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Articolo 3 della Legge 23 giugno 1962, n. 905
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Legge 23 giugno 1962, n. 905
Articolo 3 della Legge 23 giugno 1962, n. 905
Versione
10 agosto 1962
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 agosto 1962
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