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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 822 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VELLA BASILIO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal dott. GUARRAGI LEONARDO, giusta delega depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 19.3.24 proponeva ricorso ex art. 445 bis cpc Parte_1
a seguito di revoca dell'assegno per invalidità civile con provvedimento del 30 novembre 2023.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, a seguito di reiterata assenza alla visita peritale e di invito del Giudice ad interloquire in ordine all'interesse ad agire, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
*
Il ricorso è inammissibile. Deve darsi atto che la difesa resistente ha dichiarato, con le note depositate per l'udienza del 15.1.25, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall' art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale di un interesse
1 sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (Cons. St. 10.1.2012, n. 16). Proprio perché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, l'accertamento dell'interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'articolo in commento, va effettuato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. 3060/2002; Cass. 10708/1993); l'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. 15084/2006).
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate visto l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 15/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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