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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38384/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALMITESSA Parte_1 C.F._1
MARIA INNOCENZA, elettivamente domiciliato in VIA DEL MASCHERINO, 72 00193
ROMApresso il difensore avv. PALMITESSA MARIA INNOCENZA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICODEMI Controparte_1 C.F._2 ROBERTO e dell'avv. CELLETTI GIORGIA ( ) VIALE DEI QUATTRO C.F._3
VENTI 136 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE DEI QUATTRO VENTI 136 ROMApresso il difensore avv. NICODEMI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FONDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FONDI SALVATORE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla premessa di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Francesco Catel 60, piano 4, scala C, int. 13 interessato da fenomeni infiltrativi provenienti sia dalla sovrastante terrazza facente parte dell'appartamento interno 17 di proprietà di , sia dall'impianto di riscaldamento Controparte_1 condominiale, come accertato dal CTU nominato nel procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. e concluso con ordinanza di accoglimento del 21.6.2023, tanto premesso, conveniva in giudizio ed il , per ivi sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno nella misura di euro 2352,81 a titolo di costi necessari per il ripristino della pagina 1 di 3 camera da letto, euro 10000,00 per il danno patrimoniale conseguente al mancato godimento dell'immobile ed euro 5000,00 per danno non patrimoniale, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della Controparte_1 definizione del procedimento di mediazione pendente ed eccepiva la inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e la sua infondatezza, domandandone il rigetto, con vittoria di spese di lite da distrarre.
Si costituiva, altresì, il , il quale contestava la propria Controparte_3 legittimazione passiva e rilevava l'infondatezza delle avverse domande, concludendo per il loro rigetto, con vittoria di spese di lite. La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
Dalla CTU espletata secondo un condivisibile iter logico argomentativo nel corso del procedimento ex art. 1172 c.c. dall'architetto è emersa la presenza di segni di infiltrazioni sia 1) sulla Controparte_4 parete esterna della camera da letto dal lato della cucina, dovuti alla rottura dell'impianto di riscaldamento condominiale, sia 2) sul soffitto della camera da letto, lungo la parete esterna dal lato opposto a quello della cucina, conseguenti ad una problematica sulla pavimentazione e sull'impermeabilizzazione del terrazzo soprastante di proprietà del sig. CP_1
Dei danni sub 1) risponde in via esclusiva il , mentre dei danni sub 2) rispondono in CP_3 concorso entrambi i convenuti con ripartizione, tra i medesimi, secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c. , e tanto alla luce dell'art. 2051 c.c., il quale, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, inteso anche quale fatto ascrivibile al terzo, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. L'operatività di siffatto principio vale, in particolare, anche in ordine ai danni provenienti dalla terrazza, potendosi a tal fine richiamare il principio espresso dalle Sezioni
Unite, con sentenza n. 9446/2016, secondo cui la responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà o di uso esclusivo fa capo, secondo la ripartizione mutuata dall'art. 1226 c.c., sia al soggetto che del lastrico solare abbia l'uso esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia del nel caso in cui questi ometta di attivare gli obblighi al medesimo facenti capo, ex artt. CP_3 1130 e 1135 c.c., in assenza di prova della riconducibilità del fatto all'uno o all'altro, tenuto conto che l'esecuzione degli interventi di riparazione o ricostruzione richiede la necessaria collaborazione di entrambi e considerato che nella specie non è emersa l'ascrivibilità del danno a fatti ovvero ad omissioni solo del piuttosto che del o viceversa. La circostanza che la terrazza CP_1 CP_3 del serva solo una limitata porzioni di immobili del Condominio e non quest'ultimo nella sua CP_1 interezza, come dal Condominio eccepito, non pregiudica la legittimazione in questa sede di tutto il consesso condominiale che è costituito come unica entità, trattandosi di questione che rileva esclusivamente in tema di riparto interno di spese tra i condomini.
In ordine ai danni ed al loro ammontare, deve essere certamente risarcito il danno in misura pari ai costi necessari per il ripristino della camera da letto danneggiata condivisibilmente liquidati dal CTU in ragione di € 1.928,53 oltre iva di legge, pari ad € 2.352,81 iva compresa. Consegue che essendo stata effettuata una liquidazione unitaria per le ipotesi sub 1) e sub 2) indicate in premessa, in difetto di allegazioni e riscontri contrari offerti dalle parti, l'importo va posto per la metà a carico del e per la residua metà a carico di entrambi i convenuti in solido nei confronti CP_3 dell'attrice e tra i medesimi nella misura di un terzo e due terzi rispettivamente a carico del e CP_1 del , secondo il criterio dettato dall'art. 1126 c.c. CP_3
pagina 2 di 3 Quanto alle residue voci di danno invocate, non può trovare riconoscimento quella afferente al mancato utilizzo dell'immobile, avendo il CTU accertato, con conclusioni condivisibili, in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da adeguata motivazione e prive di vizi logici, che le infiltrazioni erano di “lieve entità” e, peraltro, non attive già all'atto dei sopralluoghi, con la conseguenza che va escluso che le infiltrazioni abbiano avuto un'efficacia causale sull'utilizzo dell'appartamento, pregiudicandolo, come sostenuto dalla parte attrice.
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda della avente ad oggetto il danno non Pt_1 patrimoniale, non essendo meritevoli della tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, in quanto, affinché possa essere risarcita, la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, circostanze nella specie nemmeno allegate, oltre che non provate dalla parte attrice. Nella specie, peraltro, l'allegato stato di disagio, ansia e depressione non può ritenersi conseguenza dei fenomeni infiltrativi, i quali – sia pur danneggiando l'immobile – non lo avevano reso inagibile, così come la circostanza che l'attrice sia stata, in ipotesi, privata del riscaldamento condominiale non appare ascrivibile al alla luce CP_3 della documentazione depositata, da cui risulta la difficoltà della ditta manutentrice e dell'amministratore di procedere all'accensione del riscaldamento a causa, invero, della condotta non collaborativa dell'attrice.
Le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dei convenuti che vi hanno dato causa e sono liquidate ai minimi, in considerazione della natura documentale della causa e dell'accoglimento delle domande in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i medesimi al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 2352,81 iva compresa, di cui la metà a carico del e la residua metà a carico in solido di entrambi i convenuti, tra i CP_3 medesimi da ripartire per un terzo a carico del e per due terzi a carico del CP_1
CP_3
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38384/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALMITESSA Parte_1 C.F._1
MARIA INNOCENZA, elettivamente domiciliato in VIA DEL MASCHERINO, 72 00193
ROMApresso il difensore avv. PALMITESSA MARIA INNOCENZA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICODEMI Controparte_1 C.F._2 ROBERTO e dell'avv. CELLETTI GIORGIA ( ) VIALE DEI QUATTRO C.F._3
VENTI 136 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIALE DEI QUATTRO VENTI 136 ROMApresso il difensore avv. NICODEMI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FONDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FONDI SALVATORE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla premessa di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Francesco Catel 60, piano 4, scala C, int. 13 interessato da fenomeni infiltrativi provenienti sia dalla sovrastante terrazza facente parte dell'appartamento interno 17 di proprietà di , sia dall'impianto di riscaldamento Controparte_1 condominiale, come accertato dal CTU nominato nel procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. e concluso con ordinanza di accoglimento del 21.6.2023, tanto premesso, conveniva in giudizio ed il , per ivi sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno nella misura di euro 2352,81 a titolo di costi necessari per il ripristino della pagina 1 di 3 camera da letto, euro 10000,00 per il danno patrimoniale conseguente al mancato godimento dell'immobile ed euro 5000,00 per danno non patrimoniale, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della Controparte_1 definizione del procedimento di mediazione pendente ed eccepiva la inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e la sua infondatezza, domandandone il rigetto, con vittoria di spese di lite da distrarre.
Si costituiva, altresì, il , il quale contestava la propria Controparte_3 legittimazione passiva e rilevava l'infondatezza delle avverse domande, concludendo per il loro rigetto, con vittoria di spese di lite. La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
Dalla CTU espletata secondo un condivisibile iter logico argomentativo nel corso del procedimento ex art. 1172 c.c. dall'architetto è emersa la presenza di segni di infiltrazioni sia 1) sulla Controparte_4 parete esterna della camera da letto dal lato della cucina, dovuti alla rottura dell'impianto di riscaldamento condominiale, sia 2) sul soffitto della camera da letto, lungo la parete esterna dal lato opposto a quello della cucina, conseguenti ad una problematica sulla pavimentazione e sull'impermeabilizzazione del terrazzo soprastante di proprietà del sig. CP_1
Dei danni sub 1) risponde in via esclusiva il , mentre dei danni sub 2) rispondono in CP_3 concorso entrambi i convenuti con ripartizione, tra i medesimi, secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c. , e tanto alla luce dell'art. 2051 c.c., il quale, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, inteso anche quale fatto ascrivibile al terzo, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. L'operatività di siffatto principio vale, in particolare, anche in ordine ai danni provenienti dalla terrazza, potendosi a tal fine richiamare il principio espresso dalle Sezioni
Unite, con sentenza n. 9446/2016, secondo cui la responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà o di uso esclusivo fa capo, secondo la ripartizione mutuata dall'art. 1226 c.c., sia al soggetto che del lastrico solare abbia l'uso esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia del nel caso in cui questi ometta di attivare gli obblighi al medesimo facenti capo, ex artt. CP_3 1130 e 1135 c.c., in assenza di prova della riconducibilità del fatto all'uno o all'altro, tenuto conto che l'esecuzione degli interventi di riparazione o ricostruzione richiede la necessaria collaborazione di entrambi e considerato che nella specie non è emersa l'ascrivibilità del danno a fatti ovvero ad omissioni solo del piuttosto che del o viceversa. La circostanza che la terrazza CP_1 CP_3 del serva solo una limitata porzioni di immobili del Condominio e non quest'ultimo nella sua CP_1 interezza, come dal Condominio eccepito, non pregiudica la legittimazione in questa sede di tutto il consesso condominiale che è costituito come unica entità, trattandosi di questione che rileva esclusivamente in tema di riparto interno di spese tra i condomini.
In ordine ai danni ed al loro ammontare, deve essere certamente risarcito il danno in misura pari ai costi necessari per il ripristino della camera da letto danneggiata condivisibilmente liquidati dal CTU in ragione di € 1.928,53 oltre iva di legge, pari ad € 2.352,81 iva compresa. Consegue che essendo stata effettuata una liquidazione unitaria per le ipotesi sub 1) e sub 2) indicate in premessa, in difetto di allegazioni e riscontri contrari offerti dalle parti, l'importo va posto per la metà a carico del e per la residua metà a carico di entrambi i convenuti in solido nei confronti CP_3 dell'attrice e tra i medesimi nella misura di un terzo e due terzi rispettivamente a carico del e CP_1 del , secondo il criterio dettato dall'art. 1126 c.c. CP_3
pagina 2 di 3 Quanto alle residue voci di danno invocate, non può trovare riconoscimento quella afferente al mancato utilizzo dell'immobile, avendo il CTU accertato, con conclusioni condivisibili, in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da adeguata motivazione e prive di vizi logici, che le infiltrazioni erano di “lieve entità” e, peraltro, non attive già all'atto dei sopralluoghi, con la conseguenza che va escluso che le infiltrazioni abbiano avuto un'efficacia causale sull'utilizzo dell'appartamento, pregiudicandolo, come sostenuto dalla parte attrice.
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda della avente ad oggetto il danno non Pt_1 patrimoniale, non essendo meritevoli della tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, in quanto, affinché possa essere risarcita, la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, circostanze nella specie nemmeno allegate, oltre che non provate dalla parte attrice. Nella specie, peraltro, l'allegato stato di disagio, ansia e depressione non può ritenersi conseguenza dei fenomeni infiltrativi, i quali – sia pur danneggiando l'immobile – non lo avevano reso inagibile, così come la circostanza che l'attrice sia stata, in ipotesi, privata del riscaldamento condominiale non appare ascrivibile al alla luce CP_3 della documentazione depositata, da cui risulta la difficoltà della ditta manutentrice e dell'amministratore di procedere all'accensione del riscaldamento a causa, invero, della condotta non collaborativa dell'attrice.
Le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dei convenuti che vi hanno dato causa e sono liquidate ai minimi, in considerazione della natura documentale della causa e dell'accoglimento delle domande in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti, condanna i medesimi al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 2352,81 iva compresa, di cui la metà a carico del e la residua metà a carico in solido di entrambi i convenuti, tra i CP_3 medesimi da ripartire per un terzo a carico del e per due terzi a carico del CP_1
CP_3
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3