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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. EL GU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5663 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LIPANI GABRIELE); Pt_1
– ricorrente –
CONTRO
, IN PERSONA DEI RISPETTIVI Controparte_1 LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, COSTITUITI A MEZZO DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento del Questore di Palermo del 20.03.2025 di rigetto dell'istanza di aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare di cittadino UE con contestuale revoca del titolo (notificato via PEC in data 09.04.2025).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate soltanto da parte ricorrente il
22.09.2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., a impugnato il provvedimento indicato in Pt_1 epigrafe, domandandone l'annullamento e chiedendo accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare Cittadino UE;
in via cautelare è stata chiesta e ottenuta la sospensione degli effetti del provvedimento con decreto del 16.05.2025.
2. Dall'istruttoria documentale risulta che il ricorrente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato – familiare di cittadini UE (n. , con primo rilascio 11.01.1990 e Nume_1 aggiornamento 08.02.2013; egli ha chiesto in data 23.06.2023 il mero aggiornamento/sostituzione del documento in conformità al Reg. (UE) 1157/2019.
3. Con comunicazione di avvio del 11.11.2024 la Questura preannunciava il rigetto per: (i) sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente e dichiarazione di adottabilità dei figli
(nota Tribunale per i Minorenni 21.10.2024); (ii) precedenti penali risalenti (lesioni colpose
1990; resistenza e lesioni 1998; maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio 2001; ingiuria 2003).
4. Con provvedimento 20.03.2025 la Questura rigettava l'istanza e revocava la carta, richiamando gli artt. 30, co. 1, lett. d), 4, co. 3 e 18-bis, co.
4-bis del d.lgs. 286/1998, nonché
l'art. 20 d.lgs. 30/2007 in tema di pericolosità sociale.
5. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, tra l'altro,
l'applicabilità dell'art. 5, co. 4, T.U.I. ("parallelismo" rilascio/rinnovo) e la natura ostativa della condanna ex art. 572 c.p. ai sensi degli artt. 4, co. 3, e 18-bis, co.
4-bis, T.U.I.
6. Il ricorrente ha documentato: proprietà dell'immobile di residenza in Caccamo, via Grillo 16
(atto notarile 13.12.2000); ingresso in Italia 03.09.1989, residenza stabile;
attività lavorativa regolare 2023–2024 (CU GRD Costruzioni 2023; CU Mondello Costruzioni s.r.l. 2024 con redditi € 10.819,92, contributi e ritenute); estratto conto INPS 23.12.2024; istanza NASpI
23.12.2024; invalidità civile 60% (verbale INPS 08.03.2023, decorrenza 14.07.2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla qualificazione del titolo e dell'istanza (diritto permanente;
aggiornamento meramente formale).
L'esame degli atti dimostra che titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato Pt_1
– familiare di cittadini UE (n. D625962; primo rilascio 11.01.1990; aggiornamento 08.02.2013)
e, dunque, di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 dir. 2004/38/CE e dell'art. 14
d.lgs. 30/2007. L'istanza del 23.06.2023 è stata proposta al solo fine di adeguare il supporto documentale al Reg. (UE) 1157/2019 (nuovo formato elettronico) e non di ottenere un nuovo titolo subordinato a verifica dei requisiti del Capo III della direttiva. Il par. 1 dell'art. 16 della direttiva dispone espressamente che il diritto permanente non è subordinato alle condizioni di cui al Capo III, mentre il par. 4 prevede che esso si perde soltanto per assenze superiori a due anni consecutivi dallo Stato ospitante, circostanza qui non ricorrente. Ne consegue che il richiamo dell'Amministrazione all'art. 5, co. 4, T.U.I. è improprio rispetto a un titolo UE permanente già posseduto dall'istante.
Ed ancora, l'art. 14 citato stabilisce che il diritto di soggiorno permanente, una volta maturato dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo, può essere perso in due casi, entrambi non sussistenti nel caso di specie:
a) Assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi (non verificatosi nel caso concreto).
b) Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 6 (insussistente per quanto si dirà infra).
2. Sul richiamo all'art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I. (presupposto familiare)
La Questura fonda parte della motivazione sull'asserito venir meno del presupposto familiare, evocando l'art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I., in ragione della sospensione della responsabilità genitoriale e della dichiarazione di adottabilità dei figli. A prescindere dal rilievo che la norma fa riferimento alla privazione (non alla sospensione) della potestà genitoriale, l'argomento resta inidoneo poiché il ricorrente è titolare di diritto permanente che, per sua natura, non dipende più dal mantenimento delle condizioni originarie del Capo III;
l'istanza riguardava un aggiornamento formale del documento, non il rilascio di un nuovo permesso per motivi familiari.
3. Sulle condanne penali risalenti e la pretesa “pericolosità attuale”
Il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'Amministrazione valorizzano condanne remote (1990–2007/2003) per trarne automaticamente un effetto ostativo ex artt. 4, co. 3, e 18-bis, co.
4-bis, T.U.I., nonché un giudizio di pericolosità sociale (art. 20 d.lgs.
30/2007). Tale impostazione contrasta con il paradigma eurounitario applicabile ai soggiornanti permanenti, secondo cui l'esistenza di condanne penali, di per sé, non giustifica l'adozione di provvedimenti limitativi: occorre dimostrare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico, all'esito di una valutazione individualizzata e proporzionata che tenga conto, tra l'altro, di durata del soggiorno, età, situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale, legami con il Paese di origine (art. 20 d.lgs. 30/2007; art. 28 dir. 2004/38/CE; CGUE, Grande Sezione, 2.5.2018, C-331/16 e
C-366/16). Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha svolto tale bilanciamento, omettendo di considerare: permanenza ultra-trentacinquennale in Italia, proprietà e residenza nell'immobile di Caccamo, via Grillo 16, attività lavorative regolari nel 2023–2024 con ritenute e contributi (CU GRD Costruzioni e Mondello Costruzioni s.r.l.; estratto conto INPS), istanza
NASpI del 23.12.2024, invalidità civile 60%.
Va, peraltro, rilevato che il medesimo titolo era stato aggiornato nel 2013 in presenza di gran parte dei precedenti penali oggi addotti;
l'attuale diniego si fonda sui medesimi antecedenti senza dar conto di alcun quid pluris in termini di attualità della minaccia.
4. Conclusione.
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare Cittadino UE.
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, al quadro normativo non univoco e all'oggettiva incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della disciplina eurounitaria in materia di aggiornamento dei titoli di soggiorno permanente, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente sopra Pt_1 generalizzato, all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare
Cittadino UE disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per quanto di competenza;
• 2) dichara integralmente compensate le spese di lite;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Palermo, 6 ottobre 2025
Il giudice EL GU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. EL GU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5663 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LIPANI GABRIELE); Pt_1
– ricorrente –
CONTRO
, IN PERSONA DEI RISPETTIVI Controparte_1 LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, COSTITUITI A MEZZO DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento del Questore di Palermo del 20.03.2025 di rigetto dell'istanza di aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare di cittadino UE con contestuale revoca del titolo (notificato via PEC in data 09.04.2025).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate soltanto da parte ricorrente il
22.09.2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., a impugnato il provvedimento indicato in Pt_1 epigrafe, domandandone l'annullamento e chiedendo accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare Cittadino UE;
in via cautelare è stata chiesta e ottenuta la sospensione degli effetti del provvedimento con decreto del 16.05.2025.
2. Dall'istruttoria documentale risulta che il ricorrente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato – familiare di cittadini UE (n. , con primo rilascio 11.01.1990 e Nume_1 aggiornamento 08.02.2013; egli ha chiesto in data 23.06.2023 il mero aggiornamento/sostituzione del documento in conformità al Reg. (UE) 1157/2019.
3. Con comunicazione di avvio del 11.11.2024 la Questura preannunciava il rigetto per: (i) sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente e dichiarazione di adottabilità dei figli
(nota Tribunale per i Minorenni 21.10.2024); (ii) precedenti penali risalenti (lesioni colpose
1990; resistenza e lesioni 1998; maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio 2001; ingiuria 2003).
4. Con provvedimento 20.03.2025 la Questura rigettava l'istanza e revocava la carta, richiamando gli artt. 30, co. 1, lett. d), 4, co. 3 e 18-bis, co.
4-bis del d.lgs. 286/1998, nonché
l'art. 20 d.lgs. 30/2007 in tema di pericolosità sociale.
5. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, tra l'altro,
l'applicabilità dell'art. 5, co. 4, T.U.I. ("parallelismo" rilascio/rinnovo) e la natura ostativa della condanna ex art. 572 c.p. ai sensi degli artt. 4, co. 3, e 18-bis, co.
4-bis, T.U.I.
6. Il ricorrente ha documentato: proprietà dell'immobile di residenza in Caccamo, via Grillo 16
(atto notarile 13.12.2000); ingresso in Italia 03.09.1989, residenza stabile;
attività lavorativa regolare 2023–2024 (CU GRD Costruzioni 2023; CU Mondello Costruzioni s.r.l. 2024 con redditi € 10.819,92, contributi e ritenute); estratto conto INPS 23.12.2024; istanza NASpI
23.12.2024; invalidità civile 60% (verbale INPS 08.03.2023, decorrenza 14.07.2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla qualificazione del titolo e dell'istanza (diritto permanente;
aggiornamento meramente formale).
L'esame degli atti dimostra che titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato Pt_1
– familiare di cittadini UE (n. D625962; primo rilascio 11.01.1990; aggiornamento 08.02.2013)
e, dunque, di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 dir. 2004/38/CE e dell'art. 14
d.lgs. 30/2007. L'istanza del 23.06.2023 è stata proposta al solo fine di adeguare il supporto documentale al Reg. (UE) 1157/2019 (nuovo formato elettronico) e non di ottenere un nuovo titolo subordinato a verifica dei requisiti del Capo III della direttiva. Il par. 1 dell'art. 16 della direttiva dispone espressamente che il diritto permanente non è subordinato alle condizioni di cui al Capo III, mentre il par. 4 prevede che esso si perde soltanto per assenze superiori a due anni consecutivi dallo Stato ospitante, circostanza qui non ricorrente. Ne consegue che il richiamo dell'Amministrazione all'art. 5, co. 4, T.U.I. è improprio rispetto a un titolo UE permanente già posseduto dall'istante.
Ed ancora, l'art. 14 citato stabilisce che il diritto di soggiorno permanente, una volta maturato dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo, può essere perso in due casi, entrambi non sussistenti nel caso di specie:
a) Assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi (non verificatosi nel caso concreto).
b) Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 6 (insussistente per quanto si dirà infra).
2. Sul richiamo all'art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I. (presupposto familiare)
La Questura fonda parte della motivazione sull'asserito venir meno del presupposto familiare, evocando l'art. 30, co. 1, lett. d), T.U.I., in ragione della sospensione della responsabilità genitoriale e della dichiarazione di adottabilità dei figli. A prescindere dal rilievo che la norma fa riferimento alla privazione (non alla sospensione) della potestà genitoriale, l'argomento resta inidoneo poiché il ricorrente è titolare di diritto permanente che, per sua natura, non dipende più dal mantenimento delle condizioni originarie del Capo III;
l'istanza riguardava un aggiornamento formale del documento, non il rilascio di un nuovo permesso per motivi familiari.
3. Sulle condanne penali risalenti e la pretesa “pericolosità attuale”
Il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'Amministrazione valorizzano condanne remote (1990–2007/2003) per trarne automaticamente un effetto ostativo ex artt. 4, co. 3, e 18-bis, co.
4-bis, T.U.I., nonché un giudizio di pericolosità sociale (art. 20 d.lgs.
30/2007). Tale impostazione contrasta con il paradigma eurounitario applicabile ai soggiornanti permanenti, secondo cui l'esistenza di condanne penali, di per sé, non giustifica l'adozione di provvedimenti limitativi: occorre dimostrare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico, all'esito di una valutazione individualizzata e proporzionata che tenga conto, tra l'altro, di durata del soggiorno, età, situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale, legami con il Paese di origine (art. 20 d.lgs. 30/2007; art. 28 dir. 2004/38/CE; CGUE, Grande Sezione, 2.5.2018, C-331/16 e
C-366/16). Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha svolto tale bilanciamento, omettendo di considerare: permanenza ultra-trentacinquennale in Italia, proprietà e residenza nell'immobile di Caccamo, via Grillo 16, attività lavorative regolari nel 2023–2024 con ritenute e contributi (CU GRD Costruzioni e Mondello Costruzioni s.r.l.; estratto conto INPS), istanza
NASpI del 23.12.2024, invalidità civile 60%.
Va, peraltro, rilevato che il medesimo titolo era stato aggiornato nel 2013 in presenza di gran parte dei precedenti penali oggi addotti;
l'attuale diniego si fonda sui medesimi antecedenti senza dar conto di alcun quid pluris in termini di attualità della minaccia.
4. Conclusione.
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare Cittadino UE.
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, al quadro normativo non univoco e all'oggettiva incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della disciplina eurounitaria in materia di aggiornamento dei titoli di soggiorno permanente, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente sopra Pt_1 generalizzato, all'aggiornamento della Carta di Soggiorno Elettronica per Familiare
Cittadino UE disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per quanto di competenza;
• 2) dichara integralmente compensate le spese di lite;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Palermo, 6 ottobre 2025
Il giudice EL GU