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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
NA RE PU BBLICA TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 3986/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Presidente Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI
Giudice Dott.ssa LAURA CORTELLARO
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
,con il patrocinio dell'Avv. ESTRANGEROS Parte_1 C.F.
, C.F. 1
CECILIA NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Carlo Bonetta
7
nei confronti di
Controparte_1 C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'Avv. TORTI GUIDO CAFFETTI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE
VITTORIO EMANUELE II 5 PAVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) A far tempo dal 1/10/2025, il sig. Pt 2 verserà alla moglie un contributo mensile per il mantenimento pari ad €. 800,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ufficiali.
3) Il marito donerà alla moglie il proprio 50% dei seguenti immobili:
La casa coniugale:
· PAVIA(PV) VIA GIACOMO FRANCHI n. 2 Piano S2 - 6
Comune di Pavia, Sez. Urb.A Foglio 5, particella 1145, subalterno 26, Zona 1, Categoria A/2, classe
04, 9 vani, rendita: Euro 1975,45 PAVIA(PV) VIA GIACOMO FRANCHI n. 2 Piano S2 Comune di Pavia, Sez. Urb.A Foglio 5, particella 1145, subalterno 57, Zona 1 Cat. C/6, classe 04,
25 m2 Euro: 189,80.
Casa di villeggiatura:
Catasto fabbricati
Parte_4 Piano T-1 Foglio 26 Particella 376 Cat.A/4, Parte_3
classe 02, 4 vani Euro: 123,95 FRAZIONE Parte_4 Piano T Foglio 26 Particella 886, Cat.F/1, Parte_3
12 m2 RAZIONE Pt_4 Piano T-1, Foglio 26 Particella 369, Cat. C/2, classe Parte_3
01, 113 m2 Euro: 145,90
Catasto terreni oglio 26, Particella 371, SEMINATIVO classe 02, m2641, R.D. Euro: 3,14, Parte_3
R.A. Euro: 1,49 7
Foglio 26, Particella 375, SEMINATIVO classe 02, m2195, R.D. Euro:0,96 Parte_3
R.A. Euro:0,45
Parte_3 Foglio 26, Particella 377, SEMINATIVO classe 02, m2211, R.D. Euro: 1,04
R.A. Euro: 0,49
Part Parte_3 oglio 26, Particella 380, CP_2 m210
Detto trasferimento è esente da imposte ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto legato alla separazione con scopo compensatorio patrimoniale fra i coniugi. Spese di detto trasferimento a carico di parte donataria.
4) Sempre nell'ambito della separazione, e con gli stessi scopi, il sig. Pt 2 donerà ai figli Per_1
[...] nata a [...] il [...], Persona 2 nata a [...] il [...], e CP_3 nato
,
a Pavia il 23.06.1998, il 15% ciascuno della nuda proprietà delle quote sociali di Ortopedia Passoni
s.r.l., riservandosi l'usufrutto sulle quote donate, alle condizioni previste da accordo separato fra donante e donatari.
5) Il rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1 con Ortopedia Passoni s.r.l. verrà risolto a partire dal 30
Settembre 2025.
6) Le parti si danno reciprocamente atto che, sul conto corrente cointestato, il marito ha versato €.
132.000,00 provenienti dalla eredita dei propri genitori. Nel corso dell'anno 2024 il marito ha già prelevato il 50% del saldo di tale conto. Le parti convengono che la moglie restituirà la somma di €.
66.000,00 da intendersi saldo delle somme ereditarie versate dal marito sul conto comune, con le seguenti modalità: 200 €/mese in coincidenza con l'avvio del pagamento a titolo di contributo per il mantenimento, autorizzando la detrazione dal versamento mensile del mantenimento di € 800, con impegno a ridiscutere il versamento mensile entro il mese di Febbraio 2026
7) I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il 10.06.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, reputa che le condizioni sottoscritte non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, dovendosi reputare sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà, infine, atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
Visto l'accordo raggiunto è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 CP_4 in Pavia il 22/05/1993, (atto n.79, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 4/9/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 3986/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Presidente Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI
Giudice Dott.ssa LAURA CORTELLARO
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
,con il patrocinio dell'Avv. ESTRANGEROS Parte_1 C.F.
, C.F. 1
CECILIA NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Carlo Bonetta
7
nei confronti di
Controparte_1 C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'Avv. TORTI GUIDO CAFFETTI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE
VITTORIO EMANUELE II 5 PAVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) A far tempo dal 1/10/2025, il sig. Pt 2 verserà alla moglie un contributo mensile per il mantenimento pari ad €. 800,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ufficiali.
3) Il marito donerà alla moglie il proprio 50% dei seguenti immobili:
La casa coniugale:
· PAVIA(PV) VIA GIACOMO FRANCHI n. 2 Piano S2 - 6
Comune di Pavia, Sez. Urb.A Foglio 5, particella 1145, subalterno 26, Zona 1, Categoria A/2, classe
04, 9 vani, rendita: Euro 1975,45 PAVIA(PV) VIA GIACOMO FRANCHI n. 2 Piano S2 Comune di Pavia, Sez. Urb.A Foglio 5, particella 1145, subalterno 57, Zona 1 Cat. C/6, classe 04,
25 m2 Euro: 189,80.
Casa di villeggiatura:
Catasto fabbricati
Parte_4 Piano T-1 Foglio 26 Particella 376 Cat.A/4, Parte_3
classe 02, 4 vani Euro: 123,95 FRAZIONE Parte_4 Piano T Foglio 26 Particella 886, Cat.F/1, Parte_3
12 m2 RAZIONE Pt_4 Piano T-1, Foglio 26 Particella 369, Cat. C/2, classe Parte_3
01, 113 m2 Euro: 145,90
Catasto terreni oglio 26, Particella 371, SEMINATIVO classe 02, m2641, R.D. Euro: 3,14, Parte_3
R.A. Euro: 1,49 7
Foglio 26, Particella 375, SEMINATIVO classe 02, m2195, R.D. Euro:0,96 Parte_3
R.A. Euro:0,45
Parte_3 Foglio 26, Particella 377, SEMINATIVO classe 02, m2211, R.D. Euro: 1,04
R.A. Euro: 0,49
Part Parte_3 oglio 26, Particella 380, CP_2 m210
Detto trasferimento è esente da imposte ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto legato alla separazione con scopo compensatorio patrimoniale fra i coniugi. Spese di detto trasferimento a carico di parte donataria.
4) Sempre nell'ambito della separazione, e con gli stessi scopi, il sig. Pt 2 donerà ai figli Per_1
[...] nata a [...] il [...], Persona 2 nata a [...] il [...], e CP_3 nato
,
a Pavia il 23.06.1998, il 15% ciascuno della nuda proprietà delle quote sociali di Ortopedia Passoni
s.r.l., riservandosi l'usufrutto sulle quote donate, alle condizioni previste da accordo separato fra donante e donatari.
5) Il rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1 con Ortopedia Passoni s.r.l. verrà risolto a partire dal 30
Settembre 2025.
6) Le parti si danno reciprocamente atto che, sul conto corrente cointestato, il marito ha versato €.
132.000,00 provenienti dalla eredita dei propri genitori. Nel corso dell'anno 2024 il marito ha già prelevato il 50% del saldo di tale conto. Le parti convengono che la moglie restituirà la somma di €.
66.000,00 da intendersi saldo delle somme ereditarie versate dal marito sul conto comune, con le seguenti modalità: 200 €/mese in coincidenza con l'avvio del pagamento a titolo di contributo per il mantenimento, autorizzando la detrazione dal versamento mensile del mantenimento di € 800, con impegno a ridiscutere il versamento mensile entro il mese di Febbraio 2026
7) I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il 10.06.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, reputa che le condizioni sottoscritte non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, dovendosi reputare sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà, infine, atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
Visto l'accordo raggiunto è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 CP_4 in Pavia il 22/05/1993, (atto n.79, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 4/9/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi