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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv.ta Alessandra Neri
-parte attrice- contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Arturo Massignani C.F._2
-parte convenuta- nonché contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
C.F._4
-parti convenute contumaci-
e
(C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Cristian Sgaramella
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
pagina 1 di 9 OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Parte_1
1) dichiarare inefficace, per i motivi esposti in narrativa, nei confronti della l'atto di donazione Parte_1 stipulato il 12 febbraio 2015 a rogito del notaio di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rep. Persona_1
248137, racc. 62859, trascritto all'Agenzia delle Entrate di Teramo il 16.2.2015 ai numeri 2218 di reg. gen e 1778 di reg. part., con cui la IG.ra ha donato in parti uguali e pro indiviso alle figlie CP_1
e la proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante senza Controparte_2 CP_3 obbligo di cauzione e di inventario, dell'abitazione sita in Alba Adriatica (TE), Via Firenze, censita al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, part. 1411, sub 20 graffato alla part. 1467, sub. 9 e ha inoltre costituito a titolo gratuito in favore del marito il diritto abitazione dopo la morte Parte_2 della donante;
2) per l'effetto, ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare i necessari adempimenti;
3) condannare i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, comprese quelle per la trascrizione del presente atto di citazione”.;
- PER DEBORA COSENZA E GIANLUCA “Allo stato non resta che concludere affinché Pt_2
l'On.le Tribunale voglia rigettare l'azione proposta siccome improponibile, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto”;
- PER “Tutto ciò premesso, ut supra rappresentata, difesa e Controparte_4 Controparte_4 domiciliata, quale cessionaria del credito originariamente vantato da SI COSTITUISCE Parte_1 nel giudizio in epigrafe, riportandosi agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori e facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della cedente. Chiede di acquisire nel proprio fascicolo gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo già depositato da
e, al contempo, CHIEDE disporsi l'estromissione di dal presente Parte_1 Parte_1 giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo la ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio e al CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione, sottoscritto dai convenuti, a rogito del Notar rep. 248137, racc. 62859 avente ad oggetto l'unico bene immobile della Persona_1 sig.ra sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze n. 39, meglio indentificato in atti, con il favore CP_1
pagina 2 di 9 delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata l'attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 20.02.2012, si era costituita fideiussore omnibus, sino alla CP_1 concorrenza di euro 138.000,00, di società della quale la era socia e CP_5 CP_1 amministratrice unica, e nei confronti di Parte_1
- che, con atto pubblico di donazione stipulato in data 12.02.2015, a rogito del notaio
[...] la aveva donato alle figlie e la proprietà Per_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'immobile sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, part. 1411, sub 20 graffato alla part. 1467, sub. 9, riservandosi il diritto di abitazione e costituendo eguale diritto in favore del marito per il Parte_2 tempo successivo alla morte della donante;
- che, all'epoca della donazione, la società si era già resa inadempiente nei confronti CP_5 dell'attrice, non avendo provveduto al pagamento di alcune rate dei contratti di mutuo chirografario stipulati con Pt_1 Parte_1
- che, dal mese successivo alla donazione, la società non aveva più pagato alcuna rata;
- che, inoltre, alla data della donazione, la società garantita aveva maturato un'ulteriore esposizione debitoria di euro 20.959,00, quale scoperto su conto corrente;
- che, con raccomandata datata 19.06.2015 e con successiva del 17.09.2015, la Parte_1 aveva comunicato alla società e alla garante la revoca degli affidamenti concessi, intimando il pagamento del dovuto pari a complessivi euro 87.920,07;
- che, con atto di citazione notificato il 19.06.2015, e avevano CP_1 CP_5 convenuto in giudizio la dinanzi a codesto Tribunale, chiedendo la Parte_1 rideterminazione dei saldi di cui ai predetti rapporti bancari, previo accertamento dell'illegittimità della condotta della Pt_1
- che, nel relativo giudizio rubricato al numero R.G. 2149/2015, si era costituita la Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e invocando, in via riconvenzionale, il
[...] pagamento dell'importo di euro 89.050,03, dovuto dalla società e dalla garante a titolo di scoperto di conto corrente, nonché in forza di tre contratti di mutuo chirografario stipulati dalla CP_5
- che, pertanto, debbono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti ai fini della declaratoria di inefficacia del suddetto atto di donazione ex art. 2901 c.c..
I-2. Con comparsa del 26.02.2020 si sono costituiti in giudizio e CP_1 Parte_2
pagina 3 di 9 invocando il rigetto della domanda spiegata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
I-3. Le convenute e pur destinatarie di rituale vocatio in ius, non si sono Controparte_2 CP_3 costituite in giudizio e, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 07.01.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 08.09.2023 si è costituita
[...]
allegando la cessione pro soluto da parte di del credito per cui è causa e CP_4 Parte_1 facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente, di cui ha invocato l'estromissione.
I-5. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 23.04.2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE
II-6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) spiegata dai convenuti costituiti nei confronti dell'intervenuta
(cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
2951 del 16.02.2016), avendo la stessa prodotto, nella prima difesa utile successiva alla contestazione di controparte, il contratto di cessione intercorso con con accluso l'elenco dei crediti Parte_1 ceduti, tra i quali quello vantato nei confronti di e della garante, oltre alla dichiarazione della CP_5 cedente (cfr. all. nn. 1, 2, 3 – note sostitutive dell'udienza del 23.04.2025 di . Controparte_4
Alla luce della predetta produzione, infatti, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sull'intervenuta circa la titolarità del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17944/2023; Cass. civ., Sez.
III, n. 12007/2024, in ordine agli oneri dimostrativi in capo alla cessionaria alla luce della specificità o meno delle contestazioni mosse dal debitore).
II-7. Tanto premesso, entrando nel merito della controversia, deve ritenersi fondata la domanda spiegata ai sensi dell'art. 2901 c.c., volta all'ottenimento della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione stipulato da in favore di e CP_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
CP_3
Giova premettere sul piano strutturale che, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando; b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle pagina 4 di 9 ragioni creditorie e, in caso di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. civ. n.
16221/2019).
II-7.a. Alcun dubbio sulla sussistenza della posizione creditoria legittimante la proposizione dell'azione revocatoria, sussistenza adeguatamente documentata dall'attrice mediante la produzione dei seguenti documenti: (i) contratto di fideiussione omnibus stipulato dalla Cosenza in favore della società CP_5 in data 28.02.2012 (cfr. doc. 1 fasc. att.); (ii) contratto di conto corrente sottoscritto da
[...] CP_5 in data 02.09.2009 (cfr. doc. 4 fasc. att.); (iii) contratto di mutuo chirografario sottoscritto da CP_5 in data 05.03.2013 (cfr. doc. 5 fasc. att.); (iv) secondo contratto di mutuo chirografario sottoscritto
[...] da sempre in data 05.03.2013 (cfr. doc. 6 fasc. att.); (v) contratto di mutuo chirografario CP_5 sottoscritto da in data 03.06.2014 (cfr. doc. 7 fasc. att.); (vi) estratti contabili relativi ai CP_5 contratti bancari in sofferenza di (cfr. doc. 8 fasc. att.). CP_5
II-7.a.1. Né può accogliersi, sul punto, l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, formulata dai convenuti costituiti sul presupposto che “Nella fideiussione prodotta da controparte risulta che sia stata specificamente approvata l'ultima clausola dichiarata nulla dalla Cassazione con la quale la Banca veniva dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, giova rammentare che, con l'eccezione riconvenzionale, parte convenuta deduce in giudizio una situazione sostanziale nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'attore, ma – diversamente dalla domanda riconvenzionale – quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione, senza in tal modo estendere l'ambito oggettivo del giudizio e ciò solo al fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte.
Nel caso di specie, tuttavia, rispetto alla dedotta nullità, parte convenuta si è limitata a richiamare numerose pronunce giurisprudenziali, senza neppure allegare i documenti rilevanti ai fini del vaglio dell'eccezione (e cioè il provvedimento della n. 55/2005 della Banca d'Italia e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003) e, soprattutto, senza provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione, specie trattandosi di garanzia rilasciata nel 2012 e, dunque, in un periodo successivo rispetto all'arco temporale d'indagine della Banca d'Italia.
D'altro canto, ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam, l'eventuale positivo vaglio dell'eccezione riconvenzionale spiegata dai convenuti costituiti in alcun modo potrebbe incidere sui fatti costitutivi allegati e dedotti dall'attrice, atteso che, in primis, l'eventuale nullità della fideiussione per conformità
pagina 5 di 9 allo schema ABI costituisce una nullità parziale ex art. 1419 c.c. circoscritta alle singole clausole eventualmente conformi (cfr. di recente Cass. SS.UU. n. 41994/2021) e, in secundis, nel caso di specie,
l'attrice non si è neppure avvalsa in concreto della singola clausola contestata – e neppure specificatamente individuata dai convenuti nel modulo contrattuale allegato in atti dalla sola controparte – avendo l'attrice tempestivamente agito (anche) nei confronti del debitore principale mediante l'esperimento di azione di condanna in via riconvenzionale, nel giudizio incardinato proprio dalla e dalla contro la (giudizio conclusosi con la condanna delle debitrici, CP_1 CP_5 Pt_1 in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro 89.050,03; cfr. sentenza Pt_1 allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
II-7.a.2. Deve essere rigettata, inoltre, la contestazione di parte convenuta afferente all'incertezza del credito in quanto litigioso, eccezione che risulta superata dall'orientamento giurisprudenziale predominante, cui il Tribunale intende aderire, il quale ha accolto, nell'interpretazione dell'art. 2901
c.c., una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o dell'aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità. Anche il credito eventuale, come il credito sub iudice, pertanto, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, stante l'effetto solo “conservativo” derivante dalla pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.
11755).
II-7.a.3. Né, infine, può attribuirsi alcun rilievo alle contestazioni solo genericamente e tardivamente formulate dai convenuti in sede di note conclusive, in ordine alla valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte in sede di memorie istruttorie.
II-7.b. Tanto premesso in ordine alla sussistenza del credito, nel caso de quo risulta altresì ricorrente il presupposto dell'evento di danno.
Con tale locuzione si fa generalmente riferimento al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla garanzia patrimoniale che assiste il diritto di credito, che ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito. Esso deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. L'evento di danno, poi, può apprezzarsi tanto sul piano quantitativo dell'effettiva diminuzione del patrimonio del disponente, quanto su quello qualitativo dei beni che formano la sua garanzia patrimoniale generica (cfr. Cass. civ. n. 1896/2012).
II-7.b.1. Nel caso di specie l'atto di donazione in favore delle figlie e Controparte_2 CP_3 nonché del marito ha comportato un evidente peggioramento della garanzia Parte_2
pagina 6 di 9 patrimoniale generica offerta ai creditori della CP_1
La convenuta, infatti, senza il versamento di alcun corrispettivo, ha acconsentito alla fuoriuscita dal suo patrimonio del diritto di proprietà del bene immobile sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze n.
39 e, nello specifico: appartamento di civile abitazione posto al piano primo con annessa terrazza a livello, di complessivi vani catastali cinque, confinante con vano scala, proprietà via Parte_3
Firenze, proprietà , Via dei Ludi, salvo altri o variati, riportato nel Catasto Fabbricati del Parte_4
Comune di Alba Adriatica al foglio 4 particella n. 1411/20 graffata alla particella 1467/9, Via Firenze, piano 1, Categ. A/2, classe 3, vani 5 R.C. euro 581,01.
Costituendo quest'ultimo l'unico bene immobile di proprietà della (circostanza dedotta e CP_1 provata dall'attrice e non specificatamente contestata dai convenuti, con i noti effetti ex art. 115 c.p.c.), la sua cessione per atto di liberalità ha evidentemente alterato la composizione qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, realizzando in modo attuale l'evento di danno richiesto, ai fini della revocabilità dell'atto, dall'art. 2901 c.c..
A nulla rilevando che l'acquisto della proprietà dell'immobile donato sia avvenuto solo successivamente alla conclusione del contratto di fideiussione, atteso che, com'è noto, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'adempimento delle obbligazioni ex art. 2740 c.c., il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore dopo l'insorgenza del credito e il suo diritto, quindi, è ben suscettibile di risultare pregiudicato da atti di disposizione che cadano su beni non ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4422 del 27/03/2001).
II-7.c. In ordine all'atteggiamento soggettivo del donante, occorre rilevare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente la mera previsione, da parte del solo debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007).
II-7.c.1. Nel caso di specie, in particolare, l'atto di donazione è stato rogato il 12.02.2015 e, cioè, in data successiva alla nascita del credito di cui al contratto di fideiussione del 28.02.2012 (cfr. doc. 1 fasc. attrice) e alla maturazione di una esposizione debitoria della società garantita, circostanze comprovate da parte attrice (cfr. doc. 3 fasc. attrice: lettere di revoca dei fidi e di intimazione di pagamento del
29.06.2015 e del 06.10.2015) e non contestate dalla fideiubente, la quale, anzi, ha affermato “In sostanza lo scoperto di conto è iniziato nel 2012 ed il rapporto è stato revocato (come da lettere ex adverso prodotte) nel 2015”
(cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
È pertanto evidente che, al momento della stipula dell'atto di donazione, la convenuta ben CP_1
pagina 7 di 9 conoscesse/potesse conoscere il carattere pregiudizievole della propria condotta per i creditori, attesa altresì la sua posizione di socia e amministratrice della debitrice principale (cfr. doc. 13 fasc. CP_5 attrice) e la consistente alterazione del proprio patrimonio personale, conseguente alla sottoscrizione di un atto di liberalità avente ad oggetto l'unico bene immobile di sua proprietà.
II-7.c.2. Quanto, da ultimo, alla posizione dei convenuti e Parte_2 Controparte_2 [...]
occorre evidenziare che, ex art. 2901 c.c., non assume rilievo alcuno l'atteggiamento CP_3 soggettivo del donatario (nel caso de quo coniuge e figlie non debitrici), in quanto, come già rilevato, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore-donante del carattere pregiudizievole del proprio comportamento (cfr. in tal senso Cass. civ. 1141/2020).
II-8. Ne consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta dell'atto di donazione a rogito del 12.02.2015, repertorio n. 248137, raccolta n. 62859, Persona_1 trascritto in data 16.02.2015 (r.g. n. 2217 - r.p. n. 1777; r.g. n. 2218 - r.p. n. 1778; r.g. n. 2219 - r.p. n.
1779), dovendosi disporre l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. La domanda principale dell'attrice va accolta per le ragioni sin qui esposte. Non si fa luogo ad estromissione dell'attrice, invocata dall'intervenuta, in ragione della mancata espressa adesione della convenuta (cfr. art. 111, comma 3, c.p.c.).
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, tenuto conto del credito vantato dall'attrice nei confronti della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 CP_1 in considerazione della complessità dell'affare e della limitata attività in concreto svolta, anche in ragione del carattere parzialmente contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_4 disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto,
- DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4
pagina 8 di 9 dell'atto di donazione a rogito Notaio del 12.02.2015, repertorio n. 248137, Persona_1 raccolta n. 62859, trascritto in data 16.02.2015 (r.g. n. 2217 - r.p. n. 1777; r.g. n. 2218 - r.p. n.
1778; r.g. n. 2219 - r.p. n. 1779);
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- CONDANNA e in solido CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 tra loro, alla refusione nei confronti di e di in solido tra Parte_1 Controparte_4 loro delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi e euro 812,21 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv.ta Alessandra Neri
-parte attrice- contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Arturo Massignani C.F._2
-parte convenuta- nonché contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
C.F._4
-parti convenute contumaci-
e
(C.F. ), in personale del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Cristian Sgaramella
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
pagina 1 di 9 OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Parte_1
1) dichiarare inefficace, per i motivi esposti in narrativa, nei confronti della l'atto di donazione Parte_1 stipulato il 12 febbraio 2015 a rogito del notaio di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), rep. Persona_1
248137, racc. 62859, trascritto all'Agenzia delle Entrate di Teramo il 16.2.2015 ai numeri 2218 di reg. gen e 1778 di reg. part., con cui la IG.ra ha donato in parti uguali e pro indiviso alle figlie CP_1
e la proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante senza Controparte_2 CP_3 obbligo di cauzione e di inventario, dell'abitazione sita in Alba Adriatica (TE), Via Firenze, censita al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, part. 1411, sub 20 graffato alla part. 1467, sub. 9 e ha inoltre costituito a titolo gratuito in favore del marito il diritto abitazione dopo la morte Parte_2 della donante;
2) per l'effetto, ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare i necessari adempimenti;
3) condannare i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, comprese quelle per la trascrizione del presente atto di citazione”.;
- PER DEBORA COSENZA E GIANLUCA “Allo stato non resta che concludere affinché Pt_2
l'On.le Tribunale voglia rigettare l'azione proposta siccome improponibile, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto”;
- PER “Tutto ciò premesso, ut supra rappresentata, difesa e Controparte_4 Controparte_4 domiciliata, quale cessionaria del credito originariamente vantato da SI COSTITUISCE Parte_1 nel giudizio in epigrafe, riportandosi agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori e facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della cedente. Chiede di acquisire nel proprio fascicolo gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo già depositato da
e, al contempo, CHIEDE disporsi l'estromissione di dal presente Parte_1 Parte_1 giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo la ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio e al CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione, sottoscritto dai convenuti, a rogito del Notar rep. 248137, racc. 62859 avente ad oggetto l'unico bene immobile della Persona_1 sig.ra sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze n. 39, meglio indentificato in atti, con il favore CP_1
pagina 2 di 9 delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata l'attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 20.02.2012, si era costituita fideiussore omnibus, sino alla CP_1 concorrenza di euro 138.000,00, di società della quale la era socia e CP_5 CP_1 amministratrice unica, e nei confronti di Parte_1
- che, con atto pubblico di donazione stipulato in data 12.02.2015, a rogito del notaio
[...] la aveva donato alle figlie e la proprietà Per_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'immobile sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 4, part. 1411, sub 20 graffato alla part. 1467, sub. 9, riservandosi il diritto di abitazione e costituendo eguale diritto in favore del marito per il Parte_2 tempo successivo alla morte della donante;
- che, all'epoca della donazione, la società si era già resa inadempiente nei confronti CP_5 dell'attrice, non avendo provveduto al pagamento di alcune rate dei contratti di mutuo chirografario stipulati con Pt_1 Parte_1
- che, dal mese successivo alla donazione, la società non aveva più pagato alcuna rata;
- che, inoltre, alla data della donazione, la società garantita aveva maturato un'ulteriore esposizione debitoria di euro 20.959,00, quale scoperto su conto corrente;
- che, con raccomandata datata 19.06.2015 e con successiva del 17.09.2015, la Parte_1 aveva comunicato alla società e alla garante la revoca degli affidamenti concessi, intimando il pagamento del dovuto pari a complessivi euro 87.920,07;
- che, con atto di citazione notificato il 19.06.2015, e avevano CP_1 CP_5 convenuto in giudizio la dinanzi a codesto Tribunale, chiedendo la Parte_1 rideterminazione dei saldi di cui ai predetti rapporti bancari, previo accertamento dell'illegittimità della condotta della Pt_1
- che, nel relativo giudizio rubricato al numero R.G. 2149/2015, si era costituita la Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e invocando, in via riconvenzionale, il
[...] pagamento dell'importo di euro 89.050,03, dovuto dalla società e dalla garante a titolo di scoperto di conto corrente, nonché in forza di tre contratti di mutuo chirografario stipulati dalla CP_5
- che, pertanto, debbono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti ai fini della declaratoria di inefficacia del suddetto atto di donazione ex art. 2901 c.c..
I-2. Con comparsa del 26.02.2020 si sono costituiti in giudizio e CP_1 Parte_2
pagina 3 di 9 invocando il rigetto della domanda spiegata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
I-3. Le convenute e pur destinatarie di rituale vocatio in ius, non si sono Controparte_2 CP_3 costituite in giudizio e, con provvedimento emesso a verbale dell'udienza del 07.01.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
I-4. Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 08.09.2023 si è costituita
[...]
allegando la cessione pro soluto da parte di del credito per cui è causa e CP_4 Parte_1 facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente, di cui ha invocato l'estromissione.
I-5. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 23.04.2025.
II. ESAME DELLE DOMANDE
II-6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio) spiegata dai convenuti costituiti nei confronti dell'intervenuta
(cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
2951 del 16.02.2016), avendo la stessa prodotto, nella prima difesa utile successiva alla contestazione di controparte, il contratto di cessione intercorso con con accluso l'elenco dei crediti Parte_1 ceduti, tra i quali quello vantato nei confronti di e della garante, oltre alla dichiarazione della CP_5 cedente (cfr. all. nn. 1, 2, 3 – note sostitutive dell'udienza del 23.04.2025 di . Controparte_4
Alla luce della predetta produzione, infatti, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sull'intervenuta circa la titolarità del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17944/2023; Cass. civ., Sez.
III, n. 12007/2024, in ordine agli oneri dimostrativi in capo alla cessionaria alla luce della specificità o meno delle contestazioni mosse dal debitore).
II-7. Tanto premesso, entrando nel merito della controversia, deve ritenersi fondata la domanda spiegata ai sensi dell'art. 2901 c.c., volta all'ottenimento della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di donazione stipulato da in favore di e CP_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
CP_3
Giova premettere sul piano strutturale che, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando; b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle pagina 4 di 9 ragioni creditorie e, in caso di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. civ. n.
16221/2019).
II-7.a. Alcun dubbio sulla sussistenza della posizione creditoria legittimante la proposizione dell'azione revocatoria, sussistenza adeguatamente documentata dall'attrice mediante la produzione dei seguenti documenti: (i) contratto di fideiussione omnibus stipulato dalla Cosenza in favore della società CP_5 in data 28.02.2012 (cfr. doc. 1 fasc. att.); (ii) contratto di conto corrente sottoscritto da
[...] CP_5 in data 02.09.2009 (cfr. doc. 4 fasc. att.); (iii) contratto di mutuo chirografario sottoscritto da CP_5 in data 05.03.2013 (cfr. doc. 5 fasc. att.); (iv) secondo contratto di mutuo chirografario sottoscritto
[...] da sempre in data 05.03.2013 (cfr. doc. 6 fasc. att.); (v) contratto di mutuo chirografario CP_5 sottoscritto da in data 03.06.2014 (cfr. doc. 7 fasc. att.); (vi) estratti contabili relativi ai CP_5 contratti bancari in sofferenza di (cfr. doc. 8 fasc. att.). CP_5
II-7.a.1. Né può accogliersi, sul punto, l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, formulata dai convenuti costituiti sul presupposto che “Nella fideiussione prodotta da controparte risulta che sia stata specificamente approvata l'ultima clausola dichiarata nulla dalla Cassazione con la quale la Banca veniva dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, giova rammentare che, con l'eccezione riconvenzionale, parte convenuta deduce in giudizio una situazione sostanziale nuova e diversa rispetto a quella dedotta dall'attore, ma – diversamente dalla domanda riconvenzionale – quale mero fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione, senza in tal modo estendere l'ambito oggettivo del giudizio e ciò solo al fine di ottenere il rigetto della domanda della controparte.
Nel caso di specie, tuttavia, rispetto alla dedotta nullità, parte convenuta si è limitata a richiamare numerose pronunce giurisprudenziali, senza neppure allegare i documenti rilevanti ai fini del vaglio dell'eccezione (e cioè il provvedimento della n. 55/2005 della Banca d'Italia e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003) e, soprattutto, senza provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione, specie trattandosi di garanzia rilasciata nel 2012 e, dunque, in un periodo successivo rispetto all'arco temporale d'indagine della Banca d'Italia.
D'altro canto, ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam, l'eventuale positivo vaglio dell'eccezione riconvenzionale spiegata dai convenuti costituiti in alcun modo potrebbe incidere sui fatti costitutivi allegati e dedotti dall'attrice, atteso che, in primis, l'eventuale nullità della fideiussione per conformità
pagina 5 di 9 allo schema ABI costituisce una nullità parziale ex art. 1419 c.c. circoscritta alle singole clausole eventualmente conformi (cfr. di recente Cass. SS.UU. n. 41994/2021) e, in secundis, nel caso di specie,
l'attrice non si è neppure avvalsa in concreto della singola clausola contestata – e neppure specificatamente individuata dai convenuti nel modulo contrattuale allegato in atti dalla sola controparte – avendo l'attrice tempestivamente agito (anche) nei confronti del debitore principale mediante l'esperimento di azione di condanna in via riconvenzionale, nel giudizio incardinato proprio dalla e dalla contro la (giudizio conclusosi con la condanna delle debitrici, CP_1 CP_5 Pt_1 in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro 89.050,03; cfr. sentenza Pt_1 allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
II-7.a.2. Deve essere rigettata, inoltre, la contestazione di parte convenuta afferente all'incertezza del credito in quanto litigioso, eccezione che risulta superata dall'orientamento giurisprudenziale predominante, cui il Tribunale intende aderire, il quale ha accolto, nell'interpretazione dell'art. 2901
c.c., una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o dell'aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità. Anche il credito eventuale, come il credito sub iudice, pertanto, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, stante l'effetto solo “conservativo” derivante dalla pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.
11755).
II-7.a.3. Né, infine, può attribuirsi alcun rilievo alle contestazioni solo genericamente e tardivamente formulate dai convenuti in sede di note conclusive, in ordine alla valenza probatoria dei documenti prodotti dalla controparte in sede di memorie istruttorie.
II-7.b. Tanto premesso in ordine alla sussistenza del credito, nel caso de quo risulta altresì ricorrente il presupposto dell'evento di danno.
Con tale locuzione si fa generalmente riferimento al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla garanzia patrimoniale che assiste il diritto di credito, che ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito. Esso deve sussistere fino al momento della proposizione dell'azione. L'evento di danno, poi, può apprezzarsi tanto sul piano quantitativo dell'effettiva diminuzione del patrimonio del disponente, quanto su quello qualitativo dei beni che formano la sua garanzia patrimoniale generica (cfr. Cass. civ. n. 1896/2012).
II-7.b.1. Nel caso di specie l'atto di donazione in favore delle figlie e Controparte_2 CP_3 nonché del marito ha comportato un evidente peggioramento della garanzia Parte_2
pagina 6 di 9 patrimoniale generica offerta ai creditori della CP_1
La convenuta, infatti, senza il versamento di alcun corrispettivo, ha acconsentito alla fuoriuscita dal suo patrimonio del diritto di proprietà del bene immobile sito in Alba Adriatica (TE), Via Firenze n.
39 e, nello specifico: appartamento di civile abitazione posto al piano primo con annessa terrazza a livello, di complessivi vani catastali cinque, confinante con vano scala, proprietà via Parte_3
Firenze, proprietà , Via dei Ludi, salvo altri o variati, riportato nel Catasto Fabbricati del Parte_4
Comune di Alba Adriatica al foglio 4 particella n. 1411/20 graffata alla particella 1467/9, Via Firenze, piano 1, Categ. A/2, classe 3, vani 5 R.C. euro 581,01.
Costituendo quest'ultimo l'unico bene immobile di proprietà della (circostanza dedotta e CP_1 provata dall'attrice e non specificatamente contestata dai convenuti, con i noti effetti ex art. 115 c.p.c.), la sua cessione per atto di liberalità ha evidentemente alterato la composizione qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, realizzando in modo attuale l'evento di danno richiesto, ai fini della revocabilità dell'atto, dall'art. 2901 c.c..
A nulla rilevando che l'acquisto della proprietà dell'immobile donato sia avvenuto solo successivamente alla conclusione del contratto di fideiussione, atteso che, com'è noto, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'adempimento delle obbligazioni ex art. 2740 c.c., il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore dopo l'insorgenza del credito e il suo diritto, quindi, è ben suscettibile di risultare pregiudicato da atti di disposizione che cadano su beni non ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4422 del 27/03/2001).
II-7.c. In ordine all'atteggiamento soggettivo del donante, occorre rilevare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente la mera previsione, da parte del solo debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007).
II-7.c.1. Nel caso di specie, in particolare, l'atto di donazione è stato rogato il 12.02.2015 e, cioè, in data successiva alla nascita del credito di cui al contratto di fideiussione del 28.02.2012 (cfr. doc. 1 fasc. attrice) e alla maturazione di una esposizione debitoria della società garantita, circostanze comprovate da parte attrice (cfr. doc. 3 fasc. attrice: lettere di revoca dei fidi e di intimazione di pagamento del
29.06.2015 e del 06.10.2015) e non contestate dalla fideiubente, la quale, anzi, ha affermato “In sostanza lo scoperto di conto è iniziato nel 2012 ed il rapporto è stato revocato (come da lettere ex adverso prodotte) nel 2015”
(cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
È pertanto evidente che, al momento della stipula dell'atto di donazione, la convenuta ben CP_1
pagina 7 di 9 conoscesse/potesse conoscere il carattere pregiudizievole della propria condotta per i creditori, attesa altresì la sua posizione di socia e amministratrice della debitrice principale (cfr. doc. 13 fasc. CP_5 attrice) e la consistente alterazione del proprio patrimonio personale, conseguente alla sottoscrizione di un atto di liberalità avente ad oggetto l'unico bene immobile di sua proprietà.
II-7.c.2. Quanto, da ultimo, alla posizione dei convenuti e Parte_2 Controparte_2 [...]
occorre evidenziare che, ex art. 2901 c.c., non assume rilievo alcuno l'atteggiamento CP_3 soggettivo del donatario (nel caso de quo coniuge e figlie non debitrici), in quanto, come già rilevato, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione, è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore-donante del carattere pregiudizievole del proprio comportamento (cfr. in tal senso Cass. civ. 1141/2020).
II-8. Ne consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta dell'atto di donazione a rogito del 12.02.2015, repertorio n. 248137, raccolta n. 62859, Persona_1 trascritto in data 16.02.2015 (r.g. n. 2217 - r.p. n. 1777; r.g. n. 2218 - r.p. n. 1778; r.g. n. 2219 - r.p. n.
1779), dovendosi disporre l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. La domanda principale dell'attrice va accolta per le ragioni sin qui esposte. Non si fa luogo ad estromissione dell'attrice, invocata dall'intervenuta, in ragione della mancata espressa adesione della convenuta (cfr. art. 111, comma 3, c.p.c.).
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, tenuto conto del credito vantato dall'attrice nei confronti della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 CP_1 in considerazione della complessità dell'affare e della limitata attività in concreto svolta, anche in ragione del carattere parzialmente contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_4 disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto,
- DICHIARA inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4
pagina 8 di 9 dell'atto di donazione a rogito Notaio del 12.02.2015, repertorio n. 248137, Persona_1 raccolta n. 62859, trascritto in data 16.02.2015 (r.g. n. 2217 - r.p. n. 1777; r.g. n. 2218 - r.p. n.
1778; r.g. n. 2219 - r.p. n. 1779);
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- CONDANNA e in solido CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 tra loro, alla refusione nei confronti di e di in solido tra Parte_1 Controparte_4 loro delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi e euro 812,21 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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