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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1737/2024 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ) Controparte_1 C.F._2
Pure ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. ORLANDO LIBORIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso depositato il 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.03.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale delle due figlie nate dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano che dalla loro unione sono nati: in data Persona_1
11.06.2017, e in data 10.07.2021. Persona_2
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Con note del 23.04.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle condizioni così come espresse nel ricorso congiunto, di seguito riportate:
“1- I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza in Alcamo alla Via Turi Serafino n. 9 presso la madre . Le Parte_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2- La casa familiare di Via Turi Serafino, essendo di proprietà esclusiva della sig.ra resta nella sua disponibilità con tutti Parte_1
gli arredi e corredi.
3- Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie nei Controparte_1
tempi e nelle modalità che vorrà previo accordo con la sig.ra Parte_1
e tenendo conto degli impegni scolastici. A titolo meramente indicativo si specifica quanto segue: durante la settimana il padre accompagnerà la mattina le figlie a scuola e avrà facoltà di vederle e tenerle con sé per tre pomeriggi settimanali e precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00
(prendendole a scuola) alle 20:00 con deroga sull'ora del rientro a piacere delle bambine. Il sig. provvederà altresì ad accompagnarle ad CP_1
pagina 2 di 5 eventuali corsi scolastici pomeridiani e/o attività ludiche o sportive che queste intraprenderanno;
mentre gli altri giorni il sig. potrà CP_1
andare a prendere le figlie a scuola quando vorrà accompagnarle dalla madre previo accordo con la stessa.
Durante il fine settimana, inoltre, le figlie e potranno Per_2 Per_1
incontrare il padre con pernottamento una settimana dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica, mentre, la settimana successiva dalle 16:00 del venerdì fino alle 13:00 del sabato.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie e con rispetto delle loro volontà.
4- Durante le vacanze natalizie e le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà concordandone i tempi con la sig.ra
. Parte_1
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la partecipazione delle figlie ai festeggiamenti importanti (matrimoni, cresime etc.) che riguardano le famiglie, autorizzandone son da ora l'uscita, anche con pernottamento, in deroga agli incontri settimanali e previa comunicazione con qualche giorno di anticipo.
Il sig. autorizza a trascorrere anche fuori CP_1 Parte_1 sede e senza necessità di ulteriore assenzo, le vacanze estive con le figlie anche per un periodo continuativo di giorni otto. Concorderà con il sig. la destinazione delle vacanze. CP_1
5- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
delle figlie, si obbliga, con decorrenza dal primo aprile 2025 a corrispondere alla IG , a mezzo bonifico ed entro i primi Parte_1
cinque giorni di ogni mese, un contributo di euro 200,00 da aggiornare annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria rilevati pagina 3 di 5 dall'ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie come di seguito indicate:
Spese Mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché, le spese di istruzione, comprendendo quest'ultime anche l'acquisto dello zaino, della cancelleria e dei libri adottati dall'istituto scolastico, nonché
l'eventuale doposcuola;
mentre, le altre spese occorrenti per il benessere psico-fisico dele figlie, quali, a titolo esemplificativo, attività sportive e ludiche, viaggi e soggiorni di istruzione in Italia e all'estero, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Autorizza inoltre Pt_1
ad incassare per intero l'ammontare dell'assegno unico.
[...]
6- Spese legali compensate”.
Pervenuto il parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
pagina 4 di 5 Così deciso in Trapani, in data 3 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1737/2024 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ) Controparte_1 C.F._2
Pure ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. ORLANDO LIBORIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso depositato il 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.03.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale delle due figlie nate dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano che dalla loro unione sono nati: in data Persona_1
11.06.2017, e in data 10.07.2021. Persona_2
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Con note del 23.04.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle condizioni così come espresse nel ricorso congiunto, di seguito riportate:
“1- I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza in Alcamo alla Via Turi Serafino n. 9 presso la madre . Le Parte_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2- La casa familiare di Via Turi Serafino, essendo di proprietà esclusiva della sig.ra resta nella sua disponibilità con tutti Parte_1
gli arredi e corredi.
3- Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie nei Controparte_1
tempi e nelle modalità che vorrà previo accordo con la sig.ra Parte_1
e tenendo conto degli impegni scolastici. A titolo meramente indicativo si specifica quanto segue: durante la settimana il padre accompagnerà la mattina le figlie a scuola e avrà facoltà di vederle e tenerle con sé per tre pomeriggi settimanali e precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16:00
(prendendole a scuola) alle 20:00 con deroga sull'ora del rientro a piacere delle bambine. Il sig. provvederà altresì ad accompagnarle ad CP_1
pagina 2 di 5 eventuali corsi scolastici pomeridiani e/o attività ludiche o sportive che queste intraprenderanno;
mentre gli altri giorni il sig. potrà CP_1
andare a prendere le figlie a scuola quando vorrà accompagnarle dalla madre previo accordo con la stessa.
Durante il fine settimana, inoltre, le figlie e potranno Per_2 Per_1
incontrare il padre con pernottamento una settimana dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica, mentre, la settimana successiva dalle 16:00 del venerdì fino alle 13:00 del sabato.
Ulteriori e/o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie e con rispetto delle loro volontà.
4- Durante le vacanze natalizie e le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà concordandone i tempi con la sig.ra
. Parte_1
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la partecipazione delle figlie ai festeggiamenti importanti (matrimoni, cresime etc.) che riguardano le famiglie, autorizzandone son da ora l'uscita, anche con pernottamento, in deroga agli incontri settimanali e previa comunicazione con qualche giorno di anticipo.
Il sig. autorizza a trascorrere anche fuori CP_1 Parte_1 sede e senza necessità di ulteriore assenzo, le vacanze estive con le figlie anche per un periodo continuativo di giorni otto. Concorderà con il sig. la destinazione delle vacanze. CP_1
5- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
delle figlie, si obbliga, con decorrenza dal primo aprile 2025 a corrispondere alla IG , a mezzo bonifico ed entro i primi Parte_1
cinque giorni di ogni mese, un contributo di euro 200,00 da aggiornare annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria rilevati pagina 3 di 5 dall'ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie come di seguito indicate:
Spese Mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché, le spese di istruzione, comprendendo quest'ultime anche l'acquisto dello zaino, della cancelleria e dei libri adottati dall'istituto scolastico, nonché
l'eventuale doposcuola;
mentre, le altre spese occorrenti per il benessere psico-fisico dele figlie, quali, a titolo esemplificativo, attività sportive e ludiche, viaggi e soggiorni di istruzione in Italia e all'estero, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Autorizza inoltre Pt_1
ad incassare per intero l'ammontare dell'assegno unico.
[...]
6- Spese legali compensate”.
Pervenuto il parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
pagina 4 di 5 Così deciso in Trapani, in data 3 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5