Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11315/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.8361/2022)
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA TASCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 27.01.2022 nella quale l' non confermava il requisito sanitario precedentemente CP_1 sussistente per beneficiare dell'assegno di invalidità civile. Per tali ragioni ha presentato ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
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di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità dalla data della revisione o da altra ritenuta opportuna dal giudice, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Parte resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 8361/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Allo stesso modo, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in ragione della pendenza sia del giudizio di A.T.P. sia della presente fase di opposizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “Esiti di meningioma cerebellare con lievi esiti funzionali (occasionale sindrome vertiginosa).
Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Sindrome depressiva endoreattiva di grado severo. , orientata nel tempo e Pt_2 nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
2 In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO
CARDIOVASCOLARE = Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico assenza di segni clinici di scompenso. Assenza di pulsazioni anomale e bozze precordiali. Aia cardiaca nei limiti. Toni cardiaci puri, ritmici e pause libere da soffi. Pressione arteriosa omerale bilaterale, in posizione clinostatica: max. 130 / min. 80 mmHg. Frequenza cardiaca centrale e periferica: 76 battiti al minuto primo a riposo, ritmico. Polsi periferici fisiologici nei punti di repere. Sistema venoso periferico apparentemente indenne. = Parte_3
Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Non dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide Non limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. ESAME Pt_4
NEUROLOGICO = Occasionale sindrome vertiginosa in esiti di asportazione meningioma cerebellare. Le pupille, isocoriche ed isocicliche, sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata. Assenza di oscillazioni alla prova di Romberg. assente. CP_2
Riflessi tendinei ed osteo-periostei ubiquitariamente normo-elicitabili e simmetrici. Presenza di riflessi cutanei normali;
assenti riflessi di difesa e riflessi cutanei anormali. Forza e sensibilità nella norma ai quattro arti.
ORGANI DI SENSO = Udito: ipoacusia bilaterale. Vista: nella norma.
ESAME PSICHIATRICO = Sindrome depressiva endoreattiva grave.
Collaborante al dialogo e orientata nel tempo e nello spazio. Facies composita con espressione emotiva in sintonia con i contenuti del colloquio. Proprietà di linguaggio apparentemente in linea con il grado socio-scolare. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa buoni. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Buon controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una
3 matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del
05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori.
Per questo motivo l'ipoacusia non farà parte della valutazione finale perché non sufficientemente invalidante. Nel dettaglio: - Occasionale sindrome vertiginosa da esiti di asportazione meningioma cerebellare: concordando con la Commissione Medica di Prima Istanza può essere valutata con riferimento al codice 9322 “Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” (Punteggio fisso 11%). -
Ipertensione in buon compenso farmacologico: concordando nuovamente con la Commissione Medica di Prima Istanza, può essere valutata con riferimento per analogia al codice 6441 “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe NYHA)” (Punteggio tra il 21% e 30%) ritenendo più che sufficiente una valutazione del 25%. - Sindrome depressiva endoreattiva grave: trova specifico riferimento tabellare al codice 2206 “Sindrome depressiva endoreattiva grave” (Punteggio tra
31% e 40%) ritenendo più che sufficiente una valutazione del 35%. Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard e tenendo conto della possibilità di aggiungere fino a 5 punti percentuale, la capacità di lavoro della Sig.ra è dunque ridotta nella misura del Pt_1
60%, confermando quanto già espresso dalla Commissione Medica di
Prima Istanza. Sulla base della letteratura scientifica, della comune esperienza medico-legale e dalla documentazione esaminata tale giudizio
è da ritenersi dalla data della visita di revisione (27/01/2022)”.
Il C.T.U. ha risposto, inoltre, in sede di osservazioni alla bozza affermando: “Premesso che la sindrome vertiginosa non ha alcuna correlazione alla depressione (già valutata più che benevolmente con riferimento al codice 2206) ma si configura come esito di asportazione del
4 meningioma cerebellare (valutabile, dunque, con riferimento al codice
9322 come già esposto a pag. 13 del presente elaborato peritale). Al di là della condivisione o meno dei codici di riferimento utilizzati, è doveroso sottolineare che la Dott.ssa ha svolto la sua valutazione in Parte_5 qualità di CTU nel 2020, quindi 3 anni fa rispetto alla valutazione odierna.
Come ben sappiamo, le patologie (e in particolare proprio quelle neoplastiche) hanno un andamento imprevedibile nel tempo, per questo motivo è quasi sempre necessaria una rivalutazione dell'invalidità negli anni successivi. Nel caso in esame, la patologia neoplastica ha mostrato un graduale miglioramento clinico, non manifestando alcun segno di recidiva e i controlli di follow-up sono sempre stati negativi nel tempo fino ad arrivare ad una condizione di “guarigione” con esiti (rappresentati appunto dalle occasionali crisi vertiginose). Appare dunque assolutamente inapplicabile la stessa valutazione fatta nel 2020 dalla Dott.ssa Parte_5 in quanto le condizioni cliniche nel tempo sono gradualmente migliorate e già valutate più che benevolmente (considerando l'aggiunta dei 5 punti percentuale a conferma di quanto già espresso dalla Commissione Medica di Prima Istanza)”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
5 “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Non è possibile, infatti, valorizzare la richiesta di esenzione di condanna dalle spese legali in quanto le dichiarazioni allegate sia al ricorso per A.T.P. sia al ricorso in opposizione risultano smentite dalla documentazione reddituale depositata dall' in fase di A.T.P. CP_1
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro per le stesse ragioni.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno di invalidità civile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese processuali che si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 08/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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