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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2024, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19/9/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15838/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. ad Afragola(NA) il 29.11.1950 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Ciarfa, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992 art. 3 co.1, non riconosciuti a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
1 Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 17 dicembre 2023, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o CP_1 da altra data accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per il ricorrente un'invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa nella misura del 100% dalla domanda amministrativa e non ha i requisiti previsti per l'indennità di accompagnamento in quanto deambula autonomamente e compie regolarmente gli atti quotidiani della vita ed è persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai c.
1. art. 3 della Legge 104/92, (SUPERIORE AI 2/3).
A ben vedere, quindi, le doglianze sono prive di fondamento. Invero, le valutazioni, anche in riferimento ai certificati, e le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
2 Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) conferma le conclusioni rese dal CTU nella fase di opposizione A.T.P.;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3975 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 23/9/2024 Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino
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