Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sezione II Civile, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, Sezione II Civile, con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto la domanda avanzata dalla parte ricorrente come ivi specificato.
La suindicata pronuncia, munita di formula esecutiva, è stata notificata, al Ministero della Salute presso il suo domicilio reale in data notificata in forma esecutiva.
La stessa è passata in giudicato, come da attestazione depositata agli atti del giudizio, del 20/09/2021.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e perdurando l’inadempimento del Ministero, la parte ricorrente, ha proposto il giudizio di ottemperanza di cui all’epigrafe.
Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con memoria di mera forma, non adducendo alcuna giustificazione in relazione all’inottemperanza.
Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame degli atti di causa risulta che nonostante la rituale notificazione della sentenza l’Amministrazione non vi ha ottemperato. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come da attestazione agli atti del giudizio.
Il Collegio, atteso il silenzio dell’Amministrazione sul punto, ritiene provato, ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a., l’assunto di parte ricorrente che non sia stata data esecuzione alla sentenza passata in giudicato.
Una volta accertato che la sentenza in epigrafe è divenuta inoppugnabile, che sussiste l’inottemperanza da parte dell’Autorità intimata e che, per l’esecuzione, sono necessari ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la domanda risulta fondata e va accolta.
Deve essere pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero della Salute di dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, detratti i pagamenti già effettuati.
Tenuto conto dell’entità del debito, all’Amministrazione va assegnato il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione per provvedere in favore dei ricorrenti.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione, perché provveda, entro giorni 90 dalla scadenza del predetto termine concesso all’Amministrazione, a dare esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Amministrazione stessa.
Il Collegio ritiene di precisare che il Commissario ad acta:
- è organo del Giudice dell’ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, e che eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale;
- dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, documentando l’avvenuta liquidazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione, perchè provveda nei modi e nei termini di cui in parte motiva.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, ivi compreso un importo pari al contributo unificato versato, che vengono distratte in favore del difensore.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.