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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
IO CO, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1350/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230006444324000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio ae si riporta a quanto in atti e chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Venezia, Sez. 1, pronunciata il 19.04.2024 e depositata il 22.05.2024 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 11920230006444324000 riguardante l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2018, oltre a sanzioni ed interessi, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione su ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia.
Il contribuente era stato sottoposto a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Jesolo per gli anni d'imposta dal 2015 al 2019, le cui risultanze erano compendiate nel PVC consegnato al contribuente in data 21/2/2020. Dalla verifica si rilevava l'omessa ovvero infedele dichiarazione delle dichiarazioni sia ai fini delle II.DD. che dell'IVA; veniva acquisita la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'abitazione del contribuente;
veniva rilevata l'errata tenuta della contabilità.
Successivamente alla consegna del PVC, in data 6/11/2020, il contribuente presentava le dichiarazioni dei redditi e quelle ai fini IVA originariamente omesse.
La cartella di pagamento, dunque, faceva seguito alla comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n.633 del 1972, sulla dichiarazione modello IVA/2019 presentata tardivamente dal contribuente per il periodo d'imposta 2018. Dunque, veniva rettificato un asserito credito d'Iva per euro di 26.148 derivante in parte dalla liquidazione del periodo d'imposta 2018
e in parte dal riporto del credito risultante dalla dichiarazione modello IVA a.i. 2017, anche quest'ultima omessa e tardivamente presentata il 3/11/2020.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in base a una serie articolata di motivi, chiedendo l'annullamento della stessa e la disapplicazione delle sanzioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituivano controdeducendo l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre compensava quelle nel rapporto con l'Agenzia della Riscossione.
Con l'atto di appello il contribuente lamenta un asserito vizio di motivazione della sentenza, poiché il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Eccepisce, inoltre, che il Collegio di primo grado abbia travisato i fatti dedotti in giudizio dai quali, a proprio dire, deriverebbe il diritto del contribuente al credito
IVA a.i. 2018, posto che nella cartella non sono indicati i fatti costitutivi che hanno indotto l'Ufficio ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente esposti nella cartella impugnata. Eccepisce, ancora, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché riguarda i tributi armonizzati, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo sarebbe nulla. Ribadisce l'inapplicabilità, al caso di specie, del controllo automatizzato ex art. 54- bis del D.P.R. n. 633/1972, atteso che l'oggetto del contendere è riferito al minor credito IVA, il cui diritto risulta giustificato dalla produzione documentale offerta. Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per confermare la propria estraneità al rapporto controverso, in quanto priva di legittimazione passiva a dedurre sul merito dell'iscrizione a ruolo:
Conclude per il rigetto dell'appello nei propri confronti con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, non ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle generiche affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Dunque, non può essere condivisa l'eccezione difetto di motivazione, come enunciata dall'appellante poiché non trattasi di omessa pronuncia ma di non condivisione della valutazione e convincimento del primo giudicante enunciata anche in maniera generalizzata, indeterminata ed astratta.
Per quanto concerne l'onere della prova, di cui alla novella portata dall'articolo 6 della legge n. 130/2022, con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 7 del d.lgs. 546/92, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31878/2022 ha prontamente chiarito l'impatto applicativo della novità normativa, statuendo che “la nuova formulazione legislativa [...] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Più recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2746/2024, sempre per quanto concerne l'onere della prova, ha statuito, come principio generale, che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo.
Per le medesime ragioni risulta infondato anche l'asserita violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e motivazione degli atti.
Sul contraddittorio endoprocedimentale, l'Agenzia delle Entrate con atto ex art. 5 ter D.Lgs. 218/97 n.
T63IMV00144/2022 notificato in data 14.2.2022, ha invitato il contribuente per l'instaurazione del contraddittorio in merito ai rilievi contestati dalla Guardia di Finanza e il Contribuente non ha dato seguito all'invito, dimostrando la volontà di sottrarsi, né ha contestato l'assunto.
La Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 24823/2015 ha statuito che per il diritto nazionale, la previsione di cui all'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 non costituisce fonte di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi;
che un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussista soltanto in caso di tributi c.d. “armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE; che anche per i tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale. La medesima decisione, inoltre, ha sancito la necessità di operare, per i tributi armonizzati, una "prova di resistenza" ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ovvero che il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, in senso sostanziale e non formale. Precisando che la limitazione della rilevanza della violazione dell'obbligo del contraddittorio va intesa nel senso che la nullità dell'accertamento si verifica quando, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in un puro simulacro, fondato su elementi fittizi o strumentali (cfr. Cass. n. 9496/2020).
Anche la tardiva documentazione e dichiarazioni integrative depositate solo in sede di giudizio, dimostra la volontà di omettere di riscontrare la richiesta documentale dell'Ufficio e quindi sconta le preclusioni ex art. 54-bis DPR 633/72. Infatti, le irregolarità riscontrate riguardano in particolare quelle collegate all'assenza di una valida dichiarazione, antecedente il periodo d'imposta 2017, e che non risulti alcun credito da riportare per l'anno 2018.
Tuttavia, le tardive dichiarazioni riportano componenti attivi e passivi di reddito diversi rispetto alla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, come affermato dall'Agenzia e non contestato dall'appellante. Difatti, le dichiarazioni sono state nel caso di specie presentate solo in data
06/11/2020 con la conseguenza che debbono considerarsi omesse, con l'unico effetto giuridico di essere considerate valido titolo per la riscossione.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell'asserito credito Iva riportato nella dichiarazione, considerata omessa, in base ai dati reperiti in Anagrafe Tributaria e la documentazione offerta in sede di giudizio, non sono risultate idonee a rivalutare il rilievo, atteso che il contribuente si è limitato a depositare semplici liquidazioni e stampe di asseriti registri Iva, non sufficiente al fine del riconoscimento del credito, per mancanza dei documenti giustificativi del costo e soprattutto del pagamento dell'Iva che si chiede di riconoscere quale credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25612, del 22 settembre 2021, ha chiarito che, ai fini della deduzione dei relativi costi, occorre che il contribuente sia in grado di esibire fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività d'impresa. Mentre nel caso in esame sono stati depositati solo alcuni documenti non idonei a giustificare il credito. Dunque, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e la natura del costo, nonché i fatti giustificativi e la destinazione dello stesso alla produzione.
Ancora, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26911 del 13 settembre 2022, ha ribadito la rilevanza fondamentale della corretta applicazione del principio di inerenza, evidenziando che il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, e dovendo, quindi, provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr., Cass., n. 2224 del 02/02/2021).
Il Collegio evidenzia che l'omessa tenuta della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi non può essere fatta ricadere sul consulente incaricato, in quanto un imprenditore di ordinaria diligenza è tenuto a verificare l'affidabilità del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, sia la corretta redazione, le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi della propria ditta, nonché l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali, che debbono essere da lui stesso sottoscritte e tale mancanza non può comportare alcun esonero da responsabilità. Il Giudice di legittimità ha precisato che incombe sempre sul contribuente l'onere di vigilare sull'operato del consulente, di conseguenza il contribuente che abbia affidato mandato al consulente, non è esonerato dalla propria responsabilità in caso di contestazioni sulla regolare tenuta della contabilità, con il mero affidamento ad un professionista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
Alcun esonero da responsabilità può rilevarsi nemmeno per le sanzioni, non essendo applicabile al caso concreto l'art. 6 commi 3 e 5 D.Lgs. 472/1997. La prova dell'assenza della coscienza e della volontà della condotta deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, che vengono liquidate a favore dell'Agenzia delle
Entrate, come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4000 oltre accessori come per legge a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
IO CO, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1350/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230006444324000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio ae si riporta a quanto in atti e chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 376/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Venezia, Sez. 1, pronunciata il 19.04.2024 e depositata il 22.05.2024 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 11920230006444324000 riguardante l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2018, oltre a sanzioni ed interessi, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione su ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia.
Il contribuente era stato sottoposto a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Tenenza di Jesolo per gli anni d'imposta dal 2015 al 2019, le cui risultanze erano compendiate nel PVC consegnato al contribuente in data 21/2/2020. Dalla verifica si rilevava l'omessa ovvero infedele dichiarazione delle dichiarazioni sia ai fini delle II.DD. che dell'IVA; veniva acquisita la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'abitazione del contribuente;
veniva rilevata l'errata tenuta della contabilità.
Successivamente alla consegna del PVC, in data 6/11/2020, il contribuente presentava le dichiarazioni dei redditi e quelle ai fini IVA originariamente omesse.
La cartella di pagamento, dunque, faceva seguito alla comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n.633 del 1972, sulla dichiarazione modello IVA/2019 presentata tardivamente dal contribuente per il periodo d'imposta 2018. Dunque, veniva rettificato un asserito credito d'Iva per euro di 26.148 derivante in parte dalla liquidazione del periodo d'imposta 2018
e in parte dal riporto del credito risultante dalla dichiarazione modello IVA a.i. 2017, anche quest'ultima omessa e tardivamente presentata il 3/11/2020.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in base a una serie articolata di motivi, chiedendo l'annullamento della stessa e la disapplicazione delle sanzioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituivano controdeducendo l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre compensava quelle nel rapporto con l'Agenzia della Riscossione.
Con l'atto di appello il contribuente lamenta un asserito vizio di motivazione della sentenza, poiché il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Eccepisce, inoltre, che il Collegio di primo grado abbia travisato i fatti dedotti in giudizio dai quali, a proprio dire, deriverebbe il diritto del contribuente al credito
IVA a.i. 2018, posto che nella cartella non sono indicati i fatti costitutivi che hanno indotto l'Ufficio ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente esposti nella cartella impugnata. Eccepisce, ancora, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché riguarda i tributi armonizzati, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo sarebbe nulla. Ribadisce l'inapplicabilità, al caso di specie, del controllo automatizzato ex art. 54- bis del D.P.R. n. 633/1972, atteso che l'oggetto del contendere è riferito al minor credito IVA, il cui diritto risulta giustificato dalla produzione documentale offerta. Conclude per la riforma della sentenza e la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per confermare la propria estraneità al rapporto controverso, in quanto priva di legittimazione passiva a dedurre sul merito dell'iscrizione a ruolo:
Conclude per il rigetto dell'appello nei propri confronti con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna trattazione in Pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, non ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle generiche affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Dunque, non può essere condivisa l'eccezione difetto di motivazione, come enunciata dall'appellante poiché non trattasi di omessa pronuncia ma di non condivisione della valutazione e convincimento del primo giudicante enunciata anche in maniera generalizzata, indeterminata ed astratta.
Per quanto concerne l'onere della prova, di cui alla novella portata dall'articolo 6 della legge n. 130/2022, con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 7 del d.lgs. 546/92, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31878/2022 ha prontamente chiarito l'impatto applicativo della novità normativa, statuendo che “la nuova formulazione legislativa [...] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Più recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2746/2024, sempre per quanto concerne l'onere della prova, ha statuito, come principio generale, che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo.
Per le medesime ragioni risulta infondato anche l'asserita violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e motivazione degli atti.
Sul contraddittorio endoprocedimentale, l'Agenzia delle Entrate con atto ex art. 5 ter D.Lgs. 218/97 n.
T63IMV00144/2022 notificato in data 14.2.2022, ha invitato il contribuente per l'instaurazione del contraddittorio in merito ai rilievi contestati dalla Guardia di Finanza e il Contribuente non ha dato seguito all'invito, dimostrando la volontà di sottrarsi, né ha contestato l'assunto.
La Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 24823/2015 ha statuito che per il diritto nazionale, la previsione di cui all'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 non costituisce fonte di un onere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio soltanto in caso di specifica prescrizione dettata per la singola tipologia di provvedimento da adottarsi;
che un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussista soltanto in caso di tributi c.d. “armonizzati” e rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'UE; che anche per i tributi armonizzati, la violazione di detto obbligo non comporta l'automatica nullità dell'atto impositivo adottato, da comminarsi soltanto qualora il contribuente enunci in giudizio valide ragioni che avrebbero potuto esser fatte valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale. La medesima decisione, inoltre, ha sancito la necessità di operare, per i tributi armonizzati, una "prova di resistenza" ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale ovvero che il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, in senso sostanziale e non formale. Precisando che la limitazione della rilevanza della violazione dell'obbligo del contraddittorio va intesa nel senso che la nullità dell'accertamento si verifica quando, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in un puro simulacro, fondato su elementi fittizi o strumentali (cfr. Cass. n. 9496/2020).
Anche la tardiva documentazione e dichiarazioni integrative depositate solo in sede di giudizio, dimostra la volontà di omettere di riscontrare la richiesta documentale dell'Ufficio e quindi sconta le preclusioni ex art. 54-bis DPR 633/72. Infatti, le irregolarità riscontrate riguardano in particolare quelle collegate all'assenza di una valida dichiarazione, antecedente il periodo d'imposta 2017, e che non risulti alcun credito da riportare per l'anno 2018.
Tuttavia, le tardive dichiarazioni riportano componenti attivi e passivi di reddito diversi rispetto alla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, come affermato dall'Agenzia e non contestato dall'appellante. Difatti, le dichiarazioni sono state nel caso di specie presentate solo in data
06/11/2020 con la conseguenza che debbono considerarsi omesse, con l'unico effetto giuridico di essere considerate valido titolo per la riscossione.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell'asserito credito Iva riportato nella dichiarazione, considerata omessa, in base ai dati reperiti in Anagrafe Tributaria e la documentazione offerta in sede di giudizio, non sono risultate idonee a rivalutare il rilievo, atteso che il contribuente si è limitato a depositare semplici liquidazioni e stampe di asseriti registri Iva, non sufficiente al fine del riconoscimento del credito, per mancanza dei documenti giustificativi del costo e soprattutto del pagamento dell'Iva che si chiede di riconoscere quale credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25612, del 22 settembre 2021, ha chiarito che, ai fini della deduzione dei relativi costi, occorre che il contribuente sia in grado di esibire fatture o documenti equipollenti, che siano idonei, per forma e contenuto, a dimostrare il requisito dell'inerenza, sotto il profilo della connessione con l'attività d'impresa. Mentre nel caso in esame sono stati depositati solo alcuni documenti non idonei a giustificare il credito. Dunque, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e la natura del costo, nonché i fatti giustificativi e la destinazione dello stesso alla produzione.
Ancora, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26911 del 13 settembre 2022, ha ribadito la rilevanza fondamentale della corretta applicazione del principio di inerenza, evidenziando che il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, e dovendo, quindi, provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr., Cass., n. 2224 del 02/02/2021).
Il Collegio evidenzia che l'omessa tenuta della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi non può essere fatta ricadere sul consulente incaricato, in quanto un imprenditore di ordinaria diligenza è tenuto a verificare l'affidabilità del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, sia la corretta redazione, le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi della propria ditta, nonché l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali, che debbono essere da lui stesso sottoscritte e tale mancanza non può comportare alcun esonero da responsabilità. Il Giudice di legittimità ha precisato che incombe sempre sul contribuente l'onere di vigilare sull'operato del consulente, di conseguenza il contribuente che abbia affidato mandato al consulente, non è esonerato dalla propria responsabilità in caso di contestazioni sulla regolare tenuta della contabilità, con il mero affidamento ad un professionista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
Alcun esonero da responsabilità può rilevarsi nemmeno per le sanzioni, non essendo applicabile al caso concreto l'art. 6 commi 3 e 5 D.Lgs. 472/1997. La prova dell'assenza della coscienza e della volontà della condotta deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, che vengono liquidate a favore dell'Agenzia delle
Entrate, come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4000 oltre accessori come per legge a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.