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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere-
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2913/2022, pubblicata in data 20.12.2022, iscritto al n. 1531/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
p.iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in San Giorgio a Cremano, alla via San Martino n. 24, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) e Carmelo Cavallaro (c.f. C.F._2 C.F._3
)
[...]
APPELLANTE
E
(c.f. costituitasi in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 3 febbraio 2023 (rep. n. 8360, racc. n. 5374, registrata a Persona_1
1 – DP II il 6 febbraio 2023 al n.2324 Serie 1T), dall'avv. Guido Cortese (c.f.: CP_1
) C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 18.10.2019 il in qualità di centro Parte_1 accreditato presso il SSN a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 in favore degli assistiti dell' , chiedeva Parte_3 Parte ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 24.303,96 oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo dovuto per l'espletamento delle dette prestazioni sanitarie rese nel mese di settembre e novembre 2017 per cui aveva emesso le fatture n. 1025 del 3.10.2017 e 1237 dell'1.12.2017 in virtù del contratto sottoscritto il
14.06.2017.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 1557/2019 in data 21.10.2019 per l'importo richiesto “oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV comma decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”.
Parte 1.3. Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' il 9.12.2019 eccependo:
- la carenza di legittimazione passiva, individuando, invece, nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie e rinvenendo il fondamento di tale eccezione nell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993;
- il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 443 del 7.11.2019, con la quale si rilevava che il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2017 era pari ad € 137.000,00 sicché, a fronte di un fatturato di € Part 155.209,10 presentato per le mensilità da gennaio a dicembre 2017, l' liquidava un importo di € 133.052,00. Richiamava altresì la determina n. 25 del 27.2.2018 con la quale veniva liquidata l'ulteriore somma di € 3.974,10, al netto delle note di debito emesse di €
18.209,10 precisando che nell'importo di dette note vi era l'importo della fattura n. 1025/T per € 3.341,90, mentre non vi era l'importo di € 20.962,96 della fattura n. 1237/T in quanto rifiutata per superamento del tetto di spesa;
- la non applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, in quanto non si trattava di richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
1.4. Si costituiva il Centro il 17.6.2020 resistendo all'avversa opposizione, deducendo:
2 Parte
• il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull' in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa;
• di non aver superato il limite di spesa attributo;
Parte
• l'inidoneità probatoria della nota interna prodotta dall precisando che non era sufficiente dare prova del superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la dimostrazione del superamento del limite di spesa assegnato Parte alla macroarea (branca) di riferimento, prova che l' non aveva fornito.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto Part e la condanna dell' l pagamento delle spese di lite.
1.5. Con sentenza n. 2913/2022, pubblicata il 20.12.2022, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto n. 1557/2019 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il Centro aveva superato il tetto di spesa della struttura indicato all'art. 4 del contratto e che non aveva specificamente contestato di aver ricevuto per l'anno 2017 la liquidazione dell'importo di € 137.500,00.
In riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che: “l'art. 4 del contratto prodotto dall'opposta fissa in € 137.500,00 al netto del ticket il tetto di spesa complessivamente assegnato alla struttura.
Ora, secondo quanto allegato dall' , la struttura opposta avrebbe fatturato Parte_4 da gennaio a dicembre 2017 l'importo complessivo di € 155.209,10, eccedente il tetto di spesa ed avrebbe ottenuto il pagamento dell'importo corrispondente al limite contrattualmente stabilito.
Sul punto deve considerarsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 all'art. 4 devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto -che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati ed anzi prevede (al comma II) che il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2017 con la precisazione che nulla spetterà alla struttura oltre il suddetto limite, con ciò confermando la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte opposta non ha –entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 137.500,00: il centro, infatti, nella propria comparsa di costituzione si è limitato a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova con riferimento al superamento del tetto di spesa, a contestare l'operatività del tetto di spesa di struttura in luogo di quello per cd. macro area, nonché la rilevanza Part probatoria della nota prot. 443/2019, depositata dall' disconoscendo il suo contenuto.
3 Tali difese non soddisfano l'onere posto dall'art. 115 c.p.c., che impone alle parti di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte dalla controparte (arg. ex Cass. 16970/2018). Al riguardo va rammentato che la contestazione non può essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione.
Part Nella comparsa di risposta a pag. 6 l'opposta ha eccepito che spetta all' fornire la prova di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito, ma non ha in realtà contestato di averli ricevuti. In tale contegno, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sta la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente della somma di cui all'art. 4 (cfr. Cass. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.).
Part Ed invero, allegata dall' la circostanza del superamento del tetto di spesa, con specifico riferimento agli importi fatturati in eccedenza rispetto ai limiti pattuiti, sarebbe spettato al Part centro opposto offrire argomenti contrari a quanto puntualmente dedotto dall' Deve infatti evidenziarsi come, a fronte di un tetto di spesa fissato in contratto per singolo centro
e non solo per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la conseguenza che l'opposta ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'opponente”.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello il , con atto notificato il 27.03.2023, Pt_1 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la somma liquidata con la determina n.25 e non corrisposta pari ad € 3.947,10 (pag. 7 dell'appello) e l'importo di € 3.341,90 come da fattura n. 1025T; il mancato pagamento di tali importi confermava la circostanza che il tetto di spesa non era stato superato;
2) il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione che provava l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni liquidabili fino al limite del tetto di spesa assegnato ex art. 4 del contratto e comunque prima di settembre 2017;
3) il Tribunale avrebbe richiamato inopportunamente la decisione della Suprema Corte di
Cassazione n. 27608/2019;
4) infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe erroneamente affermato che il Centro non aveva contestato di aver ricevuto un importo pari al tetto di spesa in violazione dell'art. 115 c.p.c. che impone alle parte di contestare in termini
4 specifici e non limitati ad una generica negazione le circostanze di fatto dedotte dalla controparte;
in particolare, l'appellante ritiene che non possa operare il principio di non contestazione dal momento che la nota n. 443/2019 era stata ampiamente contestata da pag.
5 a pagina 7 della comparsa di costituzione e che, comunque, la contestazione potrebbe al più riguardare i fatti allegati dalla controparte e non i documenti dalla stessa prodotti, precisando che non è dirimente, che l'appellante non avrebbe contestato di aver ricevuto
l'importo di cui al tetto di spesa”, inoltre che la valutazione del Tribunale avrebbe
“decretato una sorta di inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello
e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2913 del 2022 – R.G. 7589/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20 dicembre 2022, non notificata, previa revoca della revoca del decreto ingiuntivo n. 1557/2019; B. in via meramente Part subordinata, condannare l alla somma di € 3974,10 oltre interessi come liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo n. 1557 del 2019, fino all'effettivo soddisfo;
C. Conseguentemente , condannare, in ogni caso, l' al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro e
Antonio Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ai sensi del D.M. 137/2018”.
2.2. Il 10.12.2024 si è costituita tardivamente l' che, nel riportarsi a tutte le proprie Pt_3 difese articolate in primo grado, ha formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ha così concluso: “in via preliminare, di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in via subordinata nel merito, ritenendo infondate le pretese avverse, Parte_3 confermare la sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Alla udienza del 10.12.2024 il giudizio è stato trattenuto in decisione e la Corte ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza Parte del 19.3.2024, stante la costituzione dell' avvenuta il 10.12.2024.
2.1. L'appello principale è infondato e va rigettato.
2.2. Circa la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, censurata con il primo motivo di appello, occorre premettere che, costituendo l'appello un'impugnazione di merito, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale contraddizione della motivazione, essendo necessario esaminare direttamente gli aspetti che ne costituiscono oggetto.
5 Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale è giunto a conclusioni corrette in quanto ha ritenuto idonea la documentazione depositata dal per dimostrare le prestazioni Pt_1 erogate, non essendo i fatti risultanti dalla stessa specificamente contestati.
In applicazione del medesimo principio, ha ritenuto che la circostanza del superamento del Parte tetto di spesa affermata dall' anche in considerazione del contenuto nella nota prot.
443 del 7.11.2019, fosse dimostrata non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione.
Il Tribunale, con considerazioni assolutamente condivisibili, ha osservato, in sostanza, che Parte avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2017, il avrebbe dovuto negare tale Pt_1 circostanza, non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.3. Il primo motivo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Con il primo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel non riconoscere la somma liquidata con la determina n. 25 del 27.02.2018 (e non corrisposta) pari ad €
3.947,10 e l'importo di € 3.341,90 come da fattura n. 1025T e che il mancato pagamento di tali importi confermava la circostanza che il tetto di spesa non era stato superato. E difatti, Parte ha richiesto in via subordinata (solo nell'atto di appello) la condanna dell' al pagamento del residuo pari ad € 3947,10.
Con il secondo motivo, invece, il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Pt_1 avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione che provava l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni liquidabili fino al limite del tetto di spesa assegnato ex art. 4 del contratto e comunque prima di settembre
2017.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Il Tribunale ha ritenuto correttamente provato il superamento del tetto di spesa sulla base Parte della documentazione depositata dall'
Quel che rileva nella specie è che in base alle diposizioni contrattuali richiamate da entrambe le parti sussiste un tetto di spesa per la specifica struttura, che è quello che è stato Part dedotto come superato dall' secondo cui il Centro avrebbe fatturato nell'anno 2017 il complessivo importo di € 155.209,10 rispetto alla somma effettivamente assegnata di €
137.000,00 al netto del ticket.
L'articolo 4 comma 1 del contratto dispone che: “ Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa e quindi il fatturato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, per il
6 volume di prestazioni determinato al precedente art. 3 è fissato come segue: a) € 140.000, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 137.500 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i. sia della quota ricetta nazionale”.
Con la nota prot. 443 del 7.11.2019 a firma del - dott. - Responsabile Persona_2 Parte Riab. Area Funz., l' ha evidenziato che: Parte_5
- per l'anno 2017, dal mese di gennaio al mese di dicembre, il Centro aveva presentato fatture per un importo complessivo per € 155.209,10;
- che nel suddetto importo non era stata inserita la fattura n.1237/T dell'1.12.2017 di €
20.962,06 in quanto la stessa veniva rifiutata dal sistema per superamento del tetto di spesa;
- di aver liquidato la somma di € 133.052,90 e successivamente con determina n.25 del
27.2.2018 una ulteriore somma pari ad € 3.947,10;
- che nell'importo di dette note non vi era l'importo di € 20.962,06 della fattura n. 123/T dell'1.12.2017 perché la suddetta fattura veniva rifiutata per il superamento del tetto di spesa;
- che l'importo di € 3.341,90 corrispondente al saldo della fattura n. 1025/T del mese di settembre 2017 non veniva liquidata “in quanto rientra nell'importo di € 18.209,10” per cui era stata richiesta regolare nota di credito”.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado il si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento Pt_1 del limite di spesa, sull'onere probatorio gravante sulle parti, a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze Parte sarebbe sorto - come già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe attribuito valenza di piena prova (dell'intervenuto superamento del tetto massimo di spesa) anche alla nota 443 del 2019 nonostante le contestazioni e il disconoscimento nel contenuto e nella forma formulato nella comparsa di costituzione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione la circostanza del superamento del tetto di spesa convenzionalmente assegnato, in quanto lo ha giudicato fatto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla parte contro cui tale fatto estintivo è stato opposto, non già perché lo ha considerato documentalmente provato.
7 Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot.
443, ove vi era e l'elenco delle singole fatture inviate dal per tutti i mesi del 2017, Pt_1 dell'importo di ciascuna fattura e di quanto liquidato e contestato per ognuna di esse, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato Parte dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario. Anche nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, richiamate dall'appellante per sostenere che vi era stata contestazione, quest'ultima si era limitata a dedurre che la nota non aveva alcuna valenza probatoria soprattutto in quanto mai comunicata alla controparte.
Per quanto esposto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non Parte contestazione in quanto, non essendo state contestate le circostanze esposte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati (ossia in ordine alla fatturazione da parte dell'odierna appellante della somma complessiva di € 155.209,10 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 137.000,00). Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado e di cui il non Pt_1 ha effettivamente mai negato la veridicità o la fondatezza, essendosi limitato nella propria comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate in primo grado a constatare esclusivamente la mancata prova da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa attribuito alla struttura.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p..c, il pagamento dell'importo di € 137.000,00 deve ritenersi non contestato, di tal che l'importo preteso col decreto ingiuntivo doveva ritenersi extra budget e, pertanto, non dovuto.
Né può al riguardo sostenersi - come pure affermato dall'appellante - che non si poteva contestare un fatto non provato ed emerso successivamente al procedimento monitorio, nel quale il centro già aveva contestato di avere ottenuto il pagamento.
Il Centro, come già detto, confonde ed inverte l'onere di allegazione di un fatto storico di una parte e quello di contestazione dell'altra parte con l'onere della prova di tale fatto, che logicamente segue i primi due che vanno esercitati nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
In ordine alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget, va osservato che lo stesso può ritenersi dimostrato – analogamente al superamento del tetto di spesa - in virtù del principio di non contestazione;
a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la creditrice si è limitata ad invocare la mancanza di prova senza negare tale circostanza – indicando, eventualmente, il minore importo ricevuto - pur trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il
8 fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la Controparte_1 società non avessero ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.5. Infondato è infine il terzo motivo di appello con il quale il censura la sentenza Pt_1 per aver il Tribunale citato impropriamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n.27608/2019 relativa ad un'ipotesi di prestazioni chieste da un centro accreditato extra budget, laddove nella specie il centro appellante aveva reso prestazioni sanitarie sia all'interno della capacità operativa massima (cd. COM) che del relativo tetto di spesa.
Il motivo è infondato in quanto il Giudice non ha mai fatto riferimento all'indebito arricchimento, chiaramente discutendosi nella specie di prestazioni che, come sopra già detto, l'appellante sosteneva rientrare nel limite del tetto di spesa.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Parte
3.1 L'appello incidentale proposto dall' è inammissibile perché tardivo.
L'udienza indicata in citazione era fissata per il 19.10.2023, poi differita alla prima utile al Parte 24.10.2023, mentre l' si è costituita solo il 10.12.2024, dunque tardivamente, decadendo dalla facoltà di proporre appello incidentale.
4. La reciproca soccombenza, desunta dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2913/2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, proposto dalla
[...] nei confronti dell , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A) Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott. Paolo Celentano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere-
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2913/2022, pubblicata in data 20.12.2022, iscritto al n. 1531/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
p.iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in San Giorgio a Cremano, alla via San Martino n. 24, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) e Carmelo Cavallaro (c.f. C.F._2 C.F._3
)
[...]
APPELLANTE
E
(c.f. costituitasi in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 3 febbraio 2023 (rep. n. 8360, racc. n. 5374, registrata a Persona_1
1 – DP II il 6 febbraio 2023 al n.2324 Serie 1T), dall'avv. Guido Cortese (c.f.: CP_1
) C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 18.10.2019 il in qualità di centro Parte_1 accreditato presso il SSN a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 in favore degli assistiti dell' , chiedeva Parte_3 Parte ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 24.303,96 oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo dovuto per l'espletamento delle dette prestazioni sanitarie rese nel mese di settembre e novembre 2017 per cui aveva emesso le fatture n. 1025 del 3.10.2017 e 1237 dell'1.12.2017 in virtù del contratto sottoscritto il
14.06.2017.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 1557/2019 in data 21.10.2019 per l'importo richiesto “oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV comma decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”.
Parte 1.3. Al decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' il 9.12.2019 eccependo:
- la carenza di legittimazione passiva, individuando, invece, nella Regione Campania il corretto legittimato passivo quale ente finanziatore delle aziende sanitarie e rinvenendo il fondamento di tale eccezione nell'art. 1, comma 10 della L. n. 423/1993;
- il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 443 del 7.11.2019, con la quale si rilevava che il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2017 era pari ad € 137.000,00 sicché, a fronte di un fatturato di € Part 155.209,10 presentato per le mensilità da gennaio a dicembre 2017, l' liquidava un importo di € 133.052,00. Richiamava altresì la determina n. 25 del 27.2.2018 con la quale veniva liquidata l'ulteriore somma di € 3.974,10, al netto delle note di debito emesse di €
18.209,10 precisando che nell'importo di dette note vi era l'importo della fattura n. 1025/T per € 3.341,90, mentre non vi era l'importo di € 20.962,96 della fattura n. 1237/T in quanto rifiutata per superamento del tetto di spesa;
- la non applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, in quanto non si trattava di richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
1.4. Si costituiva il Centro il 17.6.2020 resistendo all'avversa opposizione, deducendo:
2 Parte
• il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull' in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa;
• di non aver superato il limite di spesa attributo;
Parte
• l'inidoneità probatoria della nota interna prodotta dall precisando che non era sufficiente dare prova del superamento del tetto di spesa di struttura, essendo comunque necessaria la dimostrazione del superamento del limite di spesa assegnato Parte alla macroarea (branca) di riferimento, prova che l' non aveva fornito.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto Part e la condanna dell' l pagamento delle spese di lite.
1.5. Con sentenza n. 2913/2022, pubblicata il 20.12.2022, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto n. 1557/2019 e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il Centro aveva superato il tetto di spesa della struttura indicato all'art. 4 del contratto e che non aveva specificamente contestato di aver ricevuto per l'anno 2017 la liquidazione dell'importo di € 137.500,00.
In riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa, il Tribunale affermava che: “l'art. 4 del contratto prodotto dall'opposta fissa in € 137.500,00 al netto del ticket il tetto di spesa complessivamente assegnato alla struttura.
Ora, secondo quanto allegato dall' , la struttura opposta avrebbe fatturato Parte_4 da gennaio a dicembre 2017 l'importo complessivo di € 155.209,10, eccedente il tetto di spesa ed avrebbe ottenuto il pagamento dell'importo corrispondente al limite contrattualmente stabilito.
Sul punto deve considerarsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 all'art. 4 devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto -che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati ed anzi prevede (al comma II) che il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2017 con la precisazione che nulla spetterà alla struttura oltre il suddetto limite, con ciò confermando la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte opposta non ha –entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive- specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 137.500,00: il centro, infatti, nella propria comparsa di costituzione si è limitato a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova con riferimento al superamento del tetto di spesa, a contestare l'operatività del tetto di spesa di struttura in luogo di quello per cd. macro area, nonché la rilevanza Part probatoria della nota prot. 443/2019, depositata dall' disconoscendo il suo contenuto.
3 Tali difese non soddisfano l'onere posto dall'art. 115 c.p.c., che impone alle parti di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte dalla controparte (arg. ex Cass. 16970/2018). Al riguardo va rammentato che la contestazione non può essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione.
Part Nella comparsa di risposta a pag. 6 l'opposta ha eccepito che spetta all' fornire la prova di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito, ma non ha in realtà contestato di averli ricevuti. In tale contegno, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sta la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente della somma di cui all'art. 4 (cfr. Cass. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.).
Part Ed invero, allegata dall' la circostanza del superamento del tetto di spesa, con specifico riferimento agli importi fatturati in eccedenza rispetto ai limiti pattuiti, sarebbe spettato al Part centro opposto offrire argomenti contrari a quanto puntualmente dedotto dall' Deve infatti evidenziarsi come, a fronte di un tetto di spesa fissato in contratto per singolo centro
e non solo per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la conseguenza che l'opposta ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'opponente”.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello il , con atto notificato il 27.03.2023, Pt_1 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la somma liquidata con la determina n.25 e non corrisposta pari ad € 3.947,10 (pag. 7 dell'appello) e l'importo di € 3.341,90 come da fattura n. 1025T; il mancato pagamento di tali importi confermava la circostanza che il tetto di spesa non era stato superato;
2) il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione che provava l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni liquidabili fino al limite del tetto di spesa assegnato ex art. 4 del contratto e comunque prima di settembre 2017;
3) il Tribunale avrebbe richiamato inopportunamente la decisione della Suprema Corte di
Cassazione n. 27608/2019;
4) infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe erroneamente affermato che il Centro non aveva contestato di aver ricevuto un importo pari al tetto di spesa in violazione dell'art. 115 c.p.c. che impone alle parte di contestare in termini
4 specifici e non limitati ad una generica negazione le circostanze di fatto dedotte dalla controparte;
in particolare, l'appellante ritiene che non possa operare il principio di non contestazione dal momento che la nota n. 443/2019 era stata ampiamente contestata da pag.
5 a pagina 7 della comparsa di costituzione e che, comunque, la contestazione potrebbe al più riguardare i fatti allegati dalla controparte e non i documenti dalla stessa prodotti, precisando che non è dirimente, che l'appellante non avrebbe contestato di aver ricevuto
l'importo di cui al tetto di spesa”, inoltre che la valutazione del Tribunale avrebbe
“decretato una sorta di inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello
e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2913 del 2022 – R.G. 7589/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 20 dicembre 2022, non notificata, previa revoca della revoca del decreto ingiuntivo n. 1557/2019; B. in via meramente Part subordinata, condannare l alla somma di € 3974,10 oltre interessi come liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo n. 1557 del 2019, fino all'effettivo soddisfo;
C. Conseguentemente , condannare, in ogni caso, l' al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro e
Antonio Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ai sensi del D.M. 137/2018”.
2.2. Il 10.12.2024 si è costituita tardivamente l' che, nel riportarsi a tutte le proprie Pt_3 difese articolate in primo grado, ha formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ha così concluso: “in via preliminare, di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' in via subordinata nel merito, ritenendo infondate le pretese avverse, Parte_3 confermare la sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Alla udienza del 10.12.2024 il giudizio è stato trattenuto in decisione e la Corte ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza Parte del 19.3.2024, stante la costituzione dell' avvenuta il 10.12.2024.
2.1. L'appello principale è infondato e va rigettato.
2.2. Circa la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, censurata con il primo motivo di appello, occorre premettere che, costituendo l'appello un'impugnazione di merito, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale contraddizione della motivazione, essendo necessario esaminare direttamente gli aspetti che ne costituiscono oggetto.
5 Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale è giunto a conclusioni corrette in quanto ha ritenuto idonea la documentazione depositata dal per dimostrare le prestazioni Pt_1 erogate, non essendo i fatti risultanti dalla stessa specificamente contestati.
In applicazione del medesimo principio, ha ritenuto che la circostanza del superamento del Parte tetto di spesa affermata dall' anche in considerazione del contenuto nella nota prot.
443 del 7.11.2019, fosse dimostrata non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione.
Il Tribunale, con considerazioni assolutamente condivisibili, ha osservato, in sostanza, che Parte avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2017, il avrebbe dovuto negare tale Pt_1 circostanza, non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.3. Il primo motivo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Con il primo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel non riconoscere la somma liquidata con la determina n. 25 del 27.02.2018 (e non corrisposta) pari ad €
3.947,10 e l'importo di € 3.341,90 come da fattura n. 1025T e che il mancato pagamento di tali importi confermava la circostanza che il tetto di spesa non era stato superato. E difatti, Parte ha richiesto in via subordinata (solo nell'atto di appello) la condanna dell' al pagamento del residuo pari ad € 3947,10.
Con il secondo motivo, invece, il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Pt_1 avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione che provava l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni liquidabili fino al limite del tetto di spesa assegnato ex art. 4 del contratto e comunque prima di settembre
2017.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Il Tribunale ha ritenuto correttamente provato il superamento del tetto di spesa sulla base Parte della documentazione depositata dall'
Quel che rileva nella specie è che in base alle diposizioni contrattuali richiamate da entrambe le parti sussiste un tetto di spesa per la specifica struttura, che è quello che è stato Part dedotto come superato dall' secondo cui il Centro avrebbe fatturato nell'anno 2017 il complessivo importo di € 155.209,10 rispetto alla somma effettivamente assegnata di €
137.000,00 al netto del ticket.
L'articolo 4 comma 1 del contratto dispone che: “ Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa e quindi il fatturato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, per il
6 volume di prestazioni determinato al precedente art. 3 è fissato come segue: a) € 140.000, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 137.500 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i. sia della quota ricetta nazionale”.
Con la nota prot. 443 del 7.11.2019 a firma del - dott. - Responsabile Persona_2 Parte Riab. Area Funz., l' ha evidenziato che: Parte_5
- per l'anno 2017, dal mese di gennaio al mese di dicembre, il Centro aveva presentato fatture per un importo complessivo per € 155.209,10;
- che nel suddetto importo non era stata inserita la fattura n.1237/T dell'1.12.2017 di €
20.962,06 in quanto la stessa veniva rifiutata dal sistema per superamento del tetto di spesa;
- di aver liquidato la somma di € 133.052,90 e successivamente con determina n.25 del
27.2.2018 una ulteriore somma pari ad € 3.947,10;
- che nell'importo di dette note non vi era l'importo di € 20.962,06 della fattura n. 123/T dell'1.12.2017 perché la suddetta fattura veniva rifiutata per il superamento del tetto di spesa;
- che l'importo di € 3.341,90 corrispondente al saldo della fattura n. 1025/T del mese di settembre 2017 non veniva liquidata “in quanto rientra nell'importo di € 18.209,10” per cui era stata richiesta regolare nota di credito”.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado il si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in caso di superamento Pt_1 del limite di spesa, sull'onere probatorio gravante sulle parti, a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa negazione di tali circostanze Parte sarebbe sorto - come già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe attribuito valenza di piena prova (dell'intervenuto superamento del tetto massimo di spesa) anche alla nota 443 del 2019 nonostante le contestazioni e il disconoscimento nel contenuto e nella forma formulato nella comparsa di costituzione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione la circostanza del superamento del tetto di spesa convenzionalmente assegnato, in quanto lo ha giudicato fatto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla parte contro cui tale fatto estintivo è stato opposto, non già perché lo ha considerato documentalmente provato.
7 Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot.
443, ove vi era e l'elenco delle singole fatture inviate dal per tutti i mesi del 2017, Pt_1 dell'importo di ciascuna fattura e di quanto liquidato e contestato per ognuna di esse, l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato Parte dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario. Anche nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, richiamate dall'appellante per sostenere che vi era stata contestazione, quest'ultima si era limitata a dedurre che la nota non aveva alcuna valenza probatoria soprattutto in quanto mai comunicata alla controparte.
Per quanto esposto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non Parte contestazione in quanto, non essendo state contestate le circostanze esposte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati (ossia in ordine alla fatturazione da parte dell'odierna appellante della somma complessiva di € 155.209,10 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 137.000,00). Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado e di cui il non Pt_1 ha effettivamente mai negato la veridicità o la fondatezza, essendosi limitato nella propria comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate in primo grado a constatare esclusivamente la mancata prova da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa attribuito alla struttura.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p..c, il pagamento dell'importo di € 137.000,00 deve ritenersi non contestato, di tal che l'importo preteso col decreto ingiuntivo doveva ritenersi extra budget e, pertanto, non dovuto.
Né può al riguardo sostenersi - come pure affermato dall'appellante - che non si poteva contestare un fatto non provato ed emerso successivamente al procedimento monitorio, nel quale il centro già aveva contestato di avere ottenuto il pagamento.
Il Centro, come già detto, confonde ed inverte l'onere di allegazione di un fatto storico di una parte e quello di contestazione dell'altra parte con l'onere della prova di tale fatto, che logicamente segue i primi due che vanno esercitati nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
In ordine alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget, va osservato che lo stesso può ritenersi dimostrato – analogamente al superamento del tetto di spesa - in virtù del principio di non contestazione;
a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la creditrice si è limitata ad invocare la mancanza di prova senza negare tale circostanza – indicando, eventualmente, il minore importo ricevuto - pur trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il
8 fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la Controparte_1 società non avessero ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.5. Infondato è infine il terzo motivo di appello con il quale il censura la sentenza Pt_1 per aver il Tribunale citato impropriamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n.27608/2019 relativa ad un'ipotesi di prestazioni chieste da un centro accreditato extra budget, laddove nella specie il centro appellante aveva reso prestazioni sanitarie sia all'interno della capacità operativa massima (cd. COM) che del relativo tetto di spesa.
Il motivo è infondato in quanto il Giudice non ha mai fatto riferimento all'indebito arricchimento, chiaramente discutendosi nella specie di prestazioni che, come sopra già detto, l'appellante sosteneva rientrare nel limite del tetto di spesa.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Parte
3.1 L'appello incidentale proposto dall' è inammissibile perché tardivo.
L'udienza indicata in citazione era fissata per il 19.10.2023, poi differita alla prima utile al Parte 24.10.2023, mentre l' si è costituita solo il 10.12.2024, dunque tardivamente, decadendo dalla facoltà di proporre appello incidentale.
4. La reciproca soccombenza, desunta dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2913/2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, proposto dalla
[...] nei confronti dell , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
A) Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott. Paolo Celentano
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