Sentenza 21 febbraio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2018, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 22.10.2015 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio NC che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avv. Stefano Cipriani che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22.10.2015 la Corte di Appello di Firenze ha confermato, per quanto qui interessa, la pronuncia di primo grado che, nel ritenere CO NC colpevole del reato di cui all'art.481 c.p. per avere, in qualità di direttore dei lavori, attestato falsamente nella dichiarazione del professionista abilitato la conformità delle opere realizzate ai progetti approvati, lo aveva condannato alla pena di C 450 di multa. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp.att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferita all'art.481 c.p., che il documento a sua firma, datato 28.12.2007, e non già 7.4.2008 non riveste i caratteri della certificazione (non attestando alcuna rispondenza delle opere realizzate a quelle progettate, ma solo l'avvenuta fine dei lavori e costituendo perciò una mera dichiarazione), né contiene alcuna attestazione falsa.
2. Con il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di norme processuali previste a pena di nullità riferita agli artt.125 e 533 c.p.p. e del vizio motivazionale, di aver redatto il certificato di fine lavori alla data del 28.12.2007 e che lo stesso era stato tuttavia depositato presso gli uffici competenti in data 7.4.2008 dalla committente, la quale ben aveva potuto, nell'arco temporale intercorso tra la propria certificazione ed il sopralluogo eseguito dai Vigili in data 26.5.2008, eseguire in economia o con altra impresa eventuali modifiche dell'opera delle quali egli non poteva essere chiamato a rispondere, essendosi al più reso negligente per non avere effettuato un'ulteriore visita al cantiere prima del deposito dell'attestazione di agibilità da lui redatta il 7.4.2008. Sostiene che la motivazione resa dalla sentenza impugnata, secondo la quale non sarebbe credibile che la proprietaria abbia radicalmente modificato l'immobile demolendo non solo le mura interne tra il garage e gli scannafossi, ma addirittura realizzando nuove aperture nei muri esterni ed eliminando il rivestimento in pietra sul prospetto frontale del manufatto, sobbarcandosi ingenti spese e senza la certezza che l'imputato non si recasse nuovamente sul luogo prima del deposito della dichiarazione, è del tutto apparente, trattandosi di una pura congettura relegata ad una percezione meramente soggettiva.
3. Con il terzo motivo deduce, sotto il profilo motivazionale, il travisamento del fatto configgendo l'affermazione secondo la quale le opere sarebbero state concluse al dicembre 2007 con la attestazione della fine dei lavori strutturali eseguiti come da progetto depositata dall'ing. Masi, da quest'ultimo depositata in dibattimento.
4. Con il quarto motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato alla data di celebrazione del processo di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi attenendo tutti alla documentazione di conformità dei lavori al progetto di cui al capo di imputazione, devono essere dichiarati inammissibili. Essi si risolvono, al di là del nomen juris delle relative rubriche, in articolazioni in fatto con riferimento ad atti del processo il cui accesso è precluso a questa Corte, non essendo compito del giudice di legittimità procedere ad accertamenti di natura fattuale, né tanto meno dilatare il proprio sindacato nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Ciò vale soprattutto in relazione al preteso travisamento del fatto, dedotto dal ricorrente in relazione a documenti mai menzionati dalla sentenza impugnata e che neppure vengono allegati al presente ricorso, quali l'attestazione di fine dei lavori strutturali a firma di tale ing. Masi o la dichiarazione di fine lavori, che nulla hanno a che vedere con la certificazione oggetto del falso, costituita dall'attestazione di conformità delle opere eseguite ai progetti approvati: trattasi di censure che non possono trovare ingresso innanzi a questa Corte giacchè è precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini, Rv. 23565601; Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 - dep. 23/10/2007, Casavola, Rv. 238215). Né maggior rilevanza rivestono le doglianze, mai prima d'ora sollevate, relative al fatto che il documento incriminato non rivestirebbe natura certificatoria atteso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577), venendo altrimenti meno la ratio propria del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte. Del resto i giudici di appello hanno con puntuale, adeguata e congrua motivazione escluso che potesse essere stata la committente a modificare il manufatto successivamente alla dichiarazione di fine lavori, che pure era stata sottoscritta il 28.12.2007 dal NC facendo riferimento, nel solco di un percorso argomentativo intrinsecamente coerente, alla mole dei lavori e ai costi spropositati rispetto a quelli fino ad allora da costei sostenuti, al rischio concreto di essere scoperta ove il direttore avesse effettuato, così come sarebbe stato suo onere, un nuovo sopralluogo prima di depositare la certificazione che avrebbe dovuto corredare di fotografie riproducenti lo stato attuale dei luoghi e non quello risalente a quattro mesi prima e, non ultimo alla circostanza, già rilevata dal giudice di primo grado, che le fotografie digitali allegate alla dichiarazione di fine dei lavori, risultavano visibilmente modificate.
2. Anche la censura relativa all'intervenuta4i prescrizione del reato, peraltro svolta in termini di assoluta genericità non essendo neppure indicata la data di estinzione del reato, solo vagamente indicata come antecedente alla pronuncia impugnata, risulta, come del resto già valutato dal giudice di secondo grado, manifestamente infondata. Essendosi il reato consumato alla data non già della redazione della certificazione di conformità dei lavori, ma a quella in cui con il deposito presso gli uffici comunali tale documento ha acquisito rilevanza esterna, data questa pacificamente risalente al 7.4.2008, il medesimo, avuto riguardo ai termini fissati dagli artt.157 e 161 c.p. ( 6 anni + 1 anno e 6 mesi), nonché alla sospensione dal 22.3.2011 al 18.10.2011, si è prescritto alla data del 3.5.2016, ovverosia ben oltre la pronuncia della sentenza impugnata. E poiché l'inammissibilità del presente ricorso non ha consentito l'instaurazione di un valido rapporto processuale è comunque preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15