Articolo 33 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 marzo 1973
Art. 33.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Entrata in vigore il 15 marzo 1973