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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4682 /2025 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da: e Parte_1 Parte_2
Con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE: dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...], in data [...], e residente in C.F._1
CO, via Giacomo Matteotti n. 6 (35020 - PD) e
[...]
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
ordinare al Comune di IO di CO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano reciprocamente del tutto autosufficienti economicamente e quindi rinunziano a proporre una qualsiasi domanda di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3. i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
4. dichiararsi compensate le spese legali.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso congiunto, premettendo di essere uniti con matrimonio civile celebrato il 8.05.21 in IO di CO , hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale e contestualmente hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio;
dall'unione non sono nati figli.
Quanto alla domanda di separazione, l'accordo raggiunto dalle parti non presenta profili di illegittimità e appare conforme rispetto alla situazione economica e personale delle parti, così come rappresentata dalle concordi allegazioni e dalla documentazione prodotta.
Ne consegue che il Tribunale non può che omologare le condizioni di cui ai punti 1
e 2 delle suddette conclusioni conformi (art 473 bis 51 cpc). Le altre condizioni, frutto dell'autonomia privata delle parti, non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
La causa – come da separata ordinanza - deve essere rimessa sul ruolo del GD per la trattazione della contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PIOVE DI SACCO di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio n. 5, PARTEI, dell' anno 2021;
3) Omologa le condizioni di cui ai punti nn. 1 , 2 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti;
4) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi