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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3880/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
in Parte_13 Parte_14 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti Parte_15 elettivamente domiciliati in Torre del Greco, alla Via Cupa Agostino Maresca n.5 bis presso lo studio dell'Avv. che li rappresenta e difende tutti in Parte_15 forza di procure in calce all'atto di citazione rilasciate in atti ATTORI E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, presso lo studio dell'Avv. Rizzi Ulmo Tullio Gesuè che la rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTA E
, quali eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4 Con (già socio della estinta ), , Persona_1 Controparte_5 [...]
(anche essi soci della estinta ) CP_6 Controparte_1
e (soci della estinta a sua Controparte_7 CP_8 CP_9 Con volta detentrice di una quota della estinta ), elettivamente domiciliati in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, presso lo studio dell'Avv. Rizzi Ulmo Tullio Gesuè che li rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTI E
in persona dell'Amm. p.t., elettivamente Controparte_10 domiciliato in Torre del Greco alla via Nazionale n. 163, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Di Donna che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti in calce alla memoria di comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_11 domiciliata in Torre del Greco alla via Santa Maria La Bruna, 13/A, presso lo studio dell'avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_12 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Maione, sito in Napoli alla Via Francesco Solimena n. 93, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti CHIAMATA IN CAUSA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, come in epigrafe indicati evocavano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Controparte_1 [...] ed il , tutte in Controparte_11 Controparte_13 persona dei legali rappresentanti p.t., al fine di far accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c., la responsabilità extracontrattuale nella causazione dell'evento lesivo descritto in citazione e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro o anche in via esclusiva, a seconda eventualmente del grado accertato di responsabilità di ognuna di esse, al risarcimento dei danni provocati a ciascuno dei veicoli di proprietà degli attori, per come ivi quantificati. A tal fine, le parti istanti premettevano di essere proprietari, come risultante dalla documentazione allegata all'atto di citazione, delle seguenti autovetture:
[...]
Nissan JU tg. 48 (doc. 1); : Toyota GO Parte_1 Parte_2 tg. 53 (doc. 2); Nissan Qashqai tg. EV245EY (doc. 3); Parte_3
: Audi Q3 tg. EV686KF (doc. 4); : IA 500 tg. Parte_4 Parte_5
FJ792JB (doc. 5); : IA Punto tg. DW730XT (doc. 6); Parte_6 Parte_7
: Suzuki EN tg. GB895FE (doc. 7); : Mercedes classe A
[...] Parte_8 tg. DS187JN (doc. 8); : RD Fiesta tg. FN643JD (doc. 9); Parte_9 [...]
: IA ND tg. FL602NA (doc. 10); : IA ND Parte_10 Parte_11 tg. DS183JZ (doc. 11); : IA Punto tg. CY251LF (doc. 12); Parte_12 Pt_13
: IA ND EA921TV (doc. 13); : IA ND tg. EA921TV
[...] Parte_15
e RD UG tg. EG710PW (doc. 13 e 14); Controparte_14
IA 500 tg. FB669YP (doc. 15).
[...]
Deducevano, quindi, che in data 16.3.2021 gli indicati veicoli, mentre erano regolarmente in sosta, ognuno nello spazio prestabilito e numerato all'interno del
“Parcheggio Vallelonga”, sito in Torre del Greco alla Via Livorno n.12 nell'area scoperta di proprietà della come abitualmente, le autovetture Parte_1 venivano aggredite dalle polveri rilasciate in aria dall'isolante termico e/o altro materiale utilizzato dagli operai della con sede in Napoli al Corso Controparte_1 Garibaldi n.32 (doc.16), a ciò incaricati dalla con sede Controparte_11 in Torre del Greco alla Via Mazzini n.19 (doc.17), ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione al fabbricato condominiale situato in e prospiciente CP_13
l'area scoperta del detto parcheggio;
per la precisione, le polveri dell'agente chimico danneggiante venivano rilasciate durante l'esecuzione delle opere di conservazione del lastrico solare del fabbricato commesse dal Controparte_13
alla ditta appaltatrice, cui era demandato anche il controllo dell'area
[...] condominiale e/o di rilevanza condominiale oggetto dei lavori (doc. 18); nel pomeriggio della stessa giornata, alcuni proprietari delle auto in sosta imbrattate dalle polveri segnalavano l'accaduto ai custodi del “Parcheggio Vallelonga”, i quali contattavano i responsabili delle ditte e il CP_1 Controparte_11
18.03.2021, il geom. , per conto della soc. e Controparte_5 CP_1 CP_15
, amministratore della soc. effettuavano un
[...] Controparte_11 sopralluogo nell'area scoperta del parcheggio ove erano posteggiate le autovetture, constatando i danni a queste procurati consistenti nell'imbrattamento delle carrozzerie e dei vetri;
in quella occasione, i rappresentanti della CP_1 provvedevano con attrezzi in loro possesso a pulire i vetri delle autovetture in quel momento presenti nell'area di parcheggio e chiedevano agli incaricati della
[...] di dettagliare il numero degli autoveicoli danneggiati nonché di Parte_1 individuare il tecnico carrozziere cui affidare i relativi lavori di ripristino;
la ditta istante, con comunicazione mail del 20.3.2021, trasmetteva alle società CP_1
e l'elenco dei veicoli danneggiati e pochi giorni dopo riceveva Controparte_11 il gradimento sul nominativo e l'ubicazione del tecnico carrozziere cui affidare i lavori (doc. 19); le parti ( ed CP_1 Controparte_11 Parte_1 quest'ultima in proprio e per conto dei proprietari delle altre auto danneggiate oggi anch'essi istanti) concordavano di effettuare congiuntamente l'accesso presso l'officina individuata, al fine di pattuire e preordinare con il tecnico carrozziere le operazioni e i costi necessari;
tuttavia, nonostante siano state più volte sollecitate, le ditte a convenirsi in giudizio non rispettavano più gli intendimenti presi, eludendo l'accesso concordato;
veniva sollecitato, senza successo, anche l'amministratore del , affinché si premurasse di Parte_16 intervenire presso le ditte esecutrici i lavori condominiali per il rispetto degli obblighi su di esse gravanti, in conseguenza di quanto accaduto e descritto sopra in narrativa. Gli attori premettevano, altresì, che con lettera p.e.c. dell'8.4.2021, invitavano e diffidavano le ditte appaltatrici dei lavori condominiali e l'amministratore del al ripristino immediato delle autovetture, Controparte_13 avvertendo che, in mancanza, avrebbero provveduto in autonomia, ma in danno di chi tra essi destinatari della diffida sarebbe stato ritenuto in via giudiziaria responsabile dell'evento occorso e sopra descritto (doc.20); la soc.
[...]
con lettera p.e.c. del 9.4.2021, riscontrando la comunicazione di cui CP_11 sopra, disconosceva la propria responsabilità (doc.21), mentre la soc. e CP_1 Con l'amministratore del rimanevano del tutto silenti;
Controparte_13
l'invito e la diffida al ripristino venivano disattesi così come i successivi rivolti ai medesimi contraddittori con lettera p.e.c. del 20.04.2021 dello stesso tenore (doc.22); per effetto dell'imbrattamento descritto, i veicoli riportavano danni alle carrozzerie, come documentato in atti dai preventivi dei lavori di ripristino e dalle fatture per gli interventi apportati e pagati da due delle parti istanti, per i quali, stante l'inerzia delle parti convenute, si vedevano costretti ad adire le vie giudiziarie. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata la convenuta società la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_11 legittimazione passiva, contestando di essere la ditta appaltatrice dei lavori per cui vi è causa, da individuarsi, piuttosto, nella Controparte_11 chiedeva, conseguentemente, la propria estromissione dal giudizio. Si costituiva, altresì, la , già in qualità di Controparte_1 CP_1 ditta subappaltatrice, che contestava la domanda attorea, instando per il suo rigetto e negando, in ogni caso, la propria responsabilità sulla scorta di una clausola apposta al contratto dalla stessa stipulata con la
[...]
che contestualmente chiamava in causa, ai sensi della quale Controparte_11 quest'ultima società si sarebbe assunta tale tipo di rischio. Stante l'adesione di parte attrice all'istanza di estromissione della
[...]
il giudice all'udienza del 22.2.22 ordinava la separazione del Controparte_11 relativo giudizio e, al contempo, autorizzava la chiamata in causa della
[...]
la quale, ritualmente costituitasi, in via preliminare, Controparte_11 chiamava a sua volta in causa nei confronti della quale Controparte_16 proponeva domanda di manleva;
facendo proprie le contestazioni mosse dalla chiamante in causa alla domanda attorea, ritenuta sfornita di ogni elemento di prova idoneo a suffragarla, instava per il rigetto della stessa e, in subordine, individuava quale responsabile dell'evento lesivo per cui vi è causa la chiamante in causa, , già data la natura della Controparte_1 Controparte_1 prestazione oggetto del contratto con la stessa stipulato, ed in virtù dell'asserita violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c., poiché la clausola dalla stessa richiamata, limitativa della responsabilità della predisponente, non era stata specificatamente sottoscritta;
inoltre, disconosceva il documento prodotto da controparte, evidenziando come quest'ultima lo avesse manipolato posponendo la pagina del contratto contenente la firma alla precedente, così come si evince dalla numerazione dei fogli;
evidenziava, inoltre, come dal medesimo contratto si doveva desumere l'assunzione di responsabilità della predisponente CP_1 in ordine alle “protezioni paraspruzzo”, essendo la relativa voce posta a
[...] proprio carico. Si costituiva altresì, seppur tardivamente, il condominio, con conseguente revoca della relativa dichiarazione di contumacia, il quale con comparsa depositata il 7.9.2023 eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, instava per il rigetto della domanda, da ritenersi infondata, ed, in ogni caso, escludeva la propria responsabilità in virtù di quanto pattuito con la che, dichiarando all'uopo di avere copertura Controparte_11 assicurativa, espressamente esonerava il da qualsiasi responsabilità CP_13 derivante a terzi dall'esecuzione dei lavori. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. VI, la causa veniva rinviata per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
all'udienza del 25. 5.2023 il procuratore della dichiarava la cancellazione CP_1 dal registro delle imprese della società e chiedeva, pertanto, disporsi l'interruzione del processo;
quest'ultima veniva disposta dal giudice con ordinanza del 26.05.2023 limitatamente alle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della e della domanda di manleva proposta dalla Controparte_1 CP_1 nei confronti di rinviando il processo in prosieguo Controparte_11 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Gli attori provvedevano, quindi, a rinotificare il ricorso in riassunzione alla , già Controparte_17 [...] già nonché a e di in qualità CP_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_6 di ex soci, i quali, costituitisi con comparsa del 24.10.23, eccepivano che la relativa responsabilità, ai sensi dell'art. 2945 2 co. c.c. (attuale co.3), sarebbe in ogni caso limitata agli utili dagli stessi ritratti a seguito dell'approvazione del bilancio finale, la cui prova incomberebbe – a loro dire- su chi ne invoca la relativa responsabilità in quanto elemento costitutivo e che comunque, nel caso di specie, sarebbe, pertanto, esclusa dall'assenza di profitti risultante dalla documentazione dai medesimi allegata. Risultando, invece, irreperibile veniva disposta la rinnovazione Persona_1 della notifica nei suoi confronti con ordinanza del 25.10.2023, a seguito della quale si costituivano con comparsa del 20.03.2024 in qualità di suoi eredi, stante la morte del medesimo, risultante da certificato allegato in atti, , Controparte_3
e , i quali facevano proprie le dette difese svolte dagli CP_4 CP_2 altri ex soci facenti perno precipuamente sul limite posto dall'art. 2945 2 co. (rectius 3 co.) alla configurabilità della responsabilità del proprio dante causa. All'udienza dell'11. 4.2024 il giudice ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti nei limiti indicati in ordinanza, rinviando in prosieguo per l'assunzione delle prove. Senonché, a seguito della cancellazione (del 27. 6.2023) dal registro delle imprese altresì della dalla stessa dichiarata e documentata nonché CP_17 dell'intervenuto decesso occorso in data 22.10.2024 del legale rappresentante del convenuto condominio, il giudice disponeva l''interruzione del giudizio all'udienza del 29.10.2024. Su istanza di parte ricorrente, il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, stante l'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione a Controparte_7
e in qualità di soci della estinta , CP_8 Controparte_17 costituitisi con comparsa del 14.03.2025. La causa, istruita tramite l'escussione di testi e l'interrogatorio formale dei legali rapp.ti dei soggetti giuridici convenuti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025. 2. In limine litis destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda più volte reiterata dalla difesa dei convenuti, risultando la procedura di negoziazione assistita ritualmente svoltasi in seguito al rilievo della sua mancanza ad opera del giudicante e conclusasi con esito negativo, come documentato dal relativo verbale depositata dagli attori in data 5.4.2023. 2.1. Sempre in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, nulla quaestio circa la titolarità attiva del diritto vantato nel presente giudizio, stante la possibilità di litisconsorzio facoltativo in virtù di danno scaturente dal medesimo fatto prevista dall'art. 103 del c.p.c., quanto all'eccezione spiegata dal convenuto condominio in merito ad un proprio asserito difetto di legittimazione passiva che deriverebbe dal non essere responsabile quale committente dei lavori commissionati alla in virtù del contratto stipulato Controparte_11 con quest'ultima nonché di quello di subappalto intervenuto tra la stessa e la trattasi evidentemente non di vizio concernente la "legitimatio ad Controparte_1 causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) bensì la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rispetto al quale, a ben vedere, il convenuto eccepisce la propria estraneità. Viene così a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettività titolarità passiva del rapporto controverso, ovverosia dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa e, pertanto, la sollevata eccezione va respinta.
3. Nel merito si ritiene che gli attori abbiano fornito idonea prova atta a suffragare tanto il verificarsi del dedotto evento lesivo nei termini dagli stessi descritti in citazione quanto il danno dai medesimi patito, nonché il nesso eziologico che li avvince. Dalla copiosa documentazione prodotta, alla luce della quale deve ritenersi innanzitutto provata la titolarità attiva (v.si certificati p.r.a. depositati) nonché, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte attrice e dai legali rappresentanti dei soggetti giuridici convenuti è emerso che effettivamente in data 16. 3.2021 i veicoli oggetto di causa si trovavano ricoverati per la sosta, all'interno del “Parcheggio Vallelonga”, sito in Torre del Greco alla Via Livorno n.12 nell'area scoperta di proprietà della e che le auto Parte_1 erano state ricoperte dalle polveri rilasciate in aria dall'isolante termico e/o altro materiale utilizzato dagli operai della soc. che stava eseguendo dei CP_1 lavori di impermeabilizzazione con prodotti speciali alla copertura del fabbricato condominiale che affaccia anche sull'area scoperta del parcheggio in questione. In particolare, il dato di fatto inconfutabile, ricavabile dalle dichiarazioni, particolarmente precise e dettagliate, rese dai testi escussi all'udienza del 20.5.2025 e del 17.6.2025 è che le polveri dell'agente chimico danneggiante venivano rilasciate durante la esecuzione delle opere di conservazione del lastrico solare del fabbricato commissionate dal alla Controparte_13 [...] la quale, a sua volta, aveva dato incarico alla Controparte_11 CP_1 di eseguire tale lavoro di impermeabilizzazione, circostanze, d'altronde, comprovate dai contratti in atti intervenuti tra le suddette parti. Risultano, poi, fatti pacifici, in quanto non oggetto di specifica contestazione, sia la segnalazione dell'accaduto ai custodi del “Parcheggio Vallelonga”, i quali si rivolgevano ai responsabili della e della CP_1 Controparte_11 sia il sopralluogo con contestuale constatazione dei danni consistenti nell'imbrattamento delle carrozzerie e dei vetri. In particolare, a tal riguardo, il teste , legale rapp.te della riferiva CP_15 Controparte_11 di ricordare “che in quanto tecnico, il portò delle spatole e mi mostrò che la CP_3 polvere poteva essere rimossa. Chiarisco, infatti, che io subito allertai la CP_1 per sollecitare un loro intervento e fargli assumere le loro responsabilità. È vero che in quella occasione, i rappresentanti di provvedevano con attrezzi in loro CP_1 possesso a pulire i vetri delle autovetture in quel momento presenti nell'area di parcheggio e chiedevano agli incaricati della di dettagliare il Parte_1 numero degli autoveicoli danneggiati nonché di individuare il tecnico carrozziere cui affidare i relativi lavori di ripristino. È vero che le polveri ricoprivano oltre ai vetri anche la carrozzeria degli indicati veicoli, ma danni nel senso di ammaccature non ve ne erano.” Segnatamente, poi, il teste di parte attrice , presente sui luoghi di Testimone_1 causa al momento del sinistro, confermava “trattarsi di materiale siliconico o poliuretanico che si era attaccato sulle auto lì parcheggiate” tanto desumendo dal fatto che alcuni proprietari dei veicoli nel riprenderli chiedevano di poter lavare il vetro dell'auto atteso che era pieno di gocce che impedivano la visuale e che con la freccia idraulica del lavaggio non si riuscivano a lavare;
rendendo una versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella risultante dalle altre dichiarazioni dei testi escussi, chiariva, poi, in particolare quanto segue: “Due giorni dopo vennero con una lametta di acciaio tipo quella che si usa per togliere il ghiaccio dalle auto ma riuscirono solo a pulire il parabrezza anteriore delle auto visto che sulla carrozzeria non potevano essere utilizzati. Ci lasciarono due raschietti per poter almeno consentire a tutte le auto di uscire e pulire almeno il parabrezza. Ricordo che mi dissero che avevano già avuto un problema simile che avevano risalto provvedendo alla lucidatura dei veicoli. Dopo mi chiesero l'elenco delle auto imbrattate e chiesero a me e alla ditta il nominativo di un carrozziere in CP_11 loco per poter fare l'intervento, nominativo che io e la ditta fornimmo. Dopo CP_11 la sparì, nel senso che alle nostre e-mails di sollecito non ci risposero più CP_1 nonostante avessimo paventato di adire le vie legali.”. Dette dichiarazioni, sulla cui veridicità non si ha alcun fondato motivo di dubitare, risultano pienamente convergenti nel comprovare la ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo e, in uno alla produzione documentale attorea, segnatamente le fatture e i preventivi in atti, hanno dato assoluta contezza altresì della riconducibilità del danno lamentato dalle parti attrici, dal punto di vista del nesso causale, all'evento lesivo descritto.
4. Tanto chiarito in ordine alla fondatezza della domanda, allo scopo di individuare i soggetti responsabili per l'evento lesivo in discorso, occorre osservare che in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; mentre per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore, in quanto la sua autonomia impedisce certamente di applicare l'art. 2049 c.c. al committente (possibilità in astratto paventata da parte della dottrina, contestata dall'opposto orientamento che ritiene applicabile tale norma esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210- 2213), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore, risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). (Cfr. Cass. Civ. n. 41507/2021, Cass. Sez. 3, sent. N. 23442/2018). Va, dunque, correttamente inquadrata la fattispecie de quo nell'alveo applicativo della prima delle succitate disposizioni, stante la pacifica individuazione della causa da cui è scaturito l'evento lesivo lamentato dagli attori nel materiale isolante utilizzato, al fine di impermeabilizzare il lastrico condominiale, dalla ditta Co subappaltatrice già oggi estinta, nell'ambito dell'attività di sua Controparte_1 competenza, oggetto di subappalto stipulato con la Controparte_11
a sua volta appaltatrice dei lavori di manutenzione del lastrico solare
[...] condominiale. Nel caso di specie, pertanto, anche alla luce del complessivo quadro istruttorio, per come di seguito descritto, è emersa con evidenza la riconducibilità del lamentato imbrattamento delle auto di proprietà degli istanti alla detta attività e, precipuamente, all'omessa adozione, nello svolgerla, delle dovute ed opportune precauzioni atte ad evitare danni a terzi (quali protettivi paraspruzzo, di cui vi è, infatti, menzione nel relativo contratto) e non al lastrico solare quale res in custodia del condominio ovvero della ditta appaltatrice. Ciò posto, esclusa la rilevanza della responsabilità per difetto di custodia, è opportuno chiarire che, in materia di contratto d'opera e di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come, ove si versi nella descritta ipotesi di danno derivante dall'attività dell'appaltatore, dalle caratteristiche tipiche del contratto de quo, segnatamente, dall'autonomia organizzativa e gestionale di cui gode l'appaltatore, discende la configurabilità della responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera in soli due casi: quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (ovverosia sia provata da chi ne invoca la responsabilità una particolare ingerenza del committente che, contrariamente alla normale ipotesi, riduca l'appaltatore ad un cd. nudus minister). Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce del quadro istruttorio emerso, per come di seguito descritto, nessuna delle due ipotesi sopra evidenziate ricorre;
anzi, si evince l'esclusiva responsabilità della ditta subappaltatrice, stante l'identificazione dell'attività danneggiante proprio con la natura della prestazione a suo carico dedotta in contratto. Dall'analisi di quest'ultimo, infatti, emerge con certezza che l'oggetto sociale della come risultante dalla relativa Controparte_1 visura in atti, è rappresentato da “fornitura di poliuretano”, oggetto altresì del contratto stipulato (“Impermeabilizzazione termo-acustico con applicazione a spruzzo ad altra prestazione”); tale materiale, alla luce di quanto sopra evidenziato, corrisponde esattamente a quello che si posava sui veicoli danneggiati imbrattandoli. La d'altro canto, non ha fornito alcuna Controparte_1 prova che corrobori l'ipotesi di una particolare ingerenza del committente nell'attività di sua spettanza. Anzi, a tal riguardo, deve rilevarsi, come fondatamente sottolineato dalla che dal contratto con la Controparte_11 medesima stipulato gli oneri protettivi specifici del danno in questione (v.si voce
“protezioni paraspruzzo”) erano posti a carico della subappaltatrice. Inoltre, deve altresì evidenziarsi che effettivamente la clausola avente ad oggetto la previsione dell'assunzione a carico del committente (da individuarsi ai sensi del contratto in discorso nella di “ogni accorgimento tecnico Controparte_11 necessario e opportuno per evitare danni alle parti in vista del fabbricato da proteggere e/o a terzi” inserita in tale contratto, in quanto limitativa della responsabilità della predisponente, da identificarsi nel caso di specie nella come si evince in modo chiaro da detto documento, avrebbe necessitato CP_1 di specifica approvazione ai sensi del disposto dell'art. 1341 co.2 c.c., pena l'inefficacia di detta clausola, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla
[...]
già la medesima non può ritenersi unicamente volta a meglio CP_1 CP_1 descrivere ed individuare l'oggetto del contratto, bensì pone una vera e propria limitazione di responsabilità; ciò risulta confermato, d'altronde, dal richiamo operato a tale previsione dalla stessa nella propria comparsa di CP_1 costituzione quale elemento diretto a limitare ed ad escludere la propria responsabilità per l'evento lesivo in discorso. Infine, neppure è emerso alcun profilo di colpa nella scelta della controparte, che avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica prova da parte della CP_1 ovvero, a monte, di parte attrice. Trattandosi di ditta operante nello specifico settore dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di materiale poliuretanico, si presume, infatti, una capacità professionale specializzata, adeguata a svolgere tale precipuo lavoro. Pertanto, la va senz'altro ritenuta esente da ogni Controparte_11 responsabilità e deve, quindi, escludersi ogni necessità di esaminare la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti di Controparte_12
Del pari, nessuna responsabilità può, a fortiori, ascriversi al convenuto in ragione della sopra richiamata distinzione chiarita dalla CP_13 giurisprudenza in ordine al danno derivante dall'attività, com'è avvenuto nel caso di specie, e dalla res in custodia, ipotesi nella quale sarebbe stata, invece, astrattamente configurabile stante il dovuto controllo dell'area condominiale, che non ha subito danni diversamente dall'area di parcheggio dove erano allocate le auto. Ne deriva che unica responsabile deve ritenersi la quale ditta che Controparte_1 ha eseguito il lavori di impermeabilizzazione foriero di danni.
5. Tanto chiarito, in relazione all'estinzione della società già CP_1 CP_1
nonché della costituitasi quale ex socia della prima, posto che
[...] CP_17 la riassunzione è stata correttamente operata nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è necessario premettere un'analisi della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, involgendo la questione quale nodo tematico gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. Igs n. 6 del 2003. È opportuno richiamare, in particolare, quanto chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in ordine alle concrete ricadute applicative della suaccennata riforma e, segnatamente, alle conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, che non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si potrebbe allora definire "residui non liquidati") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire "sopravvenienze"). Giova, innanzitutto, premettere che il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il secondo comma dell'art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui;
ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Tanto premesso sul dato normativo, la Suprema Corte già nel 2010 ha evidenziato la valenza innovativa dell'intervento normativo che ha modificato il testo della richiamata disposizione rispetto al precedente regime normativo nell'ambito del quale si riteneva che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti;
la ratio della riforma, invero, viene ravvisata dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite, che ricollegandosi ai principi preventivamente espressi dalla medesima nelle sent. S.U. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 - rispetto alle quali si pone in linea di continuità - precipuamente nell'intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Tale fine può realizzarsi appieno soltanto riconoscendo che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Pertanto, dall'attuale quadro normativo deriva che, laddove la cancellazione abbia avuto luogo in epoca successiva alla data di entrata in vigore della citata riforma (1° gennaio 2004), la stessa è da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto dell'art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa, peraltro, applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324); ciononostante la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria, la quale non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: vale a dire che la società abbia continuato in realtà ad operare
- e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. Ferme tali premesse, ne consegue, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, risolvendo i contrasti interpretativi sorti sul punto, se, da un lato, va esclusa recisamente la conclusione secondo la quale con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché a tale interpretazione equivarrebbe a consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione) con ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori;
questi ultimi, d'altro canto, risultano adeguatamente tutelati dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495. Tale azione, difatti, non va concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, così volendo, pertanto, ammettere pacificamente la natura di successione, seppur sui generis, che si determina a tutela dei creditori. Al contempo, tuttavia, tale tutela non può prescindere dai limiti imposti dalla lettera della legge, chiaramente individuati dal legislatore proprio in un'ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela del credito e, più in generale, del fondamentale diritto di difesa tutelato ex art. 24 Cost., da un lato, e di rispetto del principio che attesta l'autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata, ex art. 2462 c.c., collegato al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica. A salvaguardia delle prime, si esclude, quindi, “che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi”; d'altro canto, però, deve riconoscersi che la legittimazione passiva derivante dal fenomeno di tipo successorio (almeno lato sensu) in discorso, che coinvolge i soci, è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. In conclusione, traendo le fila del discorso svolto, giova richiamare i principi di diritto in subiecta materia individuati come segue: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
5.1. Applicando i richiamati principi al caso di specie, stante la pacifica natura caratterizzante le società convenute, non può che derivarne l'operatività della disposizione in esame, con conseguente opponibilità della limitazione di responsabilità dei soci convenuti, successori che rispondono solo intra vires dei debiti trasmessigli, nei confronti della pretesa attorea. Difatti, come ribadito costantemente dalla successiva e conforme giurisprudenza, dalla norma in analisi discende che grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cfr. Cass. Sentenza n. 15474 del 22/06/2017). Peraltro, avendo fornito i predetti soci convenuti la documentazione attestante il difetto del presupposto operativo della norma, non contestata dagli attori, i quali avrebbero dovuto tempestivamente dedurre sul punto fornendo prove, finanche presuntive, di segno opposto, non vi è alcun indizio di prova circa la percezione anche di altre utilità, nei limiti sopra chiariti, non emergente dal bilancio finale di liquidazione da parte dei soci a seguito dell'estinzione della società. Da ultimo, si precisa come alcun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, in quanto, come delucidato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, “se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare”. I principi esposti sono, ormai, da ritenersi pacifici e ritenere diversamente, condurrebbe ad un risultato contrastante con la ratio della riforma, in quanto corrisponderebbe alla situazione ad essa preesistente. D'altronde, gli stessi sono stati da ultimo recepiti anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, in materia tributaria, laddove, diversamente dal caso in esame, aveva riscosso maggiori consensi l'interpretazione di segno opposto, favorevole al persistere della responsabilità dei soci a prescindere dagli utili ricavati e della struttura societaria in ragione della peculiare natura del rapporto d'imposta nonché dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014 che stabilisce, ai soli fini fiscali, la sospensione dell'estinzione della società per cinque anni dalla cancellazione. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea va rigettata.
6. Nei rapporti tra gli attori e , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , le spese di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 lite vanno compensate, valutando il giudicante la intervenuta liquidazione ed estinzione, prima della e poi della in corso di giudizio, con il CP_1 CP_9 conseguente inevitabile mutamento della situazione iniziale che ne avrebbe condotto alla condanna, quella eccezionale ragione che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Difatti, la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In proposito, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio)
“di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. civ. n. 4696/2019. Conf.: Cass. civ., n. 3977/2020; Cass. civ., n. 6424/2024; Cass. civ., 13294/2025). Nei rapporti tra gli attori e gli altri convenuti le spese di lite seguono il regime della soccombenza dei primi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura, delle fasi in concreto espletate e del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. compensa le spese di lite tra gli attori e , CP_2 Controparte_3
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
;
[...]
C. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore del convenuto
, delle spese di lite dagli stessi sostenute, liquidate Controparte_10 in euro 852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Pasqualina Di Donna dichiaratasi antistatario;
D. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della convenuta
[...] delle spese di lite dagli stessi sostenute, liquidate in Controparte_11 euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratosi antistatario;
E. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della terza chiamata in causa delle spese di lite dagli stessi sostenute, Controparte_12 liquidate in euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
in Parte_13 Parte_14 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti Parte_15 elettivamente domiciliati in Torre del Greco, alla Via Cupa Agostino Maresca n.5 bis presso lo studio dell'Avv. che li rappresenta e difende tutti in Parte_15 forza di procure in calce all'atto di citazione rilasciate in atti ATTORI E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, presso lo studio dell'Avv. Rizzi Ulmo Tullio Gesuè che la rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTA E
, quali eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4 Con (già socio della estinta ), , Persona_1 Controparte_5 [...]
(anche essi soci della estinta ) CP_6 Controparte_1
e (soci della estinta a sua Controparte_7 CP_8 CP_9 Con volta detentrice di una quota della estinta ), elettivamente domiciliati in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, presso lo studio dell'Avv. Rizzi Ulmo Tullio Gesuè che li rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTI E
in persona dell'Amm. p.t., elettivamente Controparte_10 domiciliato in Torre del Greco alla via Nazionale n. 163, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Di Donna che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti in calce alla memoria di comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_11 domiciliata in Torre del Greco alla via Santa Maria La Bruna, 13/A, presso lo studio dell'avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_12 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Maione, sito in Napoli alla Via Francesco Solimena n. 93, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti CHIAMATA IN CAUSA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, come in epigrafe indicati evocavano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Controparte_1 [...] ed il , tutte in Controparte_11 Controparte_13 persona dei legali rappresentanti p.t., al fine di far accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c., la responsabilità extracontrattuale nella causazione dell'evento lesivo descritto in citazione e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro o anche in via esclusiva, a seconda eventualmente del grado accertato di responsabilità di ognuna di esse, al risarcimento dei danni provocati a ciascuno dei veicoli di proprietà degli attori, per come ivi quantificati. A tal fine, le parti istanti premettevano di essere proprietari, come risultante dalla documentazione allegata all'atto di citazione, delle seguenti autovetture:
[...]
Nissan JU tg. 48 (doc. 1); : Toyota GO Parte_1 Parte_2 tg. 53 (doc. 2); Nissan Qashqai tg. EV245EY (doc. 3); Parte_3
: Audi Q3 tg. EV686KF (doc. 4); : IA 500 tg. Parte_4 Parte_5
FJ792JB (doc. 5); : IA Punto tg. DW730XT (doc. 6); Parte_6 Parte_7
: Suzuki EN tg. GB895FE (doc. 7); : Mercedes classe A
[...] Parte_8 tg. DS187JN (doc. 8); : RD Fiesta tg. FN643JD (doc. 9); Parte_9 [...]
: IA ND tg. FL602NA (doc. 10); : IA ND Parte_10 Parte_11 tg. DS183JZ (doc. 11); : IA Punto tg. CY251LF (doc. 12); Parte_12 Pt_13
: IA ND EA921TV (doc. 13); : IA ND tg. EA921TV
[...] Parte_15
e RD UG tg. EG710PW (doc. 13 e 14); Controparte_14
IA 500 tg. FB669YP (doc. 15).
[...]
Deducevano, quindi, che in data 16.3.2021 gli indicati veicoli, mentre erano regolarmente in sosta, ognuno nello spazio prestabilito e numerato all'interno del
“Parcheggio Vallelonga”, sito in Torre del Greco alla Via Livorno n.12 nell'area scoperta di proprietà della come abitualmente, le autovetture Parte_1 venivano aggredite dalle polveri rilasciate in aria dall'isolante termico e/o altro materiale utilizzato dagli operai della con sede in Napoli al Corso Controparte_1 Garibaldi n.32 (doc.16), a ciò incaricati dalla con sede Controparte_11 in Torre del Greco alla Via Mazzini n.19 (doc.17), ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione al fabbricato condominiale situato in e prospiciente CP_13
l'area scoperta del detto parcheggio;
per la precisione, le polveri dell'agente chimico danneggiante venivano rilasciate durante l'esecuzione delle opere di conservazione del lastrico solare del fabbricato commesse dal Controparte_13
alla ditta appaltatrice, cui era demandato anche il controllo dell'area
[...] condominiale e/o di rilevanza condominiale oggetto dei lavori (doc. 18); nel pomeriggio della stessa giornata, alcuni proprietari delle auto in sosta imbrattate dalle polveri segnalavano l'accaduto ai custodi del “Parcheggio Vallelonga”, i quali contattavano i responsabili delle ditte e il CP_1 Controparte_11
18.03.2021, il geom. , per conto della soc. e Controparte_5 CP_1 CP_15
, amministratore della soc. effettuavano un
[...] Controparte_11 sopralluogo nell'area scoperta del parcheggio ove erano posteggiate le autovetture, constatando i danni a queste procurati consistenti nell'imbrattamento delle carrozzerie e dei vetri;
in quella occasione, i rappresentanti della CP_1 provvedevano con attrezzi in loro possesso a pulire i vetri delle autovetture in quel momento presenti nell'area di parcheggio e chiedevano agli incaricati della
[...] di dettagliare il numero degli autoveicoli danneggiati nonché di Parte_1 individuare il tecnico carrozziere cui affidare i relativi lavori di ripristino;
la ditta istante, con comunicazione mail del 20.3.2021, trasmetteva alle società CP_1
e l'elenco dei veicoli danneggiati e pochi giorni dopo riceveva Controparte_11 il gradimento sul nominativo e l'ubicazione del tecnico carrozziere cui affidare i lavori (doc. 19); le parti ( ed CP_1 Controparte_11 Parte_1 quest'ultima in proprio e per conto dei proprietari delle altre auto danneggiate oggi anch'essi istanti) concordavano di effettuare congiuntamente l'accesso presso l'officina individuata, al fine di pattuire e preordinare con il tecnico carrozziere le operazioni e i costi necessari;
tuttavia, nonostante siano state più volte sollecitate, le ditte a convenirsi in giudizio non rispettavano più gli intendimenti presi, eludendo l'accesso concordato;
veniva sollecitato, senza successo, anche l'amministratore del , affinché si premurasse di Parte_16 intervenire presso le ditte esecutrici i lavori condominiali per il rispetto degli obblighi su di esse gravanti, in conseguenza di quanto accaduto e descritto sopra in narrativa. Gli attori premettevano, altresì, che con lettera p.e.c. dell'8.4.2021, invitavano e diffidavano le ditte appaltatrici dei lavori condominiali e l'amministratore del al ripristino immediato delle autovetture, Controparte_13 avvertendo che, in mancanza, avrebbero provveduto in autonomia, ma in danno di chi tra essi destinatari della diffida sarebbe stato ritenuto in via giudiziaria responsabile dell'evento occorso e sopra descritto (doc.20); la soc.
[...]
con lettera p.e.c. del 9.4.2021, riscontrando la comunicazione di cui CP_11 sopra, disconosceva la propria responsabilità (doc.21), mentre la soc. e CP_1 Con l'amministratore del rimanevano del tutto silenti;
Controparte_13
l'invito e la diffida al ripristino venivano disattesi così come i successivi rivolti ai medesimi contraddittori con lettera p.e.c. del 20.04.2021 dello stesso tenore (doc.22); per effetto dell'imbrattamento descritto, i veicoli riportavano danni alle carrozzerie, come documentato in atti dai preventivi dei lavori di ripristino e dalle fatture per gli interventi apportati e pagati da due delle parti istanti, per i quali, stante l'inerzia delle parti convenute, si vedevano costretti ad adire le vie giudiziarie. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata la convenuta società la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_11 legittimazione passiva, contestando di essere la ditta appaltatrice dei lavori per cui vi è causa, da individuarsi, piuttosto, nella Controparte_11 chiedeva, conseguentemente, la propria estromissione dal giudizio. Si costituiva, altresì, la , già in qualità di Controparte_1 CP_1 ditta subappaltatrice, che contestava la domanda attorea, instando per il suo rigetto e negando, in ogni caso, la propria responsabilità sulla scorta di una clausola apposta al contratto dalla stessa stipulata con la
[...]
che contestualmente chiamava in causa, ai sensi della quale Controparte_11 quest'ultima società si sarebbe assunta tale tipo di rischio. Stante l'adesione di parte attrice all'istanza di estromissione della
[...]
il giudice all'udienza del 22.2.22 ordinava la separazione del Controparte_11 relativo giudizio e, al contempo, autorizzava la chiamata in causa della
[...]
la quale, ritualmente costituitasi, in via preliminare, Controparte_11 chiamava a sua volta in causa nei confronti della quale Controparte_16 proponeva domanda di manleva;
facendo proprie le contestazioni mosse dalla chiamante in causa alla domanda attorea, ritenuta sfornita di ogni elemento di prova idoneo a suffragarla, instava per il rigetto della stessa e, in subordine, individuava quale responsabile dell'evento lesivo per cui vi è causa la chiamante in causa, , già data la natura della Controparte_1 Controparte_1 prestazione oggetto del contratto con la stessa stipulato, ed in virtù dell'asserita violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c., poiché la clausola dalla stessa richiamata, limitativa della responsabilità della predisponente, non era stata specificatamente sottoscritta;
inoltre, disconosceva il documento prodotto da controparte, evidenziando come quest'ultima lo avesse manipolato posponendo la pagina del contratto contenente la firma alla precedente, così come si evince dalla numerazione dei fogli;
evidenziava, inoltre, come dal medesimo contratto si doveva desumere l'assunzione di responsabilità della predisponente CP_1 in ordine alle “protezioni paraspruzzo”, essendo la relativa voce posta a
[...] proprio carico. Si costituiva altresì, seppur tardivamente, il condominio, con conseguente revoca della relativa dichiarazione di contumacia, il quale con comparsa depositata il 7.9.2023 eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, instava per il rigetto della domanda, da ritenersi infondata, ed, in ogni caso, escludeva la propria responsabilità in virtù di quanto pattuito con la che, dichiarando all'uopo di avere copertura Controparte_11 assicurativa, espressamente esonerava il da qualsiasi responsabilità CP_13 derivante a terzi dall'esecuzione dei lavori. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. VI, la causa veniva rinviata per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
all'udienza del 25. 5.2023 il procuratore della dichiarava la cancellazione CP_1 dal registro delle imprese della società e chiedeva, pertanto, disporsi l'interruzione del processo;
quest'ultima veniva disposta dal giudice con ordinanza del 26.05.2023 limitatamente alle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della e della domanda di manleva proposta dalla Controparte_1 CP_1 nei confronti di rinviando il processo in prosieguo Controparte_11 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Gli attori provvedevano, quindi, a rinotificare il ricorso in riassunzione alla , già Controparte_17 [...] già nonché a e di in qualità CP_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_6 di ex soci, i quali, costituitisi con comparsa del 24.10.23, eccepivano che la relativa responsabilità, ai sensi dell'art. 2945 2 co. c.c. (attuale co.3), sarebbe in ogni caso limitata agli utili dagli stessi ritratti a seguito dell'approvazione del bilancio finale, la cui prova incomberebbe – a loro dire- su chi ne invoca la relativa responsabilità in quanto elemento costitutivo e che comunque, nel caso di specie, sarebbe, pertanto, esclusa dall'assenza di profitti risultante dalla documentazione dai medesimi allegata. Risultando, invece, irreperibile veniva disposta la rinnovazione Persona_1 della notifica nei suoi confronti con ordinanza del 25.10.2023, a seguito della quale si costituivano con comparsa del 20.03.2024 in qualità di suoi eredi, stante la morte del medesimo, risultante da certificato allegato in atti, , Controparte_3
e , i quali facevano proprie le dette difese svolte dagli CP_4 CP_2 altri ex soci facenti perno precipuamente sul limite posto dall'art. 2945 2 co. (rectius 3 co.) alla configurabilità della responsabilità del proprio dante causa. All'udienza dell'11. 4.2024 il giudice ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti nei limiti indicati in ordinanza, rinviando in prosieguo per l'assunzione delle prove. Senonché, a seguito della cancellazione (del 27. 6.2023) dal registro delle imprese altresì della dalla stessa dichiarata e documentata nonché CP_17 dell'intervenuto decesso occorso in data 22.10.2024 del legale rappresentante del convenuto condominio, il giudice disponeva l''interruzione del giudizio all'udienza del 29.10.2024. Su istanza di parte ricorrente, il giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, stante l'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione a Controparte_7
e in qualità di soci della estinta , CP_8 Controparte_17 costituitisi con comparsa del 14.03.2025. La causa, istruita tramite l'escussione di testi e l'interrogatorio formale dei legali rapp.ti dei soggetti giuridici convenuti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025. 2. In limine litis destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità della domanda più volte reiterata dalla difesa dei convenuti, risultando la procedura di negoziazione assistita ritualmente svoltasi in seguito al rilievo della sua mancanza ad opera del giudicante e conclusasi con esito negativo, come documentato dal relativo verbale depositata dagli attori in data 5.4.2023. 2.1. Sempre in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, nulla quaestio circa la titolarità attiva del diritto vantato nel presente giudizio, stante la possibilità di litisconsorzio facoltativo in virtù di danno scaturente dal medesimo fatto prevista dall'art. 103 del c.p.c., quanto all'eccezione spiegata dal convenuto condominio in merito ad un proprio asserito difetto di legittimazione passiva che deriverebbe dal non essere responsabile quale committente dei lavori commissionati alla in virtù del contratto stipulato Controparte_11 con quest'ultima nonché di quello di subappalto intervenuto tra la stessa e la trattasi evidentemente non di vizio concernente la "legitimatio ad Controparte_1 causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) bensì la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rispetto al quale, a ben vedere, il convenuto eccepisce la propria estraneità. Viene così a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettività titolarità passiva del rapporto controverso, ovverosia dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa e, pertanto, la sollevata eccezione va respinta.
3. Nel merito si ritiene che gli attori abbiano fornito idonea prova atta a suffragare tanto il verificarsi del dedotto evento lesivo nei termini dagli stessi descritti in citazione quanto il danno dai medesimi patito, nonché il nesso eziologico che li avvince. Dalla copiosa documentazione prodotta, alla luce della quale deve ritenersi innanzitutto provata la titolarità attiva (v.si certificati p.r.a. depositati) nonché, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte attrice e dai legali rappresentanti dei soggetti giuridici convenuti è emerso che effettivamente in data 16. 3.2021 i veicoli oggetto di causa si trovavano ricoverati per la sosta, all'interno del “Parcheggio Vallelonga”, sito in Torre del Greco alla Via Livorno n.12 nell'area scoperta di proprietà della e che le auto Parte_1 erano state ricoperte dalle polveri rilasciate in aria dall'isolante termico e/o altro materiale utilizzato dagli operai della soc. che stava eseguendo dei CP_1 lavori di impermeabilizzazione con prodotti speciali alla copertura del fabbricato condominiale che affaccia anche sull'area scoperta del parcheggio in questione. In particolare, il dato di fatto inconfutabile, ricavabile dalle dichiarazioni, particolarmente precise e dettagliate, rese dai testi escussi all'udienza del 20.5.2025 e del 17.6.2025 è che le polveri dell'agente chimico danneggiante venivano rilasciate durante la esecuzione delle opere di conservazione del lastrico solare del fabbricato commissionate dal alla Controparte_13 [...] la quale, a sua volta, aveva dato incarico alla Controparte_11 CP_1 di eseguire tale lavoro di impermeabilizzazione, circostanze, d'altronde, comprovate dai contratti in atti intervenuti tra le suddette parti. Risultano, poi, fatti pacifici, in quanto non oggetto di specifica contestazione, sia la segnalazione dell'accaduto ai custodi del “Parcheggio Vallelonga”, i quali si rivolgevano ai responsabili della e della CP_1 Controparte_11 sia il sopralluogo con contestuale constatazione dei danni consistenti nell'imbrattamento delle carrozzerie e dei vetri. In particolare, a tal riguardo, il teste , legale rapp.te della riferiva CP_15 Controparte_11 di ricordare “che in quanto tecnico, il portò delle spatole e mi mostrò che la CP_3 polvere poteva essere rimossa. Chiarisco, infatti, che io subito allertai la CP_1 per sollecitare un loro intervento e fargli assumere le loro responsabilità. È vero che in quella occasione, i rappresentanti di provvedevano con attrezzi in loro CP_1 possesso a pulire i vetri delle autovetture in quel momento presenti nell'area di parcheggio e chiedevano agli incaricati della di dettagliare il Parte_1 numero degli autoveicoli danneggiati nonché di individuare il tecnico carrozziere cui affidare i relativi lavori di ripristino. È vero che le polveri ricoprivano oltre ai vetri anche la carrozzeria degli indicati veicoli, ma danni nel senso di ammaccature non ve ne erano.” Segnatamente, poi, il teste di parte attrice , presente sui luoghi di Testimone_1 causa al momento del sinistro, confermava “trattarsi di materiale siliconico o poliuretanico che si era attaccato sulle auto lì parcheggiate” tanto desumendo dal fatto che alcuni proprietari dei veicoli nel riprenderli chiedevano di poter lavare il vetro dell'auto atteso che era pieno di gocce che impedivano la visuale e che con la freccia idraulica del lavaggio non si riuscivano a lavare;
rendendo una versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella risultante dalle altre dichiarazioni dei testi escussi, chiariva, poi, in particolare quanto segue: “Due giorni dopo vennero con una lametta di acciaio tipo quella che si usa per togliere il ghiaccio dalle auto ma riuscirono solo a pulire il parabrezza anteriore delle auto visto che sulla carrozzeria non potevano essere utilizzati. Ci lasciarono due raschietti per poter almeno consentire a tutte le auto di uscire e pulire almeno il parabrezza. Ricordo che mi dissero che avevano già avuto un problema simile che avevano risalto provvedendo alla lucidatura dei veicoli. Dopo mi chiesero l'elenco delle auto imbrattate e chiesero a me e alla ditta il nominativo di un carrozziere in CP_11 loco per poter fare l'intervento, nominativo che io e la ditta fornimmo. Dopo CP_11 la sparì, nel senso che alle nostre e-mails di sollecito non ci risposero più CP_1 nonostante avessimo paventato di adire le vie legali.”. Dette dichiarazioni, sulla cui veridicità non si ha alcun fondato motivo di dubitare, risultano pienamente convergenti nel comprovare la ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo e, in uno alla produzione documentale attorea, segnatamente le fatture e i preventivi in atti, hanno dato assoluta contezza altresì della riconducibilità del danno lamentato dalle parti attrici, dal punto di vista del nesso causale, all'evento lesivo descritto.
4. Tanto chiarito in ordine alla fondatezza della domanda, allo scopo di individuare i soggetti responsabili per l'evento lesivo in discorso, occorre osservare che in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; mentre per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore, in quanto la sua autonomia impedisce certamente di applicare l'art. 2049 c.c. al committente (possibilità in astratto paventata da parte della dottrina, contestata dall'opposto orientamento che ritiene applicabile tale norma esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210- 2213), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore, risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). (Cfr. Cass. Civ. n. 41507/2021, Cass. Sez. 3, sent. N. 23442/2018). Va, dunque, correttamente inquadrata la fattispecie de quo nell'alveo applicativo della prima delle succitate disposizioni, stante la pacifica individuazione della causa da cui è scaturito l'evento lesivo lamentato dagli attori nel materiale isolante utilizzato, al fine di impermeabilizzare il lastrico condominiale, dalla ditta Co subappaltatrice già oggi estinta, nell'ambito dell'attività di sua Controparte_1 competenza, oggetto di subappalto stipulato con la Controparte_11
a sua volta appaltatrice dei lavori di manutenzione del lastrico solare
[...] condominiale. Nel caso di specie, pertanto, anche alla luce del complessivo quadro istruttorio, per come di seguito descritto, è emersa con evidenza la riconducibilità del lamentato imbrattamento delle auto di proprietà degli istanti alla detta attività e, precipuamente, all'omessa adozione, nello svolgerla, delle dovute ed opportune precauzioni atte ad evitare danni a terzi (quali protettivi paraspruzzo, di cui vi è, infatti, menzione nel relativo contratto) e non al lastrico solare quale res in custodia del condominio ovvero della ditta appaltatrice. Ciò posto, esclusa la rilevanza della responsabilità per difetto di custodia, è opportuno chiarire che, in materia di contratto d'opera e di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come, ove si versi nella descritta ipotesi di danno derivante dall'attività dell'appaltatore, dalle caratteristiche tipiche del contratto de quo, segnatamente, dall'autonomia organizzativa e gestionale di cui gode l'appaltatore, discende la configurabilità della responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera in soli due casi: quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (ovverosia sia provata da chi ne invoca la responsabilità una particolare ingerenza del committente che, contrariamente alla normale ipotesi, riduca l'appaltatore ad un cd. nudus minister). Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce del quadro istruttorio emerso, per come di seguito descritto, nessuna delle due ipotesi sopra evidenziate ricorre;
anzi, si evince l'esclusiva responsabilità della ditta subappaltatrice, stante l'identificazione dell'attività danneggiante proprio con la natura della prestazione a suo carico dedotta in contratto. Dall'analisi di quest'ultimo, infatti, emerge con certezza che l'oggetto sociale della come risultante dalla relativa Controparte_1 visura in atti, è rappresentato da “fornitura di poliuretano”, oggetto altresì del contratto stipulato (“Impermeabilizzazione termo-acustico con applicazione a spruzzo ad altra prestazione”); tale materiale, alla luce di quanto sopra evidenziato, corrisponde esattamente a quello che si posava sui veicoli danneggiati imbrattandoli. La d'altro canto, non ha fornito alcuna Controparte_1 prova che corrobori l'ipotesi di una particolare ingerenza del committente nell'attività di sua spettanza. Anzi, a tal riguardo, deve rilevarsi, come fondatamente sottolineato dalla che dal contratto con la Controparte_11 medesima stipulato gli oneri protettivi specifici del danno in questione (v.si voce
“protezioni paraspruzzo”) erano posti a carico della subappaltatrice. Inoltre, deve altresì evidenziarsi che effettivamente la clausola avente ad oggetto la previsione dell'assunzione a carico del committente (da individuarsi ai sensi del contratto in discorso nella di “ogni accorgimento tecnico Controparte_11 necessario e opportuno per evitare danni alle parti in vista del fabbricato da proteggere e/o a terzi” inserita in tale contratto, in quanto limitativa della responsabilità della predisponente, da identificarsi nel caso di specie nella come si evince in modo chiaro da detto documento, avrebbe necessitato CP_1 di specifica approvazione ai sensi del disposto dell'art. 1341 co.2 c.c., pena l'inefficacia di detta clausola, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla
[...]
già la medesima non può ritenersi unicamente volta a meglio CP_1 CP_1 descrivere ed individuare l'oggetto del contratto, bensì pone una vera e propria limitazione di responsabilità; ciò risulta confermato, d'altronde, dal richiamo operato a tale previsione dalla stessa nella propria comparsa di CP_1 costituzione quale elemento diretto a limitare ed ad escludere la propria responsabilità per l'evento lesivo in discorso. Infine, neppure è emerso alcun profilo di colpa nella scelta della controparte, che avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica prova da parte della CP_1 ovvero, a monte, di parte attrice. Trattandosi di ditta operante nello specifico settore dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di materiale poliuretanico, si presume, infatti, una capacità professionale specializzata, adeguata a svolgere tale precipuo lavoro. Pertanto, la va senz'altro ritenuta esente da ogni Controparte_11 responsabilità e deve, quindi, escludersi ogni necessità di esaminare la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti di Controparte_12
Del pari, nessuna responsabilità può, a fortiori, ascriversi al convenuto in ragione della sopra richiamata distinzione chiarita dalla CP_13 giurisprudenza in ordine al danno derivante dall'attività, com'è avvenuto nel caso di specie, e dalla res in custodia, ipotesi nella quale sarebbe stata, invece, astrattamente configurabile stante il dovuto controllo dell'area condominiale, che non ha subito danni diversamente dall'area di parcheggio dove erano allocate le auto. Ne deriva che unica responsabile deve ritenersi la quale ditta che Controparte_1 ha eseguito il lavori di impermeabilizzazione foriero di danni.
5. Tanto chiarito, in relazione all'estinzione della società già CP_1 CP_1
nonché della costituitasi quale ex socia della prima, posto che
[...] CP_17 la riassunzione è stata correttamente operata nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è necessario premettere un'analisi della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, involgendo la questione quale nodo tematico gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. Igs n. 6 del 2003. È opportuno richiamare, in particolare, quanto chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in ordine alle concrete ricadute applicative della suaccennata riforma e, segnatamente, alle conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, che non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si potrebbe allora definire "residui non liquidati") o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire "sopravvenienze"). Giova, innanzitutto, premettere che il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il secondo comma dell'art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui;
ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Tanto premesso sul dato normativo, la Suprema Corte già nel 2010 ha evidenziato la valenza innovativa dell'intervento normativo che ha modificato il testo della richiamata disposizione rispetto al precedente regime normativo nell'ambito del quale si riteneva che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti;
la ratio della riforma, invero, viene ravvisata dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite, che ricollegandosi ai principi preventivamente espressi dalla medesima nelle sent. S.U. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 - rispetto alle quali si pone in linea di continuità - precipuamente nell'intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Tale fine può realizzarsi appieno soltanto riconoscendo che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Pertanto, dall'attuale quadro normativo deriva che, laddove la cancellazione abbia avuto luogo in epoca successiva alla data di entrata in vigore della citata riforma (1° gennaio 2004), la stessa è da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto dell'art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa, peraltro, applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324); ciononostante la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria, la quale non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: vale a dire che la società abbia continuato in realtà ad operare
- e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. Ferme tali premesse, ne consegue, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, risolvendo i contrasti interpretativi sorti sul punto, se, da un lato, va esclusa recisamente la conclusione secondo la quale con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché a tale interpretazione equivarrebbe a consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione) con ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori;
questi ultimi, d'altro canto, risultano adeguatamente tutelati dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495. Tale azione, difatti, non va concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, così volendo, pertanto, ammettere pacificamente la natura di successione, seppur sui generis, che si determina a tutela dei creditori. Al contempo, tuttavia, tale tutela non può prescindere dai limiti imposti dalla lettera della legge, chiaramente individuati dal legislatore proprio in un'ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela del credito e, più in generale, del fondamentale diritto di difesa tutelato ex art. 24 Cost., da un lato, e di rispetto del principio che attesta l'autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata, ex art. 2462 c.c., collegato al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica. A salvaguardia delle prime, si esclude, quindi, “che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi”; d'altro canto, però, deve riconoscersi che la legittimazione passiva derivante dal fenomeno di tipo successorio (almeno lato sensu) in discorso, che coinvolge i soci, è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. In conclusione, traendo le fila del discorso svolto, giova richiamare i principi di diritto in subiecta materia individuati come segue: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
5.1. Applicando i richiamati principi al caso di specie, stante la pacifica natura caratterizzante le società convenute, non può che derivarne l'operatività della disposizione in esame, con conseguente opponibilità della limitazione di responsabilità dei soci convenuti, successori che rispondono solo intra vires dei debiti trasmessigli, nei confronti della pretesa attorea. Difatti, come ribadito costantemente dalla successiva e conforme giurisprudenza, dalla norma in analisi discende che grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cfr. Cass. Sentenza n. 15474 del 22/06/2017). Peraltro, avendo fornito i predetti soci convenuti la documentazione attestante il difetto del presupposto operativo della norma, non contestata dagli attori, i quali avrebbero dovuto tempestivamente dedurre sul punto fornendo prove, finanche presuntive, di segno opposto, non vi è alcun indizio di prova circa la percezione anche di altre utilità, nei limiti sopra chiariti, non emergente dal bilancio finale di liquidazione da parte dei soci a seguito dell'estinzione della società. Da ultimo, si precisa come alcun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, in quanto, come delucidato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, “se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare”. I principi esposti sono, ormai, da ritenersi pacifici e ritenere diversamente, condurrebbe ad un risultato contrastante con la ratio della riforma, in quanto corrisponderebbe alla situazione ad essa preesistente. D'altronde, gli stessi sono stati da ultimo recepiti anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, in materia tributaria, laddove, diversamente dal caso in esame, aveva riscosso maggiori consensi l'interpretazione di segno opposto, favorevole al persistere della responsabilità dei soci a prescindere dagli utili ricavati e della struttura societaria in ragione della peculiare natura del rapporto d'imposta nonché dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014 che stabilisce, ai soli fini fiscali, la sospensione dell'estinzione della società per cinque anni dalla cancellazione. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea va rigettata.
6. Nei rapporti tra gli attori e , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , le spese di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 lite vanno compensate, valutando il giudicante la intervenuta liquidazione ed estinzione, prima della e poi della in corso di giudizio, con il CP_1 CP_9 conseguente inevitabile mutamento della situazione iniziale che ne avrebbe condotto alla condanna, quella eccezionale ragione che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Difatti, la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In proposito, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio)
“di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. civ. n. 4696/2019. Conf.: Cass. civ., n. 3977/2020; Cass. civ., n. 6424/2024; Cass. civ., 13294/2025). Nei rapporti tra gli attori e gli altri convenuti le spese di lite seguono il regime della soccombenza dei primi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura, delle fasi in concreto espletate e del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. compensa le spese di lite tra gli attori e , CP_2 Controparte_3
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
;
[...]
C. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore del convenuto
, delle spese di lite dagli stessi sostenute, liquidate Controparte_10 in euro 852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Pasqualina Di Donna dichiaratasi antistatario;
D. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della convenuta
[...] delle spese di lite dagli stessi sostenute, liquidate in Controparte_11 euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratosi antistatario;
E. condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della terza chiamata in causa delle spese di lite dagli stessi sostenute, Controparte_12 liquidate in euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 22 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo