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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3565 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. CUMINO Parte 1
SILVIA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. FILARDO NICOLA;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
La odierna opposta, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze della società Siarc spa nel servizio mensa appaltato dall'opponente sin dal 22.09.2003 e sino al licenziamento avvenuto il 31.05.2022 e di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate per il mese di febbraio 2022 e marzo 2022 chiedeva l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro €. 1.820,00 nei confronti della stazione appaltante per le motivazioni addotte nel ricorso monitorio.
Parte 1 di pagare le Emesso il decreto ingiuntivo n.136/2022, si ordinava all non ritenendo dovute somme ingiunte oltre alle competenze di lite;
Che Parte 1
le somme proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento sostenendo a
Part fondamento del ricorso la carenza di preventiva messa in mora dell e la carenza dei requisiti della certezza, dell'esigibilità e della liquidità del credito.
Si costituiva la sig.ra Controparte 1. impugnando e contestando l'opposizione in ogni sua parte.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della SIARC e la lavoratrice vedeva soddisfatto il suo credito dal Fondo di Garanzia.
§§§§
Considerato che: l'art. 24 L.F. prevede che: "Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento
è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore";
l'art. 24 Legge Fallimentare non si limita a fissare una competenza per materia in deroga agli artt. 7 e ss. c.p.c., dovendosi leggere detta disposizione normativa in uno con gli artt. 43 (rapporti processuali;
3° comma sull'interruzione automatica) e 52, 2° comma
(concorso) che rinviano agli artt. 92 e ss. L.F.; per giurisprudenza consolidata della S.C., le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19248 del 14/09/2007 (Rv. 599284), stante la cd. vis attractiva del fallimento;
considerato che il credito è stato comunque soddisfatto.
p.t.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara l'improseguibilità del presente giudizio;
-manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 08/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'I con l'Avv. CUMINO Parte 1
SILVIA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. FILARDO NICOLA;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
La odierna opposta, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze della società Siarc spa nel servizio mensa appaltato dall'opponente sin dal 22.09.2003 e sino al licenziamento avvenuto il 31.05.2022 e di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate per il mese di febbraio 2022 e marzo 2022 chiedeva l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro €. 1.820,00 nei confronti della stazione appaltante per le motivazioni addotte nel ricorso monitorio.
Parte 1 di pagare le Emesso il decreto ingiuntivo n.136/2022, si ordinava all non ritenendo dovute somme ingiunte oltre alle competenze di lite;
Che Parte 1
le somme proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento sostenendo a
Part fondamento del ricorso la carenza di preventiva messa in mora dell e la carenza dei requisiti della certezza, dell'esigibilità e della liquidità del credito.
Si costituiva la sig.ra Controparte 1. impugnando e contestando l'opposizione in ogni sua parte.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della SIARC e la lavoratrice vedeva soddisfatto il suo credito dal Fondo di Garanzia.
§§§§
Considerato che: l'art. 24 L.F. prevede che: "Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento
è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore";
l'art. 24 Legge Fallimentare non si limita a fissare una competenza per materia in deroga agli artt. 7 e ss. c.p.c., dovendosi leggere detta disposizione normativa in uno con gli artt. 43 (rapporti processuali;
3° comma sull'interruzione automatica) e 52, 2° comma
(concorso) che rinviano agli artt. 92 e ss. L.F.; per giurisprudenza consolidata della S.C., le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19248 del 14/09/2007 (Rv. 599284), stante la cd. vis attractiva del fallimento;
considerato che il credito è stato comunque soddisfatto.
p.t.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
-dichiara l'improseguibilità del presente giudizio;
-manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 08/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO