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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3098 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avvocati Pier Luigi Panici e Ilaria Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 417/2024 pubblicata in data 24/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il Parte_1 licenziamento intimatogli dalla in data 10/10/2022 per mancato superamento Parte_2 del periodo di prova con richiesta di accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la resistente in data 7/4/2022 e ordine di reintegra nel posto CP_ di lavoro con condanna dell' resistente al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle ordinarie retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di licenziamento sino alla reintegrazione sulla base di € 5.182,24 mensili oltre rateo di 13ª mensilità e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Avverso tale sentenza presentava tempestivo appello fondato Parte_1 Parte_1 su più motivi.
Part La si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, già dipendente a tempo indeterminato, quale dirigente medico, della aveva agito in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi, previo Parte_2 accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 7/4/2022, la nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli dall'ente datore in data 10/10/2022 per mancato superamento del periodo di prova con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna dell'ente resistente al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle ordinarie retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione sulla base di € 5.182,24 mensili oltre rateo di 13ª mensilità e condanna versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Il Tribunale, rilevato come dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio emergesse la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento impugnato unicamente in ragione della nullità del patto di prova previsto all'art. 3 del contratto di assunzione, in quanto privo della indicazione delle mansioni oggetto dell'esperimento, affermava l'infondatezza del ricorso.
Evidenziava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in ragione della speciale normativa di riferimento, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova avvenendo ciò ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro e come pertanto dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto all'espletamento della prova e delle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare quelle conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso evidenziando altresì la diversità delle modalità di costituzione del rapporto di lavoro pubblico (obbligatoriamente all'esito di procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale) rispetto a quello privato.
Escludeva pertanto, in applicazione di tali principi, che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro intercorso tra le parti in causa potesse ritenersi nullo per mancata specifica indicazione delle mansioni affidate al lavoratore, non essendo tale indicazione richiesta dalla speciale normativa applicabile in materia di pubblico impiego e rilevando altresì come, del resto, l'odierno appellante non potesse non conoscere le mansioni sulle quali verteva la prova, avendo partecipato alla procedura concorsuale, presupposta all'assunzione, proprio per il profilo di Dirigente Medico (Disciplina Chirurgica Generale).
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti nonostante laa mancata indicazione delle mansioni oggetto della prova con conseguente assenza di causa di tale pattuizione.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva affermato come la conoscenza dell'oggetto della prova fosse già assicurata dalle regole che governano l'instaurazione del rapporto e come il ricorrente non potesse non conoscere le mansioni sulle quali verteva la prova, avendo partecipato alla procedura concorsuale, affermazioni di cui sosteneva l'erroneità evidenziando come la controversia avesse ad oggetto non la sua mancata conoscenza del ruolo e delle funzioni che avrebbe dovuto svolgere bensì delle mansioni oggetto dell'esperimento di prova in modo da poter contestare in concreto il mancato superamento della prova stessa.
Evidenziava come le mansioni oggetto di prova non fossero indicate in nessuna fonte tra quelle richiamate dal Tribunale e come tale carenza non fosse colmata nemmeno dal richiamo alla procedura concorsuale non essendo stato prodotto in atti il bando di gara.
Lamentava inoltre di avere avuto la possibilità di conoscere il giudizio espresso dal dottor solo il 14/2/2023, data di redazione della relativa scheda, e quindi quattro mesi dopo Per_1 il recesso e 45 giorni dopo il deposito del ricorso seguito alla impugnativa del licenziamento).
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione della normativa che impone all'assunzione dei vincitori di un concorso pubblico e sua elusione con patto di prova senza specificazione di mansioni e successivo licenziamento insindacabile e per erronea mancata riunione di procedimenti connessi.
Evidenzia come, essendo stato assunto in quanto vincitore del concorso pubblico, le sue qualità professionali, la sua preparazione e la sua idoneità alle mansioni da svolgere fossero già state oggetto di positiva valutazione in tale sede e come senza la specifica indicazione delle mansioni il patto di prova fosse privo di causa ovvero di oggetto con conseguente impossibilità di un controllo giudiziario in ordine all'esito dell'esperimento.
Contesta inoltre la gravata sentenza ove aveva mancato di riunire il presente processo con quello, successivamente instaurato dallo stesso appellante con ricorso depositato il 05/07/2023 al fine di impugnare sia la sanzione disciplinare di 3 giorni di sospensione dal servizio irrogatagli con lettera del 26/09/2022 (richiamata nella lettera di licenziamento), sia la scheda di valutazione professionale redatta in data 14/02/2023 dal dott. Per_2 evidenziando come tale riunione fosse doverosa trattandosi di cause strettamente connesse e pendenti avanti lo stesso giudice. È opportuno osservare, preliminarmente, che non può darsi seguito alle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine alla mancata riunione da parte del giudice di prime cure del presente giudizio con quello successivamente instaurato dallo stesso appellante al fine di impugnare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del 26/09/2022 e la scheda di valutazione professionale redatta in data 14/02/2023 nell'ambito della procedura valutativa ex artt. 55 e ss. C.C.N.L. Area Sanità, richiesta di riunione già espressamente respinta dal Tribunale, con ordinanza riservata in data 11/07/2023, in ragione del ritardo nella trattazione della controversia che il provvedimento richiesto avrebbe determinato.
Trattasi infatti di provvedimento avente, com'è noto, natura discrezionale e meramente ordinatoria e in quanto tale non suscettibile di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari e non sindacabile in sede di gravame (in tal senso Cass. n. 7183 del 16/05/2002, Cass. n. 9906 del 20/07/2001 e Cass. n. 9785 del 16/09/1995) non essendo peraltro l'omessa riunione di cause connesse potersi reputarsi sanzionabile con la nullità della gravata sentenza.
Deve peraltro rilevarsi che le cause in questione non potrebbero nemmeno reputarsi strettamente connesse, non potendo in particolare attribuirsi all'esito della causa successivamente instaurata dall'appellante (ove in particolare contesta la legittimità della sanzione disciplinare del 26/9/2022 e le valutazioni professionali di cui alla scheda del 14/1/2023) rilievo ai fini della definizione della presente controversia, fondata quest'ultima, così come sarà evidenziato in seguito, esclusivamente sulla asserita nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in quanto privo di indicazione delle mansioni da svolgere, profilo quest'ultimo di natura formale su cui non possono influire, evidentemente, eventuali contestazioni in ordine alla professionalità dell'odierno appellante e della sanzionabilità sotto il profilo disciplinare dei comportamenti tenuti in tale periodo.
Non risultano del resto essere state oggetto di compiuta contestazione nel merito, nel ricorso di primo grado, le motivazioni contenute nel provvedimento di recesso del 10/10/2022, fondate queste ultime, peraltro, non solo sulla irrogazione del citato provvedimento disciplinare del 26/09/2022 ma anche sulla relazione del dott. n. Per_2
48589 del 4/10/2022 (richiamata nella lettera di recesso ed evidentemente diversa dalla scheda di valutazione del 14/7/2023 oggetto di impugnazione nel giudizio successivamente instaurato dall'appellante) e su ulteriori considerazioni negative in ordine alla condotta del lavoratore e alla sua professionalità.
Tanto premesso entrambi i motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati.
L'appellante era stato assunto (con presa di servizio pacificamente avvenuta il Part 16/04/2022), a seguito di espletamento di procedura concorsuale, alle dipendenze della appellata, quale dirigente medico, specialità chirurgica generale, ed assegnato, quale prima destinazione provvisoria, all'Ospedale Padre Pio-Bracciano, con previsione nel contratto di lavoro di un periodo di prova di 6 mesi con le modalità di cui all'art. 12 C.C.N.L. 2016- 2018, Area Sanitaria - dirigenza medica e non medica. Il rapporto di lavoro in questione risulta essersi estinto in data 10/10/2022 per mancato superamento del periodo di prova.
Nella lettera di recesso del 10/10/2022, si dava atto della sottoposizione dell'odierno appellante ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione nei suoi confronti, con lettera del 26/9/2022, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione e dell'acquisizione in data 04/10/2022 (data del protocollo) di relazione del dott. Per_3
, Direttore della , con la quale quest'ultimo
[...] Parte_3 aveva effettuato considerazioni negative in ordine all'attività lavorativa dell'appellante nel corso del periodo di prova (con particolare riferimento alla condotta tenuta nel corso di un intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano e alla mancata ottemperanza all'invito del suddetto dirigente sanitario di produrre presso la struttura sanitaria la casistica operatoria prodotta nel corso degli anni al fine di valutare le sue effettive capacità tecniche dichiarate) e con la quale si esprimeva parere negativo in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché “giudicato non idoneo alle mansioni previste e poiché gli atteggiamenti assunti durante il periodo di prova hanno denotato “superficialità, negligenza e scarsa attenzione al ruolo affidato ad un Dirigente Medico del Servizio Sanitario Nazionale”.
Si osserva che l'odierno appellante, così come rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione non espressamente contestata) e così come del resto si evince con chiarezza dal complessivo contenuto del ricorso di primo grado, aveva fondato la sua impugnazione del licenziamento esclusivamente sulla invalidità del patto di prova per omessa indicazione delle mansioni.
Trattasi di vizio formale che l'odierno appellante ricollegava chiaramente alla violazione dell'art. 2096 c.c. e dal quale faceva derivare la nullità del patto di prova e, conseguentemente, del licenziamento impugnato.
Ne consegue l'inammissibilità nella presente fase di impugnazione di contestazioni in Part ordine al merito delle valutazioni poste dalla resistente a fondamento del mancato superamento del periodo di prova da parte dell'appellante, trattandosi vera e propria domanda nuova, tale da presupporre nuovi accertamenti in fatto, e la cui proposizione nella presente fase di impugnazione non può ritenersi consentita in ragione del divieto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c.
Tanto premesso si ritengono meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla infondatezza del citato profilo di contestazione.
Deve ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale, in ordine al doversi escludere la possibilità di ritenere nulla la previsione contrattuale del periodo di prova contenuta nel contratto stipulato tra le parti in assenza di specifica indicazione delle mansioni affidate al lavoratore, non essendo tale indicazione richiesta dalla speciale normativa applicabile in materia di pubblico impiego e senza che possa ritenersi applicabile l'ordinaria disciplina civilistica di cui all'art. 2096 c.c. essendo il rapporto di pubblico impiego disciplinato da una lex specialis, che deroga, rendendolo inapplicabile, l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma
L'assunzione nel pubblico impiego è infatti assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Si ritiene di aderire ai principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, principi richiamati anche nella gravata sentenza e che non si ha nella presente sede motivo di disattendere.
Co Si ribadiscono in particolare le considerazioni già effettuate dalla con la sentenza 32877 del 19/12/2018
“A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d.lgs. n. 29/1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.P.R. n. 487/1994, al quale rimanda l'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 17, rubricato «assunzioni in servizio», dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.
Rileva, poi, in questa sede anche il d.P.R. n. 761/1979, con il quale è stato disciplinato lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali, che all'art. 14, stabilisce termini e modalità della prova, imponendone lo svolgimento nelle mansioni affidate all'assunto «nei settori di lavoro ai quali viene assegnato» (comma 2) ed individuando i soggetti competenti a relazionare sull'attività svolta e ad esprimere il giudizio sull'esito dell'esperimento.
Quest'ultima disposizione per il personale dirigenziale del comparto sanità è stata disapplicata dall'art. 72 del CCNL 5.12.1996 (disapplicazione ribadita dalla tabella B allegata al d.lgs. n. 165/2001 - IV Sanità, punto 3, lett. d) che ha dettato, all'art. 15, la disciplina dell'assunzione in prova, poi integrata dall'art. 14 del CCNL 8.6.2000.
Alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato si deve ribadire il principio, già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale» (Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n. 21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova.
Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto” (cfr. Cass. n. 32877/2018 cit.).
Ne consegue l'infondatezza delle contestazioni effettuate a tale proposito dall'appellante, risultando irrilevante ai fini della validità della clausola contrattuale contestata, la mancata indicazione delle mansioni, non imposta dalla speciale disciplina prevista per il rapporto di pubblico impiego senza che, a fronte dell'onere espressamente previsto dalla normativa vigente, di sostenere il periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva del settore, possa darsi autonomo rilievo a tale proposito all'avvenuto superamento da parte dell'appellante, ai fini dell'assunzione, della relativa procedura concorsuale.
Non può del resto che convenirsi con quanto rilevato dal giudice di prime cure in ordine all'essere l'oggetto della prova sufficientemente individuabile con riferimento alla stessa qualifica di Dirigente medico (Disciplina Chirurgica Generale), qualifica che, del resto, non solo era stata attribuita all'odierno appellante all'esito del superamento della procedura concorsuale finalizzata alla sua assunzione ma anche espressamente indicata nello stesso contratto di lavoro stipulato tra le parti.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3098 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 avvocati Pier Luigi Panici e Ilaria Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 417/2024 pubblicata in data 24/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il Parte_1 licenziamento intimatogli dalla in data 10/10/2022 per mancato superamento Parte_2 del periodo di prova con richiesta di accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la resistente in data 7/4/2022 e ordine di reintegra nel posto CP_ di lavoro con condanna dell' resistente al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle ordinarie retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di licenziamento sino alla reintegrazione sulla base di € 5.182,24 mensili oltre rateo di 13ª mensilità e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Avverso tale sentenza presentava tempestivo appello fondato Parte_1 Parte_1 su più motivi.
Part La si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante, già dipendente a tempo indeterminato, quale dirigente medico, della aveva agito in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi, previo Parte_2 accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 7/4/2022, la nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli dall'ente datore in data 10/10/2022 per mancato superamento del periodo di prova con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna dell'ente resistente al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle ordinarie retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione sulla base di € 5.182,24 mensili oltre rateo di 13ª mensilità e condanna versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Il Tribunale, rilevato come dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio emergesse la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento impugnato unicamente in ragione della nullità del patto di prova previsto all'art. 3 del contratto di assunzione, in quanto privo della indicazione delle mansioni oggetto dell'esperimento, affermava l'infondatezza del ricorso.
Evidenziava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in ragione della speciale normativa di riferimento, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova avvenendo ciò ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro e come pertanto dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto all'espletamento della prova e delle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare quelle conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso evidenziando altresì la diversità delle modalità di costituzione del rapporto di lavoro pubblico (obbligatoriamente all'esito di procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale) rispetto a quello privato.
Escludeva pertanto, in applicazione di tali principi, che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro intercorso tra le parti in causa potesse ritenersi nullo per mancata specifica indicazione delle mansioni affidate al lavoratore, non essendo tale indicazione richiesta dalla speciale normativa applicabile in materia di pubblico impiego e rilevando altresì come, del resto, l'odierno appellante non potesse non conoscere le mansioni sulle quali verteva la prova, avendo partecipato alla procedura concorsuale, presupposta all'assunzione, proprio per il profilo di Dirigente Medico (Disciplina Chirurgica Generale).
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti nonostante laa mancata indicazione delle mansioni oggetto della prova con conseguente assenza di causa di tale pattuizione.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva affermato come la conoscenza dell'oggetto della prova fosse già assicurata dalle regole che governano l'instaurazione del rapporto e come il ricorrente non potesse non conoscere le mansioni sulle quali verteva la prova, avendo partecipato alla procedura concorsuale, affermazioni di cui sosteneva l'erroneità evidenziando come la controversia avesse ad oggetto non la sua mancata conoscenza del ruolo e delle funzioni che avrebbe dovuto svolgere bensì delle mansioni oggetto dell'esperimento di prova in modo da poter contestare in concreto il mancato superamento della prova stessa.
Evidenziava come le mansioni oggetto di prova non fossero indicate in nessuna fonte tra quelle richiamate dal Tribunale e come tale carenza non fosse colmata nemmeno dal richiamo alla procedura concorsuale non essendo stato prodotto in atti il bando di gara.
Lamentava inoltre di avere avuto la possibilità di conoscere il giudizio espresso dal dottor solo il 14/2/2023, data di redazione della relativa scheda, e quindi quattro mesi dopo Per_1 il recesso e 45 giorni dopo il deposito del ricorso seguito alla impugnativa del licenziamento).
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per violazione della normativa che impone all'assunzione dei vincitori di un concorso pubblico e sua elusione con patto di prova senza specificazione di mansioni e successivo licenziamento insindacabile e per erronea mancata riunione di procedimenti connessi.
Evidenzia come, essendo stato assunto in quanto vincitore del concorso pubblico, le sue qualità professionali, la sua preparazione e la sua idoneità alle mansioni da svolgere fossero già state oggetto di positiva valutazione in tale sede e come senza la specifica indicazione delle mansioni il patto di prova fosse privo di causa ovvero di oggetto con conseguente impossibilità di un controllo giudiziario in ordine all'esito dell'esperimento.
Contesta inoltre la gravata sentenza ove aveva mancato di riunire il presente processo con quello, successivamente instaurato dallo stesso appellante con ricorso depositato il 05/07/2023 al fine di impugnare sia la sanzione disciplinare di 3 giorni di sospensione dal servizio irrogatagli con lettera del 26/09/2022 (richiamata nella lettera di licenziamento), sia la scheda di valutazione professionale redatta in data 14/02/2023 dal dott. Per_2 evidenziando come tale riunione fosse doverosa trattandosi di cause strettamente connesse e pendenti avanti lo stesso giudice. È opportuno osservare, preliminarmente, che non può darsi seguito alle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine alla mancata riunione da parte del giudice di prime cure del presente giudizio con quello successivamente instaurato dallo stesso appellante al fine di impugnare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del 26/09/2022 e la scheda di valutazione professionale redatta in data 14/02/2023 nell'ambito della procedura valutativa ex artt. 55 e ss. C.C.N.L. Area Sanità, richiesta di riunione già espressamente respinta dal Tribunale, con ordinanza riservata in data 11/07/2023, in ragione del ritardo nella trattazione della controversia che il provvedimento richiesto avrebbe determinato.
Trattasi infatti di provvedimento avente, com'è noto, natura discrezionale e meramente ordinatoria e in quanto tale non suscettibile di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari e non sindacabile in sede di gravame (in tal senso Cass. n. 7183 del 16/05/2002, Cass. n. 9906 del 20/07/2001 e Cass. n. 9785 del 16/09/1995) non essendo peraltro l'omessa riunione di cause connesse potersi reputarsi sanzionabile con la nullità della gravata sentenza.
Deve peraltro rilevarsi che le cause in questione non potrebbero nemmeno reputarsi strettamente connesse, non potendo in particolare attribuirsi all'esito della causa successivamente instaurata dall'appellante (ove in particolare contesta la legittimità della sanzione disciplinare del 26/9/2022 e le valutazioni professionali di cui alla scheda del 14/1/2023) rilievo ai fini della definizione della presente controversia, fondata quest'ultima, così come sarà evidenziato in seguito, esclusivamente sulla asserita nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in quanto privo di indicazione delle mansioni da svolgere, profilo quest'ultimo di natura formale su cui non possono influire, evidentemente, eventuali contestazioni in ordine alla professionalità dell'odierno appellante e della sanzionabilità sotto il profilo disciplinare dei comportamenti tenuti in tale periodo.
Non risultano del resto essere state oggetto di compiuta contestazione nel merito, nel ricorso di primo grado, le motivazioni contenute nel provvedimento di recesso del 10/10/2022, fondate queste ultime, peraltro, non solo sulla irrogazione del citato provvedimento disciplinare del 26/09/2022 ma anche sulla relazione del dott. n. Per_2
48589 del 4/10/2022 (richiamata nella lettera di recesso ed evidentemente diversa dalla scheda di valutazione del 14/7/2023 oggetto di impugnazione nel giudizio successivamente instaurato dall'appellante) e su ulteriori considerazioni negative in ordine alla condotta del lavoratore e alla sua professionalità.
Tanto premesso entrambi i motivi di appello, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati.
L'appellante era stato assunto (con presa di servizio pacificamente avvenuta il Part 16/04/2022), a seguito di espletamento di procedura concorsuale, alle dipendenze della appellata, quale dirigente medico, specialità chirurgica generale, ed assegnato, quale prima destinazione provvisoria, all'Ospedale Padre Pio-Bracciano, con previsione nel contratto di lavoro di un periodo di prova di 6 mesi con le modalità di cui all'art. 12 C.C.N.L. 2016- 2018, Area Sanitaria - dirigenza medica e non medica. Il rapporto di lavoro in questione risulta essersi estinto in data 10/10/2022 per mancato superamento del periodo di prova.
Nella lettera di recesso del 10/10/2022, si dava atto della sottoposizione dell'odierno appellante ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione nei suoi confronti, con lettera del 26/9/2022, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione e dell'acquisizione in data 04/10/2022 (data del protocollo) di relazione del dott. Per_3
, Direttore della , con la quale quest'ultimo
[...] Parte_3 aveva effettuato considerazioni negative in ordine all'attività lavorativa dell'appellante nel corso del periodo di prova (con particolare riferimento alla condotta tenuta nel corso di un intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano e alla mancata ottemperanza all'invito del suddetto dirigente sanitario di produrre presso la struttura sanitaria la casistica operatoria prodotta nel corso degli anni al fine di valutare le sue effettive capacità tecniche dichiarate) e con la quale si esprimeva parere negativo in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché “giudicato non idoneo alle mansioni previste e poiché gli atteggiamenti assunti durante il periodo di prova hanno denotato “superficialità, negligenza e scarsa attenzione al ruolo affidato ad un Dirigente Medico del Servizio Sanitario Nazionale”.
Si osserva che l'odierno appellante, così come rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione non espressamente contestata) e così come del resto si evince con chiarezza dal complessivo contenuto del ricorso di primo grado, aveva fondato la sua impugnazione del licenziamento esclusivamente sulla invalidità del patto di prova per omessa indicazione delle mansioni.
Trattasi di vizio formale che l'odierno appellante ricollegava chiaramente alla violazione dell'art. 2096 c.c. e dal quale faceva derivare la nullità del patto di prova e, conseguentemente, del licenziamento impugnato.
Ne consegue l'inammissibilità nella presente fase di impugnazione di contestazioni in Part ordine al merito delle valutazioni poste dalla resistente a fondamento del mancato superamento del periodo di prova da parte dell'appellante, trattandosi vera e propria domanda nuova, tale da presupporre nuovi accertamenti in fatto, e la cui proposizione nella presente fase di impugnazione non può ritenersi consentita in ragione del divieto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c.
Tanto premesso si ritengono meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla infondatezza del citato profilo di contestazione.
Deve ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale, in ordine al doversi escludere la possibilità di ritenere nulla la previsione contrattuale del periodo di prova contenuta nel contratto stipulato tra le parti in assenza di specifica indicazione delle mansioni affidate al lavoratore, non essendo tale indicazione richiesta dalla speciale normativa applicabile in materia di pubblico impiego e senza che possa ritenersi applicabile l'ordinaria disciplina civilistica di cui all'art. 2096 c.c. essendo il rapporto di pubblico impiego disciplinato da una lex specialis, che deroga, rendendolo inapplicabile, l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma
L'assunzione nel pubblico impiego è infatti assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Si ritiene di aderire ai principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, principi richiamati anche nella gravata sentenza e che non si ha nella presente sede motivo di disattendere.
Co Si ribadiscono in particolare le considerazioni già effettuate dalla con la sentenza 32877 del 19/12/2018
“A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d.lgs. n. 29/1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.P.R. n. 487/1994, al quale rimanda l'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 17, rubricato «assunzioni in servizio», dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.
Rileva, poi, in questa sede anche il d.P.R. n. 761/1979, con il quale è stato disciplinato lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali, che all'art. 14, stabilisce termini e modalità della prova, imponendone lo svolgimento nelle mansioni affidate all'assunto «nei settori di lavoro ai quali viene assegnato» (comma 2) ed individuando i soggetti competenti a relazionare sull'attività svolta e ad esprimere il giudizio sull'esito dell'esperimento.
Quest'ultima disposizione per il personale dirigenziale del comparto sanità è stata disapplicata dall'art. 72 del CCNL 5.12.1996 (disapplicazione ribadita dalla tabella B allegata al d.lgs. n. 165/2001 - IV Sanità, punto 3, lett. d) che ha dettato, all'art. 15, la disciplina dell'assunzione in prova, poi integrata dall'art. 14 del CCNL 8.6.2000.
Alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato si deve ribadire il principio, già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale» (Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n. 21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova.
Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto” (cfr. Cass. n. 32877/2018 cit.).
Ne consegue l'infondatezza delle contestazioni effettuate a tale proposito dall'appellante, risultando irrilevante ai fini della validità della clausola contrattuale contestata, la mancata indicazione delle mansioni, non imposta dalla speciale disciplina prevista per il rapporto di pubblico impiego senza che, a fronte dell'onere espressamente previsto dalla normativa vigente, di sostenere il periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva del settore, possa darsi autonomo rilievo a tale proposito all'avvenuto superamento da parte dell'appellante, ai fini dell'assunzione, della relativa procedura concorsuale.
Non può del resto che convenirsi con quanto rilevato dal giudice di prime cure in ordine all'essere l'oggetto della prova sufficientemente individuabile con riferimento alla stessa qualifica di Dirigente medico (Disciplina Chirurgica Generale), qualifica che, del resto, non solo era stata attribuita all'odierno appellante all'esito del superamento della procedura concorsuale finalizzata alla sua assunzione ma anche espressamente indicata nello stesso contratto di lavoro stipulato tra le parti.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario