Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4610/2024 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 4611/2024
R.G.
TRA
, , rappresentati e difesi come Parte_1 Parte_2
in atti dall'avv. Francesco Tozzi e dall'avv. Giuseppina Chiariello
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
1
Con ricorsi autonomamente proposti e successivamente riuniti, e Parte_1 [...]
hanno dedotto: Parte_2
-di aver lavorato, rispettivamente, il per il periodo dal 18.2.2020 al 30.6.2022 ed il Parte_1
per il periodo dal 15.7.2022 al 30.6.2022, quali, rispettivamente, facchino ed Parte_2
operaio con mansioni di addetti alla movimentazione merci di livello 6 del C.C.N.L.
in regime orario a tempo pieno per 39 ore settimanali alle Controparte_5
dipendenze della;
Controparte_1
-che la operava presso la piattaforma Ce.Di. OS di NA (CE) dove il CP_1
servizio movimentazione merci era stato appaltato da (società Controparte_4
controllata da a la quale subappaltava al Controparte_6 Controparte_3
, che, a sua volta, subappaltava il servizio alla propria consorziata Controparte_7
; CP_1
-di non aver mai ricevuto l'E.D.R.;
-di non aver ricevuto la retribuzione del mese di giugno 2022;
-di non aver mai ricevuto i ratei di 13esima e 14esima mensilità;
-di non aver ricevuto, tuttavia, all'atto del licenziamento le indennità di fine rapporto, tra cui ratei ferie e residuo TFR;
-la responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 d.lgs. 276/2003 tra le società convenute.
Per tali ragioni essi hanno adito codesto Tribunale e hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, delle seguenti somme lorde:
-euro 6.449,40 ; Parte_1
-euro 6.831,25 Parte_2
il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Con verbali di conciliazione sindacale del 30.7.2024 i ricorrenti raggiungevano un accordo avente ad oggetto il pagamento delle mensilità del mese di giugno 2022, dell'E.D.R. e dei
2 ratei di 13esima e 14esima mensilità esclusivamente con le società Controparte_3
ed con compensazione dei compensi professionali degli avvocati. Controparte_4
Pertanto, essi dichiaravano di voler proseguire il giudizio esclusivamente nei confronti degli altri due convenuti limitatamente al TFR e alle ferie non godute.
Le convenute e , ritualmente citate in giudizio, non Controparte_1 CP_7
si sono costituite e se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, applicati gli artt. 151 disp. att. c.p.c. e 274 c.p.c., lo scrivente ha riunito il giudizio recante n. 1411/2024 R.G. a quello con n. 1410/2024 R.G. e ha deciso la causa con sentenza.
Con riferimento alla conciliazione stragiudiziale avvenuta tra i ricorrenti e le società
[...]
ed e alla rinuncia parziale agli atti e all'azione, è Controparte_3 Controparte_4 opportuno rammentare che la rinuncia all'azione si differenzia dalla rinuncia agli atti disciplinata dall'art. 306 c.p.c. in quanto non necessita dell'accettazione di parte resistente.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
8387/1999, cfr. anche Cass. 18255/2004 e Cass. 12953/2014) secondo cui “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare. Per la rinuncia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui
3 integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18255/2004), inoltre, la rinuncia all'azione estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere in ordine a tale domanda.
A quanto precede consegue che avendo i ricorrenti rinunciato sia agli atti sia al diritto, la rinuncia all'azione prevale su quella agli atti;
di tal che si applica la relativa disciplina.
Deve, dunque, essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, giova, poi, rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al
4 criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Venendo alla responsabilità solidale, l'art. 29 del d.lgs. 276/2003, nel richiamare al primo comma la nozione legale di appalto, estende e rafforza la tutela per i lavoratori dell'appaltatore.
Questi ultimi, infatti, possono agire anche nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di crediti dell'appaltatore nei confronti del committente, purché l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
La norma è stata da ultimo prima modificata dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, poi, dall' articolo 28, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2014,
n. 175 ed infine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 17 marzo 2017,
n. 25, convertito senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017 n. 49.
La formulazione normativa applicabile ratione temporis prevede, dunque, che: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
È stata, invece, abrogata la norma nella parte in cui prevedeva il litisconsorzio processuale tra committente ed appaltatore nonché il beneficio di preventiva escussione “[Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
5 datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.]”.
La norma in questione, quindi, per la parte rimasta immutata, è maggiormente garantista per i lavoratori rispetto all'azione di cui all'art.1676 c.c., in quanto operante a prescindere dal credito eventualmente sussistente purché sia rispettato il termine di due anni per l'azione.
Con espresso riferimento al rapporto di subappalto, la Corte di cassazione ha precisato che:
“La tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2018, n.16259) .
In relazione, poi, al caso specifico dei lavoratori dipendenti delle società consorziate, la giurisprudenza di merito ha precisato che: “Il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini CP_2
del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il va considerato alla CP_2
stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto. Di conseguenza il lavoratore dipendente della società consorziata può far valere nei confronti del la responsabilità solidale del committente” (Tribunale CP_2
Roma sez. lav., 03/07/2018, n.5664).
Tanto premesso, volgendo i principi sopraesposti al caso di specie, occorre osservare quanto segue.
È documentalmente provato che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società cooperativa , rispettivamente, il per il periodo dal 18.2.2020 al 30.6.2022 CP_1 Parte_1
6 ed il per il periodo dal 15.7.2022 al 30.6.2022 (cfr. estratti contributivi e Parte_2
certificati C2 in atti).
Allo stesso modo, dalle buste paga depositate emerge che i ricorrenti sono stati impiegati sulla commessa (cfr. dicitura “Centro di costo” riportata sulle buste paga in CP_8 atti). L'impiego dei ricorrenti presso la piattaforma Ce.Di. OS di NA (CE) è comprovato, altresì, dalla missiva inviata dalla in data 22.6.2022 e destinata ai CP_1
lavoratori utilizzati nel servizio di movimentazione merci presso il Ce.Di. OS nonché dalla lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 16.6.2022 ricevuta dai ricorrenti in cui si menziona espressamente lo svolgimento del servizio di movimentazione merci in regime di appalto e subappalto presso la suddetta piattaforma. Quest'ultima, infatti, testualmente recita: “La presente per informarLa che il sub- Controparte_7
appaltatore del contratto di appalto per la movimentazione delle merci presso il Ce.Di.
OS di NA (CE), affidato alla dalla data del 01/01/2017, ha CP_9 concluso in data odierna con la – appaltatore dell'enunciato Controparte_3
contratto – a causa del mancato adeguamento della struttura tariffaria inidonea a coprire i costi dell'appalto stesso;
Atteso che la , in mancanza di altri committenti CP_1 ovvero altre commesse, non è più in grado di proseguire l'attività aziendale, dolenti Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal
01.07.2022.”
A questo punto, sulla base degli atti di causa, il rapporto tra le convenute può essere ricostruito nei seguenti termini: la società committente ha appaltato il Controparte_4
servizio di movimentazione merci presso la piattaforma Ce.Di. OS di NA (CE) alla società la quale ha subappaltato il servizio al Controparte_3 [...]
che, a sua volta, lo ha subappaltato alla sua società consorziata cooperativa CP_7
. CP_1
I ricorrenti, pertanto, assumono il mancato pagamento del TFR e del saldo delle ferie residue, ed agiscono esclusivamente nei confronti della e della CP_1 Controparte_1
CP_7
Con riguardo al TFR vantato dai ricorrenti, dagli atti di causa risulta che lo stesso è stato accantonato al Fondo di Tesoreria da parte dell' . In argomento, è intervenuta CP_10 CP_1 di recente la Corte di cassazione, la quale ha enunciato i seguenti principi: “Mette conto, anzitutto, ricordare che la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal
7 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso CP_10
la tesoreria dello Stato", con modalità di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756".
Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al CP_11
debba affluire mensilmente un "contributo" a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120
c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs.
n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal (...) limitatamente alla quota CP_11
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla l. n.
296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente al comma 2 che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del salvo conguaglio, da valersi CP_11
prioritariamente sui contributi dovuti al riferiti al mese di erogazione della CP_11
prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che "l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro
è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso".
8 Da quanto teste' esposto, e segnatamente dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede per la prestazione in esame la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della l.
n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.:
e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata CP_11
quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti convenirsi con l' ricorrente nel rilievo che la L. n. 296 del 2006 abbia CP_12
all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al
Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"; né in contrario potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione teste' cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e
9 volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756 bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare al comma 5 che i datori di lavoro indicati nella l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva". E, diversamente da quanto ritenuto nella sua requisitoria dal Pubblico ministero, pare al Collegio che l'insieme di tali previsioni si spieghi solo con l'intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori.
Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal
Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
10 contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del
2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma
758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del
"contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma
756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal è una prestazione CP_11
previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..
Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009). Mentre, sotto altro profilo, è appena il caso di notare che in nessun modo le anzidette conclusioni appaiono suscettibili di porre dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento giuridico del TFR corrisposto dai datori di lavoro non tenuti all'applicazione della l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss.: l'istituzione di forme di previdenza obbligatorie rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, che ben può ritenere, in relazione all'importanza economica di flussi di reddito cospicui come quelli concernenti il risparmio forzoso a fini previdenziali delle imprese con cinquanta o più dipendenti, di attrarli nell'orbita della disciplina pubblicistica;
e in quest'ottica, eventuali dubbi di legittimità costituzionale potrebbero a tutto concedere residuare per la diversa tutela accordata ai lavoratori dipendenti di imprese non altrettanto grandi, per i quali tuttavia soccorre, ricorrendone le condizioni, la supplenza del Fondo di garanzia di cui alla citata L. n. 297 del 1982.
11 Le suesposte considerazioni, oltre a evidenziare l'errore in diritto della sentenza impugnata per aver affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di tesoreria, trattandosi, come detto, di prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. e dunque assoggettata alle previsioni di cui alla l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, danno conto dell'impossibilità di assicurare continuità ai principi di diritto espressi da Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del
2019 e da Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021, già citate: da quanto anzidetto, infatti, risulta evidente, per un verso, che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso” (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2023, (ud. 24/05/2023, dep. 22/08/2023),
n.25035).
Orbene, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte innanzi riportato, nel caso di specie è opportuno evidenziare che la società datrice ha più di 50 dipendenti (cfr. CP_1
visura camerale in atti) e che i rapporti lavoro dei ricorrenti sono sorti in data successiva al
1.1.2007. Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato di aver aderito ad altri fondi di previdenza complementare, trovando applicazione la disciplina in materia di Fondo di
Tesoreria, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' e ciò anche in CP_10
caso di mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso da parte del datore. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso con riferimento alla domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento dell'importo residuo di TFR.
Venendo alle ferie residue, ai ricorrenti deve essere corrisposto il pagamento di quelle maturate, indicate nella busta paga di maggio 2022, a cui va aggiunto il rateo maturato nel mese di giugno 2022. Al riguardo, tuttavia, l'unico soggetto obbligato al relativo pagamento
è la società datrice non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 29 d.lgs CP_1
276/2003 con riferimento ai crediti inerenti alle ferie non godute. Sul punto, infatti, la
12 giurisprudenza ha stabilito che: “è costante l'affermazione che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi (cfr. Cass.
19/05/2016 n. 10354 ed altre successive v. recentemente Cass. 18/09/2019 n. 23303) e la
Corte territoriale non si è affatto confrontata con tale questione, che pure risulta esserle stata posta, ed è perciò incorsa nel vizio denunciato di omessa motivazione e, comunque, nella violazione delle disposizioni denunciate con il terzo motivo di ricorso. In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n.
18707). La locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2022, (ud. 23/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5247).
13 Per quanto riguarda il quantum debeatur, prendendo a parametro i conteggi formulati dai ricorrenti sulla base delle buste paga di maggio 2022 e del CCNL di categoria, coerenti con il dato normativo, immuni da vizi logici per ratei di ferie non godute e non specificatamente contestati dalle resistenti contumaci, la deve essere condannata Controparte_1
al pagamento in favore di del credito, per ratei di ferie non godute, di euro Parte_1
968,99 e in favore di di euro 1.999,73. Parte_2
Su tutte le predette somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass.
Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di pagamento della retribuzione del mese di maggio giugno 2022, dell'E.D.R. e dei ratei di 13esima e
14esima mensilità;
b) Accoglie parzialmente il ricorso;
c) Per l'effetto, condanna la società cooperativa al pagamento, per ratei di ferie CP_1
non godute, in favore di di euro 968,99 e in favore di Parte_1 Parte_2
di euro 1.999,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale
[...]
via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
d) Rigetta per il resto il ricorso;
e) Compensa le spese.
14 Aversa, 8.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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