Art. 7. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 , cosi' come modificato dall' articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 , corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.
2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 , cosi' come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 .
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 45/1980 (Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976) cosi' come modificato dall' art. 44 della legge regionale n. 53/1984 (Norme modificative, integrative e di interpretazione autenticata delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) e' il seguente:
"Art. 8. - L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verra' erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 .
Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verra' corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 .
Fermi restando i vincoli imposti dalle autorita' statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unita' abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all' art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell' art. 54, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , al patrimonio del comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.
Le unita' abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell' art. 27, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 .
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito del comune il diritto di prelazione suindicato, le unita' abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresi', verso corresponsione del prezzo suindicato.
Dal costo dell'intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 1 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalita' di cessione delle unita' abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 ; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, della medesima legge.
In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unita' abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' art. 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai comuni precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unita' immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione.
La segreteria generale straordinaria e' autorizzata a stipulare, previa intesa con il comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta ultimazione degli interventi medesimi".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 1552/1961 (Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico) e' il seguente:
"Art. 3. - Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell' art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089 .
Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.
In ogni caso gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
Il Ministro, sul parere conforme del Consiglio superiore, puo', adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione".
Nota all'art. 7, comma 2:
L'art. 10, primo comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 35/1979 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977. n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), cosi' come integrato dall' art. 2 della legge regionale n. 46/1980 (Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10 , 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ), cosi' dispone:
"All'esecuzione delle opere di riparazione previste dall' art. 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 , puo' provvedere in via sostitutiva, su richiesta dei comuni, la segreteria generale straordinaria, la quale puo', provvedere anche:
a) sempre su richiesta dei comuni e con le stesse modalita', all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunita' montane e della Comunita' collinare e con le stesse modalita', all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 , cosi' come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 .
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 45/1980 (Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976) cosi' come modificato dall' art. 44 della legge regionale n. 53/1984 (Norme modificative, integrative e di interpretazione autenticata delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) e' il seguente:
"Art. 8. - L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verra' erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 .
Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verra' corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 .
Fermi restando i vincoli imposti dalle autorita' statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unita' abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all' art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell' art. 54, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , al patrimonio del comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.
Le unita' abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell' art. 27, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 .
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito del comune il diritto di prelazione suindicato, le unita' abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresi', verso corresponsione del prezzo suindicato.
Dal costo dell'intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 1 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalita' di cessione delle unita' abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 ; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, della medesima legge.
In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unita' abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' art. 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai comuni precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unita' immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione.
La segreteria generale straordinaria e' autorizzata a stipulare, previa intesa con il comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta ultimazione degli interventi medesimi".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 1552/1961 (Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico) e' il seguente:
"Art. 3. - Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell' art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo', con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089 .
Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facolta' di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla meta', sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.
In ogni caso gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
Il Ministro, sul parere conforme del Consiglio superiore, puo', adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione".
Nota all'art. 7, comma 2:
L'art. 10, primo comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 35/1979 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977. n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), cosi' come integrato dall' art. 2 della legge regionale n. 46/1980 (Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10 , 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ), cosi' dispone:
"All'esecuzione delle opere di riparazione previste dall' art. 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 , puo' provvedere in via sostitutiva, su richiesta dei comuni, la segreteria generale straordinaria, la quale puo', provvedere anche:
a) sempre su richiesta dei comuni e con le stesse modalita', all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunita' montane e della Comunita' collinare e con le stesse modalita', all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni".