Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 9896 del 24 gennaio 2025, notificato a mezzo pec in pari data, in uno alla nota d’accompagnamento prot. n. 10108 del 24 gennaio 2025, anch’essa impugnata, mediante il quale il Prefetto di Catania ha reso informativa antimafia interdittiva nei confronti della ricorrente;
- della comunicazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del d. lgs. 159/2011, prot. n. 88753 del 9 luglio 2024;
- di tutti i non meglio conosciuti accertamenti, rapporti informatici, valutazioni, rapporti di servizio e note informative menzionate nel provvedimento sopra citato, ivi compreso il non conosciuto verbale di giorno 29 ottobre 2024 nel quale il Gruppo Informativo Antimafia della Prefettura di Catania ha espresso giudizio concorde all’adozione di un provvedimento di contenuto interdittivo nei confronti della ricorrente, nonché la non conosciuta nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania del 29 agosto 2024;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente o successivo, anche di carattere istruttorio ed endoprocedimentale, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, della Questura di Catania e del Ministero della Difesa - Comando Provinciale Carabinieri di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente impugnava il provvedimento di interdittiva emesso, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d. lgs. 159/2011, nei confronti della propria omonima impresa individuale, oltre agli altri provvedimenti indicati in epigrafe, che riteneva illegittimi per le ragioni di seguito indicate.
1.1. In primo luogo, lamentava che l’informativa si sarebbe fondata, in termini insufficienti motivare il rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa, sul mero rapporto di parentela della ricorrente, titolare della ditta, con lo zio -OMISSIS-, le cui condanne in sede penale, richiamate nel provvedimento, sarebbero state, in realtà, a parere della ricorrente, irrilevanti, in quanto discendenti da pronunce relative a fatti risalenti agli anni novanta e duemila, con conseguente difetto, sotto tale profilo, dei requisiti dell’“attualità” e “concretezza” del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Evidenziava, inoltre, che, al di là della risalenza nel tempo, tali fatti di reato sarebbero stati del tutto svincolati dall’attività economica esercitata dalla ricorrente e, soprattutto, sottolineava che la stessa magistratura penale avrebbe, infine, accertato, come confermato da un parere legale depositato in atti, la totale dissociazione di -OMISSIS- e la sua “ totale conversione e ripudio nei confronti del sistema mafia ”.
1.2. Frutto di travisamento dei fatti, nel provvedimento, sarebbe stata l’affermazione della sussistenza di “ un rapporto di immedesimazione tra la ditta individuale in parola e la società “Eredi -OMISSIS-snc di -OMISSIS-” interamente acquisita dalla predetta -OMISSIS- in data 20 febbraio 2024 ”.
Evidenziava, a chiarimento di tali circostanze, che, a seguito della morte improvvisa del fratello -OMISSIS-, i predetti fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS- avevano proseguito per un brevissimo periodo (pari asolo quattordici mesi) la gestione ordinaria dell’attività di onoranze funebri gestita dal de cuius al solo fine di non dover effettuare la rinuncia all’intero asse ereditario, in cui sarebbero stati presenti ben ventuno beni immobili.
In ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna immedesimazione tra la ditta odierna ricorrente, appartenente interamente ad -OMISSIS-, e la “Eredi -OMISSIS-di -OMISSIS-”, la quale sarebbe appartenuta interamente ai germani -OMISSIS-; a tale proposito chiariva che il mantenimento della sede al medesimo indirizzo avrebbe rappresentato, con ogni evidenza, solo una scelta imprenditoriale di mera ed oggettiva convenienza, considerato che i locali sarebbero stati ritenuti già idonei all’attività in quanto autorizzati, a tal fine, dall’USL, con nota prot. 661 del 16 maggio 2008.
1.3. Ad ogni modo, anche le contestate “ criticità emerse nei confronti della “Eredi -OMISSIS-snc di -OMISSIS- ” sarebbero state frutto di un difetto di istruttoria.
Gli accertamenti della Prefettura nei confronti di -OMISSIS- avrebbero omesso di considerare che, unitamente alla sentenza n. 2465/01 emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 5 dicembre 2001, a -OMISSIS- sarebbero stato concessi i benefici della cosiddetta dissociazione attuosa prevista dall’art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, che avrebbe presupposto “ una condotta processuale di totale conversione e di ripudio nei confronti del sistema mafia ” e di fattiva collaborazione per il perseguimento della lotta alla criminalità organizzata.
In definitiva, avrebbe dovuto escludersi il rischio di infiltrazione mafiosa, in quanto lo stesso -OMISSIS-, subito dopo il coinvolgimento nei fatti al centro di tale sentenza, avrebbe interrotto ogni contatto con gli ambenti criminali e, inoltre, sarebbe stato destinatario di revoca della misura di prevenzione, che, insieme alla cesura geografica derivante dal trasferimento della propria residenza a Rimini e, soprattutto, insieme al fatto che sarebbe divenuto collaboratore di giustizia, avrebbe dimostrato la sua piena dissociazione dai sodalizi criminosi.
1.3.1. A prescindere da tutto ciò, sarebbe, comunque, mancata l’attualità del rischio di infiltrazione in quanto, come ricavabile dal casellario giudiziale riguardante il predetto familiare:
a) la sentenza del 18 gennaio 1993 del GUP presso il Tribunale di Catania si sarebbe riferita a fatti commessi “tra il mese di luglio e ottobre 1991”;
b) la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 5 dicembre 2021 avrebbe riguardato fatti commessi “fino all’aprile 1991”;
c) la sentenza del 29 maggio 2002 del GUP presso il Tribunale di Catania avrebbe fatto riferimento a fatti commessi “nel 1998”;
d) il procedimento n. 1255/2023 RGNR mod. 21 DDA Catania si sarebbe riferito ad un fatto “commesso in data 22/11/1993”.
1.3.2. La circostanza che solo il 25 gennaio 2024 -OMISSIS- avrebbe eletto il proprio domicilio legale in Randazzo avrebbe confermato la sua residenza, fino a quel momento, in altra località e che, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo condizionare la gestione né della ditta di -OMISSIS- -OMISSIS- (attività svoltasi dal 15 gennaio 2008 fino all’8 gennaio 2022) né nella ditta “Eredi -OMISSIS-di -OMISSIS-” (durata dal 13 ottobre 2022 fino al 20 febbraio 2024).
1.3.3. In definitiva, nessun nuovo elemento sarebbe stato portato nell’atto prefettizio a conferma di una qualche attuale forma di pericolosità sociale di -OMISSIS-, il quale, invece, si sarebbe regolarmente reinserito socialmente (essendo, oggi, in servizio presso il demanio forestale del Comune di Randazzo).
1.4. D’altra parte, non avrebbero potuto considerarsi significative neanche le risultanze della banca dati INPS, in quanto -OMISSIS- avrebbe svolto in favore di -OMISSIS- solo cinque giornate lavorative nell’anno 2023 (dal 27 marzo al 31 marzo, per una retribuzione totale netta di 482,30 euro) e dieci giornate lavorative nel 2024 (il 29 gennaio e dal 15 marzo al 23 marzo, per una retribuzione netta pari a euro 913,75).
1.5. Segnalava, poi, evidenti incongruenze nella descrizione degli episodi, riportati nel provvedimento, da cui sarebbero stata desumibile la partecipazione di -OMISSIS- all’organizzazione e svolgimento di riti funebri.
1.6. Sosteneva che la propria intenzione di avviare la propria ditta sarebbe stata frutto di un’autonoma scelta imprenditoriale e, pertanto, sarebbe stata priva di fondamento la considerazione di tale attività come una prosecuzione delle imprese di famiglia.
D’altra parte, nella medesima ottica, l’interferenza della figura di -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto neanche tale familiare avrebbe posseduto alcun expertise e/o know how del settore, non avendo, in realtà, mai collaborato con il de cuius -OMISSIS- -OMISSIS-.
Altrettanto inconferenti sarebbero stati i riferimenti ai recapiti telefonici dell’impresa che, per stessa ammissione della Prefettura, non sarebbero intestati e/o utilizzati da -OMISSIS-, bensì al defunto -OMISSIS- e al padre della stessa ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-.
1.7. In termini generali, sarebbe venuto in rilievo il difetto del requisito dell’attualità del condizionamento mafioso, considerata, tra l’altro, per le ragioni indicate, la totale ed orami risalente dissociazione, conversione e ripudio nei confronti del sistema mafia da parte di -OMISSIS-.
1.8. Sul piano procedimentale riteneva illegittima l’effettuazione, da parte dell’Amministrazione, di verifiche successive alla presentazione delle osservazioni scritte, in quanto su tali ulteriori “elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa”, emersi a seguito di tale successiva fase istruttoria non sarebbe stata messa in condizione di presentare proprie repliche.
2. Illegittimo sarebbe stato il richiamo alle vicende di natura penale riguardanti il padre e la madre della ricorrente, in quanto avrebbero riguardato mere denunce archiviate, come tali irrilevanti ai fini dell’interdittiva antimafia, e fatti privi di ogni collegamento all’attività della criminalità organizzata da cui avrebbe potuto desumersi il possibile condizionamento mafioso dell’impresa.
3. Illegittima sarebbe stata, infine, la mancata lettura degli elementi raccolti dall’Amministrazione come fatti sintomatici, tutt’al più, di una mera agevolazione occasionale, priva, per l’appunto - data l’occasionalità degli episodi in cui -OMISSIS- avrebbe collaborato con la ditta - dei caratteri di sistematicità e stabilità indispensabili per l’adozione dell’interdittiva.
Pertanto, affermava anche sotto tale profilo l’illegittimità del provvedimento, in quanto, a suo parere, a tutto voler concedere, avrebbe potuto essere adottata solamente una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.
4. Per tutte le predette ragioni, chiedeva, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati.
5. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione convenuta, la quale rilevava, in termini generali, che l’istruttoria procedimentale avrebbe fatto emergere una totale immedesimazione fra la ditta della ricorrente e quella denominata “Eredi -OMISSIS-s.n.c. di -OMISSIS-”.
L’apporto professionale dei fratelli -OMISSIS- sarebbe stato evidente alla luce della mancanza di mirata pregressa esperienza professionale in capo alla ricorrente in un settore altamente specializzato quale quello dei servizi funebri e dei servizi edili cimiteriali. La continuità tra le due imprese sopra citate sarebbe stata chiaramente dimostrata sia dalla coincidenza dell’attività esercitata sia dalla contiguità temporale tra l’acquisizione della ditta a opera della ricorrente e la riportata data di cancellazione dell’impresa dei germani -OMISSIS-.
Ben evidenziati sarebbero stati, nel provvedimento, sia i legami tra i familiari, sia i precedenti penali di -OMISSIS-, la cui asserita dissociazione dal contesto mafioso non sarebbe sfociata in alcun provvedimento di riabilitazione. Al contrario, la misura di prevenzione datata al 2010 avrebbe azzerato il valore della dissociazione attuosa riconosciuta con sentenza 2465/2001 della Corte d’Appello di Catania. In quest’ottica, il rientro dello stesso a Randazzo sarebbe stato un fattore allarmante. Riguardo ai passati fatti di reato, la ricorrente, in sede di contradditorio procedimentale, non sarebbe stata in grado di smentire il significato attribuito agli elementi raccolti in sede istruttoria.
Anche alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti dai Carabinieri sarebbe emerso il pieno e non occasionale coinvolgimento di -OMISSIS- nell’attività di impresa e dunque la correttezza della scelta di non applicare un provvedimento di collaborazione preventiva.
A fronte del pieno rispetto del principio del contradditorio, non avrebbe avuto alcun rilievo l’asserita mancanza di partecipazione riguardo al rapporto informativo dell’Arma, dal momento che quest’ultimo avrebbe solo rafforzato i giudizi precedentemente formulati dall’Amministrazione.
In conclusione, poiché la considerazione complessiva degli elementi riportati nel provvedimento impugnato ne avrebbe pienamente avvalorato la legittimità, domandava, in conclusione, il rigetto del ricorso.
6. All’udienza del 21 ottobre 2025, su richiesta delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. Ciò premesso il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni e nei sensi di seguito indicati.
8. Deve riconoscersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento ricostruisce in termini sufficientemente analitici e di adeguata verosimiglianza la natura familiare dell’impresa fatta oggetto del provvedimento di interdittiva impugnato.
Sono, infatti, in esso compiutamente descritti i diversi passaggi che, a partire del decesso di -OMISSIS- -OMISSIS-, originario titolare dell’impresa di servizi funerari, hanno condotto, in un primo momento, alla successione, nella titolarità e gestione della medesima attività, da parte della società “Eredi -OMISSIS-s.n.c. di -OMISSIS-” – padre, quest’ultimo dell’odierna ricorrente – e, quindi, all’acquisizione dell’azienda da parte della odierna ricorrente che, pur sotto una diversa denominazione, ha sostanzialmente proseguito e dato continuità alla medesima attività.
La semplice descrizione di tali passaggi dell’attività rende evidente che si è chiaramente trattato di una serie di operazioni endofamiliari che hanno visto, prima, il passaggio per via ereditaria dell’impresa, originariamente gestita da -OMISSIS- -OMISSIS-, nel patrimonio dei fratelli, in quanto coeredi al decesso di quest’ultimo e, infine, l’acquisizione, da parte dalla figlia di uno di tali fratelli, con un corrispettivo che risulta essere stato ricavato, dall’acquirente, odierna ricorrente, da alcune polizze assicurative stipulate in suo favore da parte dello stesso zio defunto -OMISSIS- -OMISSIS-.
Non meno significativa è la circostanza che i recapiti telefonici aziendali della società interdetta risultino ancora intestati ad -OMISSIS- e ad -OMISSIS- -OMISSIS-, rispettivamente padre e zio defunto dell’odierna titolare della ditta, e non, invece, a quest’ultima, la quale non pare effettivamente occuparsi degli aspetti gestionali dell’attività, come sembra confermato - come riportato a pag. 21 del medesimo provvedimento - dagli esiti di accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, dai quali è emerso, a titolo esemplificativo, che sia -OMISSIS- che -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 22 agosto 2024, si sarebbero occupati di un trasporto funebre; quest’ultimo, d’altra parte, risulta aver collaborato, in qualità di dipendente - seppur, formalmente, per brevi periodi - con l’impresa fatta oggetto del provvedimento di interdittiva in esame.
In conclusione, sembrano sussistere, nella fattispecie, elementi concordanti per poter ritenere fondata la ricostruzione della gestione di tipo familiare dell’impresa interdetta.
9. E’ evidente, però, che un tale tipo di gestione appare, in sé “neutro” e privo di valore sintomatico rispetto al rischio di condizionamento mafioso dell’attività di impresa che, nell’interdittiva in esame, è ricondotto quasi interamente ai numerosi precedenti penali a carico del citato -OMISSIS-.
È proprio su tale punto che emergono le carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in quanto dall’esame dell’elenco di tali precedenti penali emerge che si tratta di reati e condanne piuttosto risalenti nel tempo, e non si rivengono, nella stessa motivazione elementi sufficienti per dimostrare l’ attualità del predetto rischio di condizionamento e di inquinamento dell’attività imprenditoriale intestata alla ricorrente.
Nel provvedimento, infatti, si fa riferimento a condanne (associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina continuata) e a misure (sorveglianza speciale) a carico di G.A – indicate al precedente punto 1.3.1. di questa pronuncia - che, per quanto di indubbia notevole gravità, non si spingono oltre il 2010, data nella quale è stato imposto a tale ultimo soggetto il regime di sorveglianza speciale revocato, infine, nel 2012.
Non risultano, tuttavia, ulteriori reati commessi o condanne comminate successivamente a tale ultima data, né ulteriori episodi di rilevanza criminale mafiosa idonei ad attualizzare il rischio di inquinamento dell’impresa.
Di tale rischio, infatti, non è, in sé indicativo l’accertato “contributo” prestato all’attività di impresa da parte dello stesso G. A., trattandosi di comportamento che, rispetto alla questione in esame, non presenta, in sé, alcun profilo di rilevanza criminale; né tanto meno, ha alcun valore di attualizzazione del predetto rischio, la circostanza, in sé neutra e pienamente legittima, del recente trasferimento di domicilio legale dello stesso G.A. nel Comune di operatività dell’impresa odierna ricorrente.
9.1. Né possono corroborare tale essenziale profilo di motivazione del provvedimento le recenti incriminazioni, a carico del padre e della madre della titolare dell’attuale ditta, per i reati di cui all’art. 640 bis e 483 c.p., trattandosi di episodi, per come riportati nel provvedimento, che sembrano scollegati dall’ambito in esame dell’attività dell’impresa ricorrente, oltre che privi, per quanto indicato nel provvedimento, di ogni connotazione criminale mafiosa.
10. Anche in termini generali, non può trascurarsi che l’applicazione delle misure di prevenzione amministrativa antimafia deve necessariamente essere ancorata al necessario presupposto del “concreto riscontro” di attuali possibili “tentativi di infiltrazione mafiosa”, nonché alla sussistenza, per l’appunto, di esigenze di prevenzione, che devono presentare, anch’esse, carattere di attualità.
10.1. Al riguardo, non si nega certamente che il provvedimento interdittivo possa legittimamente fondarsi anche su circostanze risalenti nel tempo.
E’ però necessario che queste, riguardate nel loro complesso, siano comunque idonee (almeno in termini indiziario - sintomatico - presuntivi - in conformità al criterio probatorio del “ più probabile che non ”) a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (Cons. Stato, Sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1320; T.A.R. Toscana, Sez. II, 13 marzo 2019, n.364; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 7 maggio 2018, n. 3045).
Ciò, in quanto il mero decorso del tempo non porta di per sé ad escludere la rilevanza dei fatti risalenti ai fini indiziari, soprattutto nel caso in cui gli stessi concorrano, unitamente ad altri, a rafforzare tale quadro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8882; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 dicembre 2021, n. 3872).
10.1.1. È essenziale, tuttavia, come accennato, che “i fattori inquinanti” indicati nel provvedimento risultino ancora attuali e dotati di un’attitudine, in base a quanto indicato nel provvedimento, a verificarsi anche nel futuro.
10.2. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento si rivela insufficiente proprio nell’indicazione di fatti ed elementi, successivi al 2010-2012 (periodo dell’ultima misura subita dal predetto G.A.), che possano consentire di ritenere attuale il pericolo di inquinamento mafioso dell’attività dell’impresa ricorrente.
Come affermato in altre pronunce, anche di questa Sezione, è ben vero, infatti, che il sistema delle informative antimafia ha natura “cautelare e preventiva” e, pertanto, proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, può fondarsi su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari; ciò nondimeno, deve escludersi che “ la valutazione rimessa all’Amministrazione possa essere arbitraria e non motivata, poiché, vi deve pur sempre essere, al fine dell’adozione del provvedimento ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, un pericolo di (anche solo occasionale) agevolazione, che va desunto, sulla base della regola causale del "più probabile che non", da elementi non solo gravi, precisi e concordanti, ma anche concreti ed attuali.
Più specificamente, il provvedimento … può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa o, comunque, di condizionamento nella gestione dell'attività di impresa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n. 4733; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 marzo 2022, n. 179) ” (T.A.R. Sicilia – sez. st. di Catania, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 594).
10.2.1. Anche nel caso in esame, come in quello preso in esame nella pronuncia di questa Sezione da ultimo richiamata, non può non rilevarsi che “ non si rinvengono, infatti, in seno al provvedimento, elementi che consentano di desumere il rischio attuale di un’influenza anche solo occasionale dell’impresa ricorrente ai condizionamenti dei sodalizi criminali operanti nel contesto di riferimento. Non sono stati, cioè, indicati fatti, frequentazioni, operazioni economiche, rapporti di cointeressenza successivi alle risultanze delle indagini penali sopra indicate, che possano dimostrare l’attualità e la concretezza dei tentativi di agevolazione mafiosa necessari a giustificare l’adozione dei provvedimenti in esame ”.
10.3. In conclusione, pur dando atto della gravità della condanna del familiare da cui l’interdittiva muove, il Collegio ritiene che la Prefettura, basandosi su un quadro indiziario risalente nel tempo, abbia adottato il provvedimento in assenza dei necessari elementi di attualizzazione del rischio di condizionamento mafioso dell’attività dell’impresa ricorrente ( cfr. in termini TAR Sicilia - Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2860).
11. Per tutto quanto sopra esposto, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento delle misure amministrative impugnate, restando salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi nel solco delle linee direttrici sopra evidenziate.
12. Le spese del giudizio, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti coinvolte nel procedimento, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione e delle generalità della parte ricorrente e delle altre parti private menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
RE CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CO | NE NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.