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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1937/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. D'AGO MAURIZIO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dal 1.5.2022, a seguito della revoca della prestazione in esame intervenuta in data 31.4.2022.
A tal fine, l'istante premetteva: che, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., recante R.G.
6957/2022, il sig. impugnava il verbale d'invalidità civile del 12/02/2022 con cui Pt_1
l riduceva la percentuale d'invalidità civile dall'80% al 67%, a seguito di domanda di CP_1
aggravamento del 25.01.2021; che, sulla base del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 21.11.2022, e notificato all' in data 10.3.2023, veniva CP_1
1 riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario della prestazione in esame con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 25.01.2021; che l riconosceva il pagamento dell'assegno di invalidità solo fino alla data della revoca sanitaria del 31.4.2022.
Ciò premesso, l'istante chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile CP_ a decorrere dalla domanda del 25.01.2021 e la condanna dell' al pagamento dei ratei con decorrenza dal 1.5.2022 (primo giorno del mese successivo alla revoca del
31.4.2022), il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
La domanda è infondata.
E' pacifico che nel precedente ricorso di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G.
6957/2022 dinanzi a questo stesso Tribunale, l'istante si è limitato ad impugnare il verbale sanitario del 12.2.2022, con cui era stato negato il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, a seguito di domanda di aggravamento del 25.01.2021.
Ebbene, a seguito della emissione del decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord (in atti) – che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario della prestazione fin dalla CP_ domanda amministrativa del 25.01.2021 – l ha corrisposto la prestazione in esame, come ammesso dallo stesso istante (v. ricorso sul punto) e ciò fino alla data della revoca del 31.4.2022 (revoca, peraltro, mai menzionata nel precedente giudizio di A.T.P., ex art. 445 bis c.p.c.).
Nulla è stato, invero, allegato in merito alla revoca della prestazione in esame intervenuta
– come ammesso in ricorso dallo stesso istante - in data 31.4.2022 (e mai impugnata).
Peraltro, non risulta nemmeno versata in atti la documentazione reddituale attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici per usufruire della prestazione in esame fin da tale data, non avendo parte ricorrente ottemperato all'ordine del giudice disposto in tal senso (v. ordinanza, in atti).
E, invero, era onere del ricorrente provare la sussistenza dei requisiti socio-reddituali per usufruire della prestazione in esame fin dal 31.4.2022.
Difetta, pertanto, anche la sussistenza del requisito socioeconomico, ossia del mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto fin dalla data della revoca.
Detta prova avrebbe dovuto essere fornita mediante produzione della documentazione reddituale del ricorrente (peraltro, richiesta da questo giudicante con ordinanza del
10.10.2024 e, poi, con successiva ordinanza del 10.01.2025).
A tale riguardo, è appena il caso di notare che non costituisce valida prova in giudizio della
2 sussistenza del requisito la dichiarazione contenuta nel modello AP70, in quanto documento unilateralmente formato dalla parte che intende valersene.
Ne consegue il rigetto della domanda.
La contumacia di parte resistente esclude statuizioni sulle spese legali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite
Aversa, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1937/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. D'AGO MAURIZIO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dal 1.5.2022, a seguito della revoca della prestazione in esame intervenuta in data 31.4.2022.
A tal fine, l'istante premetteva: che, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., recante R.G.
6957/2022, il sig. impugnava il verbale d'invalidità civile del 12/02/2022 con cui Pt_1
l riduceva la percentuale d'invalidità civile dall'80% al 67%, a seguito di domanda di CP_1
aggravamento del 25.01.2021; che, sulla base del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 21.11.2022, e notificato all' in data 10.3.2023, veniva CP_1
1 riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario della prestazione in esame con CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 25.01.2021; che l riconosceva il pagamento dell'assegno di invalidità solo fino alla data della revoca sanitaria del 31.4.2022.
Ciò premesso, l'istante chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile CP_ a decorrere dalla domanda del 25.01.2021 e la condanna dell' al pagamento dei ratei con decorrenza dal 1.5.2022 (primo giorno del mese successivo alla revoca del
31.4.2022), il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
La domanda è infondata.
E' pacifico che nel precedente ricorso di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G.
6957/2022 dinanzi a questo stesso Tribunale, l'istante si è limitato ad impugnare il verbale sanitario del 12.2.2022, con cui era stato negato il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, a seguito di domanda di aggravamento del 25.01.2021.
Ebbene, a seguito della emissione del decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord (in atti) – che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario della prestazione fin dalla CP_ domanda amministrativa del 25.01.2021 – l ha corrisposto la prestazione in esame, come ammesso dallo stesso istante (v. ricorso sul punto) e ciò fino alla data della revoca del 31.4.2022 (revoca, peraltro, mai menzionata nel precedente giudizio di A.T.P., ex art. 445 bis c.p.c.).
Nulla è stato, invero, allegato in merito alla revoca della prestazione in esame intervenuta
– come ammesso in ricorso dallo stesso istante - in data 31.4.2022 (e mai impugnata).
Peraltro, non risulta nemmeno versata in atti la documentazione reddituale attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici per usufruire della prestazione in esame fin da tale data, non avendo parte ricorrente ottemperato all'ordine del giudice disposto in tal senso (v. ordinanza, in atti).
E, invero, era onere del ricorrente provare la sussistenza dei requisiti socio-reddituali per usufruire della prestazione in esame fin dal 31.4.2022.
Difetta, pertanto, anche la sussistenza del requisito socioeconomico, ossia del mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto fin dalla data della revoca.
Detta prova avrebbe dovuto essere fornita mediante produzione della documentazione reddituale del ricorrente (peraltro, richiesta da questo giudicante con ordinanza del
10.10.2024 e, poi, con successiva ordinanza del 10.01.2025).
A tale riguardo, è appena il caso di notare che non costituisce valida prova in giudizio della
2 sussistenza del requisito la dichiarazione contenuta nel modello AP70, in quanto documento unilateralmente formato dalla parte che intende valersene.
Ne consegue il rigetto della domanda.
La contumacia di parte resistente esclude statuizioni sulle spese legali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite
Aversa, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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