Articolo 194 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 193Articolo 195
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 194. Imprese di assicurazione di Stati terzi 1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' ((IVASS)) per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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