Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3779 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Pietro Capurso, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: reiscrizione negli elenchi agricoli
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, con la qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “NN NN” in Caraffa del Bianco
(RC), nell'anno 2020, dal 10/08/2020 al 31/12/2020, per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia, preparazione e concimazione del terreno;
pulizia degli alberi e raccolta delle sterpaglie;
raccolta delle pietre;
sistemazione della recinzione e delle strade;
sistemazione delle balle di fieno;
pascolo degli animali e mungitura;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 45,00, lavorando dal lunedì al sabato, per sette ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con un'ora di pausa pranzo;
- che, a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli del Comune di residenza, ha appreso di non essere stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di NN NN nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso 3
di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria, nonché l'infondatezza nel merito della domanda proposta essendo stato cancellato il rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' nella memoria CP_1
di costituzione.
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
4
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non agisce avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, ma lamenta la mancata iscrizione per l'anno
2020 e, dopo aver presentato ricorso al CISOA in data 16/06/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data 8/12/2021 mentre l' nulla ha allegato o CP_1
provato in ordine all'eccepita decadenza.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di 5
allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione/mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte della contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro, incombe a sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento. 6
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, il ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro, comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola NN NN.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
In particolare, parte ricorrente ha prodotto il contratto sottoscritto con il signor NN NN, con la relativa comunicazione unilav effettuata da
NN NN e i prospetti paga.
La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2020 è conseguenza dell'accertamento ispettivo effettuato dall' presso l'azienda di CP_1
NN NN che, però, come si evince dalla consultazione del verbale stesso allegato dall' , riguarda il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020. CP_1
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, 7
possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, il verbale ispettivo riguarda un periodo diverso rispetto al periodo oggetto della cancellazione del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente.
Nondimeno, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, che ha allegato di aver lavorato in un periodo successivo all'accertamento, non oggetto di accertamento.
È vero che, nel verbale, nella parte relativa al periodo oggetto di accertamento, si legge che non è preclusa la possibilità di riscontrare eventuali inadempimento che dovessero emergere in seguito all'acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovo che “potranno essere contestati successivamente”.
Tuttavia, nessuna altra documentazione o certificazione è stata allegata dall' relativamente al periodo successivo al 30 giugno 2020. CP_1
Inoltre, dall'istruttoria processuale, dinanzi ad una contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro - non adeguatamente sorretta da idonea documentazione - è emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e l'azienda di NN NN, sotto la direzione del figlio che, come si evince dalla stessa consultazione del A_
verbale ispettivo allegato dall' , era “institore”, nominato con atto notarile CP_1
di procura redatto il 29 luglio 2020 rep. 5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020).
In particolare, il teste , figlio del titolare dell'azienda Testimone_1
NN NN, ha confermato che il ricorrente ha lavorato per l'azienda
NN NN nel 2019 e, per quel che qui rileva, nel 2020 da agosto a dicembre, sotto la direzione di , figlio di NN NN, in A_
ragione dell'assenza di quest'ultimo, percependo una retribuzione di € 45 al 8
giorno e occupandosi “non tanto del pascolo ma di togliere il letame nelle stalle;
di aggiustare le recensioni;
puliva anche i luoghi in cui si trovano le mangiatoie;
aiutava se necessario anche a dare da mangiare agli animali”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative che ho svolto presso l'azienda di mio padre negli anni 2019 2020; ho fatto causa all' per la cancellazione subita;
il sig. è stato chiamato CP_1 Pt_1
come testimone nella mia causa”.
Il teste ha confermato che: “Non sono parente del Testimone_2
ricorrente, ma siamo amici;
lo conosco da quando ho iniziato a lavorare presso
l'azienda di NN NN, nell'anno 2020; ho lavorato per tale azienda nel
2020; anche il sig. ha lavorato nel 2020 per tale azienda;
ho lavorato da Pt_1
agosto a dicembre per 101/102 giornate;
anche il sig. ha lavorato nello Pt_1
stesso periodo per lo stesso numero di giornate. L'azienda si occupava di animali: vi erano pecore capre;
vi erano circa 750 800 capi di bestiame;
io mi occupavo del pascolo degli animali insieme a e pulivamo i Persona_2
capannoni; inoltre ci occupavamo anche della coltivazione degli ortaggi sia io che il sig. ; io e il sig. uscivamo a volte insieme per il pascolo. Ci Pt_1 Pt_1
diceva cosa fare figlio di NN NN;
ce lo diceva la A_
mattina quando arrivavamo;
era lui che ci pagava;
eravamo pagati 45 euro a giornata in contanti;
penso che il sig. venisse pagato allo stesso modo;
io Pt_1
avevo busta paga, non so se il sig avesse busta paga ma penso di si;
il Pt_1
nostro orario di lavoro in inverno era dalle 7 alle 15:00 con pausa pranzo dalle
12:00 alle 13:00; in estate invece lavoravamo dalle 6 alle 14:00 con pausa pranzo dalle 11 alle 12:00; lavoravamo dal lunedì al sabato;
io qualche volta ho lavorato anche di domenica”.
E' vero che il teste ha dichiarato che: “mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative svolte per l'azienda NN NN nell'anno 2020; ho fatto causa all' per la cancellazione, la causa è in corso;
non so se il sig. CP_1
sia stato chiamato come testimone nella mia causa”; tuttavia, la presenza Pt_1 9
del teste , quale lavoratore sui terreni dell'azienda in un periodo S_
successivo al periodo oggetto di ispezione, si evince anche dalla consultazione del verbale allegato dall' nel quale si legge (sebbene non siano state CP_1
allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati in loco) che il sig. S_
alla data del 3/09/2020, quando gli ispettori hanno effettuato l'accesso,
[...]
era presente sui terreni dell'azienda.
Tra l'altro, tra le ragioni poste dall' a fondamento del CP_1
disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro per il periodo oggetto di ispezione, vi è anche la circostanza che molti lavoratori (ad eccezione del sig. ) S_
avevano iniziato a lavorare soltanto nel 2020.
Infine il teste ha riferito che: “Io ho lavorato Testimone_3
per l'azienda NN NN mi sembra nel 2020 da agosto a dicembre per
102 giornate lavorative;
quando ho lavorato per l'azienda NN NN hanno lavorato con me i signori , e Testimone_2 Parte_1 [...]
, nello stesso periodo dell'anno; Con e Parte_2 Testimone_2 [...]
mi sembra di aver lavorato per tutto il periodo mentre non ricordo Parte_1
di preciso per quanto tempo ho lavorato con Io facevo un Parte_3
po' di tutto;
aggiustavo le stradine mi occupavo di recinsioni pulivo le stalle aiutavo a mungere gli animali, quando arrivava il fieno dalla Sicilia lo mettevo nelle stalle;
sui terreni dell'azienda venivano coltivati anche degli ortaggi e vi era un terreno dove veniva piantato il foraggio;
noi aiutavamo in tutte attività a seconda di quello che ci diceva il signor che è il figlio di NN A_
NN; l'azienda era di NN NN che in quel periodo però era assente e quindi vi era il figlio che gestiva l'azienda. I signori _1 S_
, e facevamo più o meno
[...] Parte_1 Parte_4
il mio stesso lavoro a seconda di quello che ci diceva il proprietario;
io li vedevo tutti i giorni. Io lavoravo in estate dalle 6:00 alle 14:00 con una pausa pranzo dalle 11:00 alle 12:00, invece in inverno lavoravo dalle 7:00 alle 15:00 con una pausa dalle 12:00 alle 13:00; lavoravo dal lunedì al sabato;
che io 10
ricordi i , e Testimone_2 Parte_1 Parte_4
lavoravano negli stessi giorni e secondo gli stessi orari;
in quel periodo mi diceva cosa fare penso che fosse lo stesso per i signori A_ S_
, e . Percepivo una
[...] Parte_1 Parte_4
retribuzione di 40/ 45 euro a giornata in contanti che m veniva anche corrisposta al bisogno quando chiedevo;
per consegnare la A_
retribuzione ci chiamava in una stanzetta che era accanto al laboratorio in cui si lavora il formaggio;
infatti l'azienda ha anche un caseificio dove ho visto sempre la signora moglie di NN NN ma io non entravo lì perché Pt_5
non ho mai lavorato per il caseificio;
a volte il sig, ci chiamava A_
insieme per darci la retribuzione e a volte è capitato che mi abbia chiamato insieme ad altri colleghi ma non ricordo se sono mai stato pagato proprio insieme ai signori , e Testimone_2 Parte_1 Parte_4
[...]
È vero che il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' CP_1
tutte le giornate denunciate per l'azienda NN;
ho fatto causa all per CP_1
la cancellazione;
non so se i signori , e Testimone_2 Parte_1
siano stati chiamati come testimoni nella mia Parte_4
causa”.
Tuttavia, l'odierno ricorrente non lamenta la cancellazione dagli elenchi agricoli, bensì la mancata iscrizione che non è sorretta la verbale ispettivo allegato dall' , che concerne il periodo fino al 30 giugno 2020, mentre il CP_1
rapporto di lavoro che parte ricorrente chiede di riconoscere riguarda un periodo successivo all'accertamento.
