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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/11/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2801/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2801/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)” e vertente TRA
(c.f. e p. iva ), con sede in ET, Via Dell'Industria, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Rapolla (c.f. ) ed Ester De Vita (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Solofra, Via S. C.F._2 Andrea n. 52, giusta procura generale alle liti resa con atto per Notar del 29.06.2016 Per_1 Rep. N. 8364 Racc.5206; Attore-opponente E (c.f./p. iva - Reg. imprese CT-369746), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Motta Sant'Anastasia, Via Michele Amari n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Salvatore Vittorio Grasso Lauria (c.f. ), con studio in Catania al Corso C.F._3 Italia n. 85, presso cui elett.te domicilia;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte opponente “La presente difesa nel riportarsi, ancora una volta, a tutti i precedenti scritti difensivi, ivi comprese le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, reiterando l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate, con espressa impugnativa di ogni avverso dedotto, prodotto e richiesto, reitera l'stanza di revoca dell'ordinanza del 22.11.2019 nella parte in cui il Giudice, allora titolare del fascicolo, dispose rinvio per la precisazione delle conclusioni omettendo ogni pronuncia in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c., mai rinunciate nemmeno implicitamente, né la semplice mancata comparizione all'udienza fissata per l'ammissione delle prove depone favorevolmente, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" in udienza per l'ammissione di una prova già regolarmente indicata e valendo, piuttosto, l'opposta presunzione che la parte assente abbia voluto tenere ferme le richieste istruttorie precedentemente formulate, sulle quali il giudice ancora non si sia pronunciato (cfr. Cass. Civ. 25894/2016). Ciò impone di riesaminare le istanze istruttorie formulate nelle memorie, di cui se ne chiede l'ammissione. Ctp, invece, nel chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate, nonostante non abbia fornito prova delle prestazioni richieste in pagamento. La presente difesa reitera l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., mai rinunciate, neppure tacitamente. °°°°°°°°°°°°°°° Tanto premesso gli Avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, CHIEDONO All'Ill.mo Giudice Dott. Pasquariello, - previa revoca dell'ordinanza del 22.11.20219 con cui il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co VI cpc, con espressa impugnativa delle avverse cui ctp ha rinunciato. ******* In subordine, qualora non accolte le richieste che precedono Si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
1 R.G. n. 2801/2017
In via preliminare -Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adito Tribunale di Avellino per essere competente territorialmente il Tribunale di Benevento, e, per l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n. 626/2017 opposto. -revocare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità, alla luce della grave posizione economico-finanziaria della , come dichiarato nell'atto introduttivo. CP_1 Nel merito -In accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento, accertato il grave inadempimento della accogliere la presente opposizione al D.I. n. 626/17 e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo. -dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della In ogni caso -Condannare la società
Parte_1 Controparte_1 opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capi tutti preceduti dalla locuzione Vero è che: 1.- la sede legale della società è
Parte_1 sita in ET;
2.- l'unità locale della società sita in Montemiletto corrisponde ad un
Parte_1 punto vendita/riparazione ove è addetto personale privo di funzioni direttive e/o rappresentative;
3.- la ha un'unica sede legale e è priva di sedi secondarie dotate di rappresentanza;
4.- la
Parte_1 ha n. 3 unità locali, e precisamente: Montemiletto – negozio con annesso laboratorio;
Parte_1 Par Cernusco Sul Naviglio – Ufficio, Deposito Marino – Deposito;
5.- il 29.02.2016 contestava a
[...]
quanto segue: “per la pratica in oggetto, è pervenuta segnalazione dal 190 dove il vostro tecnico CP_1 ha contattato il cliente comunicandole che volontariamente non si sarebbe presentato ad effettuare l'installazione, ed avrebbe segnalato al cliente telefonicamente come effettuare l'installazione. La cosa grave sta nel momento in cui, il tecnico ha comunicato al cliente che avrebbe compilato il rapportino come se fosse avvenuta l'installazione senza però presentarsi. Attendo urgente riscontro.”; 6.- il Par 05.05.2016 contestava a quanto segue “Buonasera , ancora troppi problemi di CP_1 Pt_2 gestione delle chiamate Vodafone. Ribadiamo la necessità di rispettare gli appuntamenti e di mandare i verbali in real time.” 7.- il Sig. riconosceva l'inadempimento dichiarando “Ciao da metà CP_2 Per_2 mese ci sarà un'ulteriore risorsa in ufficio. Sarà mia premura migliorare la tempestività nelle comunicazioni. Puoi per piacere sensibilizzare a maggiore attenzione?” riscontrata da HS Par
“ casi anche oggi ... Appuntamenti bucati ... Verbali non inviati.” 8.- il 10.05.2016 Persona_3 scriveva a “Ciao , mi avevi assicurato un miglioramento nella gestione dei ticket CP_2 Pt_2 Vodafone, così non è stato. Ancora appuntamenti bucati e rapportini di intervento che arrivano in ritardo solo dopo nostri solleciti. Così non andiamo bene.”; 9.- il 11.05.2016 HS contestava “…Buongiorno sono ancora in attesa di 21 pratiche. Attendo aggiornamento entro le 10:00 di cosa sia successo. Se alcune di esse non sono state gestite attendo nuova data di ripianificazione che avete dato al cliente.”
“Stiamo a rincorrervi ogni giorno.”; 10.- il 13.05.2016 si rappresentava al LE “ , altra Pt_2 problematica. Per la pratica in oggetto è intervenuto un vostro tecnico il quale ha contattato Ennova per un problema inerente al Device. Dopo aver spiegato la problematica, un'operatrice di Ennova le ha chiesto di effettuare le opportune verifiche con la sim di prova e procedere a contattare l'800. Il tecnico le ha riferito di non aver nessuna sim prova, per poter effettuare le opportune verifiche, né il numero dell'800 per aprire segnalazione. Mi spieghi come è possibile? Non possiamo permetterci queste figure Par con il cliente.”. 11.- tutte le richieste inoltrate al Sig. rimanevano prive di riscontro;
12.- la CP_2 interveniva direttamente per la risoluzione degli interventi gestendo personalmente le pratiche;
13.-
[...] aveva, in forza di contratto di appalto con Vodafone, il dovere di riferire periodicamente sullo Pt_1 stato e sulla gestione di tutte le pratiche. 14.- chiedeva ripetutamente la trasmissione dei Parte_1 rapporti di intervento necessari per le consuntivazioni alla suindicata società; 15.- i citati verbali di intervento venivano inviati ad HS;
16.- i documenti affoliati al n. 6 dell'avverso fascicolo corrispondono Par ai rapporti di intervento di consueto utilizzati dalla società 17.- ha sempre richiesto e Parte_1 preteso puntualità nella gestione delle pratiche, sia a livello esecutivo che organizzativo, che CP_1 ha fornito. Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1 [...]
residente in Montemiletto;
residente in Montemiletto;
: Via Testimone_2 Testimone_3 Controparte_3 Limaturo, 72C, Pratola Serra;
domiciliata in ET. Si disconoscono le firme Testimone_4 riportate sugli ordini in atti giacché non sono state apposte da soggetti aventi poteri di firma nella società, né peraltro quella del Sig. Pasquariello è al medesimo riferibile attesa la diversità di tale firma, nonché delle altre firme risultanti sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi della società persona giuridica tra cui non rientrano i Sig.ri e . Pertanto si formula Pt_3 Tes_1 formale istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli ordini versati in atti dalla NE
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. ******* Per l'effetto qualora la causa sarà riservata in decisione si chiede la Controparte_1 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte opposta “nella causa indicata in epigrafe, promossa dalla con gli Avvocati Parte_1 Con Antonio Rapolla ed Ester De Vita, contro la con lo scrivente avv. Salvatore Controparte_1 Vittorio Grasso Lauria, si rinnova la precisazione delle conclusioni, riportandosi agli atti di causa, dei Par quali si chiede l'accoglimento. Inoltre, riguardo le note presentate per conto della per la trattazione scritta dell'udienza del 7 novembre 2024, visto che dall'entità delle eccezioni e dal numero di richieste in esse contenute appaiono piuttosto rivestire la funzione di memorie istruttorie, di conseguenza si chiede che vengano ritenute inammissibili. Segnatamente, riguardo le istanze in essa avanzate (come ad esempio quella d'accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale) appare che, diversamente da quanto lamentato da controparte, il giudice abbia sostanzialmente statuito: infatti ha chiaramente ritenuto di non accoglierle, proseguendo nella trattazione del processo, facendolo giungere sino alla fase conclusiva. Anche a voler ritenere, per converso, che il giudice non abbia considerato le istanze presentate da parte avversa, comunque non appare che quest'ultima abbia evidenziato alcun valido motivo di legge per il quale egli debba rivedere il proprio operato processuale (addirittura nel corso dello stesso giudizio, ancora non definito). A ben vedere, invece, tali richieste sono da considerarsi ultronee, se non addirittura tardive (come ad esempio la formulazione di un articolato probatorio, con annessa indicazione di testimoni, il tutto in sede di fase conclusiva). Per tali motivi si ribadisce la richiesta al giudice di non statuirne in merito.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2017 del 28/4/2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €59.005,30, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, come liquidati. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. Controparte_4
”, eccependo l'opponente di avere la propria sede legale nel comune di
[...] ET (AV) e che quindi competente fosse il Tribunale di Benevento, non essendo la competenza del Tribunale di Avellino nemmeno ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; “2.- ILLEGITTIMITÀ DEL RICORSO PER INESISTENZA DEI REQUISITI EX ART. 633 E 634 E SEGG. - MANCANZA DI PROVA SCRITTA PER CARENZA DI VALORE PROBATORIO DELLE FATTURE. a) Omesso deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili”, contestando l'opponente il deposito di una mera copia del registro vendite riportante il timbro di un commercialista che, in quanto tale, non poteva attestare l'autenticità delle scritture;
“b) carenza del valore probatorio della fattura”, trattandosi di documento a formazione unilaterale;
” 3.ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INFONDATEZZA NEL MERITO”, contestando l'opponente che l'opposta non avesse eseguito gli interventi tecnici pattuiti;
“4.- INSUSSISTENZA RICONOSCIMENTO DEBITO”, contestando l'opponente che il riconoscimento del debito non potesse essere desunto da una e-mail, peraltro disconosciuta, non proveniente da essa opponente né dal suo amministratore pro-tempore. La parte opponente concludeva: “In via preliminare -Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adito Tribunale di Avellino per essere competente territorialmente il Tribunale di Benevento e/o Tribunale di Catania, e, per l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n. 626/2017 opposto. -Respingere, qualora avanzata, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità, nonchè la fondatezza dell'opposizione in quanto basata su prova scritta e comunque di facile e pronta esecuzione. Nel merito -In accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento, accertato il grave inadempimento della
[...]
accogliere la presente opposizione al D.I. n. 626/17 e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1 annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo. -dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 in favore della In ogni caso -Condannare la società opposta al
[...] Controparte_1
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pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”. In data 9/11/2017 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo e Controparte_1 contestando: la nullità ed inammissibilità dell'opposizione, priva di sottoscrizione e depositata in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-bis, co. 1, d.l. 179/2012; nel merito, di avere eseguito i lavori commissionati dalla debitrice non ricevendo il pagamento delle fatture, che la somma dovuta fosse certa liquida ed esigibile;
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sulla scorta dell'art. 19 cpc, avendo la HS sede secondaria a Montemiletto e l'incompletezza dell'eccezione; quanto all'eccezione sull'insussistenza delle condizioni d'ammissibilità del decreto ingiuntivo, rilevandone l'infondatezza e comunque allegando copia del registro fatture, con conformità validata anche da un Notaio;
quanto alle fatture, precisando che esse fossero state emesse a seguito di ordini di fatturazione rilasciati e sottoscritti dai responsabili della società debitrice;
che non vi fosse stato alcun inadempimento nel proprio Par operato, avendo sempre correttamente e regolarmente gestito gli ordini di lavoro della che chiaramente soddisfatta dell'operato, emetteva ordini di autorizzazione alla fatturazione ed Par affidava regolarmente sempre nuovi incarichi;
che la avesse scaricato l'I.V.A. presente nelle fatture emesse, mentre essa ne aveva dovuto sopportare la tassazione, resa ancor più gravosa dal mancato guadagno delle somme non pagate. La parte convenuta avanzava, inoltre, richiesta di risarcimento danni e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Parte opposta concludeva chiedendo: “1. preliminarmente: dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto presentata in modo non telematico, dunque in violazione di legge, e pertanto rigettarla con conseguente convalida del decreto ingiuntivo opposto;
2. ancora preliminarmente: rigettare le eccezioni di controparte in ordine alla validità del processo monitorio, e comunque dichiarare la competenza territoriale del giudice adito in tale fase e la regolarità del decreto ingiuntivo emesso, o in subordine, in denegata ipotesi contraria, comunque non condannare alle spese la per i motivi esposti in questa comparsa;
3. CP_1 nel merito ed in sede di prima udienza: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su valida prova scritta e/o di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
4. rigettare l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 626/2017, condannando la Parte_1 al pagamento della somma in esso riportata, ovvero in subordine della somma che si riterrà
[...] di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dal dovuto al saldo ed alle spese e competenze legali, oltre spese generali e CPA;
5. sempre nel merito: ai sensi dell'art. 1224, co. 2 c.c., condannare al risarcimento del maggior danno arrecato alla creditrice, liquidato nella somma che il Giudice riterrà opportuna;
6. accertare la temerarietà della condotta attorea e di Par conseguenza condannare la ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dall'odierno convenuto, mediante pagamento della somma che il Giudice riterrà opportuna ed entro la propria competenza;
7. comunque condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa ed entro la propria competenza;
8. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Con Ordinanza del 4/12/2017, resa all'esito della prima udienza, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, sia incompleta e come tale inammissibile.
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In proposito va, difatti, considerato che la difesa nell'Atto di citazione, nel proporre l'eccezione in parola, si sia limitata ad eccepire di avere la propria sede legale nel Comune di ET (AV), ricadente nel circondario del Tribunale di Benevento e a richiamare, inoltre, l'art. 20 c.p.c. che individua i criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis. A fronte di tanto e considerato che l'opposta ha comprovato, a mezzo di deposito di visura camerale, che la avesse sede secondaria in Montemiletto, rientrante nella Parte_1 Par competenza del Tribunale di Avellino e ha dedotto che l'amministratore unico della ricoprisse tale funzione in ordine all'intera società quindi anche a tale sede, occorre dare applicazione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; v. in questo senso anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024). Ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità e inammissibilità del deposito cartaceo della opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opposta, non può essere accolta, risolvendosi la questione nei termini di mera irregolarità, alla luce del principio del
“raggiungimento dello scopo”, nonché considerato che la disposizione di cui al 169 quater disp. att. c.p.c. non commina alcuna sanzione di nullità o di inammissibilità per l'ipotesi della forma non digitale del deposito e tenuto conto, infine, della tassatività delle ipotesi di nullità ex articolo 156 comma 1 c.p.c.. Peraltro, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, pregiudizio che, nella specie, non può dirsi verificato, considerato che la convenuta/opposta si è ampiamente difesa in rito e nel merito. D'altra parte, anche le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai solo casi nei quali il rigore estremo e avvero giustificato (Cass. 17533/2019). Ancora prima di addentrarci nel merito, è poi necessario precisare che la causa possa essere decisa sulla scorta di quanto in atti. Difatti, premesso che, per condivisibili indirizzi, l'ordinanza con la quale il giudice rinvia le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni presuppone che la causa sia sufficientemente matura per la decisione e tale valutazione implica il rigetto delle istanze istruttorie in quanto ritenute superflue o irrilevanti, va comunque ribadito, anche in questa sede decisoria, che le prove orali articolate da parte opponente, per le quali la difesa ha inteso insistere anche in sede di precisazione delle conclusioni, fossero da giudicare inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze attinenti ad eccezione non ritualmente sollevata, come sopra detto, ovvero in quanto aventi ad oggetto, in parte, circostanze già in atti ed in parte circostanze genericamente allegate (v. memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte opponente e note scritte per l'udienza del 19/6/2025). Risolte nei termini anzidetti le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. La disamina deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
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diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. È noto poi che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni. Come sopra esposto, ha agito in via monitoria esponendo: di Controparte_1 avere eseguito prestazioni di servizi per conto della e che quest'ultima avesse Parte_1 omesso di pagare le fatture nn. 12/2016 per € 9.950,32, 26/2016 per €8.432,64, 80/2016 per
€9.745,36, 98/2016 per €8.614,42, 124/2016 per €8.990,18, 148/2016 per €7.083,32, 170/2016 per €6.189,06, per un totale di €59.005,30. A supporto delle esposte ragioni creditorie, la parte produceva: copia fatture ed estratto del registro delle vendite, ordini d'emissione fatture e rapporto dei servizi effettuati;
copia sollecito di pagamento. Nel presente giudizio di merito, la parte convenuta/opposta, altresì, produceva: copia conforme notarile del registro fatture;
dettaglio interventi effettuati;
verbali di intervento validati dai clienti;
mail problematica Ennova;
lettere di riconoscimento meriti NE CE (v. alleg. Comparsa e memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). Dalla disamina della documentazione prodotta, può ritenersi comprovata l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di natura continuata e periodica, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni per servizi di assistenza tecnica – informatica. L'adempimento delle prestazioni, riferite all'arco temporale indicato nelle fatture azionate, può essere desunto dalla produzione degli attestati e delle schede d'intervento, relative ai servizi di assistenza informatica offerti alla clientela, su committenza dell'opponente e recanti sottoscrizioni dei clienti (cfr. all. Memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte opposta). Di particolare rilievo probatorio si appalesa la documentazione attinente agli ordini di fatturazione emessi dalla
[...]
recanti anche sottoscrizioni dei “responsabili” della stessa società (v. ancora prod. Pt_1 alleg. ricorso monitorio, prod. opposta), rispetto alle quali la difesa opponente ha proposto istanza di disconoscimento generica e tardiva e come tale inammissibile. Sulla scorta di tutto quanto detto, ed in conclusione sul punto, è da ritenersi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida dimostrazione della sussistenza del credito azionato in via monitoria. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, occorre verificare la posizione dell'opponente, ovvero accertare se siano stati dimostrati i pagamenti o altri fatti estintivi dell'altrui pretesa. Si analizzeranno, pertanto, dettagliatamente i singoli motivi di opposizione, svolti ed illustrati nell'Atto di citazione. Il motivo sub I., relativo all'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, è stato già sopra affrontato. L'opponente ha poi eccepito, quale motivo sub 2., la carenza del requisito di ammissibilità, di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., costituito dalla prova scritta, per via del deposito dell'estratto del libro IVA non autentico, nonché la carenza di valore probatorio delle fatture. Le doglianze sono infondate. Anzitutto, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento
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monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta, anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Va, dunque, considerato che, per pacifica giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ed inoltre che, a seguito dell'introduzione della disciplina che regola la tenuta e conservazione delle scritture contabili in forma elettronica (Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, in attuazione della delega contenuta nell'art. 10, comma 6, del d.p.r. n. 445/2000, poi art. 21, comma 5, d.lgs. n. 82/2005), applicabile alla formazione ed alla conservazione di tutti i documenti rilevanti a fini tributari, salvo quelli relativi ad imposte di competenza dell'agenzia delle dogane, l'autentica delle fatture e degli estratti dei libri contabili, necessaria ai fini del procedimento monitorio, può essere effettuata anche dal commercialista tenutario della contabilità in formato elettronico. Inoltre, costituiva elemento determinante ai fini della “prova scritta” la produzione, in uno al ricorso, degli ordini di fatturazione emessi e sottoscritti dal debitore. La parte opposta ha poi integrato la documentazione a supporto della domanda, nella presente fase di merito, a mezzo della produzione di copia conforme notarile del registro fatture;
della documentazione attestante il dettaglio interventi effettuati e dei verbali di intervento validati dai clienti;
nonché lettere di riconoscimento meriti, provenienti dalla stessa società opponente e rapporti di intervento sottoscritti dai clienti (v. alleg. memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). Il motivo di opposizione sub 2 va, dunque, respinto. La parte opponente ha poi sollevato, quale motivo sub 3, eccezione di inadempimento, sostenendo di non essere tenuta ad alcun pagamento nei confronti dell'opposta, avendo questa omesso l'adempimento delle prestazioni richieste in pagamento, non avendo eseguito gli interventi tecnici dovuti. All'uopo, l'opponente ha allegato, che dal mese di febbraio del 2016, essa evidenziava problematiche nella gestione delle pratiche al sig. , come documentato CP_2 dalle mail allegate, esponendo, altresì, che le problematiche riscontrate e documentate, relativamente ai ticket Vodafone per gli interventi di ribaltatura delle prese non funzionanti, avessero causato l'interruzione del servizio assegnato a ed anche un grave danno CP_1 di immagine. In punto di diritto, è ben noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Va poi tenuto ben presente che l'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico (v. in questo senso Cass. civile sez. II, 07/06/2000, n.7719); nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poi, è stato ben chiarito dalla giurisprudenza che “l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto.” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022).
7 R.G. n. 2801/2017
Occorre, quindi, verificare se l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla parte opponente, attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione di pagamento richiesta. La parte opponente ha fatto specifico ed espresso richiamo a problematiche nella gestione delle pratiche, lamentando e contestando che gli interventi tecnici richiesti non fossero stati eseguiti dalla . Controparte_1 Ebbene, nel dettaglio, va rilevato quanto segue. Le fatture chieste in pagamento da sono le seguenti: fattura n. Controparte_1 12/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS.
2016 VS. ORDINE N°00121 DEL 15/04/2016”; fattura n. 26/2016, recante Parte_4 descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO MESE DI APRILE 2016 VS. ORDINE N° 16-00138”; fattura n. 80/2016, recante descrizione
“SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO GIUGNO 2016 / VS. ORDINE N° 00181 CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI GIUGNO 2016 VS. ORDINE 00152”; fattura n. 98/2016, recante descrizione
“SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO LUGLIO 2016, VS. ORDINE 00197 DEL 09/08/16 CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI LUGLIO 2016 VS. ORDINE 00152 DEL 13/06/2016”; fattura n. 124/2016, recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI AGOSTO 2016 VS. ORDINE 00152 DEL 13/06/2016 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO AGOSTO 2016 VS. ORDINE 16/00209 DEL
15/09/2016”; fattura n. 148/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO SETTEMBRE 2016 VS. ORDINE N.16-00222” e fattura n. 170/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO OTTOBRE 2016”. Ciò posto, analizzando le contestazioni di inadempimento svolte dalla parte opponente (v. pag. 10 e 11 Atto di citazione), va, di contro, rilevato che: il contestato inadempimento di cui alla mail del 29.02.2016 non corrisponde a periodi oggetto di richieste di pagamento in sede monitoria;
le altre mail allegate si riferiscono tutte al periodo maggio 2016, mese parimenti non rientrante tra quelli oggetto di richieste di pagamento. In sintesi e pertanto, non è chi non veda come non ricorra corrispondenza temporale tra prestazione di pagamento richiesta da ed eccezione di inadempimento Controparte_1 contestata da Parte_1 Peraltro, non è men vero che, anche procedendosi ad una valutazione complessiva del rapporto intercorso tra le parti (v. in questo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7649 del
16/03/2023 (Rv. 667271 - 01) “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.”), vi sia comunque da considerare che le uniche doglianze comprovate in atti attengano ad un limitato lasso temporale, intercorrente dal 5 al 13 maggio 2016, laddove la Parte parte opposta ha dedotto, senza che sul punto sia intervenuta specifica contestazione, che
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[...] R.G. n. 2801/2017
le avesse commissionato, nel solo periodo intercorrente tra il 1 marzo 2016 ed il Pt_1 successivo 31 ottobre, n. 2447 incarichi per interventi di assistenza.
Deriva da quanto sopra che vadano esclusi sia la gravità degli inadempimenti contestati alla da parte della che avrebbe giustificato la sospensione Controparte_1 Parte_1 della controprestazione di pagamento, in mancanza di rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, sia la buona fede contrattuale, essendo le contestazioni sollevate, per opporsi alla richiesta di adempimento della controparte, logicamente incompatibili con l'avvenuta prosecuzione del rapporto, pur in assenza dei dovuti pagamenti per le prestazioni rese. Anche la contestazione di parte opponente, svolta nella prima memoria istruttoria, secondo cui il presunto credito comunque non corrisponderebbe al credito ingiunto di
€59.005,30, è infondata e va respinta, considerato che la parte opposta ha avuto cura di allegare a ciascuna fattura richiesta in pagamento i relativi ordini, specificamente riportati nelle rispettive “descrizioni” di ciascun documento contabile, già sopra riportati. Pertanto, è agevole riscontrare la corrispondenza degli importi indicati, dovendosi, peraltro, ribadire e sottolineare, con la dovuta rilevanza, come gli ordini in questione provenienti da riportino Parte_1 tutti, in apposito riquadro, sottoscrizioni di “responsabili” della stessa società, non tempestivamente disconosciute. E' sufficiente all'uopo ulteriormente constatare, a definitiva tacitazione di ogni rilievo dell'opponente, come la fattura 80/2016 di €9.745,36 sia relativa non solo all'ordine n. 16/00181 del 12.07.2016, come dedotto dalla difesa opponente, ma anche all'ordine di fatturazione n° 00152, pure allegato in atti e relativo al canone giugno 2016 e parimenti è a dirsi per le ulteriori fatture contestate, che riportano sia un codice “servizi” con relativa somma dovuta e sia un codice “canoni” e le rispettive descrizioni e ordini allegati;
quanto alla fattura n. 170/2016, l'opposta allegava dettagliato rapporto di servizi al ricorso per decreto ingiuntivo, non tempestivamente disconosciuto o contestato dall'opponente nell'atto di citazione e come tale da intendersi come riconosciuto (v. prod. telematica e cartacea, parte opposta). Il motivo di opposizione sub 4), con cui l'opponente ha contestato che la mail depositata dalla controparte potesse assurgere a riconoscimento di debito, è da giudicarsi, a ben vedere, sostanzialmente irrilevante, alla luce della complessiva ricostruzione sinora effettuata e dell'accertamento della sussistenza del credito ingiunto e dell'assenza di dimostrazione di fatti estintivi dell'altrui pretesa. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n 626/2017, emesso in data 28/04/2017 dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. La parte opposta ha poi proposto richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento danni nel senso di liquidazione del maggior danno, ex art. 1224, co. 2 c.c. In mancanza di sufficiente prova da parte dell'istante, da adempiersi mediante precisa dimostrazione documentale di aver fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, pertanto non bastando allo scopo la mera missiva allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero attraverso la produzione dei bilanci al fine di comprovare quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, la domanda non può essere accolta. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese vanno compensate per 1/3. I restanti 2/3 si pongono a carico di parte opponente, visto il rigetto totale dell'opposizione, e si liquidano, in favore dell'opposta, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata dalla difesa opposta con indicazione dei valori “minimi” (v. deposito del 31/10/2024), in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€59.005,30), dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale.
