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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9726 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, domiciliato presso la Segreteria Tar Lazio Roma in Giustizia, Pec Registri;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di nullità, ovvero, l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS-, sottoscritto il 2.4.2025, reso noto il 7.7.2025 mediante pubblicazione sul portale telematico, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento del dm 2 aprile 2025 di rigetto della propria domanda di concessione della cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 11 gennaio 2022.
Con nota n. 13350 del 23 febbraio 2026 il Ministero dell’interno ha comunicato che, in data 20 febbraio 2026, è stato adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, trasmesso agli Organi competenti per la firma (versando in atti un estratto del decreto collettivo concessorio, recante il nominativo del solo ricorrente) e ha assunto, ai fini delle spese di lite, che il riesame è stato operato sulla base dei nuovi elementi emersi in sede processuale, rappresentati dal ricorrente, e in omaggio al principio cardine dell’effettività della tutela che orienta le decisioni del UD Amministrativo e che mira a realizzare l’utilità finale invocata in giudizio.
Con atto del 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dedotto che, in ragione della comunicazione del Ministero, opera il non luogo a procedere del ricorso, atteso il venir meno dell’interesse a ricorrere.
Nel corso dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto rappresentato, il Collegio ritiene di dover dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UD | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.