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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IA G. Di MA Presidente
2) dott. Michele De IA Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1461 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MA Masi presso il cui Parte_1 iano Stabile n.221, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentata e difeso dagli Avv.ti Lorenzo IA Dentici, Luigi Maini Lo CP_1 io Petta appellato all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2970/2024 il Tribunale G.L. di Palermo ha rigettato il ricorso con il quale ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla Parte_1
(a far data dal 29.5.2023). CP_1
o Giudice ha ritenuto, anzitutto, insussistente la violazione dell'art. 7 della legge n.300/1970. Nel merito, ha affermato: “deve osservarsi che dalla documentazione in atti emerge la sussistenza delle condotte contestate al lavoratore in quanto dal registro degli scontrini e dalla fattura intestata alla “Società Cooperativa Armonia e Amore” risulta che la merce indicata come “salumeria banco o.l.” e “formaggio gran moravia forme” è stata dapprima registrata per essere poi successivamente stornata;
inoltre dalla visione delle videoriprese (fornite in duplice copia nel presente giudizio e quindi visionabili dal ricorrente) risulta che tale merce è stata consegnata al cliente, di tal ché, la stessa non è stata pagata, unitamente ad altra merce lasciata incustodita sul bancone a lungo e poi consegnata senza essere registrata e pagata. Ed infatti, dopo che la merce era stata disposta sul banco e registrata, è stata consegnata ad altro dipendente della resistente, indi, dopo essere stata nuovamente prezzata, è stata posta sul carrello del cliente (che nel frattempo si era allontanato), quindi stornata, e, dopo il ritorno del cliente con un ulteriore carrello, veniva ripresa la registrazione dei prodotti ma, a seguito di una conversazione col cliente, il ricorrente si allontanava nuovamente con tale merce che, tuttavia, al rientro non veniva registrata ma posta insieme a quella già registrata, inoltre gli ulteriori prodotti di salumeria rimasti in cassa non venivano registrati ma venivano comunque consegnati al cliente, senza essere stati pagati”. Nel resto, ha rigettato le domande inerenti “al preteso espletamento di mansioni superiori” e al lavoro straordinario.
Pag.1 Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso depositato il Pt_1 14.12.2024 chiedendone la parziale riforma. Con unico motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “….inoltre dalla visione delle videoriprese (fornite in duplice copia nel presente giudizio e quindi visionabili dal ricorrente) risulta che tale merce è stata consegnata al cliente, di tal ché, la stessa non è stata pagata, unitamente ad altra merce lasciata incustodita sul bancone a lungo e poi consegnata senza essere registrata e pagata”. In particolare, pone in dubbio l'integrità “della prova documentale costituita dal videofilmato prodotto dalla società convenuta” all'uopo rilevando che la “vicenda è attualmente al vaglio della Magistratura in quanto i fatti di causa hanno generato anche denunce di natura penale”. Osserva che il 27.11.2023 presso la Procura della Repubblica di Palermo egli ha potuto “visionare – in compagnia del proprio legale di fiducia – il videofilmato prodotto dal datore di lavoro a comprova dell'asserito furto compiuto sul posto di lavoro” e che “il filmato prodotto dal datore di lavoro querelante e confluito nel fascicolo del P.M. … aveva una dimensione ben più ampia (circa 30 minuti come riferito dal Sig. ”. Parte_1
Che, “di contro, la copia della videoregistrazione che il datore di lavoro ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Palermo, era ben più corta”. Osserva che il “problema si sarebbe potuto risolvere visionando il video in contraddittorio tra le parti e i propri legali di fiducia, ma ciò non è avvenuto”; che il primo Giudice “avrebbe dovuto disporre l'acquisizione completa e la valutazione della videoregistrazione in contraddittorio tra le parti, affinché le stesse potessero fornire la loro versione suggerendo al magistrato la propria interpretazione delle immagini, restando poi lo stesso ovviamente libero di valutarne le circostanze, la ammissibilità e la rilevanza”. Sostiene di aver contestato “sin dal suo primo atto difensivo, costituito dalle difese scritte rese dopo la prima contestazione disciplinare sia il filmato come prova, sia i fatti che da esso il datore presumeva di aver desunto”. Richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui “...In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art.2712 del Codice civile, il
“disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal
“mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass.civ.n. 1033/2013)”. Afferma che “la contestazione … priva di efficacia probatoria la riproduzione fotografica, il video e l'audio”; che, quindi, la “riproduzione disconosciuta diviene così inutilizzabile e priva di alcuna efficacia probatoria, salva ovviamente la possibilità di riacquisire tale efficacia a seguito della sua escussione in contraddittorio tra le parti;
circostanza quest'ultima, di cui il ricorrente è stato privato”. Lamenta, che il Giudice del primo grado non ha ammesso i capitoli di prova con il legale rapp.te pro tempore della Coop. Sociale “Armonia e Amore” con i quali parte ricorrente voleva dimostrare la bontà del proprio operato. La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ev articolare, l'inammissibilità del disconoscimento del documento digitale operato da controparte soltanto in sede di gravame. Osserva che il non aveva “disconosciuto alcunchè nel corso del procedimento Pt_1 disciplinare a suo carico … posto che – per stessa ammissione del lavoratore – la ripresa non era al tempo nella sua sfera di conoscibilità, in quanto il datore di lavoro non era tenuto a dargliene copia”. Soggiunge, che alcun disconoscimento era stato operato “nemmeno durante il primo grado di giudizio, come si evince dai verbali di causa”.
Pag.2 Deduce di aver depositato, in data antecedente alla prima udienza di comparizione, la pen drive contenente il video e che “il disconoscimento avrebbe dovuto aver luogo in occasione della prima difesa utile”.
Osserva che “Il giudice di prime cure, dopo aver verificato i fatti oggetto di contestazione mediante la videoripresa di cui si discute – e ciò è evidente sol leggendo il passaggio della sentenza impugnata ove il G.L. ha analiticamente descritto nella loro materialità i fatti oggetto di contestazione (cfr. doc. A, pagg. 3 e 4), da cui ha poi correttamente inferito la sussistenza della giusta causa di recesso (cfr. doc. A, pag. 4) – ha ritenuto che i fatti, come risultanti dal video, attestassero senza dubbio il compimento delle gravi condotte contestate al lavoratore, con la conseguente irrilevanza dei mezzi istruttori di cui controparte ha reiterato la richiesta di ammissione in questa sede”; che “In altre parole, le risultanze istruttorie riguardanti i fatti che avevano determinato il licenziamento dell'appellante sarebbero state in ogni caso superflue, stante le chiare responsabilità disciplinari del sig. che Pt_1 erano agevolmente apprezzabili sulla scorta dell'inequivocabile dato offerto dalla videoregist del 4.5.2023”. Ritiene, altresì, infondata “la tesi secondo cui l'omessa visione in contradditorio del video in questione sarebbe stata una circostanza tale da inficiare le conclusioni poi rassegnate dal giudice di prime cure, sia in quanto tale richiesta non è mai stata formalmente avanzata dall'appellante in primo grado, sia in ragione del fatto che il video era nella materiale disponibilità del sig. che ben avrebbe Pt_1 potuto dedurre sul punto in corso di causa”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Quanto al disconoscimento delle videoriprese prodotte in primo grado e contenute nella pen drive che il primo Giudice ha affermato (senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura) essere anche nella disponibilità del (cfr. sentenza: “… Pt_1
(fornite in duplice copia nel presente giudizio e quindi visionabili dal ricorrente) … ”), si osserva quanto segue. La in seguito alla notifica del ricorso di primo grado, si è costituita in CP_1 giudizio c ottenendo l'autorizzazione a depositare la pen drive contenente il filmato (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado: istanza del 24.1.2024; autorizzazione del Giudice procedente del 25.1.2024). A fronte di tale produzione, si rileva, parte ricorrente nulla (in primo grado) ha specificamente dedotto. In particolare, da quel che risulta sia dai verbali di udienza del 30.1.2024, del 27.2.2024, del 5.3.2024, del 7.3.2024, del 16.4.2024 e del 16.5.2024, sia dalle note conclusive del 3.6.2024 (cfr. fascicolo d'ufficio primo grado), non emerge alcuna dichiarazione di disconoscimento del filmato ai sensi degli artt. 2712 c.c.. Al contrario, si osserva, nelle note conclusive depositate il 3.6.2024 l'odierno appellante, lungi dal disconoscere il contenuto del video e/o dal metterne in discussione l'integrità (nonostante avesse, per come affermato con l'atto di gravame, già visionato in data 27.11.2023 quello depositato presso la Procura della Repubblica di Palermo) , si limitava ad affermare: “Né il video prodotto da controparte – non visionato in contraddittorio tra le parti in causa – ha fornito la prova al di là di ogni ragionevole dubbio – della condotta contestata al ricorrente”. Soltanto con l'atto di appello, pertanto, il ha inteso contestare e Pt_1 disconoscere il filmato contenuto nella pen drive, al fine di renderlo “inutilizzabile” e privo
“di ogni efficacia probatoria” assumendo, per altro, che lo stesso andasse esaminato in contraddittorio tra le parti.
Pag.3 Ciò premesso, ritiene la Corte che il disconoscimento formulato (per la prima volta) in sede di gravame sia tardivo e, come tale, inammissibile al pari del motivo che intende sorreggerlo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la “copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cassazione Civile, sezione VI, 5.10.2017 n.27233 – cfr. anche Cassazione Civile, sezione II, 18.1.2018 n.882). Ancor più incisivamente i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che il
“disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di scrittura - che, se non contestata, acquista, a sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale - è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente impossibilità che venga effettuato per la prima volta in appello ove il documento sia stato prodotto in primo grado (cfr. sent. nn.. 3294/1988, 7496/1995, 1141/1996, 5346/1997, 3275/98, 12290/98, 1334/99, 3305/99, 13334/99)
…..” (così in motivazione Cassazione Civile, sezione II, 20.2.2018 n.4053). La stessa Suprema Corte ha, pure, precisato come “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova” deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” non essendo sufficiente “una generica contestazione del documento” (Cass., Sez. 1, ord. n. 19155/2019). Ancora, i Giudici di legittimità hanno ribadito che “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (Cass. n.5755/2023). Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, il documento prodotto deve ritenersi ritualmente acquisito agli atti del processo e, come tale, utilizzabile ai fini della decisione essendo, per altro, rimasta una mera affermazione (priva di qualsivoglia riscontro) quella secondo cui il filmato depositato presso la locale Procura della Repubblica avesse una “durata ben più ampia”; rilievo, questo, che di per sé non appare neanche rilevante ai fini della decisione in quanto non è stato dedotto che il contenuto di quel video, in relazione ai fatti oggetto di causa, fosse diverso rispetto a quello prodotto nel presente giudizio. Posto quanto sopra, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. Come è noto, infatti, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da
Pag.4 correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010). In siffatto contesto, si osserva, la più autorevole giurisprudenza di legittimità non ha mancato occasione di ribadire che, allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi" idonee a giustificarne autonomamente le statuizioni, “la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato” (cfr. in motivazione Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.5.2019 n.14492). Orbene, nel caso di specie, il con l'atto di gravame si è limitato, nel suo Pt_1 nucleo essenziale, a mettere in disc (nei termini di cui si è sopra già detto) il filmato prodotto da controparte (senza, tuttavia, produrre quello che ha affermato essere stato già da tempo depositato, a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini prliminari, presso la locale Procura della Repubblica e che, dunque, è anche nella sua disponibilità) e a lamentare che il primo Giudice avrebbe visionato “da solo (in camera di consiglio) tale videoregistrazione senza la presenza e l'ausilio del ricorrente e del proprio legale di fiducia (in contraddittorio) che meglio avrebbero potuto spiegare il contenuto e le precise dinamiche, scongiurando l'errata interpretazione dei fatti, poi assunta dal magistrato”; ciò ha fatto senza, tuttavia, censurare (né confrontarsi) con il tenore della sentenza impugnata che ha chiaramente deciso la causa ritenendo, mediante un'analitica descrizione e ricostruzione della dinamica materiale dei fatti, sussistente la condotta contestata sia in base ai documenti prodotti che delle videoriprese contenute nella pen-drive (videoriprese di cui lo stesso Giudice, si ribadisce, ha dato atto che erano state “fornite in duplice copia nel presente giudizio e quindi visionabili dal ricorrente”). Il Tribunale ha, infatti, affermato:
“…deve osservarsi che dalla documentazione in atti emerge la sussistenza delle condotte contestate al lavoratore in quanto dal registro degli scontrini e dalla fattura intestata alla “Società Cooperativa Armonia e Amore” risulta che la merce indicata come “salumeria banco o.l.” e “formaggio gran moravia forme” è stata dapprima registrata per essere poi successivamente stornata;
inoltre dalla visione delle videoriprese (fornite in duplice copia nel presente giudizio e quindi visionabili dal ricorrente) risulta che tale merce è stata consegnata al cliente, di tal ché, la stessa non è stata pagata, unitamente ad altra merce lasciata incustodita sul bancone a lungo e poi consegnata senza essere registrata e pagata. Ed infatti, dopo che la merce era stata disposta sul banco e registrata, è stata consegnata ad altro dipendente della resistente, indi, dopo essere stata nuovamente prezzata, è stata posta sul carrello del cliente (che nel frattempo si era allontanato), quindi stornata, e, dopo il ritorno del cliente con un ulteriore carrello, veniva ripresa la registrazione dei prodotti ma, a seguito di una conversazione col cliente, il ricorrente si allontanava nuovamente con tale merce che, tuttavia, al rientro non veniva registrata ma posta insieme a quella già registrata, inoltre gli ulteriori prodotti di salumeria rimasti in cassa non venivano registrati ma venivano comunque consegnati al cliente, senza essere stati pagati”. Accertata, così, “la sussistenza delle condotte contestate” ha ritenuto che le stesse integrassero “una giusta causa di licenziamento, avendo il ricorrente consegnato merce non pagata ad un cliente, il che, avuto riguardo alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore e all'attività espletata dalla convenuta, pone in dubbio l'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore che, avendo verificato una inesattezza nel prezzo di alcuni prodotti, avrebbe dovuto annullare l'operazione in corso, per iniziarla nuovamente dopo che tale prezzo fosse stato corretto dal reparto competente, assicurando così che tutta la merce consegnata fosse stata effettivamente pagata;
invece, l'aver sospeso l'operazione con storno dei prodotti da riprezzare, senza però che venissero nuovamente registrati col prezzo esatto, unitamente alla consegna di prodotti che erano stati poggiati sul
Pag.5 banco (senza alcuna vigilanza), e che non sono stati registrati e pagati, ha arrecato un danno alla convenuta e, a prescindere dall'entità del danno arrecato, ha comunque posto in dubbio la successiva corretta esecuzione della prestazione lavorativa”. Ad ogni evidenza, dunque, il gravame è inammissibile perchè non si confronta con (e non censura la) motivazione della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui il non condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base Pt_1 della sua pronuncia, sì ntire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. In altri termini, nonostante il video in questione fosse nella disponibilità della parte (e, come tale, visionabile), non è stato contrapposto alcunchè rispetto all'analitica ricostruzione operata dal primo Giudice;
né è stata offerta una ricostruzione alternativa, anche ai fini della qui riproposta prova orale, rispetto a quella riportata nella sentenza impugnata non sussistendo, del resto, alcun obbligo di procedere alla visione del filmato in udienza e nel contraddittorio delle parti. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Deve solo aggiungersi che nel dispositivo reso all'udienza del 23.10.2025 è stato erroneamente riportato come numero della sentenza di primo grado il n.1461/2024, in luogo di quello corretto, ossia il n.2970/2024.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza del e si liquidano Pt_1 come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n.1461/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti. Palermo 23 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
il Presidente
IA G. Di MA
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