9 R.G. n. 2801/2017
Vanno disattese le richieste di condanna dell'opponente ex art. 96, atteso che le difese proposte non risultano essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 626/2017 emesso dal Tribunale di Avellino, depositato in data 28/04/2017, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
2. Rigetta la domanda di parte opposta di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.
3. Compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna l'opponente Parte_1
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte
[...] convenuta/opposta dei restanti 2/3, che si liquidano in Controparte_1
€4.701,33 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in data 15 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2801/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)” e vertente TRA
(c.f. e p. iva ), con sede in ET, Via Dell'Industria, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Rapolla (c.f. ) ed Ester De Vita (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Solofra, Via S. C.F._2 Andrea n. 52, giusta procura generale alle liti resa con atto per Notar del 29.06.2016 Per_1 Rep. N. 8364 Racc.5206; Attore-opponente E (c.f./p. iva - Reg. imprese CT-369746), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Motta Sant'Anastasia, Via Michele Amari n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Salvatore Vittorio Grasso Lauria (c.f. ), con studio in Catania al Corso C.F._3 Italia n. 85, presso cui elett.te domicilia;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte opponente “La presente difesa nel riportarsi, ancora una volta, a tutti i precedenti scritti difensivi, ivi comprese le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, reiterando l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate, con espressa impugnativa di ogni avverso dedotto, prodotto e richiesto, reitera l'stanza di revoca dell'ordinanza del 22.11.2019 nella parte in cui il Giudice, allora titolare del fascicolo, dispose rinvio per la precisazione delle conclusioni omettendo ogni pronuncia in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c., mai rinunciate nemmeno implicitamente, né la semplice mancata comparizione all'udienza fissata per l'ammissione delle prove depone favorevolmente, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" in udienza per l'ammissione di una prova già regolarmente indicata e valendo, piuttosto, l'opposta presunzione che la parte assente abbia voluto tenere ferme le richieste istruttorie precedentemente formulate, sulle quali il giudice ancora non si sia pronunciato (cfr. Cass. Civ. 25894/2016). Ciò impone di riesaminare le istanze istruttorie formulate nelle memorie, di cui se ne chiede l'ammissione. Ctp, invece, nel chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate, nonostante non abbia fornito prova delle prestazioni richieste in pagamento. La presente difesa reitera l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., mai rinunciate, neppure tacitamente. °°°°°°°°°°°°°°° Tanto premesso gli Avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, CHIEDONO All'Ill.mo Giudice Dott. Pasquariello, - previa revoca dell'ordinanza del 22.11.20219 con cui il Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co VI cpc, con espressa impugnativa delle avverse cui ctp ha rinunciato. ******* In subordine, qualora non accolte le richieste che precedono Si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
1 R.G. n. 2801/2017
In via preliminare -Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adito Tribunale di Avellino per essere competente territorialmente il Tribunale di Benevento, e, per l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n. 626/2017 opposto. -revocare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità, alla luce della grave posizione economico-finanziaria della , come dichiarato nell'atto introduttivo. CP_1 Nel merito -In accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento, accertato il grave inadempimento della accogliere la presente opposizione al D.I. n. 626/17 e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo. -dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della In ogni caso -Condannare la società
Parte_1 Controparte_1 opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capi tutti preceduti dalla locuzione Vero è che: 1.- la sede legale della società è
Parte_1 sita in ET;
2.- l'unità locale della società sita in Montemiletto corrisponde ad un
Parte_1 punto vendita/riparazione ove è addetto personale privo di funzioni direttive e/o rappresentative;
3.- la ha un'unica sede legale e è priva di sedi secondarie dotate di rappresentanza;
4.- la
Parte_1 ha n. 3 unità locali, e precisamente: Montemiletto – negozio con annesso laboratorio;
Parte_1 Par Cernusco Sul Naviglio – Ufficio, Deposito Marino – Deposito;
5.- il 29.02.2016 contestava a
[...]
quanto segue: “per la pratica in oggetto, è pervenuta segnalazione dal 190 dove il vostro tecnico CP_1 ha contattato il cliente comunicandole che volontariamente non si sarebbe presentato ad effettuare l'installazione, ed avrebbe segnalato al cliente telefonicamente come effettuare l'installazione. La cosa grave sta nel momento in cui, il tecnico ha comunicato al cliente che avrebbe compilato il rapportino come se fosse avvenuta l'installazione senza però presentarsi. Attendo urgente riscontro.”; 6.- il Par 05.05.2016 contestava a quanto segue “Buonasera , ancora troppi problemi di CP_1 Pt_2 gestione delle chiamate Vodafone. Ribadiamo la necessità di rispettare gli appuntamenti e di mandare i verbali in real time.” 7.- il Sig. riconosceva l'inadempimento dichiarando “Ciao da metà CP_2 Per_2 mese ci sarà un'ulteriore risorsa in ufficio. Sarà mia premura migliorare la tempestività nelle comunicazioni. Puoi per piacere sensibilizzare a maggiore attenzione?” riscontrata da HS Par
“ casi anche oggi ... Appuntamenti bucati ... Verbali non inviati.” 8.- il 10.05.2016 Persona_3 scriveva a “Ciao , mi avevi assicurato un miglioramento nella gestione dei ticket CP_2 Pt_2 Vodafone, così non è stato. Ancora appuntamenti bucati e rapportini di intervento che arrivano in ritardo solo dopo nostri solleciti. Così non andiamo bene.”; 9.- il 11.05.2016 HS contestava “…Buongiorno sono ancora in attesa di 21 pratiche. Attendo aggiornamento entro le 10:00 di cosa sia successo. Se alcune di esse non sono state gestite attendo nuova data di ripianificazione che avete dato al cliente.”
“Stiamo a rincorrervi ogni giorno.”; 10.- il 13.05.2016 si rappresentava al LE “ , altra Pt_2 problematica. Per la pratica in oggetto è intervenuto un vostro tecnico il quale ha contattato Ennova per un problema inerente al Device. Dopo aver spiegato la problematica, un'operatrice di Ennova le ha chiesto di effettuare le opportune verifiche con la sim di prova e procedere a contattare l'800. Il tecnico le ha riferito di non aver nessuna sim prova, per poter effettuare le opportune verifiche, né il numero dell'800 per aprire segnalazione. Mi spieghi come è possibile? Non possiamo permetterci queste figure Par con il cliente.”. 11.- tutte le richieste inoltrate al Sig. rimanevano prive di riscontro;
12.- la CP_2 interveniva direttamente per la risoluzione degli interventi gestendo personalmente le pratiche;
13.-
[...] aveva, in forza di contratto di appalto con Vodafone, il dovere di riferire periodicamente sullo Pt_1 stato e sulla gestione di tutte le pratiche. 14.- chiedeva ripetutamente la trasmissione dei Parte_1 rapporti di intervento necessari per le consuntivazioni alla suindicata società; 15.- i citati verbali di intervento venivano inviati ad HS;
16.- i documenti affoliati al n. 6 dell'avverso fascicolo corrispondono Par ai rapporti di intervento di consueto utilizzati dalla società 17.- ha sempre richiesto e Parte_1 preteso puntualità nella gestione delle pratiche, sia a livello esecutivo che organizzativo, che CP_1 ha fornito. Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1 [...]
residente in Montemiletto;
residente in Montemiletto;
: Via Testimone_2 Testimone_3 Controparte_3 Limaturo, 72C, Pratola Serra;
domiciliata in ET. Si disconoscono le firme Testimone_4 riportate sugli ordini in atti giacché non sono state apposte da soggetti aventi poteri di firma nella società, né peraltro quella del Sig. Pasquariello è al medesimo riferibile attesa la diversità di tale firma, nonché delle altre firme risultanti sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi della società persona giuridica tra cui non rientrano i Sig.ri e . Pertanto si formula Pt_3 Tes_1 formale istanza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli ordini versati in atti dalla NE
2 R.G. n. 2801/2017
. ******* Per l'effetto qualora la causa sarà riservata in decisione si chiede la Controparte_1 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte opposta “nella causa indicata in epigrafe, promossa dalla con gli Avvocati Parte_1 Con Antonio Rapolla ed Ester De Vita, contro la con lo scrivente avv. Salvatore Controparte_1 Vittorio Grasso Lauria, si rinnova la precisazione delle conclusioni, riportandosi agli atti di causa, dei Par quali si chiede l'accoglimento. Inoltre, riguardo le note presentate per conto della per la trattazione scritta dell'udienza del 7 novembre 2024, visto che dall'entità delle eccezioni e dal numero di richieste in esse contenute appaiono piuttosto rivestire la funzione di memorie istruttorie, di conseguenza si chiede che vengano ritenute inammissibili. Segnatamente, riguardo le istanze in essa avanzate (come ad esempio quella d'accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale) appare che, diversamente da quanto lamentato da controparte, il giudice abbia sostanzialmente statuito: infatti ha chiaramente ritenuto di non accoglierle, proseguendo nella trattazione del processo, facendolo giungere sino alla fase conclusiva. Anche a voler ritenere, per converso, che il giudice non abbia considerato le istanze presentate da parte avversa, comunque non appare che quest'ultima abbia evidenziato alcun valido motivo di legge per il quale egli debba rivedere il proprio operato processuale (addirittura nel corso dello stesso giudizio, ancora non definito). A ben vedere, invece, tali richieste sono da considerarsi ultronee, se non addirittura tardive (come ad esempio la formulazione di un articolato probatorio, con annessa indicazione di testimoni, il tutto in sede di fase conclusiva). Per tali motivi si ribadisce la richiesta al giudice di non statuirne in merito.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2017 del 28/4/2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €59.005,30, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, come liquidati. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. Controparte_4
”, eccependo l'opponente di avere la propria sede legale nel comune di
[...] ET (AV) e che quindi competente fosse il Tribunale di Benevento, non essendo la competenza del Tribunale di Avellino nemmeno ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; “2.- ILLEGITTIMITÀ DEL RICORSO PER INESISTENZA DEI REQUISITI EX ART. 633 E 634 E SEGG. - MANCANZA DI PROVA SCRITTA PER CARENZA DI VALORE PROBATORIO DELLE FATTURE. a) Omesso deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili”, contestando l'opponente il deposito di una mera copia del registro vendite riportante il timbro di un commercialista che, in quanto tale, non poteva attestare l'autenticità delle scritture;
“b) carenza del valore probatorio della fattura”, trattandosi di documento a formazione unilaterale;
” 3.ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INFONDATEZZA NEL MERITO”, contestando l'opponente che l'opposta non avesse eseguito gli interventi tecnici pattuiti;
“4.- INSUSSISTENZA RICONOSCIMENTO DEBITO”, contestando l'opponente che il riconoscimento del debito non potesse essere desunto da una e-mail, peraltro disconosciuta, non proveniente da essa opponente né dal suo amministratore pro-tempore. La parte opponente concludeva: “In via preliminare -Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adito Tribunale di Avellino per essere competente territorialmente il Tribunale di Benevento e/o Tribunale di Catania, e, per l'effetto revocare e/o annullare il D.I. n. 626/2017 opposto. -Respingere, qualora avanzata, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità, nonchè la fondatezza dell'opposizione in quanto basata su prova scritta e comunque di facile e pronta esecuzione. Nel merito -In accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento, accertato il grave inadempimento della
[...]
accogliere la presente opposizione al D.I. n. 626/17 e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1 annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo. -dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1 in favore della In ogni caso -Condannare la società opposta al
[...] Controparte_1
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pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”. In data 9/11/2017 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo e Controparte_1 contestando: la nullità ed inammissibilità dell'opposizione, priva di sottoscrizione e depositata in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-bis, co. 1, d.l. 179/2012; nel merito, di avere eseguito i lavori commissionati dalla debitrice non ricevendo il pagamento delle fatture, che la somma dovuta fosse certa liquida ed esigibile;
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sulla scorta dell'art. 19 cpc, avendo la HS sede secondaria a Montemiletto e l'incompletezza dell'eccezione; quanto all'eccezione sull'insussistenza delle condizioni d'ammissibilità del decreto ingiuntivo, rilevandone l'infondatezza e comunque allegando copia del registro fatture, con conformità validata anche da un Notaio;
quanto alle fatture, precisando che esse fossero state emesse a seguito di ordini di fatturazione rilasciati e sottoscritti dai responsabili della società debitrice;
che non vi fosse stato alcun inadempimento nel proprio Par operato, avendo sempre correttamente e regolarmente gestito gli ordini di lavoro della che chiaramente soddisfatta dell'operato, emetteva ordini di autorizzazione alla fatturazione ed Par affidava regolarmente sempre nuovi incarichi;
che la avesse scaricato l'I.V.A. presente nelle fatture emesse, mentre essa ne aveva dovuto sopportare la tassazione, resa ancor più gravosa dal mancato guadagno delle somme non pagate. La parte convenuta avanzava, inoltre, richiesta di risarcimento danni e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Parte opposta concludeva chiedendo: “1. preliminarmente: dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto presentata in modo non telematico, dunque in violazione di legge, e pertanto rigettarla con conseguente convalida del decreto ingiuntivo opposto;
2. ancora preliminarmente: rigettare le eccezioni di controparte in ordine alla validità del processo monitorio, e comunque dichiarare la competenza territoriale del giudice adito in tale fase e la regolarità del decreto ingiuntivo emesso, o in subordine, in denegata ipotesi contraria, comunque non condannare alle spese la per i motivi esposti in questa comparsa;
3. CP_1 nel merito ed in sede di prima udienza: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su valida prova scritta e/o di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
4. rigettare l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 626/2017, condannando la Parte_1 al pagamento della somma in esso riportata, ovvero in subordine della somma che si riterrà
[...] di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dal dovuto al saldo ed alle spese e competenze legali, oltre spese generali e CPA;
5. sempre nel merito: ai sensi dell'art. 1224, co. 2 c.c., condannare al risarcimento del maggior danno arrecato alla creditrice, liquidato nella somma che il Giudice riterrà opportuna;
6. accertare la temerarietà della condotta attorea e di Par conseguenza condannare la ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dall'odierno convenuto, mediante pagamento della somma che il Giudice riterrà opportuna ed entro la propria competenza;
7. comunque condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa ed entro la propria competenza;
8. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Con Ordinanza del 4/12/2017, resa all'esito della prima udienza, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, sia incompleta e come tale inammissibile.
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In proposito va, difatti, considerato che la difesa nell'Atto di citazione, nel proporre l'eccezione in parola, si sia limitata ad eccepire di avere la propria sede legale nel Comune di ET (AV), ricadente nel circondario del Tribunale di Benevento e a richiamare, inoltre, l'art. 20 c.p.c. che individua i criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis. A fronte di tanto e considerato che l'opposta ha comprovato, a mezzo di deposito di visura camerale, che la avesse sede secondaria in Montemiletto, rientrante nella Parte_1 Par competenza del Tribunale di Avellino e ha dedotto che l'amministratore unico della ricoprisse tale funzione in ordine all'intera società quindi anche a tale sede, occorre dare applicazione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; v. in questo senso anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024). Ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità e inammissibilità del deposito cartaceo della opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opposta, non può essere accolta, risolvendosi la questione nei termini di mera irregolarità, alla luce del principio del
“raggiungimento dello scopo”, nonché considerato che la disposizione di cui al 169 quater disp. att. c.p.c. non commina alcuna sanzione di nullità o di inammissibilità per l'ipotesi della forma non digitale del deposito e tenuto conto, infine, della tassatività delle ipotesi di nullità ex articolo 156 comma 1 c.p.c.. Peraltro, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, pregiudizio che, nella specie, non può dirsi verificato, considerato che la convenuta/opposta si è ampiamente difesa in rito e nel merito. D'altra parte, anche le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai solo casi nei quali il rigore estremo e avvero giustificato (Cass. 17533/2019). Ancora prima di addentrarci nel merito, è poi necessario precisare che la causa possa essere decisa sulla scorta di quanto in atti. Difatti, premesso che, per condivisibili indirizzi, l'ordinanza con la quale il giudice rinvia le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni presuppone che la causa sia sufficientemente matura per la decisione e tale valutazione implica il rigetto delle istanze istruttorie in quanto ritenute superflue o irrilevanti, va comunque ribadito, anche in questa sede decisoria, che le prove orali articolate da parte opponente, per le quali la difesa ha inteso insistere anche in sede di precisazione delle conclusioni, fossero da giudicare inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze attinenti ad eccezione non ritualmente sollevata, come sopra detto, ovvero in quanto aventi ad oggetto, in parte, circostanze già in atti ed in parte circostanze genericamente allegate (v. memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte opponente e note scritte per l'udienza del 19/6/2025). Risolte nei termini anzidetti le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. La disamina deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale
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diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. È noto poi che il creditore, che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. per tutte, Cass. civile Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni. Come sopra esposto, ha agito in via monitoria esponendo: di Controparte_1 avere eseguito prestazioni di servizi per conto della e che quest'ultima avesse Parte_1 omesso di pagare le fatture nn. 12/2016 per € 9.950,32, 26/2016 per €8.432,64, 80/2016 per
€9.745,36, 98/2016 per €8.614,42, 124/2016 per €8.990,18, 148/2016 per €7.083,32, 170/2016 per €6.189,06, per un totale di €59.005,30. A supporto delle esposte ragioni creditorie, la parte produceva: copia fatture ed estratto del registro delle vendite, ordini d'emissione fatture e rapporto dei servizi effettuati;
copia sollecito di pagamento. Nel presente giudizio di merito, la parte convenuta/opposta, altresì, produceva: copia conforme notarile del registro fatture;
dettaglio interventi effettuati;
verbali di intervento validati dai clienti;
mail problematica Ennova;
lettere di riconoscimento meriti NE CE (v. alleg. Comparsa e memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). Dalla disamina della documentazione prodotta, può ritenersi comprovata l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di natura continuata e periodica, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni per servizi di assistenza tecnica – informatica. L'adempimento delle prestazioni, riferite all'arco temporale indicato nelle fatture azionate, può essere desunto dalla produzione degli attestati e delle schede d'intervento, relative ai servizi di assistenza informatica offerti alla clientela, su committenza dell'opponente e recanti sottoscrizioni dei clienti (cfr. all. Memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte opposta). Di particolare rilievo probatorio si appalesa la documentazione attinente agli ordini di fatturazione emessi dalla
[...]
recanti anche sottoscrizioni dei “responsabili” della stessa società (v. ancora prod. Pt_1 alleg. ricorso monitorio, prod. opposta), rispetto alle quali la difesa opponente ha proposto istanza di disconoscimento generica e tardiva e come tale inammissibile. Sulla scorta di tutto quanto detto, ed in conclusione sul punto, è da ritenersi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida dimostrazione della sussistenza del credito azionato in via monitoria. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, occorre verificare la posizione dell'opponente, ovvero accertare se siano stati dimostrati i pagamenti o altri fatti estintivi dell'altrui pretesa. Si analizzeranno, pertanto, dettagliatamente i singoli motivi di opposizione, svolti ed illustrati nell'Atto di citazione. Il motivo sub I., relativo all'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, è stato già sopra affrontato. L'opponente ha poi eccepito, quale motivo sub 2., la carenza del requisito di ammissibilità, di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., costituito dalla prova scritta, per via del deposito dell'estratto del libro IVA non autentico, nonché la carenza di valore probatorio delle fatture. Le doglianze sono infondate. Anzitutto, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento
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monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta, anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Va, dunque, considerato che, per pacifica giurisprudenza, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ed inoltre che, a seguito dell'introduzione della disciplina che regola la tenuta e conservazione delle scritture contabili in forma elettronica (Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, in attuazione della delega contenuta nell'art. 10, comma 6, del d.p.r. n. 445/2000, poi art. 21, comma 5, d.lgs. n. 82/2005), applicabile alla formazione ed alla conservazione di tutti i documenti rilevanti a fini tributari, salvo quelli relativi ad imposte di competenza dell'agenzia delle dogane, l'autentica delle fatture e degli estratti dei libri contabili, necessaria ai fini del procedimento monitorio, può essere effettuata anche dal commercialista tenutario della contabilità in formato elettronico. Inoltre, costituiva elemento determinante ai fini della “prova scritta” la produzione, in uno al ricorso, degli ordini di fatturazione emessi e sottoscritti dal debitore. La parte opposta ha poi integrato la documentazione a supporto della domanda, nella presente fase di merito, a mezzo della produzione di copia conforme notarile del registro fatture;
della documentazione attestante il dettaglio interventi effettuati e dei verbali di intervento validati dai clienti;
nonché lettere di riconoscimento meriti, provenienti dalla stessa società opponente e rapporti di intervento sottoscritti dai clienti (v. alleg. memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). Il motivo di opposizione sub 2 va, dunque, respinto. La parte opponente ha poi sollevato, quale motivo sub 3, eccezione di inadempimento, sostenendo di non essere tenuta ad alcun pagamento nei confronti dell'opposta, avendo questa omesso l'adempimento delle prestazioni richieste in pagamento, non avendo eseguito gli interventi tecnici dovuti. All'uopo, l'opponente ha allegato, che dal mese di febbraio del 2016, essa evidenziava problematiche nella gestione delle pratiche al sig. , come documentato CP_2 dalle mail allegate, esponendo, altresì, che le problematiche riscontrate e documentate, relativamente ai ticket Vodafone per gli interventi di ribaltatura delle prese non funzionanti, avessero causato l'interruzione del servizio assegnato a ed anche un grave danno CP_1 di immagine. In punto di diritto, è ben noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Va poi tenuto ben presente che l'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico (v. in questo senso Cass. civile sez. II, 07/06/2000, n.7719); nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poi, è stato ben chiarito dalla giurisprudenza che “l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto.” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022).
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Occorre, quindi, verificare se l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla parte opponente, attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione di pagamento richiesta. La parte opponente ha fatto specifico ed espresso richiamo a problematiche nella gestione delle pratiche, lamentando e contestando che gli interventi tecnici richiesti non fossero stati eseguiti dalla . Controparte_1 Ebbene, nel dettaglio, va rilevato quanto segue. Le fatture chieste in pagamento da sono le seguenti: fattura n. Controparte_1 12/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS.
2016 VS. ORDINE N°00121 DEL 15/04/2016”; fattura n. 26/2016, recante Parte_4 descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO MESE DI APRILE 2016 VS. ORDINE N° 16-00138”; fattura n. 80/2016, recante descrizione
“SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO GIUGNO 2016 / VS. ORDINE N° 00181 CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI GIUGNO 2016 VS. ORDINE 00152”; fattura n. 98/2016, recante descrizione
“SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO LUGLIO 2016, VS. ORDINE 00197 DEL 09/08/16 CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI LUGLIO 2016 VS. ORDINE 00152 DEL 13/06/2016”; fattura n. 124/2016, recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA A CANONE MESE DI AGOSTO 2016 VS. ORDINE 00152 DEL 13/06/2016 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO AGOSTO 2016 VS. ORDINE 16/00209 DEL
15/09/2016”; fattura n. 148/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO SETTEMBRE 2016 VS. ORDINE N.16-00222” e fattura n. 170/2016 recante descrizione “SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA SVOLTI PER VS. CONTO OTTOBRE 2016”. Ciò posto, analizzando le contestazioni di inadempimento svolte dalla parte opponente (v. pag. 10 e 11 Atto di citazione), va, di contro, rilevato che: il contestato inadempimento di cui alla mail del 29.02.2016 non corrisponde a periodi oggetto di richieste di pagamento in sede monitoria;
le altre mail allegate si riferiscono tutte al periodo maggio 2016, mese parimenti non rientrante tra quelli oggetto di richieste di pagamento. In sintesi e pertanto, non è chi non veda come non ricorra corrispondenza temporale tra prestazione di pagamento richiesta da ed eccezione di inadempimento Controparte_1 contestata da Parte_1 Peraltro, non è men vero che, anche procedendosi ad una valutazione complessiva del rapporto intercorso tra le parti (v. in questo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7649 del
16/03/2023 (Rv. 667271 - 01) “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.”), vi sia comunque da considerare che le uniche doglianze comprovate in atti attengano ad un limitato lasso temporale, intercorrente dal 5 al 13 maggio 2016, laddove la Parte parte opposta ha dedotto, senza che sul punto sia intervenuta specifica contestazione, che
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le avesse commissionato, nel solo periodo intercorrente tra il 1 marzo 2016 ed il Pt_1 successivo 31 ottobre, n. 2447 incarichi per interventi di assistenza.
Deriva da quanto sopra che vadano esclusi sia la gravità degli inadempimenti contestati alla da parte della che avrebbe giustificato la sospensione Controparte_1 Parte_1 della controprestazione di pagamento, in mancanza di rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, sia la buona fede contrattuale, essendo le contestazioni sollevate, per opporsi alla richiesta di adempimento della controparte, logicamente incompatibili con l'avvenuta prosecuzione del rapporto, pur in assenza dei dovuti pagamenti per le prestazioni rese. Anche la contestazione di parte opponente, svolta nella prima memoria istruttoria, secondo cui il presunto credito comunque non corrisponderebbe al credito ingiunto di
€59.005,30, è infondata e va respinta, considerato che la parte opposta ha avuto cura di allegare a ciascuna fattura richiesta in pagamento i relativi ordini, specificamente riportati nelle rispettive “descrizioni” di ciascun documento contabile, già sopra riportati. Pertanto, è agevole riscontrare la corrispondenza degli importi indicati, dovendosi, peraltro, ribadire e sottolineare, con la dovuta rilevanza, come gli ordini in questione provenienti da riportino Parte_1 tutti, in apposito riquadro, sottoscrizioni di “responsabili” della stessa società, non tempestivamente disconosciute. E' sufficiente all'uopo ulteriormente constatare, a definitiva tacitazione di ogni rilievo dell'opponente, come la fattura 80/2016 di €9.745,36 sia relativa non solo all'ordine n. 16/00181 del 12.07.2016, come dedotto dalla difesa opponente, ma anche all'ordine di fatturazione n° 00152, pure allegato in atti e relativo al canone giugno 2016 e parimenti è a dirsi per le ulteriori fatture contestate, che riportano sia un codice “servizi” con relativa somma dovuta e sia un codice “canoni” e le rispettive descrizioni e ordini allegati;
quanto alla fattura n. 170/2016, l'opposta allegava dettagliato rapporto di servizi al ricorso per decreto ingiuntivo, non tempestivamente disconosciuto o contestato dall'opponente nell'atto di citazione e come tale da intendersi come riconosciuto (v. prod. telematica e cartacea, parte opposta). Il motivo di opposizione sub 4), con cui l'opponente ha contestato che la mail depositata dalla controparte potesse assurgere a riconoscimento di debito, è da giudicarsi, a ben vedere, sostanzialmente irrilevante, alla luce della complessiva ricostruzione sinora effettuata e dell'accertamento della sussistenza del credito ingiunto e dell'assenza di dimostrazione di fatti estintivi dell'altrui pretesa. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n 626/2017, emesso in data 28/04/2017 dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. La parte opposta ha poi proposto richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento danni nel senso di liquidazione del maggior danno, ex art. 1224, co. 2 c.c. In mancanza di sufficiente prova da parte dell'istante, da adempiersi mediante precisa dimostrazione documentale di aver fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, pertanto non bastando allo scopo la mera missiva allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero attraverso la produzione dei bilanci al fine di comprovare quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, la domanda non può essere accolta. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese vanno compensate per 1/3. I restanti 2/3 si pongono a carico di parte opponente, visto il rigetto totale dell'opposizione, e si liquidano, in favore dell'opposta, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata dalla difesa opposta con indicazione dei valori “minimi” (v. deposito del 31/10/2024), in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€59.005,30), dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale.
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Vanno disattese le richieste di condanna dell'opponente ex art. 96, atteso che le difese proposte non risultano essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 626/2017 emesso dal Tribunale di Avellino, depositato in data 28/04/2017, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
2. Rigetta la domanda di parte opposta di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.
3. Compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna l'opponente Parte_1
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte
[...] convenuta/opposta dei restanti 2/3, che si liquidano in Controparte_1
€4.701,33 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in data 15 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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