Ordinanza 27 febbraio 2018
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Una delle domande che frequentemente ci viene posta riguarda la fattibilità o meno della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari. Il tema è decisamente dibattuto, grazie anche alla costante presa di posizione dell'INPS che tende, nella stragrande maggioranza dei casi, a disconoscere questo tipo di rapporto di lavoro. Con questa nota, intendiamo offrire un punto di vista sulla questione. Il lavoro tra familiari Il nostro tessuto economico è composto per lo più da piccole e medie imprese, in Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente significativa. In un rapporto annuale dell'Istat, condotto nel 2015 si è evidenziato, come già più volte in passato, che le …
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Nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro tra familiari anche subordinato, purché vengano dimostrati gli indici oggettivi che consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018, che rende a questo punto consolidato l'orientamento che vuole lecito il lavoro tra familiari. Si tratta di una realtà molto viva e diffusa nel tessuto economico del nostro Paese che mira a dare continuità alla gestione delle aziende nonché al tramandarsi dei mestieri. Vediamo nel dettaglio i passaggi fondamentali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/02/2018, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2018 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4206-2013 proposto da: DI CA C.F. [...], in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IT ZA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RICASOLI
7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE BISACCA, STEFANO MUGGIA, giusta delega in atti;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 945/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 1470/11; RILEVATO - che con sentenza del 17 luglio 2012, la Corte d'Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e accoglieva la domanda proposta da RI EN ER nei confronti di CA ER, fratello della prima e titolare della ditta individuale esercente il commercio di fiori e piante, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con quest'ultimo, la condanna del medesimo al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al predetto rapporto;
- che, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile in quanto nuova l'argomentazione intesa a sostenere la costituzione tra le parti di un'impresa familiare o la sussistenza di accordi societari tali da giustificare la collaborazione resa dalla ER e, viceversa, comprovata la subordinazione per l'inserzione costante e regolare nell'organizzazione aziendale della stessa con la prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno a fronte della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispettivo mensile;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il ER, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resite, con controricorso, l'intimata che ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova, per desumersi dalla motivazione dell'impugnata sentenza l'accollo di questo a carico del ricorrente, presunto datore di lavoro e, comunque, l'incongruità logica della valutazione circa la sussistenza della subordinazione non basata sui criteri elaborati da questa Corte;
che il motivo, deve ritenersi infondato, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della subordinazione non discende dal non aver il ricorrente fornito a riguardo la prova contraria, bensì dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dall'odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale della ER, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore; che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo ? unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 ottobre 2017 Il Presidente lCCM t UPRERA D! CASSAMW , EoS 1 ;1 1S.,ezi