In difetto di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione e dell'insussistenza di una realtà aziendale, considerando che l'ispezione dell' , come si evince dal verbale allegato in atti, ha riguardo un CP_1
periodo antecedente rispetto al periodo in cui parte ricorrente assume di lavorato alle dipendenze dell'azienda NN - fermo restando l'onere incombente sul 11
ricorrente di provare la sussistenza del rapporto di lavoro dinanzi alla contestazione della genuinità dello stesso - non può non evidenziarsi che le testimonianze rese sono convergenti e concordanti con riferimento agli elementi che connotano il rapporto di lavoro per i periodi dedotti in ricorso.
È vero che i testi escussi potrebbero avere interesse al giudizio, tale da legittimarne la partecipazione, circostanza che li renderebbe incompatibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c., atteso che una pronuncia di accoglimento produrrebbe effetti nella loro sfera giuridica, contribuendo a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro, per l'anno 2020.
Certamente, pur non volendo ravvisare un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che il testimone abbia una controversia in corso per le medesime ragioni, relativamente anche allo stesso anno e con riferimento alla stessa azienda, di cui è titolare, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Tuttavia, la valutazione sull'attendibilità del teste va operata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto allegate e di tutte le risultanze istruttorie, da verificare nel loro complesso.
Nella specie, da un lato, il rapporto di lavoro del ricorrente non è stato interessato dall'ispezione dell' , che è culminata con la cancellazione dei CP_1
rapporti di lavoro denunciati nel periodo di riferimento, sicché nessuna specifica contestazione può ricavarsi dal verbale in atti con riferimento all'odierno ricorrente per i periodi dedotti in ricorso;
dall'altro, in assenza di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione, le risultanze istruttorie sono state convergenti nel confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi dedotti in ricorso.
Nondimeno, anche dal verbale ispettivo, che riguarda un periodo antecedente rispetto al rapporto di lavoro denunciato dal ricorrente, possono ricavarsi elementi a sostegno di quanto reclamato dal ricorrente;
infatti, dal verbale ispettivo, si evince che figlio di NN NN e A_ 12
indicato dal ricorrente e da tutti i testi escussi come colui che impartiva le direttive in assenza del padre, era “institore” nominato con atto notarile di procura redatto il 29 luglio 2020 rep. 5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020); ancora, dal verbale di evince che uno dei testi escussi, era presente sui Testimone_2
terreni al momento dell'accesso ispettivo (in data 3/09/2020) circostanza che, in assenza di idonea documentazione riguardante il rapporto denunciato dall'odierno ricorrente per l'anno 2020 (che non rientra tra i rapporti travolti dal verbale ispettivo versato in atti), rafforza l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste medesimo.
Infine, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno concluso che la consistenza dell'attività, non valutata, dunque, inesistente, poteva essere gestita dai familiari del titolare con l'aiuto di qualche lavoratore al bisogno, circostanza che va letta in combinato con la presenza di alcuni operai, tra cui il sig. S_
al momento dell'accesso ispettivo.
[...]
Pertanto, alla luce di un esame complessivo delle risultanze processuali, la circostanza che l'accertamento ispettivo si arresta al 30 giugno 2020 e che non vi siano ulteriori e successivi documenti in atti relativi all'azienda di NN
NN supera ogni eventuale profilo di inattendibilità che potrebbe ipotizzarsi per i testi escussi, soprattutto considerando che le dichiarazioni degli stessi sono in ogni caso concordanti.
Tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal verbale del 14 3 2023 del Tribunale di Reggio Calabria, depositato previa autorizzazione di questo giudicante in data: infatti, nel corso dell'udienza svolta dinanzi al tribunale di
Reggio Calabria, relativa ad una diversa dipendente della medesima azienda nel medesimo periodo dell'odierno ricorrente, il procuratore dell' ha dichiarato CP_1
che la ricorrente è stata erroneamente cancellata in quanto l'accertamento ispettivo, sotto il profilo della verifica della copertura contributiva dei 13
dipendenti, si è fermato al secondo trimestre 2020 sicché non può dirsi fittizio il rapporto di lavoro relativo al terzo e quarto trimestre 2020.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, ma anche tenendo conto delle risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito dall' che, in difetto di CP_1
ulteriori e successivi documenti, si è arrestato al 30 giugno 2020, il ricorso proposto dall'odierno ricorrente, che reclama l'accertamento, ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza, del rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda NN NN da agosto a dicembre 2020 per 102 giornate, va accolto, avendo lo stesso ottemperato all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro reclamato, il cui disconoscimento non risultava sorretto da adeguata documentazione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari
(D.M. n. 55/2004 e succ mod. valore indeterminabile, complessità bassa) in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3779/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig.
[...]
ha diritto ad essere iscritto negli elenchi agricoli del comune di Parte_1
residenza per l'anno 2020 per 102 giornate, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
4638,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Locri, 18/03/2025
14
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci