituzione in favore Controparte_2 di parte attrice della somma di euro 200.000,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
inoltre condannava i Sig.ri in solido alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore che Controparte_2 liquidava in complessivi euro 3.600,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari ed euro 1600,00 per diritti e spese) oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- che pertanto, in data
28.11.2016, l'Avv. Ricchezza notificava ai Sig.ri e , atto di precetto in Controparte_1 Persona_1 rinnovazione per Euro 211.038,00; che dopo tale data l'Avv. Ricchezza non aveva mai dato inizio all'azione esecutiva in danno dei Sig.ri - che per la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, l'Avv. Controparte_2
Ricchezza riceveva dal Sig. la somma di euro 350,00 in contanti;
- che con atto di citazione innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma, ritualmente notificato all'Avv. Massimiliano Ricchezza, e Controparte_1 Per_1
per mezzo dell'Avv. Serenella Cosenza spiegavano opposizione all'atto di precetto, eccependo
[...] preliminarmente la mancata notifica del titolo esecutivo in violazione dell'art. 479 c.p.c.; - che detto giudizio veniva assegnato alla Dott.ssa e si concludeva con sentenza n. 679/2019, che condannava il Sig. Per_3
al pagamento delle spese processuali;
che in data 16.05.2019 veniva notificata al Sig. Parte_1
la sentenza n. 679/2029 con relativo atto di precetto per euro 4.945,46; - che solo a seguito Parte_1 della notifica della sentenza, il Sig. apprendeva dell'esistenza di un procedimento di opposizione a Parte_1 precetto, il cui atto introduttivo risultava regolarmente notificato presso il domicilio eletto, ossia presso l'Avv. Massimiliano Ricchezza, in qualità di difensore a suo tempo del Sig. che l'Avv. Ricchezza, Parte_1 ricevuta la notifica dell'opposizione a precetto, non comunicava la circostanza al Sig. che era Parte_1 rimasto totalmente all'oscuro della pendenza di un procedimento promosso nei suoi confronti;
-che analizzando poi il testo della sentenza, l'attore prendeva atto che, il Giudice, constatata la regolarità della notifica all'Avv. Ricchezza, dichiarava il Sig. contumace, in quanto, l'Avv. Ricchezza non si era Parte_1 costituito in giudizio, nonostante la procura rilasciata gli consentiva di stare in giudizio per l'attore; - che era emerso altresì dalla sentenza n. 672/2019, che, l'Avv. Ricchezza non aveva depositato in detto procedimento copia della sentenza n.14582/12 notificata ai Sig.ri , e, pertanto, il Giudice aveva annullato Persona_4
l'atto di precetto con conseguente condanna del al pagamento delle spese di giudizio;
Parte_1
Pertanto, l'attore, ignaro dell'intera vicenda, ravvisava nel caso di specie la responsabilità dell'Avv. Ricchezza nella gestione della pratica: infatti, mentre il Sig. aveva affidato all'Avv. Ricchezza l'incarico di Parte_1 recuperare la somma di euro 211.038,00 dai Sig.ri in virtù della sentenza n.14582/12 del Persona_4
Tribunale di Roma, l'Avv. Ricchezza, a seguito della notifica dell'opposizione all'atto di precetto, aveva taciuto dell'esistenza dell'opposizione al precetto e non si era costituito nel suddetto procedimento, cagionando un serio danno al Sig. , consistente nella condanna dello stesso al pagamento della somma di Parte_1 euro 4.945,46 che era stata versata dall'attore all'Avv. Cosenza in n. 8 rate mensili a mezzo bonifici bancari, al fine di evitare l'avvio di un'azione esecutiva.
Alla luce di quanto sopra, in data 13.06.2019, il Sig. inoltrava all'Avv. Massimiliano Ricchezza Parte_1 richiesta di risarcimento danni, senza alcun esito;
in data 30.09.2019, veniva inoltrata all'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Ricchezza nuova richiesta di risarcimento dei danni, rimasta priva di riscontro;
in data 30.10.2019, veniva inviata all'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Ricchezza invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, anch'essa rimasta priva di riscontro.
L'attore dunque agiva nel presente giudizio, contestando al convenuto la responsabilità per negligenza, rappresentata dall'omesso compimento di atti processuali:
1. Mancata comunicazione al Sig. Parte_1 dell'esistenza del giudizio di opposizione a precetto incardinato dai Sig.ri .
2. Mancata Persona_4 costituzione per conto del Sig. nel giudizio di opposizione a precetto instaurato dai Sig.ri Parte_1
3. Mancato deposito all'interno del procedimento di copia della sentenza n.14582/12 Controparte_2 emessa in data 10.07.2012 e notificata in data 19.10.2012-14.11.2012.
Riteneva infatti evidente che qualora l'Avv. Ricchezza si fosse costituito nel procedimento di opposizione a precetto e depositato copia della sentenza notificata, il Sig. non sarebbe stato condannato al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Chiedeva pertanto di essere risarcito della somma corrispondente alle spese processuali ingiustamente versate, nonché alla restituzione delle somme corrisposte all'Avv. Ricchezza pari ad euro 350,00.
L'Avv. Ricchezza non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica a mezzo PEC e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.10.2022, veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
La causa inizialmente assegnata al giudice Verusio, poi al giudice Garavaglia nel 2021, veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non
è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata»
(cfr. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n.
11906/2016). Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., incomba sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
Quanto al merito della domanda proposta da , la stessa è fondata e merita accoglimento per Parte_1 quanto di ragione.
La teste escussa in udienza ha così risposto: “si ricordo quella circostanza. Nell'occasione venne l'avv.
Ricchezza a casa nostra e mio marito gli diede in mia presenza 350,00 euro in contanti, a titolo di anticipo sulla parcella, in quanto mio marito gli aveva conferito l'incarico di assisterlo come legale nella causa che avevamo intrapreso ni confronti dei sigg. . Preciso che la causa aveva ad oggetto la restituzione della CP_1 caparra da noi versata per l'acquisto della casa dei sigg. e l'avv. Ricchezza era stato nominato in CP_1 sostituzione del precedente difensore. Mi sembra che era pomeriggio e ricordo che l'avv. Ricchezza non rilasciò a mio marito alcuna ricevuta per l'acconto.” Sul cap. 4 “si ricordo che feci io personalmente i bonifici dal conto di mio marito, per il pagamento delle spese di cui sopra, che ammontavano a circa 5.000,00 euro.
Feci più bonifici per un totale di 8. ADR: ricordo che abbiamo incontrato circa 3 volte l'avv. Ricchezza, oltre che per conferirgli e sottoscrivere la procura, anche per chiedere informazioni sull'andamento della causa e l'avvocato ci rassicurava che tutto andava bene.”
Ebbene, risulta provato documentalmente che sia stata rilasciato dall'attore una procura, a margine di un atto di precetto, all'avv. Ricchezza, la cui data però è cancellata e il cui atto risulta notificato ai debitori il
19.10.2017.
Vi è in atti poi altro atto di precetto, anche questo notificato ai medesimi debitori nel 2012, a firma di altro avvocato, ovvero dello stesso difensore nella causa che venne definita con la sentenza del Tribunale di Roma
n.14582/12, ovvero il titolo esecutivo di cui si discute, regolarmente notificata ai sigg. e nel CP_1 Per_1
2012 unitamente al suddetto precetto. Non vi è agli atti prova della revoca del precedente difensore, ma si deve desumere che il convenuto sia stato nominato in sostituzione.
Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 679/19, che ha definito l'opposizione proposta dai signori , si desume che l'opposizione aveva ad oggetto il precetto notificato loro il 28.11.2016 Per_1 CP_1 dal Benchè dalla documentazione prodotta dall'attore in questo giudizio, risulti che l'atto di Parte_1 precetto a firma dell'avv. Ricchezza sia stato notificato il 19.10.2017, tuttavia si deve ritenere che l'opposizione avesse ad oggetto il precetto a firma del convenuto, stante la sua mancata costituzione in questo giudizio, contestazione o impugnazione. Tanto più che nella sentenza si dà atto della regolare notifica dell'atto di opposizione all'avv. Ricchezza, sicchè, deve ritenersi incontestato che si trattasse proprio del suo atto di precetto.
Pur non essendo chiaro dalla motivazione della sentenza n. 679/19, in assenza dell'atto introduttivo di quel giudizio, se l'opposizione avesse ad oggetto solo la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al rinnovo dell'atto di precetto-atteso che da quest'ultimo si evince che all'esito della notifica dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo nel 2012 la procedura esecutiva si era estinta- ovvero la mancata notifica originaria del titolo esecutivo, sta di fatto che in quel giudizio l'avv. Ricchezza non si è costituito, non ha fornito alcuna difesa al suo assistito e non ha depositato il titolo esecutivo regolarmente notificato nel
2012. Né si è costituito in questo giudizio ed ha offerto la prova che qualora fosse stata impugnata la sentenza del 2019, l'esito sarebbe stato favorevole, così interrompendo il nesso di causalità tra la sua omissione ed il danno.
Invero, secondo “il principio del più probabile che non”, in tema di responsabilità professionale, il giudice è chiamato a valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, in questo caso della causa n. R.G. 679/2019, qualora l'avv. Ricchezza si fosse tempestivamente costituito ed avesse prodotto il titolo notificato.
Invero, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare (Cass. 10526/2015 - Cass.
2338/2013): - la sussistenza del danno, - il nesso eziologico tra l'evento lesivo, il danno e la condotta negligente e che la causa avrebbe avuto effettivamente un esito favorevole, in assenza dell'omissione contestata. Il cliente che si ritiene leso a causa della condotta dell'Avvocato deve necessariamente dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016; Cass. 2638/2013; Cass. 1984/2016). Pertanto, anche laddove fosse provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno, di cui il cliente dovrà in ogni caso dimostrare la sussistenza, sarà una conseguenza della condotta del legale solo laddove si accerti che, senza quell'errore (omissivo o commissivo), il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
22026/2004, Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In buona sostanza, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere diligentemente seguita, in quanto la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile, avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente
(Cass. 10526/2015). La mancanza di prova idonea a pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività del prestatore d'opera induce dunque ad escludere la responsabilità professionale del legale, così come è avvenuto nel caso di specie.
Attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato cui è stato conferito mandato alle liti, si rileva che non è stato adeguatamente assolto, dal convenuto, l'onere probatorio volto a dimostrare sia di avere eseguito diligentemente la propria prestazione, sia di aver messo a conoscenza tempestivamente l'attore dell'opposizione, al fine di apprestare un'adeguata difesa. In questo caso, non solo vi è una colpa professionale per omissione di un atto processuale, ma anche per violazione del dovere di informazione del cliente, il quale avrebbe dovuto quanto meno essere informato delle conseguenze della sua mancata costituzione in giudizio.
D'altra parte, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che in assenza dell'omissione del convenuto e dunque a seguito della tempestiva produzione da parte dell'opposto del titolo esecutivo notificato, l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole e l'attore non avrebbe dovuto pagare le spese processuali in quanto soccombente.
Ne consegue che deve ritenersi provato il nesso tra la condotta omissiva ed il danno lamentato dall'attore, ma solo nella misura di euro 4.945,46 ovvero pari alla parcella versata al difensore della parte vittoriosa, essendovi prova documentale in atti.
Diversamente deve essere rigettata la domanda di restituzione della somma di euro 350.00 che si assume versata in contanti all'avv. Ricchezza, non ritenendo sufficiente la mera prova testimoniale.
Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 1.100 5.200,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell'avv. Massimiliano Ricchezza, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro
€ 2.552,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 31835 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Terrinoni (c.f. ed elettivamente domiciliato in C.F._2 P Roma Via Castelvetrano n.22 (dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax.
p.e.c. ) come da delega in calce all'atto di citazione P.IVA_2 Email_1
ATTORE
E
Avv. RICCHEZZA MASSIMILIANO
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Conclusioni per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Massimiliano Ricchezza non ha correttamente adempiuto all'incarico professionale ricevuto dal Sig. , meglio descritto Parte_1 nell'atto introduttivo, incorrendo nei gravi errori o negligenze contestate nel presente atto;
2. Condannare conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. in termini di Parte_2 refusione delle spese di lite di cui alla sentenza n. 672/2019 del Tribunale di Roma ammontanti ad euro
4.945,46; 3. Condannare il convenuto alla restituzione degli importi che verranno accertati come versati dall'attore e al professionista per i compensi relativi all'incarico difensivo affidato e comunque ammontanti ad euro 350,00. 4. Condannare il convenuto anche ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c.
5. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. conveniva innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
l'Avv. Massimiliano Ricchezza per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
A fondamento della domanda l'attore deduceva quanto segue: che si era rivolto nell'anno 2016 all'Avv.
Massimiliano Ricchezza con studio in Roma Via delle Acacie n. 15, affinchè quest'ultimo mettesse in esecuzione la sentenza n.14582/12, emessa in data 10.07.2012 dal Tribunale di Roma Dott.ssa Palermo, X sezione, rilasciata in forma esecutiva al procuratore antistatario in data 14.08.2012 e notificata in data 19-
10-2012 e 14.11.2012, con la quale, veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data
16.10.2009 da e e (per rogito notar in Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Roma, rep. 5334; racc. 3584) e che condannava per l'effetto i Sig.ri alla restituzione in favore Controparte_2 di parte attrice della somma di euro 200.000,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
inoltre condannava i Sig.ri in solido alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore che Controparte_2 liquidava in complessivi euro 3.600,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari ed euro 1600,00 per diritti e spese) oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- che pertanto, in data
28.11.2016, l'Avv. Ricchezza notificava ai Sig.ri e , atto di precetto in Controparte_1 Persona_1 rinnovazione per Euro 211.038,00; che dopo tale data l'Avv. Ricchezza non aveva mai dato inizio all'azione esecutiva in danno dei Sig.ri - che per la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, l'Avv. Controparte_2
Ricchezza riceveva dal Sig. la somma di euro 350,00 in contanti;
- che con atto di citazione innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma, ritualmente notificato all'Avv. Massimiliano Ricchezza, e Controparte_1 Per_1
per mezzo dell'Avv. Serenella Cosenza spiegavano opposizione all'atto di precetto, eccependo
[...] preliminarmente la mancata notifica del titolo esecutivo in violazione dell'art. 479 c.p.c.; - che detto giudizio veniva assegnato alla Dott.ssa e si concludeva con sentenza n. 679/2019, che condannava il Sig. Per_3
al pagamento delle spese processuali;
che in data 16.05.2019 veniva notificata al Sig. Parte_1
la sentenza n. 679/2029 con relativo atto di precetto per euro 4.945,46; - che solo a seguito Parte_1 della notifica della sentenza, il Sig. apprendeva dell'esistenza di un procedimento di opposizione a Parte_1 precetto, il cui atto introduttivo risultava regolarmente notificato presso il domicilio eletto, ossia presso l'Avv. Massimiliano Ricchezza, in qualità di difensore a suo tempo del Sig. che l'Avv. Ricchezza, Parte_1 ricevuta la notifica dell'opposizione a precetto, non comunicava la circostanza al Sig. che era Parte_1 rimasto totalmente all'oscuro della pendenza di un procedimento promosso nei suoi confronti;
-che analizzando poi il testo della sentenza, l'attore prendeva atto che, il Giudice, constatata la regolarità della notifica all'Avv. Ricchezza, dichiarava il Sig. contumace, in quanto, l'Avv. Ricchezza non si era Parte_1 costituito in giudizio, nonostante la procura rilasciata gli consentiva di stare in giudizio per l'attore; - che era emerso altresì dalla sentenza n. 672/2019, che, l'Avv. Ricchezza non aveva depositato in detto procedimento copia della sentenza n.14582/12 notificata ai Sig.ri , e, pertanto, il Giudice aveva annullato Persona_4
l'atto di precetto con conseguente condanna del al pagamento delle spese di giudizio;
Parte_1
Pertanto, l'attore, ignaro dell'intera vicenda, ravvisava nel caso di specie la responsabilità dell'Avv. Ricchezza nella gestione della pratica: infatti, mentre il Sig. aveva affidato all'Avv. Ricchezza l'incarico di Parte_1 recuperare la somma di euro 211.038,00 dai Sig.ri in virtù della sentenza n.14582/12 del Persona_4
Tribunale di Roma, l'Avv. Ricchezza, a seguito della notifica dell'opposizione all'atto di precetto, aveva taciuto dell'esistenza dell'opposizione al precetto e non si era costituito nel suddetto procedimento, cagionando un serio danno al Sig. , consistente nella condanna dello stesso al pagamento della somma di Parte_1 euro 4.945,46 che era stata versata dall'attore all'Avv. Cosenza in n. 8 rate mensili a mezzo bonifici bancari, al fine di evitare l'avvio di un'azione esecutiva.
