Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto da
DA AR, rappresentato e difeso dagli avvocati US Barillà e Teresa Innocenza Barillà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza n. 1702 pubblicata il 20.12.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria ria;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata in data 2/03/2026, con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. l'art. 34, co. 5, e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. US RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7/01/2026 e depositato il successivo 9/01/2026, il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, resa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza, in accoglimento parziale del ricorso, ha « condanna(to) il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rapp.te p.t., all’adempimento in forma specifica, a favore del ricorrente e per il servizio dallo stesso prestato nel corso degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza di cui all’art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione ».
1.1. A fondamento della domanda deduce, e comprova con pertinente documentazione, che la sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 in data 27/12/2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale di Reggio Calabria del 12/12/2025.
2. Con atto di mero stile depositato in data 19/01/2026 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. Con istanza di passaggio in decisione depositata in data 2/03/2026, parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dopo aver depositato il precedente 27/01/2026 una nota del Ministero che comunica all’Avv. US Barillà «che Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto» alla ricorrente nella sentenza ottemperanda in data 12/01/2026, tramite accredito del voucher.
4. All’udienza in camera di consiglio dell’11/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere, risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale il ricorrente ha agito in ottemperanza.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, atteso l’ingiustificato ritardo con cui è stata data esecuzione della sentenza pubblicata il 20/12/2024 soltanto dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, avvocati US Barillà e Teresa Innocenza Barillà, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US RO | CA CE |
IL SEGRETARIO