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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/11/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.235 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LA SILA 8 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. FLORE
SERGIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
), nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in VIA TIRSO 127 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. CUCCU ARIANNA
ANGIE che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Separazione personale tra i coniugi con autorizzazione a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- rinuncia reciproca alla domanda di addebito;
Pagina 1 Per_
- affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
dei medesimi presso il domicilio materno;
- diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre vedrà e starà coi figli due volte a settimana nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00, cena compresa, nonché a finesettimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 10.00 in periodo di vacanza) fino alla domenica alle 21, con pernottamento del sabato notte presso il padre e salva la possibilità di pernottamento anche la domenica durante il periodo estivo;
si precisa che nelle settimane in cui il weekend i figli staranno col padre essi pernotteranno presso di lui anche la notte del venerdì; salvo diverso accordo, la madre accompagnerà i figli presso il padre il pomeriggio del martedì e sarà il padre a riaccompagnarli la sera nonché ad andarli a prendere e riaccompagnarli nelle ulteriori giornate;
festività alternate con la precisazione che durante il periodo natalizio, ad anni alterni quando la ricorrente si reca in Campania presso i familiari, ella potrà portare con sé i minori per tutto il periodo della sua permanenza;
- assegno a carico del resistente di euro 350,00 mensili complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 175,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della ricorrente, oltre 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da linee guida del CNF;
- impegno del resistente di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della ricorrente nonché di corrispondere mensilmente la metà delle spese condominiali alla ricorrente medesima;
- impegno della ricorrente di restituire l'elettrodomestico ET al resistente nonché di procedere immediatamente alla voltura delle utenze della casa coniugale;
- compensazione delle spese di lite.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione personale, con addebito a carico del marito . CP_1
Pagina 2 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornedo Vicentino il 23.05.2009 (atto n. 3.
Parte I, Anno 2009).
Per_ Dall'unione coniugale sono nati due figli: (27.08.2009) e (22.01.2012). Per_1
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il coniuge, senza alcun segnale che a ciò facesse presagire, avrebbe intenzionalmente abbandonato il tetto coniugale, interrompendo in modo repentino ed improvviso la vita matrimoniale, per trasferirsi presso l'abitazione della propria famiglia di origine.
Conseguentemente, il si sarebbe disinteressato alla vita familiare, facendo mancare sia il CP_1
Per_ sostegno morale che quello materiale anche nei confronti dei piccoli e In più occasioni Per_1 avrebbe, inoltre, sottratto alla disponibilità della famiglia l'unico mezzo di trasporto a disposizione, al fine di farne un uso esclusivo, esponendo in tal modo i familiari a serie difficoltà nella gestione delle incombenze della vita quotidiana.
Per questi motivi
, la stessa, ha formulato le seguenti domande:
Per_
“- Disporre affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento dei medesimi nella casa familiare sita in Terralba, Via Marceddì, 37/B, presso la madre;
- Disciplinare il diritto di visita del padre nei termini disposti nel piano genitoriale;
- Disporre in capo al SI. un assegno di mantenimento in favore dei figli non inferiore CP_1
ad euro 300,00 per ciascuno dei figli, a decorrere dalla presente domanda, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, da accreditarsi nel conto corrente intestato alla SI.ra ; oltre al contributo nella misura del 50% per le Parte_1
spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche, sportive, ricreative, previamente concordate e documentate;
- Assegnare la casa coniugale sita in Terralba (OR), Via Marceddì, 37/B, alla SI.ra presso Pt_1
la quale la prole conserverà la residenza;
- Disporre che l' provveda al pagamento dell'assegno unico erogato in favore di entrambi i CP_2
ragazzi sul conto corrente personale della madre affinché lo impieghi nell'esclusivo interesse dei figli;
- Disporre un piano genitoriale nell'interesse dei minori, anche in considerazione delle esigenze illustrate nella espositiva;
- Accertare che l'autoveicolo Mercedes-Benz, Tg FA778TD è stato acquistato con il contributo economico di entrambi i coniugi, e per l'effetto, condannare il resistente a rimborsare CP_1
la metà del prezzo, ovvero, in subordine, la metà dell'attuale valore di mercato in favore della ricorrente;
Pagina 3 - Con vittoria di spese e competenze legali.”
Si è costituito il resistente, il quale, seppur contestando nel contenuto l'avverso ricorso, non si è opposto alla domanda di separazione e ha affermato che il suo allontanamento dalla casa coniugale è avvenuto a seguito di una profonda crisi familiare, e che sarebbe stata proprio la ad Pt_1
allontanarlo dalla casa coniugale dopo che il medesimo le aveva confessato di non amarla più. Il
ha inoltre sostenuto che, da diverso tempo, la convivenza era ormai divenuta intollerabile, CP_1
poiché minata da costanti discussioni, nelle quali venivano inevitabilmente coinvolti i figli minori.
Ha poi dichiarato che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, esso è sempre stato presente nella vita dei propri figli sia fisicamente che moralmente e che non avrebbe mai fatto mancare il proprio sostegno economico alla famiglia. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“- Disporre l'affido dei minori ad entrambi i genitori;
- essendo i figli minori, si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede assegnazione della casa coniugale, sita in Terralba alla via Marceddì, 37/B, alla SI.ra
presso la quale i minori conserveranno la residenza;
Parte_1
- disporre il diritto di visita nei termini che verranno disposti nel piano genitoriale;
Per_
- disporre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e , CP_1 Per_1
l'assegno mensile di € 200,00, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra , oltre al 50% delle Pt_1 spese scolastiche e sanitarie non coperte da SSN. Rinuncia da parte del del 50% dell'assegno CP_1
unico con conseguente riconoscimento del 100% a favore della SInora . Pt_1
- in alternativa, disporre a carico del SI. , a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1
Per_ minori e , l'assegno mensile di € 430,00, assegno da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra Pt_1
oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie non coperte da SSN;
Ripartizione dell'assegno unico ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 230/2021.
- disporre a carico della SI.ra le spese condominiali ordinarie;
Pt_1
- accertare che lo scooter era stato regalato dalla SI.ra al SI. e ordinare alla Pt_1 CP_1
stessa la restituzione delle somme incamerate. In alternativa compensare le somme ricavate dalla vendita dello scooter ed interamente incamerate dalla ricorrente con la quota vantata dalla SI.ra
sul veicolo;
Pt_1
- con condanna, in caso di opposizione, alle spese ed alle competenze del presente giudizio, oltre alle spese generali (15 %) ed agli accessori di legge.”
Pagina 4 Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 15.07.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che le parti si sono riservate di valutare chiedendo un breve termine, che di seguito si riporta:
“- separazione personale tra i coniugi con autorizzazione a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- rinuncia reciproca alla domanda di addebito;
Per_
- affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
dei medesimi presso il domicilio materno;
- diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre vedrà e starà coi figli due volte a settimana nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00, cena compresa, nonché a finesettimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 10.00 in periodo di vacanza) fino alla domenica alle 21, con pernottamento del sabato notte presso il padre e salva la possibilità di pernottamento anche la domenica durante il periodo estivo;
si precisa che nelle settimane in cui il weekend i figli staranno col padre essi pernotteranno presso di lui anche la notte del venerdì; salvo diverso accordo, la madre accompagnerà i figli presso il padre il pomeriggio del martedì e sarà il padre a riaccompagnarli la sera nonché ad andarli a prendere e riaccompagnarli nelle ulteriori giornate;
festività alternate con la precisazione che durante il periodo natalizio, ad anni alterni quando la ricorrente si reca in Campania presso i familiari, ella potrà portare con sé i minori per tutto il periodo della sua permanenza;
- assegno a carico del resistente di euro 300,00 mensili complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 175,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della ricorrente, oltre 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da linee guida del CNF;
- impegno del resistente di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della ricorrente nonché di corrispondere mensilmente la metà delle spese condominiali alla ricorrente medesima;
- impegno della ricorrente di restituire l'elettrodomestico ET al resistente nonché di procedere immediatamente alla voltura delle utenze della casa coniugale;
- compensazione delle spese di lite.”
Nella successiva udienza del 19.07.2024, alla luce delle nuove valutazioni svolte dalle parti in ordine alle reciproche disponibilità economiche, il Giudice, ad integrazione della proposta conciliativa ha
Pagina 5 proposto un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a euro 350,00, con l'impegno di parte ricorrente a restituire al onde consentire allo stesso la materiale vendita Parte_2 dell'elettrodomestico, nonché con l'onere della di procedere alla voltura delle utenze della Pt_1
casa coniugale.
Contestualmente, i procurati delle parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa per la definizione transattiva della lite.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, l'affidamento congiunto dei figli minori è massima estrinsecazione dell'ormai noto principio della bigenitorialità, caposaldo in materia di affidamento, il quale garantisce ai figli minori di poter stabilire e coltivare nel tempo un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e di ricevere da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale. La genitorialità condivisa consente, inoltre, a entrambi i genitori di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, così garantendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È lo stesso art. 337 c.c a prevedere che, prioritariamente, debba essere valutata la possibilità che la prole venga affidata ad entrambi i genitori, e solo in via residuale quando ciò sia pregiudizievole per il loro interesse, valutare la possibilità di affidamento ad uno solo di essi.
Pagina 6 Nel caso in esame è emersa la serietà di intenti di ciascun coniuge di esercitare il proprio ruolo genitoriale, espressamente esplicitata anche dal padre non convivente, con l'intenzione manifesta di Per_ prendersi cura dei minori e Da nessuno degli atti e delle rispettive allegazioni emergono Per_1
gli estremi per affermare che l'affidamento condiviso sarebbe in qualche modo pregiudizievole per i figli.
La collocazione della prole presso il domicilio materno, nell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, risponde all'esigenza di garantire ai medesimi il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambito si sono radicate, considerato che dalla separazione di fatto dei genitori, essi hanno vissuto prevalentemente con la madre. L'art. 337 sexies c.c., infatti, sottolinea come l'assegnazione della casa familiare debba essere disposta nell'interesse esclusivo dei figli minori, al fine di mantenere lo stesso ambiente casalingo nel quale hanno vissuto in costanza di matrimonio, allo scopo di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita devono ritenersi congrue, in quanto atte a garantire regolare cura e assistenza anche da parte del padre – genitore non collocatario - stante la possibilità dello stesso di partecipare al percorso di crescita e sviluppo dei figli.
Stante la forte conflittualità che emerge dal tenore degli atti di atti di parte, meritevole di apprezzamento è l'impegno dei coniugi di addivenire a un accordo e la capacità degli stessi di venirsi incontro allo scopo di instaurare un rapporto improntato sulla comunicazione positiva per una maggiore condivisione delle decisioni riguardanti i figli minori, caratterizzata da ascolto attivo, comprensione e dialogo: tale sforzo conciliativo è confluito nella reciproca rinuncia alle domande di addebito, le quali attengono a diritti pienamente disponibili.
Sotto il profilo economico, deve evidenziarsi che la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sia idoneo a soddisfare le attuali esigenze di vita degli stessi, nonché equo e proporzionato alla capacità reddituali delle parti, ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, sebbene sia stato concordato un importo piuttosto esiguo (complessivi euro 350,00 mensili, euro 175,00 per ciascun figlio), occorre rilevare che lo stipendio mensile del resistente (circa euro
1.600,00) è gravato da debiti contratti con finanziarie per varie spese fatte nell'interesse della famiglia, oltre alla rata di mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale di cui si fa carico, dividendo l'intero importo al 50% con la , a cui la stessa sarà assegnata;
per altro verso a sua Pt_1
volta la resistente ha dato atto di non essere affatto priva di reddito e, anzi, di essere impiegata postale
Pagina 7 a Terralba, con contratto a tempo indeterminato, con stipendio intorno ai euro 1.600 al mese netti oltre tredicesima, quattordicesima e premio produzione.
Inoltre, occorre considerare che il ha rinunciato alla quota di propria spettanza dell'assegno CP_1
unico universale, che pertanto verrà percepito integralmente dalla controparte, e che lo stesso si impegna a partecipare alle spese condominiali della ex casa coniugale versando la metà dell'importo alla ricorrente.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(BN), i 09.06.1985 e , nato a [...], il [...], mandando al CP_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.3, parte I, anno
2009 - Comune di CORNEDO VICENTINO).
Sull'accordo delle parti:
• Prende atto che le parti rinunciano reciprocamente alla domanda di addebito;
Per_
• Dispone l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento dei medesimi presso la madre, in favore della quale viene disposta l'assegnazione della casa coniugale;
• Dispone che il diritto di visita del padre sia regolato nei seguenti termini: il padre vedrà e starà coi figli due volte a settimana nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 17.00 alle
21.00, cena compresa, nonché a finesettimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (o dalla mattina alle ore 10.00 in periodo di vacanza) fino alla domenica alle 21, con pernottamento del sabato notte presso il padre e salva la possibilità di pernottamento anche la domenica durante il periodo estivo;
si precisa che nelle settimane in cui il weekend i figli staranno col padre essi pernotteranno presso di lui anche la notte del venerdì; salvo diverso accordo, la madre accompagnerà i figli presso il padre il pomeriggio del martedì
e sarà il padre a riaccompagnarli la sera nonché ad andarli a prendere e riaccompagnarli nelle ulteriori giornate;
Pagina 8 festività alternate con la precisazione che durante il periodo natalizio, ad anni alterni quando la ricorrente si reca in Campania presso i familiari, ella potrà portare con sé i minori per tutto il periodo della sua permanenza;
• Dispone a carico del resistente un assegno di euro 300,00 mensili complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 175,00 per ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della ricorrente, oltre 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da linee guida del CNF;
• Prende atto dell'impegno del resistente di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della ricorrente nonché di corrispondere mensilmente la metà delle spese condominiali alla ricorrente medesima;
• Prende atto dell'impegno della ricorrente di restituire l'elettrodomestico “ET” al resistente nonché di procedere immediatamente alla voltura delle utenze della casa coniugale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
08.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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