Alla luce di quanto sopra, in data 13.06.2019, il Sig. inoltrava all'Avv. Massimiliano Ricchezza Parte_1 richiesta di risarcimento danni, senza alcun esito;
in data 30.09.2019, veniva inoltrata all'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Ricchezza nuova richiesta di risarcimento dei danni, rimasta priva di riscontro;
in data 30.10.2019, veniva inviata all'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Ricchezza invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, anch'essa rimasta priva di riscontro.
L'attore dunque agiva nel presente giudizio, contestando al convenuto la responsabilità per negligenza, rappresentata dall'omesso compimento di atti processuali:
1. Mancata comunicazione al Sig. Parte_1 dell'esistenza del giudizio di opposizione a precetto incardinato dai Sig.ri .
2. Mancata Persona_4 costituzione per conto del Sig. nel giudizio di opposizione a precetto instaurato dai Sig.ri Parte_1
3. Mancato deposito all'interno del procedimento di copia della sentenza n.14582/12 Controparte_2 emessa in data 10.07.2012 e notificata in data 19.10.2012-14.11.2012.
Riteneva infatti evidente che qualora l'Avv. Ricchezza si fosse costituito nel procedimento di opposizione a precetto e depositato copia della sentenza notificata, il Sig. non sarebbe stato condannato al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Chiedeva pertanto di essere risarcito della somma corrispondente alle spese processuali ingiustamente versate, nonché alla restituzione delle somme corrisposte all'Avv. Ricchezza pari ad euro 350,00.
L'Avv. Ricchezza non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica a mezzo PEC e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.10.2022, veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
La causa inizialmente assegnata al giudice Verusio, poi al giudice Garavaglia nel 2021, veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non
è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata»
(cfr. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n.
11906/2016). Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., incomba sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni al medesimo professionista non imputabili.
Quanto al merito della domanda proposta da , la stessa è fondata e merita accoglimento per Parte_1 quanto di ragione.
La teste escussa in udienza ha così risposto: “si ricordo quella circostanza. Nell'occasione venne l'avv.
Ricchezza a casa nostra e mio marito gli diede in mia presenza 350,00 euro in contanti, a titolo di anticipo sulla parcella, in quanto mio marito gli aveva conferito l'incarico di assisterlo come legale nella causa che avevamo intrapreso ni confronti dei sigg. . Preciso che la causa aveva ad oggetto la restituzione della CP_1 caparra da noi versata per l'acquisto della casa dei sigg. e l'avv. Ricchezza era stato nominato in CP_1 sostituzione del precedente difensore. Mi sembra che era pomeriggio e ricordo che l'avv. Ricchezza non rilasciò a mio marito alcuna ricevuta per l'acconto.” Sul cap. 4 “si ricordo che feci io personalmente i bonifici dal conto di mio marito, per il pagamento delle spese di cui sopra, che ammontavano a circa 5.000,00 euro.
Feci più bonifici per un totale di 8. ADR: ricordo che abbiamo incontrato circa 3 volte l'avv. Ricchezza, oltre che per conferirgli e sottoscrivere la procura, anche per chiedere informazioni sull'andamento della causa e l'avvocato ci rassicurava che tutto andava bene.”
Ebbene, risulta provato documentalmente che sia stata rilasciato dall'attore una procura, a margine di un atto di precetto, all'avv. Ricchezza, la cui data però è cancellata e il cui atto risulta notificato ai debitori il
19.10.2017.
Vi è in atti poi altro atto di precetto, anche questo notificato ai medesimi debitori nel 2012, a firma di altro avvocato, ovvero dello stesso difensore nella causa che venne definita con la sentenza del Tribunale di Roma
n.14582/12, ovvero il titolo esecutivo di cui si discute, regolarmente notificata ai sigg. e nel CP_1 Per_1
2012 unitamente al suddetto precetto. Non vi è agli atti prova della revoca del precedente difensore, ma si deve desumere che il convenuto sia stato nominato in sostituzione.
Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma n. 679/19, che ha definito l'opposizione proposta dai signori , si desume che l'opposizione aveva ad oggetto il precetto notificato loro il 28.11.2016 Per_1 CP_1 dal Benchè dalla documentazione prodotta dall'attore in questo giudizio, risulti che l'atto di Parte_1 precetto a firma dell'avv. Ricchezza sia stato notificato il 19.10.2017, tuttavia si deve ritenere che l'opposizione avesse ad oggetto il precetto a firma del convenuto, stante la sua mancata costituzione in questo giudizio, contestazione o impugnazione. Tanto più che nella sentenza si dà atto della regolare notifica dell'atto di opposizione all'avv. Ricchezza, sicchè, deve ritenersi incontestato che si trattasse proprio del suo atto di precetto.
Pur non essendo chiaro dalla motivazione della sentenza n. 679/19, in assenza dell'atto introduttivo di quel giudizio, se l'opposizione avesse ad oggetto solo la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al rinnovo dell'atto di precetto-atteso che da quest'ultimo si evince che all'esito della notifica dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo nel 2012 la procedura esecutiva si era estinta- ovvero la mancata notifica originaria del titolo esecutivo, sta di fatto che in quel giudizio l'avv. Ricchezza non si è costituito, non ha fornito alcuna difesa al suo assistito e non ha depositato il titolo esecutivo regolarmente notificato nel
2012. Né si è costituito in questo giudizio ed ha offerto la prova che qualora fosse stata impugnata la sentenza del 2019, l'esito sarebbe stato favorevole, così interrompendo il nesso di causalità tra la sua omissione ed il danno.
Invero, secondo “il principio del più probabile che non”, in tema di responsabilità professionale, il giudice è chiamato a valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, in questo caso della causa n. R.G. 679/2019, qualora l'avv. Ricchezza si fosse tempestivamente costituito ed avesse prodotto il titolo notificato.
Invero, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare (Cass. 10526/2015 - Cass.
2338/2013): - la sussistenza del danno, - il nesso eziologico tra l'evento lesivo, il danno e la condotta negligente e che la causa avrebbe avuto effettivamente un esito favorevole, in assenza dell'omissione contestata. Il cliente che si ritiene leso a causa della condotta dell'Avvocato deve necessariamente dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016; Cass. 2638/2013; Cass. 1984/2016). Pertanto, anche laddove fosse provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno, di cui il cliente dovrà in ogni caso dimostrare la sussistenza, sarà una conseguenza della condotta del legale solo laddove si accerti che, senza quell'errore (omissivo o commissivo), il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
22026/2004, Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In buona sostanza, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere diligentemente seguita, in quanto la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile, avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente
(Cass. 10526/2015). La mancanza di prova idonea a pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività del prestatore d'opera induce dunque ad escludere la responsabilità professionale del legale, così come è avvenuto nel caso di specie.
Attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato cui è stato conferito mandato alle liti, si rileva che non è stato adeguatamente assolto, dal convenuto, l'onere probatorio volto a dimostrare sia di avere eseguito diligentemente la propria prestazione, sia di aver messo a conoscenza tempestivamente l'attore dell'opposizione, al fine di apprestare un'adeguata difesa. In questo caso, non solo vi è una colpa professionale per omissione di un atto processuale, ma anche per violazione del dovere di informazione del cliente, il quale avrebbe dovuto quanto meno essere informato delle conseguenze della sua mancata costituzione in giudizio.
D'altra parte, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che in assenza dell'omissione del convenuto e dunque a seguito della tempestiva produzione da parte dell'opposto del titolo esecutivo notificato, l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole e l'attore non avrebbe dovuto pagare le spese processuali in quanto soccombente.
Ne consegue che deve ritenersi provato il nesso tra la condotta omissiva ed il danno lamentato dall'attore, ma solo nella misura di euro 4.945,46 ovvero pari alla parcella versata al difensore della parte vittoriosa, essendovi prova documentale in atti.
Diversamente deve essere rigettata la domanda di restituzione della somma di euro 350.00 che si assume versata in contanti all'avv. Ricchezza, non ritenendo sufficiente la mera prova testimoniale.
Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 1.100 5.200,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell'avv. Massimiliano Ricchezza, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro
€ 2.552,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco